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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Markkinaoikeus (Finlandia) il 27 aprile 2018 – Oulun Sähkönmyynti Oy

(Causa C-294/18)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Markkinaoikeus

Parti

Ricorrente: Oulun Sähkönmyynti Oy

Resistente: Energiavirasto

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE1 , debba essere interpretato nel senso che la concessione di uno sconto su un canone di base in base alle modalità di fatturazione scelte dal cliente finale implichi che, ai clienti cui non sia stato applicato lo sconto, la fattura non sia stata fornita gratuitamente.

In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale e conseguente ammissibilità della concessione dello sconto: se, nella valutazione dell’ammissibilità dello sconto, dalla direttiva 2012/27/UE risultino specifici ulteriori requisiti, di cui debba tenersi conto quali, ad esempio, se lo sconto corrisponda al risparmio sui costi ottenuto con la modalità di fatturazione prescelta, se lo sconto sia correlato al numero di fatture emesse oppure se lo sconto possa essere attribuito a gruppi di clienti finali, la cui scelta sulla modalità di fatturazione determini un risparmio sui costi.

Qualora la concessione dello sconto menzionato nella prima questione pregiudiziale implichi che, per i clienti finali distinti da quelli che abbiano optato per la specifica modalità di fatturazione, siano stati riscossi corrispettivi in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE: se il diritto dell’Unione imponga requisiti particolari di cui debba tenersi conto nella decisione sul rimborso di tali corrispettivi.

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1 GU 2012, L 315, pag. 1.