Language of document : ECLI:EU:C:2014:136

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

12 marzo 2014 (*)

«Articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Aventi diritto – Diritto di soggiorno del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza – Cittadino dell’Unione residente e cittadino di uno stesso Stato membro – Attività professionali – Trasferte regolari in un altro Stato membro»

Nella causa C‑457/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con decisione del 5 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2012, nei procedimenti

S.

contro

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,

e

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

contro

G.,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Borg Barthet e C.G. Fernlund, presidenti di sezione, G. Arestis, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 giugno 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la sig.ra S., da G.G.A.J. Adang, in qualità di agente;

–        per la sig.ra G., da E.T.P. Scheers, advocaat;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans e C. Wissels, in qualità di agenti;

–        per il governo belga, da T. Materne e C. Pochet, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, N. Graf Vitzthum e A. Wiedmann, in qualità di agenti;

–        per il governo estone, da M. Linntam e N. Grünberg, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da K. Pawłowska, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da L. Christie, in qualità di agente, assistito da G. Facenna, barrister;

–        per la Commissione europea, da C. Tufvesson e G. Wils, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 dicembre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE nonché sulle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e rettifica in GU L 229, pag. 35).

2        La presente domanda è stata proposta nell’ambito di due controversie che vedono opposti il Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (Ministro per l’Immigrazione, l’Integrazione e l’Asilo; in prosieguo: il «Minister») e le sig.re S. e G., cittadine di paesi terzi e familiari di un cittadino dell’Unione europea avente la cittadinanza olandese, relativamente al rifiuto del Minister di rilasciare loro un’attestazione che certificasse il loro regolare soggiorno nei Paesi Bassi in quanto familiari di un cittadino dell’Unione.

 Contesto normativo

 La direttiva 2004/38

3        L’articolo 2 della direttiva 2004/38, intitolato «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)      “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)      “familiare”:

a)      il coniuge;

(...)

d)      gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (...);

3)      ‘“Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel quale il cittadino dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno».

4        L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Aventi diritto», al paragrafo 1 così prevede:

«1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell’articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo»

5        Ai sensi dell’articolo 6 della direttiva in parola:

«1.      I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi (...)

2.      Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell’Unione».

6        L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38 così prevede:

«1.      Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a)      di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b)      di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c)      –       di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,

–      di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d)      di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.      Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell’Unione, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c)».

7        Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della citata direttiva, «[i]l diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione”, che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda».

8        Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva di cui trattasi:

«1.      Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. (...)

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante».

 Il diritto olandese

9        La legge del 23 novembre 2000, relativa agli stranieri (Vreemdelingenwet; Stb. 2000, n. 495), e il decreto relativo agli stranieri del 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, n. 497) hanno trasposto le disposizioni della direttiva 2004/38 nel diritto interno olandese.

10      Ai sensi dell’articolo 1, lettera e), della legge relativa agli stranieri:

«Ai sensi della presente legge e delle disposizioni adottate in base alla stessa, si intende per:

(...)

e.      cittadini comunitari:

1°      i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che, in base al Trattato che istituisce la Comunità europea, sono autorizzati a fare ingresso e a soggiornare nel territorio di un altro Stato membro;

2°      i familiari delle persone di cui al punto 1 aventi la cittadinanza di un paese terzo e che, in forza di una decisione adottata in esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono autorizzati a fare ingresso e a soggiornare nel territorio di uno Stato membro;

(...)».

11      L’articolo 8 della legge in parola così dispone:

«Lo straniero ha il diritto di soggiornare in modo regolare nei Paesi Bassi soltanto:

(...)

e.      in quanto cittadino comunitario, nei limiti in cui soggiorni nei Paesi Bassi in forza di una disciplina adottata sulla base del Trattato che istituisce la Comunità europea o dell’Accordo sullo Spazio economico europeo; (…)».

12      Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della medesima legge, il Minister fornisce allo straniero che soggiorni legalmente ai sensi del diritto dell’Unione, nel territorio olandese, un documento che dà atto della regolarità del suo soggiorno (in prosieguo: il «documento di soggiorno»).

 Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

 La situazione della sig.ra S.

13      La sig.ra S. è cittadina ucraina. Ella ritiene di poter beneficiare, sulla base del diritto dell’Unione, di un diritto di soggiornare presso il genero (in prosieguo: il «referente S»), che ha la cittadinanza olandese. La sig.ra S. ha fatto valere, nell’ambito del procedimento principale, che ella si occupa del nipote, figlio del referente S.

14      Quest’ultimo risiede nei Paesi Bassi, svolge, dal 1°giugno 2002, un’attività lavorativa subordinata per un datore di lavoro stabilito in tale Stato membro e consacra il 30% del suo tempo settimanale a preparare e ad effettuare viaggi d’affari in Belgio. Il referente S si reca quindi in Belgio almeno una volta alla settimana.

15      Con decisione del 26 agosto 2009 lo Staatssecretaris van Justitie (Ministro della giustizia) ha respinto la domanda della sig.ra S. diretta ad ottenere il documento di soggiorno.

16      Con decisione del 16 novembre 2009 il Minister ha dichiarato infondata l’opposizione presentata dalla sig.ra S. avverso detta decisione.

17      Con sentenza del 25 giugno 2010 il Rechtbank      ’s-Gravenhage (Tribunale dell’Aja) ha dichiarato infondata l’opposizione presentata dalla sig.ra S. avverso la decisione del 16 novembre 2009.

18      La sig.ra S. ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Raad van State.

 La situazione della sig.ra G.

19      La sig.ra G., cittadina peruviana, ha contratto matrimonio il 6 marzo 2009 con un cittadino olandese (in prosieguo: il «referente G»). La sig.ra G., nell’ambito del procedimento principale, ha fatto valere di aver avuto una figlia con il referente G e che ella, inoltre, è madre di un figlio, il quale è stato accolto nella famiglia da lei formata con il referente G.

20      Il referente G risiede nei Paesi Bassi e dal 2003 svolge attività lavorativa subordinata per un’impresa stabilita in Belgio. Nell’ambito di questo lavoro il referente in parola effettua quotidianamente viaggi di andata e ritorno fra i Paesi Bassi e il Belgio.

21      Con decisione del 1° dicembre 2009 lo Staatssecretaris van Justitie ha respinto la domanda della sig.ra G. diretta ad ottenere il documento di soggiorno. Con decisione del 12 luglio 2010 il Minister ha dichiarato infondata l’opposizione presentata dalla sig.ra G. avverso tale decisione.

22      Con sentenza del 28 giugno 2011 il Rechtbank ’s-Gravenhage ha dichiarato fondato il ricorso presentato dalla sig.ra G. avverso la decisione del 12 luglio 2010, annullando la stessa e ordinando al Minister di adottare una nuova decisione tenendo conto delle considerazioni espresse in detta sentenza.

23      Il Minister ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

 Le questioni pregiudiziali

24      Considerato che le sig.re S. e G. sono familiari di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, il giudice del rinvio desidera innanzitutto accertare se la menzionata direttiva conceda loro un diritto di soggiorno nello Stato membro di cui tale cittadino ha la cittadinanza.

25      A parere del giudice del rinvio, è ipotizzabile che con l’espressione «si rechi», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, occorra intendere la circostanza di recarsi, senza stabilirvisi, in uno Stato membro diverso da quello di cui il cittadino ha la cittadinanza e di fare da esso ritorno. È del pari ipotizzabile che con l’espressione «raggiungano il cittadino medesimo», ai sensi del citato articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, occorra intendersi la circostanza di raggiungere il cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui questo possiede la cittadinanza.

26      Ciò nondimeno, il giudice del rinvio constata che altre disposizioni della stessa direttiva, segnatamente gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1, lettera a), e 2, sembrano escludere siffatta interpretazione, menzionando espressamente «un altro Stato membro» e «[lo] Stato membro ospitante» come lo Stato membro cui può essere richiesto un diritto di soggiorno. La sentenza del 5 maggio 2011, McCarthy (C‑434/09, Racc. pag. I‑3375), conferma che i citati articoli 6 e 7 disciplinano la situazione giuridica di un cittadino dell’Unione in uno Stato membro del quale egli non ha la cittadinanza.

27      Il giudice del rinvio ricorda, poi, che dalle sentenze del 7 luglio 1992, Singh (C‑370/90, Racc. pag. I‑4265), e dell’11 dicembre 2007, Eind (C‑291/05, Racc. pag. I‑10719), risulta che il coniuge del cittadino di uno Stato membro che si sia avvalso del diritto di libera circolazione deve disporre, quando ritorna nel proprio Stato membro d’origine, almeno degli stessi diritti di ingresso e di soggiorno che gli spetterebbero, in forza del diritto dell’Unione, se il cittadino dell’Unione interessato scegliesse di fare ingresso e soggiornare in un altro Stato membro. Il giudice in parola formula tuttavia dubbi relativamente all’applicabilità della citata giurisprudenza a situazioni come quelle in discussione nei procedimenti principali. A tale riguardo esso sottolinea che i cittadini interessati di paesi terzi non hanno in precedenza soggiornato, in forza del diritto dell’Unione, insieme ai rispettivi referenti in uno Stato membro diverso da quello di cui dette persone possiedono la cittadinanza.

28      Il giudice del rinvio richiama ancora la sentenza dell’11 luglio 2002, Carpenter (C‑60/00, Racc. pag. I‑6279), in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 56 TFUE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, può ostare a che lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, il quale fornisca servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo. Esso sottolinea nondimeno che, diversamente dalla causa all’origine della citata sentenza Carpenter, nei procedimenti principali le fattispecie in esame non riguardano cittadini dell’Unione che prestano servizi transfrontalieri dallo Stato membro di cui sono cittadini, bensì lavoratori subordinati che si recano in un altro Stato membro dell’ambito delle loro attività professionali.

29      Il giudice del rinvio, facendo riferimento alle sentenze dell’8 marzo 2011, Ruiz Zambrano (C‑34/09, Racc. pag. I‑1177), e del 15 novembre 2011, Dereci e a. (C‑256/11, Racc. pag. I‑11315), si chiede, infine, se, sulla base degli articoli 20 TFUE e 21, paragrafo 1, TFUE, un diritto di soggiorno potesse essere concesso a cittadini di paesi terzi, come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali.

30      In tale contesto il Raad van State ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se un familiare, avente la cittadinanza di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ma che per le sue attività lavorative per un datore di lavoro stabilito nel medesimo Stato membro si reca regolarmente in un altro Stato membro facendovi ritorno, in circostanze come quelle della fattispecie [del procedimento della sig.ra S.], possa far discendere dal diritto dell’Unione un diritto di soggiorno.

2)      Se un familiare, avente la cittadinanza di un paese terzo, di un cittadino dell’Unione che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, ma che lavora in un altro Stato membro per un datore di lavoro ivi stabilito, in circostanze come quelle della fattispecie [del procedimento della sig.ra G.], possa far discendere dal diritto dell’Unione un diritto di soggiorno».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Osservazioni preliminari

31      Le questioni poste nella domanda di pronuncia pregiudiziale non indicano alcuna disposizione precisa la cui interpretazione sarebbe necessaria per consentire al giudice del rinvio di pronunciarsi nei procedimenti principali. Dette questioni fanno riferimento unicamente, in modo generico, al diritto dell’Unione.

32      Tuttavia, in considerazione delle indicazioni che la domanda di pronuncia pregiudiziale comporta, quali riportate ai punti da 24 a 29 della presente sentenza, si devono intendere le questioni poste come dirette ad accertare, in sostanza, se le disposizioni della direttiva 2004/38 e gli articoli 20 TFUE, 21, paragrafo 1, TFUE e 45 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2004/38, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell’ambito delle sue attività professionali.

 Sull’interpretazione della direttiva 2004/38

33      In base ad una costante giurisprudenza, i diritti attribuiti ai cittadini di paesi terzi dalle disposizioni della direttiva 2004/38 non sono diritti originari spettanti a detti cittadini, bensì diritti derivati, da essi acquisiti nella loro qualità di familiari, quali definiti all’articolo 2, punto 2, della menzionata direttiva, di un cittadino dell’Unione (v. sentenze McCarthy, cit., punto 42; Dereci e a., cit., punto 55, nonché dell’8 maggio 2013, Ymeraga e Ymeraga‑Tafarshiku, C‑87/12, punto 31).

34      Ciò nondimeno, come risulta dai punti da 37 a 43 della sentenza in data odierna nella causa O. e B. (C‑456/12), le disposizioni della direttiva 2004/38 conferiscono un diritto di soggiorno proprio in capo al cittadino dell’Unione e un diritto di soggiorno derivato in capo ai suoi familiari soltanto quando detto cittadino dell’Unione eserciti il suo diritto alla libera circolazione, stabilendosi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cui egli ha la cittadinanza. Pertanto, le disposizioni della menzionata direttiva non consentono di fondare un diritto di soggiorno derivato a favore di cittadini di paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui detto cittadino possieda la cittadinanza.

35      Da quanto precede risulta che le disposizioni della direttiva 2004/38 devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle in discussione nei procedimenti principali, rifiuti di riconoscere un diritto di soggiorno derivato a favore del cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, che risiede nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza.

 Sull’interpretazione dell’articolo 45 TFUE

36      Il giudice del rinvio si propone poi di accertare se il cittadino di un paese terzo, in ciascuno dei procedimenti principali, possa avvalersi di un diritto di soggiorno basato sull’articolo 45 TFUE. A tal fine esso fa riferimento alla citata sentenza Carpenter.

37      In proposito è d’uopo ricordare che, al punto 46 della citata sentenza Carpenter, la Corte ha giudicato che l’articolo 56 TFUE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, osta a che, in una situazione come quella della causa decisa con la sentenza di cui trattasi, lo Stato membro di origine del prestatore di servizi stabilito in tale Stato, che fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri Stati membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge di detto prestatore, cittadino di un paese terzo.

38      Quanto alle situazioni in discussione nei procedimenti principali, occorre rilevare che il cittadino dell’Unione, nel procedimento riguardante la sig.ra G., lavora per una società stabilita in uno Stato membro diverso da quello nel quale egli risiede. Il cittadino dell’Unione, nel procedimento riguardante la sig.ra S., si reca regolarmente in uno Stato membro diverso da quello ove è residente nell’ambito delle sue attività professionali anche se la società di cui è dipendente è stabilita nello Stato membro in cui egli risiede.

39      Cittadini dell’Unione, i quali si trovino nelle situazioni dei referenti S e G, ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE. Difatti, qualsiasi cittadino dell’Unione il quale, nell’ambito di un contratto di lavoro, svolge attività professionali in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede ricade nella sfera di applicazione della menzionata disposizione (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2006, Ritter-Coulais, C‑152/03, Racc. pag. I‑1711, punto 31; del 18 luglio 2007, Hartmann, C‑212/05, Racc. pag. I‑6303, punto 17, e del 16 aprile 2013, Las, C‑202/11, punto 17).

40      È certamente vero che l’interpretazione dell’articolo 56 TFUE cui la Corte ha proceduto nella citata sentenza Carpenter è applicabile all’articolo 45 TFUE. L’efficacia pratica del diritto di libera circolazione dei lavoratori può difatti richiedere che un diritto di soggiorno sia concesso al cittadino di un paese terzo, familiare del lavoratore, cittadino dell’Unione, nello Stato membro di cui quest’ultimo possiede la cittadinanza.

41      Ciò nondimeno, la finalità e la ratio di un siffatto diritto di soggiorno derivato si basano sulla constatazione che il rifiuto del riconoscimento è tale da pregiudicare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE (v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, punto 68; Ymeraga e Ymeraga-Tafarshiku, cit., punto 35, nonché del 10 ottobre 2013, Alokpa e a., C‑86/12, punto 22).

42      Spetterà pertanto al giudice del rinvio verificare se, in ciascuna delle situazioni in discussione nei procedimenti principali, la concessione di un diritto di soggiorno derivato al cittadino interessato del paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, sia necessaria al fine di assicurare a quest’ultimo l’esercizio effettivo della libertà fondamentale garantita dall’articolo 45 TFUE.

43      Sotto questo profilo la circostanza richiamata dal giudice del rinvio secondo cui il cittadino interessato del paese terzo si occupa del figlio del cittadino dell’Unione può costituire, come risulta dalla citata sentenza Carpenter, un elemento rilevante che deve essere preso in considerazione dal giudice del rinvio al fine di esaminare se il rifiuto di concedere un diritto di soggiorno a favore di tale cittadino di un paese terzo possa avere un carattere dissuasivo relativamente all’esercizio effettivo dei diritti che al cittadino dell’Unione interessato derivano dall’articolo 45 TFUE. È tuttavia d’uopo osservare che, se, nella citata sentenza Carpenter, il fatto che del bambino interessato si occupasse il cittadino di un paese terzo, familiare del cittadino dell’Unione, è stato considerato determinante, la cura del bambino di cui trattasi era assicurata, in tale causa, dal coniuge del cittadino dell’Unione. Di conseguenza, la sola circostanza che potrebbe sembrare auspicabile che di detta cura si occupi il cittadino di un paese terzo, ascendente diretto del coniuge del cittadino dell’Unione, non è sufficiente di per sé per constatare un siffatto carattere dissuasivo.

44      Da quanto precede risulta che l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che conferisce al familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché detto cittadino risiede in quest’ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore interessato derivano dall’articolo 45 TFUE, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

45      In tale contesto non occorre procedere ad interpretare gli articoli 20 TFUE e 21, paragrafo 1, TFUE. Infatti, queste ultime disposizioni, che enunciano, in linea generale, il diritto di ogni cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trovano specifica espressione nell’articolo 45 TFUE per quel che riguarda la libera circolazione dei lavoratori (v. sentenza del 4 luglio 2013, Gardella, C‑233/12, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

46      Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre così rispondere alle questioni poste:

–        le disposizioni della direttiva 2004/38 devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell’ambito delle sue attività professionali;

–        l’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che attribuisce al familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché detto cittadino risiede in quest’ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore interessato derivano dall’articolo 45 TFUE, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Le disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro rifiuti il diritto di soggiorno al cittadino di un paese terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, quando tale cittadino possiede la cittadinanza di detto Stato membro e risiede in questo medesimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro nell’ambito delle sue attività professionali.

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che attribuisce al familiare di un cittadino dell’Unione, cittadino di un paese terzo, un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui tale cittadino possiede la cittadinanza, allorché detto cittadino risiede in quest’ultimo Stato, ma si reca regolarmente in un altro Stato membro in quanto lavoratore ai sensi della menzionata disposizione, quando il rifiuto di un siffatto diritto di soggiorno ha un effetto dissuasivo sull’esercizio effettivo dei diritti che al lavoratore interessato derivano dall’articolo 45 TFUE, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.