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Impugnazione proposta il 16 marzo 2015 da Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE / Commissione europea

(Causa C-131/15 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica ellenica e Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP)

Conclusioni delle ricorrenti

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki e a. / Commissione;

annullare la «decisione C(2012) 6777 final della Commissione, del 3 ottobre 2012, relativa all’aiuto di Stato SA 33 988 (2011/N) – Grecia – Modalità di estensione del diritto esclusivo dell’OPAP per operare tredici giochi d’azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni»;

condannare le convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. L presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 gennaio 2015, causa T-58/13, Club Hotel Loutraki e a. / Commissione, che respinge i motivi dedotti dalle ricorrenti per l’annullamento della decisione C(2012) 6777 final della Commissione, del 3 ottobre 2012, relativa all’«aiuto di Stato SA 33 988 (2011/N) – Grecia – Modalità di estensione del diritto esclusivo dell’OPAP per operare tredici giochi d’azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni».

2. Nella decisione suddetta la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione per quanto riguarda le due misure notificate in favore dell’OPAP: a) la concessione all’OPAP di una licenza esclusiva per la gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni, con scadenza nel 2022; b) la proroga di 10 anni, dal 2020 al 2030, dei diritti esclusivi già concessi all’OPAP per la gestione di 13 giochi d’azzardo.

3. Nella loro impugnazione le ricorrenti deducono tre motivi contro la sentenza impugnata:

a) violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e degli articoli 4, paragrafo 4, 7, paragrafi 2 e 3, e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 1 , poiché il Tribunale ha affermato, ai punti da 33 a 64 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata ad avviare il procedimento di indagine formale e che essa ha legittimamente completato la sua indagine durante il procedimento preliminare;

b) violazione dell’articolo 296 TFUE e degli articoli 41 e 47 della Carta, in quanto il Tribunale ha dichiarato, ai punti da 65 a 78 della sentenza impugnata, che la decisione della Commissione era sufficientemente motivata, malgrado l’assenza di dati economici che non consentiva di determinare l’accuratezza dei calcoli effettuati dalla Commissione;

c) violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché il Tribunale ha concluso per la legittimità della valutazione congiunta delle misure notificate effettuata dalla Commissione, malgrado l’assenza di una definizione del mercato e considerata l’errata applicazione delle nozioni di «somiglianza» e di «contesto economico».

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1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1)