Language of document :

Ricorso proposto il 14 febbraio 2018 – Commissione europea / Romania

(Causa C-116/18)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, L. Nicolae e G. von Rintelen, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno1 , o, in ogni caso, non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Romania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 43, paragrafo 1, di tale direttiva;

condannare la Romania, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità pari a EUR 42 377, 60 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per essere venuta meno all’obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva 2014/26/UE;

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/UE, gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare e di attuare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 10 aprile 2016, nonché di comunicare alla Commissione tali misure. Pertanto, incombe agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie di trasposizione di una direttiva nel diritto interno entro i termini da essa stabiliti e di comunicare tali misure alla Commissione.

La Commissione propone, altresì, l’applicazione alla Romania di penalità pari a EUR 42 377,60 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa, per essere venuta meno all’obbligo di comunicare le misure di trasposizione della direttiva 2014/26/UE. L’importo di tale penalità è stato stabilito tenendo conto della gravità dell’infrazione, della sua durata nonché della necessità di garantire un effetto dissuasivo della penalità, in base alla capacità contributiva di tale Stato membro.

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto interno è scaduto il 10 aprile 2016.

____________

1 GU 2014 L 84, pag. 72.