Language of document : ECLI:EU:C:2013:240

Cause riunite C‑274/11 e C‑295/11

Regno di Spagna

e

Repubblica italiana

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Brevetto unitario – Decisione che autorizza una cooperazione rafforzata ai sensi dell’articolo 329, paragrafo 1, TFUE – Ricorso di annullamento per incompetenza, sviamento di potere e violazione dei Trattati – Presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE nonché 326 TFUE e 327 TFUE – Competenza non esclusiva – Decisione adottata “in ultima istanza” – Protezione degli interessi dell’Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 aprile 2013

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Istituzione di un brevetto europeo, nonché di un regime linguistico – Competenza esclusiva dell’Unione – Insussistenza – Competenza del Consiglio ad autorizzare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria

(Art. 20 TUE; artt. 4, § 2, TFUE e 118 TFUE)

2.        Unione europea – Cooperazione rafforzata – Criteri di applicazione – Impossibilità per l’Unione nel suo insieme di conseguire gli obiettivi ricercati entro un termine ragionevole – Elusione del requisito del voto all’unanimità – Insussistenza

(Art. 20 TUE; artt. da 326 TFUE a 334 TFUE)

3.        Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione di un brevetto europeo, nonché di un regime linguistico – Presupposti d’applicazione – Obbligo di adottare une cooperazione rafforzata «in ultima istanza» – Nozione

(Art. 20, § 2, TUE)

4.        Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione adottata in un contesto noto al destinatario – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE)

5.        Unione europea – Cooperazione rafforzata – Istituzione di un brevetto europeo – Tutela uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri – Rapporti con la convenzione di Monaco sul brevetto europeo

(Art. 20, § 1, TUE)

6.        Ravvicinamento delle legislazioni – Proprietà industriale e commerciale – Diritto di brevetto – Istituzione di un brevetto europeo «nell’Unione» – Applicazione nell’ambito di una cooperazione rafforzata – Tutela uniforme nel territorio degli Stati membri partecipanti e non nell’intera Unione – Ammissibilità

(Art. 118 TFUE)

1.        Le competenze, attribuite dall’articolo 118 TFUE al fine di creare titoli europei di proprietà intellettuale, ad istituire, per quanto riguarda detti titoli, regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello dell’Unione nonché la competenza a stabilire regimi linguistici di detti titoli, strettamente legata all’istituzione di questi ultimi, rientrano in un settore di competenze concorrenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TFUE e hanno, di conseguenza, carattere non esclusivo a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, TUE. Ne consegue che il Consiglio è competente ad autorizzare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

(v. punti 17, 18, 25, 26)

2.        Negli articoli 20 TUE o da 326 TFUE a 334 TFUE, nulla vieta agli Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito delle competenze dell’Unione che, secondo i Trattati, devono essere esercitate all’unanimità. Esattamente al contrario, dall’articolo 333, paragrafo 1, TFUE emerge che siffatte competenze si prestano, al ricorrere dei presupposti stabiliti agli articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE, a una cooperazione rafforzata e che in tal caso – sempre che il Consiglio non abbia deciso che si deliberi a maggioranza qualificata – l’unanimità sarà costituita dai voti dei soli Stati membri partecipanti.

Inoltre, gli articoli 20 TUE e da 326 TFUE a 334 TFUE non limitano la facoltà di ricorrere a una cooperazione rafforzata alla sola ipotesi in cui uno o più Stati membri dichiarino di non essere ancora pronti a partecipare ad un’azione legislativa dell’Unione nel suo insieme. L’impossibilità di conseguire gli obiettivi ricercati da detta cooperazione entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme, cui fa riferimento l’articolo 20, paragrafo 2, TUE, può essere dovuta a diverse cause, quali una mancanza di interesse di uno o più Stati membri o l’incapacità degli Stati membri, che si mostrino tutti interessati all’adozione di un regime a livello dell’Unione, di pervenire ad un accordo sul contenuto di un tale regime.

Ne consegue che la decisione del Consiglio di autorizzare una cooperazione rafforzata dopo aver constatato che il brevetto unitario ed il suo regime linguistico non potevano essere instaurati entro un termine ragionevole dall’Unione nel suo insieme non costituisce affatto un’elusione del requisito dell’unanimità enunciato all’articolo 118, secondo comma, TFUE né, d’altronde, un’esclusione degli Stati membri che non hanno aderito alle richieste di cooperazione rafforzata.

(v. punti 35‑37)

3.        I termini «in ultima istanza», contenuti all’articolo 20, paragrafo 2, TUE, mettono in rilievo che solamente situazioni caratterizzate dall’impossibilità di adottare una normativa siffatta in un futuro prevedibile possono condurre all’adozione di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata. La Corte, esercitando il suo controllo del rispetto della condizione relativa all’adozione in ultima istanza di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata, deve verificare se il Consiglio abbia esaminato con cura ed imparzialità gli elementi rilevanti a tale riguardo e se la conclusione alla quale quest’ultimo è pervenuto sia sufficientemente motivata. Tali presupposti sono soddisfatti, in quanto il Consiglio ha pertinentemente tenuto conto del fatto che l’iter legislativo finalizzato all’istituzione del brevetto europeo aveva avuto inizio nel corso dell’anno 2000, che tale iter ha percorso varie tappe, che in sede di Consiglio è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti regimi, con o senza l’aggiunta di elementi di compromesso, ha ottenuto un sostegno idoneo a condurre all’adozione, a livello dell’Unione, di un «pacchetto legislativo» completo relativo a detto brevetto.

(v. punti 50, 54‑56)

4.        V. il testo della decisione.

(v. punto 58)

5.        I brevetti europei rilasciati conformemente alle norme della convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 (CBE) non conferiscono una protezione uniforme negli Stati aderenti a tale convenzione, ma garantiscono, in ciascuno di tali Stati, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale. Il brevetto unitario delineato dalla decisione 2011/167, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, conferirebbe invece una tutela uniforme sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Pertanto, la tutela conferita da tale brevetto unitario apporta benefici in termini di uniformità e di integrazione rispetto alla situazione derivante dall’attuazione delle norme previste dalla CBE.

(v. punti 62, 63)

6.        È insito nel fatto che la competenza attribuita dall’articolo 118 TFUE al fine di creare titoli europei di proprietà intellettuale sia esercitata a titolo di cooperazione rafforzata che il titolo europeo di proprietà in tal modo creato, la protezione uniforme da esso conferita ed i regimi che lo integrano saranno in vigore unicamente sul territorio degli Stati membri partecipanti, e non in tutta l’Unione. Tale conseguenza, lungi dal costituire una violazione dell’articolo 118 TFUE, deriva necessariamente dall’articolo 20 TUE, il quale, al paragrafo 4, dispone che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti.

(v. punti 68, 75)