Language of document :

Impugnazione proposta il 25 maggio 2018 da Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA e Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, nella causa T-211/16, Caviro Distillerie e altri / Commissione

(Causa C-345/18 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA e Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella misura in cui lo stesso ha commesso un errore sostituendo indebitamente la sua motivazione in sede di valutazione del secondo motivo del ricorso delle ricorrenti;

annullare la sentenza del Tribunale per il fatto che quest’ultimo ha manifestamente snaturato gli elementi di prova ad esso sottoposti riguardo all’andamento e alla situazione finale della quota di mercato dell’industria dell’Unione;

accogliere il secondo motivo delle ricorrenti relativo all’erronea valutazione della situazione della quota di mercato da parte del Tribunale ed esercitare i suoi poteri per statuire essa stessa su tale motivo ed emettere una decisione definitiva;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché possa statuire adeguatamente in merito al motivo delle ricorrenti a tale riguardo;

confermare che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 5, del regolamento di base1 quando è giunto alla conclusione che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel trarre le proprie conclusioni riguardo al danno materiale;

confermare che il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficiente e si è limitato a una motivazione contraddittoria; e

condannare la Commissione alle spese legali sostenute dalle ricorrenti e alle spese relative al presente procedimento nonché alle spese relative al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono tre motivi. Tutti e tre i motivi presentati alla Corte riguardano il secondo motivo fatto valere dinanzi al Tribunale. In sintesi, i motivi dedotti dinanzi alla Corte sono i seguenti:

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo la sua motivazione a quella della Commissione nel valutare l’importanza della diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, in termini sia relativi che assoluti, e/o ha snaturato in modo manifesto gli elementi di prova ad esso sottoposti riguardo al calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione.

Il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 5, del regolamento di base quando è giunto alla conclusione che la Commissione non ha commesso alcun errore manifesto di valutazione nel trarre le proprie conclusioni riguardo al danno materiale.

Il Tribunale non ha fornito al riguardo una motivazione adeguata nelle proprie conclusioni in quanto ha omesso di spiegare perché l’errore di valutazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione commesso dalla Commissione non abbia giustificato l’annullamento del regolamento controverso come richiesto dalle ricorrenti. Inoltre, il Tribunale ha fornito una motivazione contraddittoria poiché ha rilevato un errore di valutazione nell’analisi della quota di mercato dell’industria dell’Unione da parte della Commissione ma alla fine ha statuito in suo favore.

____________

1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 1).