Language of document : ECLI:EU:C:2013:467





Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013 – Luca

(causa C‑430/12)

«Articolo 99 del regolamento di procedura – Sicurezza sociale – Libera prestazione di servizi – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 22 – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro – Autorizzazione preventiva – Importo rimborsato all’assicurato»

1.                     Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte, art. 23; regolamento di procedura della Corte, art. 94) (v. punti 17-19)

2.                     Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Assicurazione malattia – Prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro – Articolo 22, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 1408/71 – Diniego di autorizzazione infondato – Obbligo di rimborso delle spese di ricovero ospedaliero secondo il regime dello Stato membro dell’assicurato – Importo del rimborso determinato dalla normativa dello Stato di erogazione delle prestazioni – Possibilità di rimborso supplementare in caso di differenza tra gli importi – Limite della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia in caso di diniego di autorizzazione fondato [Art. 56 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 22, § 1, c), i)] (v. punti 26-29, 34 e dispositivo)

3.                     Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Assicurazione malattia – Prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro – Normativa nazionale che richiede, senza eccezioni, un’autorizzazione preventiva dell’ente competente per la presa a carico delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro – Inammissibilità (Art. 56 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 22, § 2, secondo comma) (v. punti 21-25, 30, 34 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Curtea de Apel Bacău – Interpretazione dell’articolo 56 TFUE e dell’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato – Normativa nazionale che richiede un’autorizzazione preventiva per il rimborso dell’importo totale delle spese per cure mediche all’estero – Determinazione dell’importo del rimborso delle spese sostenute in un altro Stato membro, in mancanza di autorizzazione preventiva, secondo i criteri dello Stato d’iscrizione al sistema assicurativo.

Dispositivo

L’articolo 49 CE e l’articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, non ostano, in via di principio, ad una normativa di uno Stato membro che subordina ad un’autorizzazione preventiva la presa a carico integrale delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro. Per contro, gli stessi articoli ostano a siffatta normativa interpretata nel senso che essa esclude, in tutti i casi, la presa a carico integrale, da parte dell’ente competente, di siffatte cure fornite senza autorizzazione preventiva.

Quando un diniego di rimborso, a causa della mera mancanza di autorizzazione preventiva, delle cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro e pagate dall’assicurato non è, tenuto conto di circostanze particolari, fondato, dette cure devono essere rimborsate al detto assicurato dall’ente competente nella misura dell’importo determinato dalla legislazione di detto Stato membro. Qualora tale importo sia inferiore a quello che sarebbe risultato dall’applicazione della normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in quest’ultimo, l’ente competente deve inoltre concedere un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

Quando siffatto diniego è fondato, l’assicurato può chiedere, in forza dell’articolo 49 CE, il rimborso delle cure ospedaliere nei limiti soltanto della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia cui è iscritto.