Language of document : ECLI:EU:T:2012:320

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

27 giugno 2012 (*)

«Concorrenza — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli “altri sistemi di chiusura” — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Aumenti coordinati di prezzi, fissazione di prezzi minimi, ripartizione della clientela e dei mercati e scambio di altre informazioni commerciali — Prova — Infrazione unica e continuata — Prescrizione — Diritti della difesa — Ammende — Orientamenti»

Nella causa T‑439/07,

Coats Holdings Ltd, con sede in Uxbridge, Middlesex (Regno Unito), rappresentata da W. Sibree, C. Jeffs, K. O’Connell, J. Boyce, solicitors, e da D. Anderson, QC,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione C (2007) 4257 def. della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81[CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz, presidente, dalla sig.ra I. Labucka (relatore) e dal sig. D. Gratsias, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 luglio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Coats Holdings Ltd, ricorrente (in prosieguo: la «Coats»), è uno dei principali produttori e fornitori di fili industriali per cucito e ricamo e il secondo fornitore mondiale di cerniere lampo dopo il gruppo YKK. Essa produce una gamma completa di cerniere lampo in poliestere leggero, nylon, metallo e plastica. Essa ha acquisito la società Opti nel 1988 e ha utilizzato, dopo tale acquisizione, il nome della suddetta società come marchio per cerniere lampo. Dopo il 1988, l’attività «cerniere lampo» della Coats è stata quindi ribattezzata Coats Opti.

2        Il settore della produzione di articoli per chiusura può essere suddiviso in due grandi categorie, ossia le cerniere lampo e gli «altri sistemi di chiusura», comprendenti diversi tipi di bottoni a pressione, cerniere e chiusure a pressione, ma anche chiusure a lampo pinza, ganci, occhielli, bottoni per jeans, rivetti e accessori in metallo e in plastica destinati ai settori del cuoio e dell’abbigliamento.

3        In data 7 e 8 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha effettuato verifiche ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 17, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] CE e [82] CE (GU 1962, n. 13, pag. 204), nei locali di vari produttori comunitari di articoli di merceria in metallo e plastica, di altri articoli di merceria e di fili (tra cui l’Entaco Ltd, la Coats plc e la William Prym GmbH & Co. KG), nonché presso il Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik (in prosieguo: il «VBT»).

4        Il 26 novembre 2001, i gruppi Prym e Coats, invocando la comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 1996»), hanno presentato domande volte a che quest’ultima trovi applicazione nel settore delle cerniere lampo.

5        Con lettera del 22 febbraio 2002, la Coats ha fornito talune informazioni alla Commissione.

6        L’8 agosto 2003, la Stocko (divenuta la YKK Stocko Fasteners), invocando la comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione del 2002»), ha presentato una domanda riguardante gli «altri sistemi di chiusura».

7        Successivamente, la Commissione ha inviato varie richieste di informazioni ad un certo numero di parti interessate in base all’articolo 11 del regolamento n. 17.

8        Il 16 settembre 2004, la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti») riguardanti gli «altri sistemi di chiusura», le macchine d’applicazione e le cerniere lampo alle società Prym Fashion, William Prym, Éclair Prym, Fiocchi Prym, Fiocchi Snaps France, YKK Stocko Fasteners, YKK Holding Europe, YKK Corp., Coats, A. Raymond, Berning & Söhne, Berning France, Scovill Fasteners Europe (già Unifast), Scovill Fasteners nonché alla VBT.

9        Tali società nonché le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso agli atti istruttori della Commissione sotto forma di una copia su CD-ROM, inviata loro il 1° ottobre 2004.

10      Il 12 novembre 2004, il gruppo Prym, invocando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha presentato una domanda di immunità o, in subordine, di riduzione dell’importo delle ammende riguardanti gli «altri sistemi di chiusura».

11      Con telefax del 18 novembre 2004, il gruppo Prym ha completato la sua domanda. Con posta elettronica, rispettivamente del 3, 4 e 11 gennaio 2005, esso ha inviato alla Commissione informazioni complementari. Con posta elettronica del 27 gennaio 2005, esso ha presentato una domanda al fine di beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

12      Il 18 febbraio 2005, il gruppo YKK, invocando la comunicazione sulla cooperazione del 2002, ha presentato una domanda di riduzione dell’importo delle ammende riguardante gli «altri sistemi di chiusura».

13      Il 25 febbraio 2005, il gruppo YKK ha integrato tale domanda.

14      Gli elementi probatori, forniti a sostegno delle domande volte al beneficio della comunicazione sulla cooperazione del 2002 dei gruppi Prym e YKK, hanno consentito alla Commissione di inviare alle società interessate, in data 7 marzo 2006, una comunicazione degli addebiti complementare (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti complementare»).

15      La comunicazione degli addebiti complementare, riguardante gli «altri sistemi di chiusura», le macchine d’applicazione e le cerniere lampo, è stata trasmessa alle società A. Raymond, Berning & Söhne e Berning France, Coats e Coats Deutschland, Éclair Prym, Prym Fashion, Fiocchi Prym, Scovill Fasteners Europe, Scovill Fasteners, William Prym, YKK Corp., YKK Holding Europe e YKK Stocko Fasteners, nonché alla VBT. Il CD-ROM contenente il fascicolo della Commissione è stato inviato alle parti il 13 marzo 2006.

16      La comunicazione degli addebiti complementare riguardava gli stessi prodotti di quelli oggetti della comunicazione degli addebiti e, ove necessario, correggeva, precisava, sintetizzava ed estendeva gli addebiti ivi formulati. Nella comunicazione degli addebiti complementare, la Commissione non menzionava sistematicamente tutte le infrazioni definite nella comunicazione degli addebiti, in particolare qualora non fosse intervenuto alcun cambiamento in ordine a tali infrazioni in seguito alle domande volte a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002.

17      Un’audizione si è svolta l’11 luglio 2006.

18      Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale del consigliere auditore, il 19 settembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C (2007) 4257 def., relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81[CE] (Caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura) (in prosieguo: la «decisone impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2009 (GU C 47, pag. 8).

19      A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del dispositivo della decisione impugnata, per quanto riguarda la cooperazione tra, in primo luogo, la YKK Holding nonché la YKK Europe Ltd, in secondo luogo, la Coats Holdings nonché la Coats Deutschland e, in terzo luogo, la Prym Fashion nonché l’Éclair Prym Group sul mercato delle cerniere lampo (in prosieguo: la «cooperazione trilaterale tra i gruppi YKK, Coats e Prym»), si è ritenuto che avessero violato l’articolo 81 CE segnatamente le seguenti imprese, in quanto, per i periodi indicati, si sono scambiate informazioni sui prezzi, hanno convenuto prezzi e aumenti di prezzo nonché concordato una metodologia volta a fissare prezzi minimi per prodotti standard sul mercato europeo:

–        la Coats Holdings, dal 28 aprile 1998 al 12 novembre 1999;

–        la Coats Deutschland, dal 28 aprile 1998 al 12 novembre 1999.

20      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, per quanto riguarda la cooperazione bilaterale tra la Coats Holdings e la William Prym/Prym Fashion sui mercati degli «altri sistemi di chiusura» e delle cerniere lampo (in prosieguo: la «cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym»), si è ritenuto che la seguente impresa avesse violato l’articolo 81 CE, per i periodi indicati, concordando di ripartirsi con altre imprese il mercato degli articoli di merceria, impedendo al gruppo Coats di penetrare sul mercato degli «altri sistemi di chiusura»:

–        la Coats Holdings, dal 15 gennaio 1977 al 15 luglio 1998.

21      In base agli accertamenti di fatto e alle valutazione giuridiche effettuate nella decisione impugnata, la Commissione ha irrogato alle imprese interessate ammende il cui importo è stato calcolato in applicazione della metodologia esposta negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), nonché delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002.

22      L’articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, della decisione impugnata prevede segnatamente l’imposizione della seguente ammenda per la cooperazione trilaterale tra i gruppi YKK, Coats e Prym: Coats Holdings e Coats Deutschland, responsabili in solido: EUR 12 155 000.

23      L’articolo 2, paragrafo 4, secondo trattino, della decisione impugnata prevede, in particolare, l’imposizione della seguente ammenda per la cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym: Coats Holdings: EUR 110 250 000.

24      All’articolo 4 della decisione impugnata, alle imprese elencate all’articolo 1 viene ordinato di porre immediatamente fine, ove non l’avessero già fatto, alle infrazioni elencate allo stesso articolo e di astenersi d’ora in avanti dal ripetere qualsiasi atto o comportamento descritto all’articolo 1, nonché da qualsiasi provvedimento avente un oggetto o un effetto equivalente.

25      Con decisione C (2011) 2070 def. della Commissione, del 31 marzo 2011, quest’ultima ha deciso, dopo avere proceduto ad una valutazione dell’impatto delle ammende sulla situazione finanziaria di una delle società interessate, diverse dalla ricorrente, e dopo aver esaminato l’incapacità di pagare asserita dalla medesima, di ridurre parzialmente l’importo iniziale dell’ammenda che le era stata inflitta.

 Procedimento e conclusioni delle parti

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

27      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

28      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate il 7 febbraio 2011, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre taluni documenti. La Commissione ha ottemperato a tale domanda entro il termine assegnato.

29      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

30      Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2011, la ricorrente ha presentato talune osservazioni sulla relazione di udienza che le era stata comunicata il 14 aprile 2011, in merito all’importanza della giurisprudenza riguardante l’onere e il livello probatorio.

31      Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 7 luglio 2011.

32      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare l’articolo 1, paragrafo 4, e l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata nella parte in cui la riguardano;

–        in subordine, annullare o ridurre l’ammenda inflittale all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

33      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso nella sua interezza;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

34      A sostegno del suo ricorso, riguardante unicamente la cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym, la ricorrente deduce cinque motivi, vertenti:

–        il primo, sulla violazione dell’obbligo della Commissione, da un lato, di fornire la prova dell’infrazione e, dall’altro, di rispettare il livello probatorio richiesto a tal riguardo;

–        il secondo, sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003;

–        il terzo, sulla mancata prova di un’infrazione unica e continuata;

–        il quarto, sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»),

–        e, il quinto, sull’erronea applicazione degli orientamenti.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione, da una parte, di fornire la prova dell’infrazione e, dall’altra, di rispettare il livello probatorio richiesto a tal riguardo

 Argomenti delle parti

35      La ricorrente ritiene sostanzialmente che l’esame del complesso di elementi probatori, effettuato dalla Commissione, sia viziato da errori manifesti di valutazione, quali l’inadempimento da parte della Commissione dell’obbligo ad essa incombente di provare che il gruppo Coats faceva parte di un accordo bilaterale di ripartizione del mercato con il gruppo Prym, protrattosi dal gennaio 1977 al luglio 1998. La Commissione non avrebbe rispettato i principi enunciati dal Tribunale nella sua sentenza del 12 settembre 2007, Coats Holdings e Coats/Commissione (T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza Coats», punto 71), in merito all’onere della prova, ossia che la Commissione era tenuta a fornire prove a sostegno della sua «ferma convinzione» circa la sussistenza di un’infrazione e di concedere il beneficio del dubbio al convenuto.

36      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

37      Poiché le parti sono in disaccordo sulla questione della ripartizione, tra di esse, dell’onere della prova e, più in generale, sulla questione dell’osservanza o meno delle norme applicabili alla produzione della prova di un’infrazione all’articolo 81 CE e della prova della partecipazione della ricorrente a una siffatta infrazione, in via preliminare, occorre ricordare il diritto applicabile in materia.

38      Dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché da una costante giurisprudenza, elaborata nell’ambito dell’applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE, risulta che nel settore del diritto della concorrenza, in caso di controversia sulla sussistenza di un’infrazione, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che integrano l’infrazione (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e del 6 gennaio 2004, BAI e Commissione/Bayer, C‑2/01 P e C‑3/01 P, Racc. pag. I‑23, punto 62; sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 688). A tal fine, essa deve raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per dimostrare che l’infrazione ha avuto luogo (v., in tal senso, sentenze della Corte del 28 marzo 1984, CRAM e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 20, e del 31 marzo 1993, Ahlström Osakeytiö e a./Commissione, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 e da C‑125/85 a C‑129/85, Racc. pag. I‑1307, punto 127; sentenza del Tribunale del 21 gennaio 1999, Riviera Auto Service e a./Commissione, T‑185/96, T‑189/96 e T‑190/96, Racc. pag. II‑93, punto 47).

39      Allorché la Commissione si basa, nell’ambito dell’accertamento di una violazione degli articoli 81 CE e 82 CE, su elementi di prova documentali, le imprese interessate sono tenute non semplicemente a presentare un’alternativa plausibile alla tesi della Commissione, ma anche a eccepire l’insufficienza delle prove prese in considerazione nella decisione impugnata per dimostrare l’esistenza dell’infrazione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, cosiddetto «Ciment», T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punti 725‑728, e dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 187). In un caso come quello della presente fattispecie, si deve ritenere che, qualora la Commissione si basi su elementi di prova diretti, spetti alle imprese interessate dimostrare che gli elementi di prova addotti dalla Commissione sono insufficienti. È già stato dichiarato che tale inversione dell’onere della prova non viola la presunzione di innocenza (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Montecatini/Commissione, C‑235/92 P, Racc. pag. I‑4539, punto 181).

40      Tuttavia, ciascun elemento di prova fornito dalla Commissione non deve necessariamente soddisfare tali criteri per quanto riguarda ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, soddisfi tale requisito (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 180 e la giurisprudenza ivi citata).

41      Infatti, gli indizi invocati dalla Commissione nella decisione al fine di provare l’esistenza di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE da parte di un’impresa devono essere valutati non isolatamente ma nel loro complesso (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 185 e la giurisprudenza ivi citata).

42      Occorre anche tenere conto del fatto che le attività anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino e che, pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57).

43      Risulta peraltro dalla giurisprudenza costante come sia sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni in cui sono stati stipulati accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, per provare adeguatamente la partecipazione della suddetta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa interessata dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 155; Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 96, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 42 supra, punto 81).

44      La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che ne accettava il risultato e che vi si sarebbe conformata (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 42 supra, punto 82).

45      Quanto al valore probatorio dei diversi elementi di prova, si deve ricordare che l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte consiste nella loro attendibilità (v. sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, T‑44/00, Racc. pag. II‑2223, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2004, Dalmine/Commissione, T‑50/00, Racc. pag. II‑2395, punto 72, e JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 273). Secondo le regole generalmente applicabili in materia di prova, l’attendibilità e, pertanto, il valore probatorio di un documento dipendono dalla sua fonte, dalle circostanze in cui è stato redatto, dal suo destinatario e dalla sensatezza ed attendibilità del suo contenuto (sentenza Ciment, cit. al punto 39 supra, punto 1053; conclusioni del giudice Vesterdorf, facente funzione di avvocato generale nell’ambito della sentenza del Tribunale del 24 ottobre 1991, Rhône-Poulenc/Commissione, T‑1/89, Racc. pag. II‑867, in particolare pagg. II‑869, II‑956). In particolare, occorre riconoscere particolare rilevanza alla circostanza che un documento sia stato redatto in collegamento immediato con i fatti (sentenze del Tribunale dell’11 marzo 1999, Ensidesa/Commissione, T‑157/94, Racc. pag. II‑707, punto 312, e del 16 dicembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie/Commissione, T‑5/00 e T‑6/00, Racc. pag. II‑5761, punto 181) o da un testimone diretto degli stessi (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 207). Inoltre, giova ricordare che la mera circostanza che l’informazione sia stata fornita da imprese che hanno presentato una domanda volta a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 o del 2002 non mette in discussione il suo valore probatorio.

46      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, nessuna disposizione né alcun principio generale del diritto dell’Unione vietano alla Commissione di avvalersi, nei confronti di un’impresa, delle dichiarazioni di altre imprese accusate. Se così non fosse, l’onere della prova dei comportamenti contrari agli articoli 81 CE e 82 CE, che incombe alla Commissione, sarebbe insostenibile ed incompatibile con il compito di vigilanza sulla corretta applicazione di tali disposizioni ad essa assegnato dal Trattato (v. sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 192 e la giurisprudenza ivi citata).

47      Una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita è comprensibile, giacché tali partecipanti potrebbero minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e sopravvalutare quella degli altri. Tuttavia, tenuto conto della logica intrinseca della procedura prevista dalla comunicazione sulla cooperazione del 1996 o del 2002, il fatto di chiedere il beneficio della loro applicazione al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati sugli altri partecipanti all’intesa in esame. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità nonché la completezza della cooperazione dell’impresa e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che benefici pienamente delle suddette comunicazioni (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 70, e dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, T‑54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 58).

48      In particolare, occorre considerare che il fatto che una persona confessi di aver commesso un’infrazione e ammetta in tal modo l’esistenza di fatti che oltrepassano quelli la cui esistenza poteva essere dedotta direttamente dai documenti di cui trattasi implica a priori, in assenza di circostanze particolari che indichino il contrario, che tale persona si sia decisa a dire la verità. Pertanto, le dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante devono essere considerate, in linea di principio, come elementi di prova particolarmente affidabili (sentenze del Tribunale JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punti 211 e 212; del 26 aprile 2007, Bolloré e a./Commissione, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Racc. pag. II‑947, punto 166, e Lafarge/Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 59).

49      Nondimeno, le dichiarazioni rese dalle imprese interessate nell’ambito di richieste volte al beneficio delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 o del 2002 devono essere valutate con prudenza e, in generale, non possono essere considerate come elementi di prova particolarmente attendibili se non sono avvalorate da altri elementi.

50      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la dichiarazione di un’impresa accusata di aver partecipato ad un’intesa, la cui esattezza viene contestata da varie altre imprese accusate, non può essere considerata una prova sufficiente dell’esistenza di un’infrazione commessa da queste ultime senza essere suffragata da altri elementi di prova (sentenze del Tribunale del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 285; Bolloré e a./Commissione, cit. al punto 48 supra, punto 167, e Lafarge/Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 293).

51      Infine, va ricordato che, al punto 215 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che la cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym era finalizzata a permettere loro di ripartirsi il mercato degli articoli di merceria impedendo al gruppo Coats di entrare sul mercato europeo degli «altri sistemi di chiusura».

52      Alla luce delle regole esposte ai precedenti punti 38‑50 occorre verificare se, nella decisione impugnata, la Commissione abbia citato elementi sufficientemente credibili, precisi e concordanti per dimostrare, nell’ambito di una valutazione globale e previo esame delle spiegazioni e giustificazioni alternative fornite dalla ricorrente, che l’infrazione constatata all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata abbia avuto luogo.

–       Sulla riunione del 1975 (punto 217 della decisione impugnata)

53      Ad avviso della ricorrente, la Commissione ha interpretato erroneamente il resoconto della riunione del 1975, svoltasi tra la ricorrente e la William Prym, considerando che si trattava di una tappa preliminare a una ripartizione dei mercati, mentre dal suddetto resoconto emergerebbe che si trattava esclusivamente di discussioni anodine, riguardanti la distribuzione esclusiva e congiunta, e di impegni, da parte del distributore, di non produrre o distribuire prodotti concorrenti. Tale interpretazione sarebbe corroborata da una nota del 27 ottobre 1975 del sig. E.F., destinata ai sigg. A.P. senior e D.P., in riferimento ad una riunione che aveva avuto luogo tra i sigg. M.F. e B. il 17 ottobre 1975.

54      Dall’argomento della ricorrente emerge che essa non contesta né lo svolgimento della riunione né la sua presenza alla medesima. Per contro, essa contesta l’interpretazione del resoconto della summenzionata riunione operata dalla Commissione.

55      Il punto 217 della decisione impugnata è redatta nei seguenti termini:

«Nel 1975, [i gruppi] Coats e Prym decisero di collaborare nei settori della vendita e della distribuzione, in un numero consistente di paesi del mondo, agendo come imprese comuni di commercio o come distributori esclusivi dei prodotti dell’altra, in funzione del loro rispettivo potere di mercato in ciascun paese. Il resoconto di una riunione svoltasi a Stolberg [Germania] il 16 e 17 novembre 1975 definisce, a grandi linee, la cooperazione tra questi due gruppi».

56      Una parte importante del resoconto della riunione tenutasi a Stolberg tratta del commercio interno: «Nell’ambito di tali principi, sono emerse le seguenti caratteristiche dell’accordo, in base alle quali si proseguiranno ulteriori discussioni dettagliate a livello di mercato». Il punto 2, paragrafo 5, del resoconto di cui trattasi, in merito all’Italia, enuncia quanto segue:

«[Il gruppo] Prym non immetterà sul mercato le proprie cerniere lampo».

57      La summenzionata nota del 27 ottobre 1975 rispecchia il contenuto di un colloquio con la Coats che avrebbe avuto luogo il 17 ottobre 1975 a Glasgow (Regno Unito) e contiene un punto I, intitolato «Marketing», redatto nei seguenti termini:

«Le eccezioni alla regola, come l’Italia, che abbiamo previsto sin dall’inizio, devono essere esaminate approfonditamente».

58      La ricorrente evidenzia, nella nota a piè di pagina n. 2 del ricorso, che la «Coats Italy ha acquisito una partecipazione nel [capitale della] Lamprom, un produttore di cerniere lampo italiano detenuto da azionisti privati e concessionario di una licenza dell’Opti [acquisita dalla Coats nel 1989], acquisendone successivamente il pieno controllo nel 1975/76».

59      Da quanto precede emerge che il resoconto allude non soltanto alle «discussioni anodine, riguardanti la distribuzione esclusiva e congiunta, e [gli] impegni da parte del distributore di non produrre o di non distribuire prodotti concorrenti», come fatto valere dalla ricorrente, ma anche a una ripartizione del mercato relativo alle cerniere lampo sul mercato italiano. Peraltro, dall’elenco delle presenze emerge che si trattava di una riunione dei quadri superiori delle due imprese.

60      Inoltre, va rammentato che la Commissione non ha preso in considerazione la riunione del 16 e 17 novembre 1975 come data di inizio dell’infrazione, basandosi invece su tale documento anteriore alla data accertata di inizio dell’infrazione di cui trattasi (il 15 gennaio 1977) per esaminare meglio le prove inerenti al periodo dell’infrazione. Nulla impediva alla Commissione di tenere conto delle fasi preparatorie alla creazione propriamente detta dell’intesa, per verificare la situazione economica che ha preceduto e spiegato la creazione dell’intesa, ovvero al fine di dimostrare e di valutare i rispettivi ruoli svolti dai partecipanti all’intesa nel concepire, creare ed attuare la stessa. Peraltro, per lo stesso motivo, la Commissione può tener conto della fase successiva al periodo in cui è stata compiuta l’infrazione propriamente detta, al fine di valutare, ai sensi della comunicazione sulla cooperazione ovvero con riferimento ad eventuali circostanze attenuanti, l’effettiva collaborazione delle imprese nella denuncia della loro intesa (sentenza del Tribunale del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, cosiddetta «Tokai I», T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc. pag. II‑1181, punto 304).

61      Inoltre, il documento del 15 gennaio 1977, che sarà esaminato in seguito, enuncia quanto segue:

«I principi generali che disciplinano la [cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym] sono fissati nel modo delineato nel resoconto della riunione di Stolberg del 16 e 17 novembre 1975, completato nel seguente modo (…)».

–       Sul documento del 15 gennaio 1977 (punti 218‑222 della decisione impugnata)

62      La ricorrente deduce che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il documento del 15 gennaio 1977, su cui la medesima si è basata nella decisione impugnata, non è né firmato né completo, e che nulla consente di sapere chi, presso la Coats o la William Prym, l’abbia redatto o vi abbia acconsentito oralmente, poiché non esiste alcuna prova di un consenso scritto. Tutti questi elementi costituirebbero indizi utili per valutare il valore probatorio di tale tipo di documento. Secondo la ricorrente, dalla nozione di cooperazione totale emerge implicitamente e dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 emerge esplicitamente che la Commissione avrebbe dovuto chiedere alla William Prym di presentare prove provenienti da ex dipendenti, per poter richiedere il beneficio della suddetta comunicazione.

63      Da tali argomenti emerge che la ricorrente non contesta l’esistenza del documento del 15 gennaio 1977. Per contro, essa contesta l’interpretazione che ne viene fatta dalla Commissione.

64      I punti 218 e 219 della decisione impugnata recitano:

«(218) Partendo da tale ambito di cooperazione, la Coats e la William Prym hanno concluso un accordo generale di ripartizione del mercato nel settore della merceria, come prova l’accordo scritto del 15 gennaio 1977 (in prosieguo denominato “accordo del 1977”), in forza del quale la Coats s’impegna “a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di articoli di merceria in metallo e plastica (…), né di attività di distribuzione in Europa di articoli di merceria in metallo e plastica concorrenti senza previo consenso della [William] Prym”. Dal canto suo, la [William] Prym si impegna “a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di fili per cucito e di filo per uso artigianale, etc. (…), né attività di distribuzione in Europa di fili per cucito e di fili per uso artigianale concorrenti, senza previo consenso della Coats”.

(219) Una clausola dell’accordo del 1977 precisa che gli impegni ivi espressi, pur non avendo forza esecutiva sul piano giuridico, “rispecchiano nondimeno lo spirito dell’accordo Coats-[William] Prym e costituiscono in quanto tali un obbligo morale che vincola le due parti”».

65      Il documento del 15 gennaio 1977 è del seguente tenore:

«I principi generali che disciplinano la [cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym] sono fissati nel modo delineato nel resoconto della riunione di Stolberg del 16 e 17 novembre 1975, completato nel seguente modo:

Ad eccezione delle situazioni già createsi [enumerate nell’elenco a)] la Coats s’impegna:

1) a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di articoli di merceria in metallo e plastica [elencati nell’elenco b), in base al contratto italiano che esclude gli aghi per macchine], né attività di distribuzione in Europa di articoli di merceria in metallo e plastica concorrenti, senza il previo consenso della [William] Prym;

2) nel resto del mondo, a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di articoli di merceria in metallo e plastica senza previo consenso della Prym, né attività di distribuzione di articoli di merceria in metallo e plastica concorrenti, senza avere previamente consultato la [William] Prym.

La [William] Prym s’impegna:

1) a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di fili per cucito e di fili per uso artigianale, etc. [di cui all’elenco c)], né attività di distribuzione in Europea di fili per cucito e di fili per uso artigianale concorrenti, etc., senza previo consenso della Coats;

2) nel resto del mondo, a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di fili per cucito e di fili per uso artigianale concorrenti, etc., senza previo consenso della Coats, né attività di produzione di fili per cucito e di fili per uso artigianale concorrenti, etc., senza avere previamente consultato la Coats.

Viene riconosciuto che, sul piano giuridico, tali impegni non hanno efficacia esecutiva, ma rispecchiano comunque lo spirito dell’accordo Coats-[William] Prym e costituiscono in quanto tali un obbligo morale che vincola le due parti».

66      Dalla lettura di questo stesso documento emerge che esso si riferisce alla riunione svoltasi a Stolberg il 16 e 17 novembre 1975 e, più precisamente, mira ad integrare i principi generali discussi durante la suddetta riunione. Il citato documento rispecchia i dettagli della cooperazione tra le due imprese sul piano commerciale.

67      Quanto alla censura della ricorrente vertente sul valore probatorio del documento del 15 gennaio 1977, è giocoforza constatare che la credibilità di tale documento non è necessariamente ridotta per il fatto che non è firmato. In primo luogo, non può sorprendere la circostanza che esso non sia firmato in quanto si tratta di una nota relativa ad una riunione il cui fine anticoncorrenziale giustificava, per il suo autore, che questi lasciasse meno tracce possibili (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 marzo 1992, Shell/Commissione, T‑11/89, Racc. pag. II‑757, punto 86). In secondo luogo, la data iscritta sul documento («15.1.1977») consente di ritenere che tale documento sia stato elaborato all’epoca dei fatti (v., in tal senso, sentenza Bolloré e a./Commissione, cit. al punto 48 supra, punto 173). In terzo luogo, poiché tale documento contiene informazioni specifiche corrispondenti a quelle contenute in altri documenti, si deve ritenere che tali elementi possano rafforzarsi reciprocamente (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 275). In quarto luogo, come ricordato dal Tribunale segnatamente nella sentenza del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punto 715), affinché si integri un accordo ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi in un determinato modo sul mercato.

68      Va rilevato al riguardo che la richiesta del gruppo Prym, volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002, contiene il seguente passaggio, citato al punto 220 della decisione impugnata:

«Con accordo datato 15 gennaio 1977, tutt’ora in vigore, la Coats e la [William] Prym si sono spartite il mercato degli articoli di merceria. Nessuna parte può intervenire nel segmento di mercato dell’altra senza il consenso della medesima. La Coats era ed è ancora incaricat[a] del segmento dei prodotti di merceria tessile (filo per cucito, cotone per ricamo, lana); la [William] Prym era ed è ancora incaricat[a] del segmento degli articoli di merceria in metallo e plastica (aghi e bottoni a pressione).

In forza dell’accordo quadro del 1976/77, la Coats e la [William] Prym hanno deciso la fusione, ai fini della commercializzazione, della loro gamma di prodotti complementari di filo per cucito, cotone per ricamo e lana (prodotti tessili di merceria), da un lato, e cerniere lampo, bottoni a pressione ed aghi (articoli di merceria in metallo e plastica), dall’altro. Tale fusione poggiava sull’idea che occorreva un ago per usare un filo da cucito e che era opportuno commercializzare insieme questi due prodotti tramite un unico canale di vendita. L’accordo quadro era destinato a garantire la consolidazione di ciascuna impresa nel suo ambito di attività principale e, in particolare, il suo sviluppo tramite l’internazionalizzazione della sua posizione sul mercato, realizzando al contempo sinergie in materia di commercializzazione grazie all’eliminazione di doppioni. In forza dell’accordo, ogni impresa s’impegnava a non intervenire nel settore dell’altra senza il consenso di quest’ultima.

Era stato anche convenuto che la Coats avrebbe acquistato una quota del 24,9% della [William] Prym e che avrebbe il diritto di nominare un membro del [suo] consiglio di amministrazione (...) e due membri del suo consiglio di sorveglianza. La Coats ha esercitato questi due diritti fino al 1994».

69      La circolare del 20 gennaio 1977 della Coats Patons (in prosieguo: la «circolare del 1977») conferma l’acquisizione da parte della Coats di una quota del 24,9% del capitale della William Prym, nonché la nomina di un membro del suo consiglio di amministrazione (sig J.G.) e di due membri del suo consiglio di sorveglianza (sigg. B. e W.H.).

70      Le dichiarazioni del sig. A.P. suffragano, integrano e confermano il contenuto dell’accordo del 15 gennaio 1977 (in prosieguo: l’«accordo del 1977»). Quanto al valore probatorio di tali dichiarazioni, contestato dalla ricorrente, va ricordato che, sebbene una certa diffidenza nei confronti di deposizioni volontarie dei principali partecipanti ad un’intesa illecita sia opportuna, tenuto conto della possibilità che i partecipanti di cui trattasi abbiano tendenza a minimizzare l’importanza del loro contributo all’infrazione e a sopravvalutare quella degli altri, resta comunque il fatto che l’argomento della ricorrente non risponde alla logica inerente al procedimento previsto dalle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002. Invero, il fatto di chiedere di beneficiare dell’applicazione di quest’ultima al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati in ordine agli altri partecipanti all’intesa incriminata. Infatti, ogni tentativo di indurre la Commissione in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità nonché la completezza della cooperazione del richiedente e, d’altra parte, mettere in pericolo la possibilità per il medesimo di trarre pienamente beneficio della cooperazione sulla cooperazione applicabile (v. punti 47 e 48 supra). D’altronde, dal punto 246 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha dato prova, per quanto riguarda le richieste del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002, di una certa prudenza, poiché ha cercato di corroborare tale dichiarazione con altri elementi probatori. Così, essa non ha preso in considerazione il 2004 come data della fine dell’infrazione, come indicato invece dal gruppo Prym nelle suddette richieste, bensì la riunione del 15 luglio 1998.

71      Nondimeno, la dichiarazione resa sotto giuramento dal sig. M.F. in data 11 maggio 2006 presenta, sotto il titolo «L’accordo del 1977 e le relazioni tra la Coats e la [William] Prym dagli anni ’70 fino agli anni ’90», un punto 5 redatto nei seguenti termini:

«5      Sebbene non abbia mai visto l’accordo del 1977 prima della [comunicazione degli addebiti complementare], posso capire le ragioni per cui la Coats e la [William] Prym avrebbero potuto concludere un siffatto accordo nel 1977. Nel gennaio 1977, la Coats ha acquisito una partecipazione del 24,9% nel capitale della [William] Prym e un accordo sarebbe stato coerente con quanto descriverei come il “grande progetto” dei [sigg.] B. e (…) E.F., che all’epoca erano rispettivamente direttore generale della J & P Coats Ltd (il ramo della Coats Patons plc che si occupa del settore del filo) e gestore della [William] Prym. Basandomi sul loro incontro del 1975, sull’acquisita partecipazione della Coats nel capitale della [William] Prym e sulle imprese congiunte poste in essere negli anni ’70 e ’80, affermerei che [i sigg.] B. e (...) E.F., da metà degli anni ’70 in poi, hanno previsto una cooperazione molto stretta tra la Coats e la [William] Prym relativamente alla combinazione del marketing e della distribuzione. Non ritengo tuttavia che esse abbiano voluto operare una ripartizione dei mercati tra le due società mediante un accordo. Negli anni ’70, un posizionamento della Coats nel settore degli articoli di merceria in metallo e plastica (in modo diverso dall’acquisizione della [William] Prym), ovvero della [William] Prym nel settore del filo, sarebbe stata altamente improbabile. L’impegno, da un lato, della Coats di non entrare nel settore degli articoli di merceria in metallo e plastica e, dall’altro, della [William] Prym di non entrare nel settore del filo, di conseguenza, non avrebbe rivestito alcun valore».

72      Ne consegue che il sig. M.F. riconosce che, sebbene non avesse conoscenza dell’esistenza di un siffatto accordo, egli poteva capire perfettamente le ragioni per le quali le due imprese vi sarebbero giunte (in seguito all’acquisizione da parte della Coats del 24,9% del capitale della William Prym). Per contro, secondo il sig. M.F., esse non intendevano ripartirsi i mercati di cui trattasi.

73      A tal riguardo va ricordato che, al punto 223 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato di disporre di altri elementi di prova che confermano il contenuto del documento trasmesso dal gruppo Prym, ossia l’estratto del discorso del sig. D.P. del 9 novembre 1988 (v. punti 87‑89 infra), la nota preparata dal sig. A. datata 12 dicembre 1991 (v. punti 90‑94 infra), il resoconto della riunione con la Coats Patons dell’11 febbraio 1993 (v. punti 95‑100 infra). Tali elementi di prova saranno esaminati in seguito.

74      Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui risulterebbe implicitamente dalla nozione di cooperazione totale ed esplicitamente dalla comunicazione sulla cooperazione del 2002 che la Commissione avrebbe dovuto chiedere alla William Prym di presentare prove provenienti da ex dipendenti per poter chiedere di beneficiare della suddetta comunicazione, va rilevato che da quest’ultima non emerge affatto che la William Prym fosse tenuta a fornire dichiarazioni di ex dipendenti al fine di ottenere la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda. Di conseguenza, tale censura non può essere accolta.

–       Sulla lettera del 12 aprile 1977 (punto 224 della decisione impugnata)

75      La ricorrente ritiene che la Commissione abbia interpretato erroneamente una lettera del 12 aprile 1977 del sig. S. (direttore marketing della Coats), inviata alla Needles Industries Ltd (in prosieguo: la «NIL»), come facente riferimento a un’intesa sulla ripartizione dei mercati, mentre un’attenta lettura dimostrerebbe che riguardava accordi di distribuzione esclusiva in Europa, nonché l’acquisizione da parte della Coats di una partecipazione strategica nel capitale della William Prym. Tale lettera dovrebbe essere letta nel contesto dei vari progetti in materia di distribuzione avviati durante la riunione del 16 e 17 novembre 1975. Tali progetti sarebbero menzionati in un progetto di lettera all’attenzione dei quadri dirigenti, datata gennaio 1976.

76      Il punto 224 della decisione impugnata è così formulato:

«Già nell’aprile 1977, in una lettera datata 10 aprile 1977, inviata alla NIL, la Coats aveva fatto chiaramente riferimento a un accordo Coats-[William] Prym e a un comitato di commercializzazione NIL-[William] Prym che avrebbe vigilato affinché “le operazioni fossero condotte nello spirito e nella lettera dell’accordo Coats-[William] Prym”. Vi era scritto altresì che “il principio essenziale che la [NIL] dov[eva] avere a mente [era] che la Prym dov[eva] essere considerat[a] come un [partner] e non come un concorrente amico (…) In caso di disaccordo importante o per quanto riguarda qualsiasi incertezza in merito all’applicazione dell’accordo Coats-[William] Prym a mercati particolari o a problemi specifici la [NIL doveva] sempre consultare l’amministratore del mercato corrispondente a Glasgow [Coats]”».

77      In via preliminare va constatato che, in realtà, si tratta di una lettera datata 12 aprile 1977.

78      La ricorrente invoca una lettera del gennaio 1976, nonché la circolare del 1977, per dimostrare che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione evidenziano anche l’esistenza di una cooperazione lecita, al fine di negare il valore di altri elementi di prova che dimostrano l’esistenza di una cooperazione illecita.

79      Tuttavia, la lettera del gennaio 1976, oltre all’esistenza di una cooperazione lecita, fa emergere la necessità di rispettare, in via di principio, sui mercati in cui esisteva già una concorrenza con la NIL, le posizioni di mercato dell’epoca. A tal riguardo, essa contiene il seguente passaggio:

«Sul mercato in cui esiste già una concorrenza con la NIL, è intervenuto un accordo sicché, in via di principio, le posizioni di mercato attuali saranno rispettate. Nel caso delle cerniere lampo la [William] Prym è in concorrenza con l’Opti/LF soltanto su qualche mercato europeo e hanno avuto luogo discussioni con l’Opti/LF per dimostrare che un’associazione con la [William] Prym non è incompatibile con i nostri attuali accordi globali».

80      D’altronde, per quanto attiene alla lettera del 12 aprile 1977, la ricorrente non indica perché al sig. S. sarebbe stato impedito di «riferir[si] apertamente ad un accordo di ripartizione del mercato in una lettera (…) inviata alla [NIL]».

–       Sull’accordo Hugenpoet (punti 225 e 226 della decisione impugnata)

81      La ricorrente considera che la Commissione non abbia presentato alcun elemento di prova idoneo a corroborare l’esistenza dell’accordo denominato «accordo Hugenpoet», a parte la dichiarazione del sig A.P., e che essa non abbia tenuto conto degli elementi di prova che contraddicono l’esistenza di un siffatto accordo, come la circostanza che la William Prym abbia proseguito la sua attività come produttore di cerniere lampo. L’unica azione citata dalla Commissione a sostegno dell’esistenza dell’accordo Hugenpoet sarebbe costituita dal fatto che la William Prym aveva esternalizzato il suo approvvigionamento di nastri di tessuti con denti a incastro presso l’Opti. Orbene, la ricorrente afferma che la William Prym ha continuato a produrre cerniere lampo, poiché l’esternalizzazione era motivata soltanto da una questione di costi e non si inseriva nell’ambito di un ritiro dal settore delle cerniere lampo (v., a tal riguardo, la sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare).

82      Essa ritiene che l’annullamento della conclusione, cui è giunta la Commissione, assuma una considerevole importanza alla luce della gravità e della durata di ogni asserita infrazione. Ne conseguirebbe, infatti, che, anche nella variante delle vicende più favorevole alla Commissione, sussisterebbe un periodo di undici anni e mezzo [dalla lettera della Coats alla NIL del 12 aprile 1977 al Beirat (consiglio di sorveglianza) della William Prym del 9 novembre 1988] per il quale non sussisterebbe una prova che l’asserita infrazione sia continuata.

83      I punti 225 e 226 della decisione impugnata sono così formulati:

«(225) Secondo la [William] Prym, all’inizio degli anni ’80, [essa stessa], la Coats e l’Opti, produttore indipendente di articoli di merceria in metallo e plastica, fino al 1988, si sono riunit[e] nell’ambito di quanto è stato chiamato l’accordo Hugenpoet. La [William] Prym scrive a tal proposito: “Ciò significava che a tutte le imprese di tale triumvirato era vietato produrre e commercializzare prodotti che le altre due producevano e commercializzavano. Così l’Opti ha venduto alla [William] Prym il suo reparto di confezionamento e di commercializzazione di articoli di merceria in metallo e plastica nei Paesi Bassi (…). Un secondo risultato è stato che la [William] Prym ha manifestato la sua volontà di ritirarsi, a sua volta, dal mercato delle cerniere lampo. In un primo momento, essa ha cessato la propria produzione in serie di cerniere lampo all’inizio degli anni ’80, prima di farsi rifornire dall’Opti per molti anni nell’ambito di un contratto di fornitura”. Il gruppo Prym (ai sensi dell’accordo denominato da [William] Prym “accordo relativo alla fornitura di catene per cerniere lampo”) all’inizio degli anni ’80 ha abbandonato la produzione della componente principale delle cerniere ed è divenuto un attore minore di tale mercato fino al 1° luglio 1998 (presente soprattutto in Germania), data in cui la Prym Fashion ha acquisito il 50% dell’attività relativa alle cerniere lampo della Bonduel Sarl per una fusione con l’attività limitata della Prym Fashion in tale settore, nell’ambito di un’impresa comune denominata Bonduel-Prym e ribattezzata Éclair Prym, dopo essere stata integralmente acquisita dalla Prym Fashion nel 2001.

(226) Secondo la Coats, le affermazioni della [William] Prym riguardanti l’accordo Hugenpoet sono vaghe ed incoerenti. La [William] Prym riconosce che non esiste alcuna traccia scritta dell’accordo Hugenpoet. Nondimeno, la Coats non contesta il fatto che la [William] Prym si sia ritirat[a] dalla produzione delle catene per cerniere lampo, il che era avvenuto, secondo la comunicazione della [William] Prym, conformemente all’accordo (…) Hugenpoet e rappresentava la prima tappa del suo abbandono del settore della produzione delle cerniere lampo. Comunque sia, la Commissione riconosce che l’esistenza dell’accordo Hugenpoet non è documentata da una qualunque prova scritta. Essa considera tuttavia che tale evento, quale descritto dalla [William] Prym, evidenzia il modo in cui stava evolvendo la situazione del mercato degli articoli di merceria e come la Coats e la [William] Prym tentavano di adeguare il loro accordo di ripartizione dei mercati in funzione di tale evoluzione. Parallelamente a questa ripartizione generale del mercato degli articoli di merceria, le cerniere lampo erano l’unico settore in cui sussisteva una sovrapposizione di attività (a parte il settore degli aghi). Nessuna delle imprese era un attore di primo piano su questi stessi mercati geografici. Il gruppo Prym produceva e distribuiva cerniere lampo essenzialmente in Germania e in Austria e soltanto piccole quantità nei mercati vicini. Mentre la Coats vendeva in Austria le sue cerniere lampo congiuntamente alla Prym, in Germania essa non ha mai né prodotto né venduto cerniere lampo prima di aver acquistato l’Opti»

84      Dal punto 226 della decisione impugnata emerge che la Commissione ha riconosciuto che l’affermazione contenuta nelle domande del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002, per quanto riguarda l’esistenza dell’accordo Hugenpoet, non è corroborata da nessun elemento di prova scritta. Tuttavia, secondo la Commissione, tale evento mostrava l’evoluzione della situazione sul mercato e delle relazioni tra le imprese interessate. All’epoca dell’accordo del 1977, la loro priorità sarebbe stata la separazione dei loro mercati principali, gli articoli di merceria in metallo e plastica per la William Prym e il filo per la Coats, mentre il segmento delle cerniere lampo costituiva uno dei due settori in cui esisteva una sovrapposizione delle loro attività.

85      L’argomento della ricorrente secondo cui la William Prym aveva continuato a produrre cerniere lampo, poiché l’esternalizzazione del suo approvvigionamento di nastri di tessuto con denti ad incastro era dovuta soltanto da una questione di costi e non si inseriva nell’ambito di un ritiro dal settore delle cerniere lampo, potrebbe essere in parte corroborato dal contratto di approvvigionamento concluso tra l’Opti e la William Prym, contratto con una data di scadenza al 31 marzo 1999. Per contro, ad eccezione dell’affermazione della ricorrente in ordine alla continuazione dell’attività della William Prym relativa alla produzione di cerniere lampo, è giocoforza constatare che il fascicolo non contiene elementi di prova che consentano di corroborare il mantenimento di tale attività.

86      Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni del gruppo Prym, la Commissione stessa ammette che queste ultime non possono essere usate come una prova sufficiente dell’accordo di ripartizione dei mercati concluso negli anni ’70. Tuttavia, essa sostiene che, anche senza tenere conto dell’accordo Hugenpoet, l’esistenza dell’accordo di ripartizione dei mercati risalente agli anni ’70 non può essere negata. Essa aggiunge che l’esistenza dell’accordo Hugenpoet è altresì plausibile alla luce delle critiche espresse dal gruppo Prym in merito all’acquisizione dell’Opti. Infatti, anche se l’esistenza di un accordo non fosse stata avvalorata da prove risalenti all’epoca dell’infrazione, la dichiarazione del gruppo Prym a tal riguardo corrisponderebbe a un periodo (gli anni ’80) per il quale la Commissione ritiene di essere in possesso di sufficienti elementi comprovanti l’infrazione. Per giunta, tenuto conto del fatto che la dichiarazione del gruppo Prym si sarebbe rivelata attendibile su altri punti e che andrebbe contro i suoi propri interessi, non ci sarebbe neppure motivo di dubitare della sua attendibilità riguardo all’esistenza di tale accordo.

–       Sulla riunione del Beirat del 9 novembre 1988 (punti 227‑230 della decisione impugnata)

87      La ricorrente deduce sostanzialmente che la Commissione ha interpretato erroneamente il verbale del Beirat della William Prym, del 9 novembre 1988, come facente allusione all’accordo del 1977. A suo avviso, si trattava più probabilmente di un’allusione ad una relazione effettuata su richiesta della William Prym (v. punti 227 e 230 della decisione impugnata). Non sarebbe stata fornita nessuna prova credibile dell’esistenza dell’accordo Hugenpoet. Di conseguenza, esisterebbe un vuoto di oltre undici anni nell’asserita applicazione continuata dell’accordo del 1977.

88      Nella specie, si tratta di un discorso pronunciato dal sig. D.P. il 9 novembre 1988, dinanzi al Beirat della William Prym, poco tempo dopo l’acquisizione, da parte della Coats, del produttore di cerniere lampo Opti.

89      Da tale discorso emerge effettivamente che il sig. D.P. addebita al sig. B., presidente-direttore generale della Coats e membro del Beirat della William Prym, di non aver ottemperato agli obblighi della Coats nei confronti della William Prym acquistando l’Opti senza averla consultata, contrariamente agli interessi della William Prym quali impartiti per iscritto.

–       Sulla nota della William Prym del 12 dicembre 1991 (punto 231 della decisione impugnata)

90      La ricorrente fa valere sostanzialmente che la Commissione non ha tenuto conto della nota della William Prym del 12 dicembre 1991, che suggeriva che il contenuto dell’accordo del 1977 poteva essere conosciuto soltanto da due persone e che, in seguito, rispettivamente, al loro decesso e pensionamento (sigg. B. e E.F.), detto accordo non era stato trasmesso alla direzione generale della William Prym. La ricorrente afferma che il riferimento, operato in detta nota, a un accordo concluso nel 1975 corrisponde, in realtà, alla riunione del 16 e 17 novembre 1975, tenutasi a Stolberg. La ricorrente osserva che la Commissione ha effettuato la stessa interpretazione erronea di un impegno legittimo di non concorrenza nel procedimento che ha dato luogo all’adozione della decisione C (2004) 4221 def., del 26 ottobre 2004, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81[CE] (Caso COMP/F‑1/38.338 — PO/Needles). In tale procedimento, la Coats era protetta, in quanto acquirente esclusivo dell’Entaco, dall’obbligo fatto a quest’ultima di non farle concorrenza nelle sue principali aree di vendita. La Commissione avrebbe considerato che si trattasse nella specie di una ripartizione dei mercati, ma nella sentenza Coats, citata al punto 35 supra, il Tribunale avrebbe annullato tale conclusione e ritenuto di essere in presenza di un provvedimento di legittima tutela. La ricorrente si riferisce, in particolare, al punto 150 della sentenza in parola.

91      Il punto 231 della decisione impugnata recita:

«La Coats cita la nota del 12 dicembre 1991 che si trova nel fascicolo della Commissione. Essa lascia intendere che la nota è stata probabilmente preparata dal sig. A. della [William] Prym, poiché le iniziali ‘vA’ compaiono nell’angolo superiore della nota. Il primo paragrafo del documento fa esplicito riferimento alle trattative del 1975, relative all’accordo di distribuzione e alla ripartizione delle aree geografiche tra la [William] Prym e la Coats. I partecipanti alle trattative erano il sig. B. (sul versante della Coats) e il sig. E.F. (sul versante della [William] Prym). La Coats cita tale documento per avvalorare il suo argomento secondo cui il testo dell’accordo del 1977, benché concluso, è rimasto nelle soli mani dei partecipanti alle trattative, ovvero i sigg. B. e E.F. Tale prova dimostrerebbe chiaramente l’esistenza di un accordo di ripartizione del mercato, che fissava la ripartizione dei mercati tra la [William] Prym e la Coats. Nell’attirare l’attenzione della Commissione su tale prova, la Coats contraddice i propri argomenti anteriori, quando essa affermava l’inesistenza di un siffatto accordo. Inoltre, la circostanza [che,] nel 1991, il suo testo fosse accessibile soltanto ai sigg. B. e E.F. non significa necessariamente che i loro successori non fossero al corrente della sua esistenza. La nota del 12 dicembre 1991 menziona con chiarezza l’accordo di ripartizione dei mercati, la cui esistenza non costituiva un dato riservato. Già nel 1991 più persone erano dunque al corrente dell’esistenza di un siffatto accordo. Comunque sia, i documenti esaminati ai punti 232‑234, 237, 239, 240 e 242 dimostrano che i rapporti tra la [William] Prym e la Coats hanno continuato a ruotare intorno alla ripartizione dei mercati anche dopo che i sigg. B. e E.F. [ave]vano lasciato la direzione delle due imprese».

92      Dalla lettura della nota del 12 dicembre 1991 emerge che un accordo di ripartizione dei mercati è stato concluso nel 1975 in seguito alle trattative condotte dai sigg. B. e E.F., come condizione di una collaborazione approfondita. Inoltre, secondo l’autore della nota di cui trattasi, il risultato di tali trattative è stato trascritto in un documento riservato, accessibile soltanto ai partecipanti alle trattative stessi. Infine, al secondo paragrafo della nota di cui trattasi, il sig. A. indica che, a suo avviso, l’elemento principale dell’accordo era la dichiarazione con cui il sig. William Prym s’impegnava a non attivarsi, direttamente o indirettamente, sul piano commerciale nel settore dei fili per cucito e ricamo, mentre la Coats s’impegnava, prescindendo dall’eccezione già tollerata riguardante la NIL e la società Linhas Corrente Ltda Brasil, a non sviluppare, direttamente o indirettamente, attività commerciale nel settore degli articoli di merceria in metallo e plastica.

93      Di conseguenza, l’argomento della ricorrente, secondo cui il contenuto dell’accordo del 1977 avrebbe potuto esser noto soltanto a due persone e in seguito, rispettivamente, al loro decesso e pensionamento non era stato trasmesso alla direzione generale della William Prym, non può essere accolto, poiché è stato dimostrato che, il 12 dicembre 1991, quantomeno l’autore della nota era informato dell’esistenza e del contenuto di un accordo di tal genere.

94      Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente, secondo cui tale nota si riferiva all’accordo concluso nel 1975, corrispondente, in realtà, alla riunione del 16 e 17 novembre 1975 svoltasi a Stolberg, va semplicemente rilevato che il fatto che l’accordo abbia potuto essere concluso oralmente nel 1975 e confermato nel resoconto di tale riunione non esclude che tale accordo sia stato successivamente messo per iscritto nel 1977 (v. altresì punto 67 supra).

–       Sulla riunione dell’11 febbraio 1993 (punto 232 della decisione impugnata)

95      Ad avviso della ricorrente, la Commissione ha ritenuto a torto che una dichiarazione del sig. J.G., rappresentante della William Prym, in data 11 febbraio 1993, facesse riferimento a un accordo sulla ripartizione dei mercati, allorché il Tribunale aveva giudicato che tale dichiarazione non coinvolgeva la Coats e che la Commissione non aveva provato la «natura anticoncorrenziale della riunione», e ancora meno che la dichiarazione si riferiva all’accordo del 1977 (sentenza Coats, cit. al punto 35 supra, punto 91).

96      In udienza, la Commissione ha tenuto a precisare che, al punto 91 della sentenza Coats, citata al punto 35 supra, il Tribunale aveva esaminato isolatamente la riunione di cui trattasi, poiché all’epoca non aveva il privilegio di fruire di tutta una serie di informazioni di cui dispone il Tribunale oggi, il che ha condotto il medesimo a considerare, nella medesima sentenza, che la riunione non aveva un fine anticoncorrenziale.

97      Dall’argomento della ricorrente emerge che essa non ha contestato né lo svolgimento della riunione né la sua presenza alla medesima. Per contro, essa fa valere, da un lato, che la Commissione non ha adeguatamente dimostrato la natura anticoncorrenziale di tale riunione e, dall’altro, essa contesta l’interpretazione, da parte della Commissione, della dichiarazione del sig. J.G.

98      Per quanto riguarda la prima affermazione, va indicato che dal punto 11 del resoconto della riunione dell’11 febbraio 1993 emerge che il sig. J.G. ha fatto allusione alle origini dei rapporti tra la Coats e la William Prym, ove quest’ultima è stata considerata come responsabile degli articoli di merceria in metallo e plastica. Secondo il medesimo, la Coats era moralmente tenuta a risolvere la situazione che, all’epoca, era quella della NIL, in modo da poter finalmente realizzare il progetto iniziale grazie al quale la Coats doveva controllare la produzione di articoli di merceria tessile e lasciare alla Prym il compito di fornire gli articoli di merceria in metallo e plastica.

99      Quanto al punto 91 della sentenza Coats, citata al punto 35 supra, va ricordato che il Tribunale aveva ivi esaminato gli accordi, nel settore degli aghi, stipulato tra la William Prym e l’Entaco, di cui la Coats non era diretta firmataria. L’Entaco e la William Prym avevano firmato un accordo quadro, entrato in vigore il 10 settembre 1994. Tale accordo è stato stipulato dalle parti ai fini dell’acquisizione delle attività di imballaggio e di finissaggio della NIL (già detenuta dalla Coats Holdings) e ha preso effetto alla data di tale acquisto. Nel caso di specie, il Tribunale è giunto alla conclusione che la natura anticoncorrenziale della riunione dell’11 febbraio 1993 non era stata dimostrata in maniera inoppugnabile, segnatamente a causa del fatto che la frase secondo cui la «Coats era moralmente tenuta a mettere ordine nella situazione attuale della [NIL]» era abbastanza ambigua nell’ambito della vendita di un’attività e non si riferiva necessariamente a una ripartizione del mercato, poiché poteva altresì significare che la Coats doveva accettare l’offerta precedente della William Prym, anziché vendere la NIL all’Entaco. Il Tribunale vi precisava altresì che il resto del verbale non era maggiormente pertinente.

100    Per quanto riguarda la seconda affermazione, va ricordato che risulta dalla dichiarazione del sig. J.G., riportata nel resoconto della riunione di cui trattasi, letta congiuntamente al testo dell’accordo del 1977 (v. punto 65 supra), che quest’ultimo aveva continuato ad imporre a ciascuna parte l’obbligo di non entrare sul mercato dell’altra. Questa è d’altronde la ragione per cui la Commissione ha invocato tale nota (v. punto 232 della decisione impugnata).

–       Sulla cessione, da parte della Coats, della sua partecipazione nel capitale della William Prym (punti 233‑236 della decisione impugnata)

101    La ricorrente fa valere sostanzialmente che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che l’accordo di cooperazione del 1995 e l’accordo quadro del settembre 1997 (in prosieguo: l’«accordo quadro del 1997») avevano segnato una considerevole svolta nei rapporti tra la Coats e la William Prym e che sarebbero stati superflui se avesse prevalso l’accordo del 1977.

102    In primo luogo, la ricorrente ritiene che i rapporti commerciali tra la Coats e la William Prym siano cambiati radicalmente dopo la cessione, ad opera della Coats, della sua partecipazione nel capitale della William Prym alla fine del 1994. In secondo luogo, per quanto riguarda la riunione dell’11 giugno 1996 (v. punto 233 della decisione impugnata), essa sostiene che quest’ultima riguardava unicamente la cooperazione in materia di distribuzione. Essa si riferisce, in particolare, al corollario della designazione come distributore esclusivo, ossia l’obbligo di non produrre né distribuire prodotti concorrenti. In terzo luogo, per quanto riguarda la teoria della Commissione, sviluppata ai punti 234 e 236 della decisione impugnata, secondo cui l’accordo quadro del 1997 conferma che la «Coats e la [William] Prym hanno continuato ad agire in uno spirito di ripartizione dei mercati con una strategia di non concorrenza», la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia fornito la minima prova di un nesso di causalità tra detto accordo quadro e l’accordo del 1977. La ricorrente conclude che tutto ciò che poteva esistere in passato è stato sostituito da un accordo che limita la cooperazione in materia di distribuzione sui mercati destinati ai privati.

103    Il punto 233 della decisione impugnata è del seguente tenore:

«Nel dicembre 1994, la Coats vende alla famiglia Prym la sua quota nella William Prym; tale cessione prende effetto il 31 dicembre 1994. Secondo [le domande del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002], la cooperazione tra la Coats e la [William] Prym sul mercato europeo è regolarizzata nel febbraio 1995 e le due parti concordano che sarebbe nel loro interesse prolungarla. Il gruppo Prym non ha tuttavia fornito altre informazioni sulle modalità esatte di tale operazione. La [William] Prym e la Coats si sono incontrat[e] l’11 giugno 1996 a Stolberg (…). Il sig. D.G. della Coats dichiara in tale occasione:

“La strategia di distribuzione del[la società] Coats Craft in Europa consiste nel collaborare per quanto possibile con i grandi fornitori di prodotti di marca, come la [William] Prym, e di non introdurre le proprie marche. Se viene posto in essere un sistema di partenariato, la Coats ritirerà le proprie marche”».

104    La Commissione invoca il punto 234 della decisione impugnata per dimostrare che, dopo il 1995, posteriormente alla cessione da parte della Coats della sua quota di partecipazione nel capitale della William Prym, le due imprese hanno continuato ad agire in uno spirito di ripartizione dei mercati con strategie di non concorrenza. Tale constatazione sarebbe corroborata dal gruppo Prym.

105    Ai sensi del punto 9 della richiesta del gruppo Prym volta a beneficiare della comunicazione sulla cooperazione del 2002:

«La [William] Prym desiderava vigilare, per mezzo di tale accordo, sulla sicurezza della commercializzazione di suoi prodotti mediante circuiti della Coats. L’accordo quadro disciplina la cooperazione nel settore tanto industriale quanto commerciale. Dal canto suo, la Coats era interessat[a] alla vendita di altri prodotti tramite il suo dispendioso sistema di commercializzazione. Essa era particolarmente interessata ai prodotti di marca ben consolidati della [William] Prym».

106    La ricorrente afferma che tale accordo è stato senz’altro firmato il 3 settembre 1997 e ha creato un ampio quadro per la distribuzione congiunta degli articoli di merceria destinati al mercato del consumo (v. punto 235 della decisione impugnata). Essa fa valere che sarebbero difficilmente comprensibili le ragioni per cui l’accordo del 1997 sarebbe stato necessario qualora l’accordo quadro del 1977 avesse effettivamente continuato a trovare applicazione, in quanto quest’ultimo «sanciva il principio che nessuna delle due parti distribuirebbe prodotti concorrenti rispetto a quelli dell’altra» (v. la sua risposta alla comunicazione degli addebiti complementare).

107    Il punto 5 dell’accordo quadro del 1997 è così formulato:

«L’accordo comprenderà gli articoli di merceria in metallo e plastica e i prodotti elastici, che siano prodotti o diano luogo ad approvvigionamento, confezionati e recanti la marca [della società] Prym Consumer, nonché il filo e i progetti accessori ad esso relativi, che tali articoli siano prodotti o diano luogo ad approvvigionamento, recanti la marca della Coats, più altri prodotti, eventualmente, per mercati specifici»

108    A tal riguardo va ricordato che, in primo luogo, a giudizio della Commissione, la nota relativa alla riunione dell’11 giugno 1996 e la firma dell’accordo quadro del 1997, di per sé, non costituiscono una prova dell’esistenza dell’intesa, ma non indicherebbero neanche che la Coats se ne era ritirata.

109    In secondo luogo, al punto 236 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l’accordo del 1977 prevedeva, anzitutto, che la Coats e la Prym Consumer avrebbero posto in essere contratti esclusivi di fornitura e di distribuzione per i loro rispettivi prodotti, vale a dire gli articoli di merceria in metallo e plastica prodotti dalla Prym Consumer, e gli altri articoli di merceria prodotti dalla Coats e, in secondo luogo, che un accordo quadro fisserebbe le regole della distribuzione congiunta dei prodotti delle parti, ma senza disciplinare la produzione o la distribuzione dei prodotti concorrenti.

110    Tuttavia, va rilevato che la seconda constatazione è erronea, in quanto dal punto 5 dell’accordo quadro, citato al precedente punto 107, emerge che il medesimo comprendeva anche la distribuzione esclusiva dei prodotti concorrenti (articoli di merceria in metallo e plastica prodotti dalla William Prym e figli e altri articoli accessori prodotti dalla Coats), nonché altri prodotti specifici.

111    Tuttavia, la Commissione rileva giustamente che sono trascorsi 20 anni dall’accordo iniziale di ripartizione del mercato del 1977 e che il nuovo accordo è stato concluso dopo che era stato modificato il rapporto commerciale tra le due imprese, in seguito alla cessione della quota di partecipazione della Coats nel capitale della William Prym.

–       Sull’acquisizione della Bonduel da parte della William Prym e sulla riunione del 15 luglio 1998 (punti 237-245 della decisione impugnata)

112    La ricorrente ritiene che la Commissione abbia considerato a torto che i rendiconti della riunione del 15 luglio 1998, svoltasi a Stolberg, facessero riferimento all’accordo del 1977. Secondo la ricorrente, essi evocano unicamente l’accordo di approvvigionamento di nastri di tessuto con denti ad incastro tra la William Prym e l’Opti (v. punto 81 supra), nonché l’accordo quadro del 1997.

113    In udienza, la ricorrente ha ricordato che, nel corso del presente procedimento, la Commissione stessa aveva riconosciuto come nessuna nota riguardante tale riunione dimostrasse l’esistenza di un’intesa. La dimostrazione della Commissione, relativa al periodo posteriore al 1995, poggia dunque sulle annotazioni di un’unica riunione, quella del 15 luglio 1998.

114    Secondo la ricorrente, le annotazioni manoscritte da essa prodotte sono ben più dettagliate della nota dattilografata relativa alla stessa riunione e, contrariamente a quest’ultima, sono state redatte all’epoca della riunione di cui trattasi. Per quanto riguarda l’attendibilità della nota, la ricorrente sottolinea che si tratta di una nota del sig. A. P., che non trascrive parola per parola le dichiarazioni del sig. M.F. Peraltro, nella sua seconda dichiarazione sotto giuramento, quest’ultimo avrebbe fornito una spiegazione perfettamente plausibile e legittima in merito alle osservazioni che vi aveva esposto.

115    Dai punti 237-245 della decisione impugnata si evince che la Commissione si è fondata, da un lato, sui resoconti della riunione del 15 luglio 1998 e, dall’altro, sulle domande del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002.

116    La nota dattilografata del 7 novembre 2001, firmata dal sig. A.P., relativa al colloquio svoltosi il 15 luglio 1998 con il sig. M.F., recita:

«MF, in genere, parlava della vicenda Bonduel Prym. Egli ha manifestato la sua delusione dovuta al fatto che l’informazione gli era stata comunicata tardivamente. Le sue critiche riguardavano, più in particolare, il fatto che AP non discuteva dei problemi delle cerniere lampo con la Coats Opti durante le riunioni generali e che non ci era stato comunicato che l’accordo non era più valido.

(…)

Il dato che, nel 1988, con l’acquisizione dell’Opti neppure la [William] Prym sia stat[a] inclus[a ] nelle [trattative], non è stato segnalato.

(…)

MF ha sollevato la questione se sia possibile che la Prym ipotizzi che, un giorno, si possa essere liberi nel settore industriale di cui trattasi, in modo che la Coats possa entrare sul mercato dei bottoni a pressione così come la [William] Prym sul mercato dei fili. Tale questione necessita di una risposta chiara e netta».

117    Secondo la Commissione, ciò dimostra, in primo luogo, che la Coats ha reagito a tale acquisizione allo stesso modo in cui la William Prym aveva reagito all’acquisizione dell’Opti da parte della Coats nel 1988 (v. punto 89 supra). Le loro rispettive reazioni confermerebbero l’esistenza di un’intesa continuata tra le due imprese, fondata sull’accordo del 1977 (v. punto 238 della decisione impugnata). In secondo luogo, è opportuno dedurne che il sig. M.F. facesse riferimento alla ripartizione dei mercati quale stabilita inizialmente nell’accordo del 1977 (v. punto 243 della decisione impugnata). In terzo luogo, ne risulterebbe che la ripartizione iniziale dei mercati tra le due imprese (articoli di merceria in plastica e metallo, da una parte, e altri articoli di merceria, dall’altra) continuava ad essere rispettata dalle medesime (v. punto 245 della decisione impugnata).

118    Il resoconto della riunione del 15 luglio 1998, che menziona il fatto che non doveva esserci concorrenza sui prezzi con l’Opti, avvalora tale constatazione. Per giunta, dallo stesso passaggio di tale resoconto emerge che la William Prym non era interessata ad una concorrenza con l’Opti, soprattutto a una concorrenza sui prezzi. La William Prym proponeva dunque di discutere della soluzione relativa alle cerniere lampo nonché degli accordi esistenti. Inoltre, veniva fatto valere che le imprese di cui trattasi avevano bisogno di ricorrere a un dialogo strategico.

119    Il punto 4 del suddetto resoconto è così formulato:

«L’accordo ombrello tra la Coats e la [William] Prym è stato discusso (…)

Le due parti hanno spiegato che esse avevano numerosi costi da sostenere in ordine all’istituzione di tale accordo ombrello, pagando le spese afferenti al perfezionamento degli accordi elaborati, rimodellando l’organizzazione e ponendo in essere nuove strutture».

120    Gli elementi di prova summenzionati accreditano la constatazione della Commissione secondo cui le due imprese hanno iniziato a incontrare problemi sul mercato delle cerniere lampo, per quanto riguardava tale prodotto comune, dopo una serie di cambiamenti nei loro rapporti nel corso di tale periodo. Nondimeno, benché fossero concorrenti sul mercato delle cerniere lampo, esse hanno continuato a rispettare il loro impegno morale di non concorrenza e hanno dichiarato espressamente di non essere interessate ad una concorrenza sui prezzi su tale mercato.

121    In merito alla dichiarazione sotto giuramento del sig. M.F. del 24 aprile 2006, si tratta di una dichiarazione preparata da un rappresentante della ricorrente volta ad attenuare la responsabilità di quest’ultima nell’infrazione accertata e ciò, di conseguenza, non può diminuire il valore probatorio dei documenti rinvenuti durante verifiche e delle spiegazioni date su tali documenti (sentenza Lafarge/Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 379).

122    Quanto all’affermazione della ricorrente secondo cui, all’epoca, essa non ha fornito nessuna assicurazione riguardante la concorrenza tramite prezzi, va rilevato che essa non contesta invece che il gruppo Prym abbia chiaramente fornito una siffatta assicurazione. Ad ogni modo, sebbene il resoconto della riunione del 15 luglio 1998, di per sé, non sia sufficiente a provare l’infrazione, esso può sicuramente essere preso in considerazione come elemento di prova nell’ambito del complesso di indizi precisi e concordanti, sopra menzionati ai punti 38‑40.

123    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui, nel corso del presente procedimento, la Commissione stessa avrebbe ammesso che nessuna nota riguardante la riunione del 15 luglio 1998 dimostrerebbe l’esistenza di un’intesa, va constatato che, nelle sue memorie, la Commissione si è semplicemente limitata a rilevare che tali documenti, di per sé, non erano una prova dell’esistenza dell’intesa, ma non indicavano neanche che la ricorrente se ne fosse ritirata.

–       Sugli elementi di prova a discarico

124    La ricorrente deduce che la Commissione non ha tenuto conto di taluni elementi di prova a discarico per quanto riguardava l’esistenza dell’accordo di ripartizione dei mercati:

–        in primo luogo, il resoconto di una riunione del 1° agosto 1989 tra la Coats e la William Prym;

–        in secondo luogo, il resoconto di una riunione tra il sig. J.G. (William Prym) e il sig. R.H. (Coats) dell’11 settembre 1989;

–        in terzo luogo, il fatto che cinque dei sei quadri dirigenti della Coats, preposti a tale settore, nel corso dell’ultimo decennio abbiano fatto dichiarazioni sotto giuramento con cui affermano che non avevano conoscenza dell’accordo del 1977, che non ne erano stati informati e che non si erano mai comportati come se fosse esistito un accordo di ripartizione dei mercati di tale tipo.

125    Per quanto riguarda il primo elemento di prova, va segnalato che il resoconto della riunione del 1° agosto 1989, predisposto dal sig. R.H. della Coats, enuncia:

«[2)] c) La divisione “Consumatore europeo” si è prefissata come uno dei propri obiettivi “di diventare il principale fornitore e distributore europeo di una gamma completa di tutti i prodotti appartenenti alla categoria dell’artigianato” — ove quest’ultimo include i fili per cucito e i fili per uso artigianale, le cerniere, gli articoli di merceria in metallo e plastica, gli articoli di merceria tessile, i set da cucito, etc.

d) In via preferenziale ciò verrà fatto con la [William] Prym e non contro la [William] Prym (…)

e) EF ha evidenziato che la strategia della Coats — ossia quella definita supra alla lettera c) — non è diversa da quella che aveva motivato l’adozione della decisione iniziale del 1976 — vale a dire che la Coats doveva essere il distributore esclusivo della [William] Prym attraverso il mondo e che ciò sarà confortato da una partecipazione del 25%, da parte della Coats, nel capitale della [William] Prym.

(…)

La riunione si è conclusa con un accordo di entrambe le parti in ordine al fatto che gli aspetti concreti della cooperazione [bilaterale tra i gruppi] Coats e Prym sarebbero stati esaminati successivamente, osservando determinati criteri:

Il nostro esame andrebbe limitato all’Europa.

Occorrerà studiare l’esclusività reciproca — vale a dire il fatto che la Coats sia il distributore esclusivo e venda unicamente prodotti della [William] Prym nella gamma degli articoli di merceria in metallo e plastica.

Dobbiamo cercare soluzioni ai ‘problemi’ specifici –

NIL

Opti: [William] Prym — cerniere lampo

“Prezzi mondiali” contro costi tedeschi, vale a dire Stolberg è praticabile come base di produzione a lungo termine per tutti i prodotti?».

126    Secondo la ricorrente, da tale resoconto emerge che, se l’accordo del 1977 fosse stato in vigore, non sarebbe stato affatto necessario studiare l’opportunità di stabilire un’esclusività reciproca. Tale iniziativa sarebbe del tutto ridondante in quanto alla Coats sarebbe già vietato distribuire articoli di merceria in metallo concorrenti rispetto a quelli della [William] Prym.

127    Va constatato che, al punto 2, lettera e), del resoconto del 1° agosto 1989, il sig. E.F. ricorda che la strategia proposta dalla Coats alla lettera c) non è diversa da quella che aveva motivato la decisione iniziale del 1976, ossia che la Coats diventasse il distributore esclusivo mondiale della William Prym e ottenesse, in tale ambito, una partecipazione del 25% nel capitale della William Prym.

128    I partecipanti alla riunione del 1° agosto 1989 hanno convenuto di studiare il principio di un’esclusività reciproca, in forza della quale la Coats sarebbe il distributore esclusivo e venderebbe, nel settore degli articoli di merceria in metallo e plastica, unicamente prodotti della William Prym. Inoltre, dovevano essere risolti alcuni problemi, come la situazione della Opti/William Prym. Va ricordato al riguardo che la William Prym riteneva che, procedendo all’acquisizione dell’Opti, la Coats non avesse rispettato i suoi impegni in tale settore (v. punto 89 supra).

129    Il fatto che, dieci anni dopo l’accordo di ripartizioni dei mercati, le due imprese abbiano avvertito la necessità di concludere un nuovo accordo non esclude affatto l’esistenza dell’accordo iniziale. Il nuovo accordo permetteva, in particolare, di prendere in considerazione gli sviluppi intervenuti nel corso del suddetto decennio e consentiva ai partecipanti di esaminare in modo più approfondito la questione della distribuzione esclusiva e di risolvere qualche problema, quale l’acquisizione dell’Opti da parte della Coats.

130    Per quanto riguarda il secondo elemento di prova, va considerato che il punto 10, intitolato «Regno Unito», del resoconto della riunione dell’11 settembre 1989 dimostra, in primo luogo, che la ricorrente era già rappresentata sul mercato inglese degli articoli di merceria in metallo e plastica e che essa ambiva a sviluppare una nuova marca denominata «Stitchpoint». In secondo luogo, dopo l’acquisizione della società Tootal, la Coats ha detenuto una marca supplementare di articoli di merceria in metallo e plastica nel Regno Unito. La questione della produzione delle cerniere lampo della William Prym è anche stata sollevata nell’ambito della discussione sulla NIL.

131    Va rilevato, a tal proposito, che la citazione alla quale fa riferimento la ricorrente riguarda unicamente la situazione nel Regno Unito. Sin dagli anni ’70, la ricorrente era già rappresentata su tale mercato, dunque all’epoca della conclusione dell’accordo iniziale. L’introduzione di una nuova marca e l’acquisizione della Tootal non avrebbero, di conseguenza, modificato né la relazione tra le due imprese né i loro obblighi reciproci. Di conseguenza, il mantenimento e rafforzamento da parte della Coats della sua posizione sul mercato del Regno Unito, nel caso di specie, sono privi di conseguenza per l’esistenza e lo svolgimento dell’intesa.

132    Quanto al terzo elemento di prova, ossia le dichiarazioni di cinque dei sei quadri dirigenti della Coats, va ricordato che, sebbene si tratti di dichiarazioni preparate da rappresentanti della ricorrente, volte ad attenuare la responsabilità di quest’ultima nell’infrazione constatata, ciò, di per sé, non può privarle del credito afferente a una siffatta presa di posizione. Nondimeno, è giocoforza rilevare che ciò non può neppure diminuire il valore probatorio dei documenti rinvenuti durante le verifiche e delle spiegazioni date sui medesimi documenti (sentenza Lafarge/Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 379).

–       Conclusione

133    Alla luce di quanto precede, si deve concludere che l’accordo del 1977 mantiene un valore probatorio per corroborare, nell’ambito del complesso di indizi precisi e concordanti presi in considerazione dalla Commissione (v. punto 38‑40 supra), talune affermazioni essenziali, contenute nelle dichiarazioni del sig. A.P., relative all’esistenza di un accordo di ripartizione del mercato degli articoli di merceria, impedendo al gruppo Coats di entrare sul mercato europeo degli «altri sistemi di chiusura» e al gruppo Prym di entrare sul mercato europeo dei fili. Tale constatazione è anche confermata da altri elementi contestuali sopra esaminati. In primo luogo, è opportuno valutare nel loro complesso i documenti scoperti nel corso delle ispezioni, ossia la lettera del 12 aprile 1977, il resoconto della riunione dell’11 febbraio 1993, il resoconto della riunione dell’11 giugno 1996, l’accordo quadro del 1997, la nota dattilografata del 7 novembre 2001 del sig. A.P. in ordine ad un colloquio con il sig. M.F. svoltosi il 15 luglio 1998, nonché il resoconto della riunione del 15 luglio 1998. In secondo luogo, occorre insistere sul fatto che questi sono inoltre avvalorati dai documenti che accompagnano le richieste del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002, ossia la copia dell’accordo del 1977, un estratto del discorso del sig. D.P. del 9 novembre 1988 e una nota redatta dal sig. A., datata 12 dicembre 1991. Tutti questi elementi di prova attestano che i rapporti stretti, che hanno legato le imprese interessate nel periodo posteriore agli accordi del 1975 e del 1977, sono continuati e che, di tanto in tanto, tali rapporti sono stati adeguati tramite altri accordi, quali l’accordo di approvvigionamento del 1990 e l’accordo quadro del 1997.

134    Quanto alla questione se tali elementi probatori siano idonei o meno a dimostrare la durata dell’infrazione addebitata alla ricorrente, va ricordato che di norma le attività derivanti dalle pratiche e dagli accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete, il più delle volte in un paese terzo, e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, come i resoconti di una riunione, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v. punto 42 supra).

135    Dalle analisi effettuate nell’ambito del presente motivo emerge che la ricorrente non ha dedotto elementi sufficientemente probatori o spiegazioni alternative convincenti per inficiare le prove documentali menzionate nella decisione impugnata, dalle quali si evince invece che essa ha partecipato a un accordo bilaterale di ripartizione del mercato con il gruppo Prym.

136    Pertanto, si deve considerare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha dimostrato adeguatamente la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui trattasi, conformemente alle regole ricordate ai punti 38‑51 supra, e senza commettere gli errori manifesti di valutazione che le sono addebitati nell’ambito del presente ricorso. Il primo motivo deve dunque essere respinto in quanto infondato.

137    Il Tribunale ha poi ritenuto opportuno esaminare in via prioritaria il terzo motivo, vertente sulla mancanza di prova di un’infrazione unica e continuata, prima di esaminare il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, poiché la durata di un’infrazione costituisce tanto un elemento integrante e indissociabile di ogni constatazione di infrazione quanto una delle condizioni per la prescrizione dell’azione vertente su un’infrazione continuata (sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 21).

 Sul terzo motivo, vertente sulla mancanza di prova di un’infrazione unica e continuata

 Argomenti delle parti

138    La ricorrente ritiene che la Commissione non sia riuscita a dimostrare l’esistenza di un’infrazione continuata, dal gennaio 1975 fino al 15 luglio 1998, che le avrebbe consentito di infliggere un’ammenda corrispondente a un’infrazione che sarebbe durata 21 anni e mezzo. Ai punti 339 e 347 della decisione impugnata, la Commissione aveva ritenuto che l’infrazione fosse unica e continuata dal gennaio 1977 al luglio 1998, affermando che [era stata dimostrata] la prosecuzione dell’accordo di ripartizione dei mercati «grazie a varie prove scritte raccolte dalla Commissione durante le ispezioni e nelle domande [del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002] e prove scritte prodotte da [quest’ultimo]».

139    La ricorrente ritiene che l’esame della prova di cui trattasi evidenzi lacune immense nel tempo, decisamente troppo importanti perché la Commissione possa fornire la prova di un’infrazione unica e continuata. Infatti, in realtà, sarebbe trascorso un lasso di tempo di 21 anni tra, secondo i termini impiegati dalla ricorrente, un documento non firmato di origine incerta e un documento altamente ambiguo scritto dalla persona stessa che ha effettuato la sua deposizione. Nessun elemento di prova consentirebbe di considerare che l’accordo del 1977 potesse essere applicato per vari anni, poiché esso tacerebbe totalmente sulla questione della durata prevista per la sua attuazione.

140    La Commissione ricorda, per quanto riguarda la durata e il nesso tra una successione di eventi e un’infrazione unica e continuata, che una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o perfino da un comportamento continuato. A suo avviso, tale interpretazione non può essere contestata a ragione del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione della suddetta disposizione Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme Per quanto riguarda l’asserita lacuna delle prove dell’infrazione tra il 1978 e il 1990, la Commissione ritiene che essa disponesse di sufficienti prove documentali che suffragherebbero la realtà della ripartizione del mercato tra le imprese a partire dal 1977.

 Giudizio del Tribunale

141    Occorre innanzitutto ricordare che la nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità delle imprese interessate, consapevoli di partecipare all’oggetto comune) (sentenza BPB/Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 257).

142    Si deve poi osservare che una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire, di per sé stessi e presi isolatamente, una violazione della detta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 42 supra, punto 258).

143    Inoltre, secondo costante giurisprudenza, la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione giuridica di un comportamento anticoncorrenziale consistente nell’esistenza di accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni di imprese (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit. al punto 67 supra, punti 696‑698; del 20 marzo 2002, HFB e a./Commissione, T‑9/99, Racc. pag. II‑1487, punto 186, e del 12 dicembre 2007, BASF e UCB/Commissione, T‑101/05 e T‑111/05, Racc. pag. II‑4949, punto 159).

144    Occorre altresì precisare che la nozione di obiettivo unico non può essere determinata riferendosi in generale alla distorsione della concorrenza nel mercato interessato dall’infrazione, dal momento che l’incidenza sulla concorrenza costituisce, come oggetto o effetto, un elemento intrinseco a qualunque comportamento rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE. Una siffatta definizione della nozione di obiettivo unico rischierebbe di privare la nozione di infrazione unica e continuata di una parte del suo significato, in quanto avrebbe per conseguenza che vari comportamenti concernenti un determinato settore economico, vietati dall’articolo 81, paragrafo 1, CE, dovrebbero essere sistematicamente qualificati come elementi costitutivi di un’infrazione unica. Pertanto, al fine di qualificare diversi comportamenti illeciti come infrazione unica e continuata, occorre verificare se essi presentino un nesso di complementarietà nel senso che ciascuno di essi è destinato a far fronte ad una o più conseguenze del gioco normale della concorrenza e se essi contribuiscano, interagendo reciprocamente, alla realizzazione di tutti gli effetti anticoncorrenziali voluti dai rispettivi autori nell’ambito di un piano complessivo diretto ad un unico obiettivo. A tale riguardo occorre tenere conto di tutte le circostanze che possono provare o mettere in dubbio tale nesso, quali il periodo di applicazione, il contenuto (inclusi i metodi utilizzati) e, correlativamente, l’obiettivo dei diversi comportamenti illeciti in questione (v., in tal senso, sentenza BASF e UCB/Commissione, cit. al punto 143 supra, punti 179‑181).

145    È quindi per ragioni obiettive che la Commissione può avviare procedimenti distinti, accertare varie infrazioni distinte e infliggere varie ammende distinte (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, denominata «sentenza Tokai II», T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 124).

146    Infine, va altresì osservato che la qualificazione di talune condotte illecite come condotte costitutive di un’unica e medesima infrazione o come una pluralità di infrazioni incide, in linea di principio, sulla sanzione che può essere inflitta. Infatti, la constatazione di una pluralità di infrazioni può comportare l’applicazione di diverse ammende distinte, ciascuna nei limiti stabiliti dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (sentenza BASF/Commissione, cit. supra al punto 91, punto 158).

147    Di conseguenza, si deve quindi stabilire se i fatti addebitati alla ricorrente si inseriscano in un piano globale diretto a falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato degli «altri sistemi di chiusura» e delle cerniere lampo, e rientrino pertanto effettivamente nell’infrazione unica e continuata costituita dall’intesa sui mercati di cui trattasi.

148    Nella specie, la qualificazione, da parte della Commissione, della cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym come infrazione unica e continuata ha avuto per conseguenza l’accertamento di una sola intesa, che si è protratta almeno dal 15 gennaio 1977 al 15 luglio 1998 (v. punti 339‑347 della decisione impugnata). Va dunque esaminato se, alla luce della giurisprudenza citata ai precedenti punti 141‑146, la Commissione ha commesso un errore di diritto qualificando i comportamenti illeciti addebitati alla ricorrente come infrazione unica e continuata in base agli elementi di prova di cui disponeva (v. punti 217‑245 della decisione impugnata), i quali sono stati esaminati prevalentemente nell’ambito del primo motivo.

149    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui l’esame degli elementi di prova in questione evidenzia immense lacune nel tempo, decisamente troppo importanti perché si possa considerare che la Commissione abbia fornito la prova di un’infrazione unica e continuata, giova ricordare che il fatto che per alcuni periodi determinati una siffatta prova non sia stata fornita non impedisce di ritenere che l’infrazione sia stata perpetrata su un arco di tempo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa intervengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unitario e continuato (sentenza della Corte del 21 settembre 2006, Technische Unie/Commissione, C‑113/04 P, Racc. pag. I‑8831, punto 169).

150    Pertanto, anche se il periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un’infrazione costituisce un criterio pertinente per acclarare il carattere continuativo di un’infrazione, rimane comunque il fatto che la questione se tale periodo sia o meno sufficientemente lungo per costituire un’interruzione dell’infrazione non può essere esaminata in astratto. Al contrario, occorre valutarla nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione (sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, IMI e a./Commissione, T‑18/05, Racc. pag. II‑1769, punto 89).

151    Nella specie, il Tribunale ha constatato, nell’ambito dell’esame del primo motivo, che l’accordo di cui trattasi riguardava la cooperazione bilaterale tra i gruppi Coats e Prym. In forza di tale accordo, la Coats si è impegnata «a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di articoli di merceria in metallo e plastica (…) senza previo consenso della [William] Prym». Dal canto suo, la [William] Prym si era impegnata «a non esercitare, direttamente o nell’ambito di un’associazione, attività di produzione di fili per cucito e di fili per uso artigianale, etc. (…) senza previo consenso della Coats». Si deve conseguentemente concludere che l’accordo controverso riguarda la ripartizione del mercato tra due concorrenti.

152    A differenza di un accordo attinente alla fissazione dei prezzi, nell’ambito del quale i partecipanti devono riunirsi regolarmente per tenere conto della valutazione del mercato al fine di poter adeguare i loro comportamenti su tale mercato per tutta la durata dell’accordo, un accordo riguardante la ripartizione del mercato, per sua definizione, dev’essere rispettato dai partecipanti all’accordo sin dalla sua conclusione e può, di tanto in tanto, essere oggetto di adeguamenti sia modificando l’accordo esistente sia tramite ulteriori accordi.

153    In tale contesto va ricordato che, al precedente punto 133, il Tribunale è giunto alla conclusione che gli elementi di prova raccolti dalla Commissione durante le ispezioni, le prove contenute nelle domande del gruppo Prym volte a beneficiare delle comunicazioni sulla cooperazione del 1996 e del 2002, nonché le prove scritte fornite da quest’ultimo, attestano che i rapporti stretti che hanno legato le imprese interessate nel corso del periodo posteriore agli accordi del 1975 e del 1977 sono continuati e che, di tanto in tanto, tali rapporti sono stati oggetto di adeguamenti tramite altri accordi, quali l’accordo di approvvigionamento del 1990 e l’accordo quadro del 1997.

154    Di conseguenza, la Commissione era legittimata a concludere che le parti avessero pattuito un progetto comune che limitasse o potesse limitare la loro autonomia commerciale determinando le caratteristiche fondamentali della loro azione comune sul mercato (v. punto 334 della decisione impugnata).

155    Pertanto, occorre respingere il terzo motivo in quanto privo di fondamento.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003

 Argomenti delle parti

156    La ricorrente ritiene che la Commissione non sia riuscita a dimostrare la continuazione di una qualsivoglia infrazione al di là del 19 settembre 1997, vale a dire dieci anni prima dell’adozione della decisione impugnata, sicché, in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, ogni ammenda è prescritta. Non soltanto la prova del 15 luglio 1998 sarebbe lungi dal soddisfare i requisiti imposti in materia, ma essa sarebbe anche seriamente inficiata dagli elementi di prova forniti sotto giuramento, segnatamente dai sigg. M.F. e K., che, all’epoca, erano i quadri dirigenti interessati presso la Coats.

157    La Commissione replica di avere raccolto sufficienti elementi per provare che l’infrazione si era protratta almeno fino al 15 luglio 1998. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe con chiarezza che l’articolo 81 CE è anche applicabile agli accordi che hanno cessato di essere in vigore, ma che continuano a produrre effetti al di là della loro cessazione formale.

 Giudizio del Tribunale

158    L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1/2003 stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per le infrazioni come quella addebitata alla ricorrente. Ai sensi del paragrafo 2, seconda frase, del medesimo articolo, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata l’infrazione. Conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, del suddetto regolamento, la prescrizione si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. In base al tenore letterale stesso dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento in parola, l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che hanno partecipato all’infrazione. Ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo, la prescrizione decorre nuovamente a partire da ogni interruzione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di un termine uguale o pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato un’ammenda o una penalità di mora.

159    Giova ricordare che la durata dell’infrazione costituisce tanto un elemento integrante e indissociabile di ogni constatazione della medesima quanto una delle condizioni per la prescrizione dell’azione vertente su un’infrazione continuata (sentenza Peróxidos Orgánicos/Commissione, cit. al punto 47 supra, punto 21). L’osservanza, da parte della Commissione, delle norme sulla prescrizione implica dunque che essa determini correttamente il periodo in cui la ricorrente ha partecipato all’infrazione. Di conseguenza, va verificato se la Commissione abbia adeguatamente dimostrato che la partecipazione della ricorrente all’infrazione si era protratta almeno fino al 19 settembre 1997 (ossia dieci anni prima dell’adozione della decisione impugnata) per consentire al Tribunale di determinare se il termine decennale di prescrizione, di cui all’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, fosse scaduto o meno.

160    Per quanto riguarda la questione in quale data abbia preso fine la partecipazione della ricorrente all’infrazione, va ricordata, in via preliminare, la giurisprudenza costante secondo cui, da un lato, incombe alla parte o all’autorità che deduce una violazione delle norme sulla concorrenza fornirne la prova dimostrando adeguatamente i fatti costitutivi di un’infrazione e, dall’altro, spetta all’impresa che invoca il beneficio di un mezzo difensivo contro la constatazione di un’infrazione provare che le condizioni per l’applicazione di tale mezzo difensivo sono soddisfatte, di modo che la detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (v., in tal senso, sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit. al punto 38 supra, punto 58, e Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 42 supra, punto 78).

161    Peraltro, la durata dell’infrazione è un elemento costitutivo della nozione di infrazione ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, ove l’onere della prova di tale elemento incombe in via principale alla Commissione. A questo proposito la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che tale infrazione è continuata ininterrottamente entro due date precise (sentenza del Tribunale del 7 luglio 1994, Dunlop Slazenger/Commissione, T‑43/92, Racc. pag. II‑441, punto 79).

162    Inoltre, nel caso di intese non più in vigore, per poter applicare l’articolo 81 CE, è sufficiente che esse continuino a produrre effetti oltre la data formale di cessazione (v. sentenze del Tribunale del 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, T‑30/91, Racc. pag. II‑1775, punto 71, e dell’11 dicembre 2003, Ventouris/Commissione, T‑59/99, Racc. pag. II‑5257, punto 182 e la giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che la durata di un’infrazione non deve essere valutata in funzione del periodo durante il quale un accordo è in vigore, ma in funzione di quello durante il quale le imprese accusate hanno adottato un comportamento vietato dall’articolo 81 CE.

163    Va rammentato che, in base all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la partecipazione della ricorrente all’infrazione di cui trattasi è stata considerata dimostrata per il periodo dal 15 gennaio 1977 al 15 luglio 1998. Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente rimette in discussione tale constatazione relativa al periodo dell’infrazione. A suo parere, la Commissione non è riuscita a dimostrare la continuazione di una qualsivoglia infrazione oltre il 19 settembre 1997, ovvero dieci anni prima dell’adozione della decisione impugnata.

164    Dalla valutazione delle prove operata nell’ambito del primo e del terzo motivo emerge che, nella specie, si tratta di un’infrazione unica e continuata, protrattasi almeno fino al 15 luglio 1998.

165    Pertanto, va constatato che la prescrizione decennale è decorsa dal 15 luglio 1998 al 19 settembre 2007, ossia circa 9 anni e 2 mesi. Ne consegue che la decisione impugnata è stata adottata prima della scadenza del termine di prescrizione decennale.

166    Da quanto sin qui esposto discende che il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU

 Argomenti delle parti

167    La ricorrente deduce, in sostanza, che la Commissione ha violato i suoi diritti procedurali, quali stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU e, più specificatamente, quello di «interrogare o [di] fare interrogare i testimoni a carico» nei giudizi di natura penale, come avverrebbe nel caso di specie.

168    La ricorrente ritiene che la Commissione non possa fondarsi sulla sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, citata al punto 42 supra. Nel caso di specie, la Commissione, dopo avere ricevuto la domanda complementare del gruppo Prym, menzionata al precedente punto 11, ha riaperto la sua inchiesta e ha adottato la comunicazione degli addebiti complementare, in cui affermava per la prima volta nei confronti della ricorrente l’esistenza di un accordo di ripartizione dei mercati in base ai prodotti, di una durata di 21 anni. Tanto il contesto procedurale quanto il peso accordato nella decisione impugnata ai nuovi elementi versati agli atti dalla William Prym obbligherebbero a concludere che è stato loro accordato un peso «determinante», ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

169    A giudizio della ricorrente, le circostanze del caso di specie sono diverse da quelle che hanno dato luogo alla sentenza Bolloré/Commissione (cit. al punto 48 supra, punti 86‑89). In primo luogo, l’identità dell’autore della dichiarazione sulla quale la Commissione ha basato la sua constatazione dell’infrazione nel caso di specie, il sig. A.P., era nota e la ricorrente avrebbe formalmente tentato di interrogarlo. In secondo luogo, poiché la Commissione ricorda di non essere un tribunale ai sensi della CEDU, la ricorrente deduce che spetta alla Commissione accertarsi che l’intero procedimento amministrativo rispetti l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU. In terzo luogo, in base alla sentenza del Tribunale del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/Commissione (T‑83/91, Racc. pag. II‑755, punto 235), la Commissione sembra sostenere che le ammende inflitte per una violazione di una disposizione di diritto della concorrenza non hanno carattere penalistico.

170    In merito, la Commissione fa valere che il sig. A.P. era presente all’audizione dell’11 luglio 2006, nel corso della quale tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di presentare a voce i loro argomenti. Quando gli è stata data la possibilità di farlo, l’avvocato della ricorrente ha deciso di limitare il suo intervento a chiarimenti sul programma di conformità e ad un commento generico riguardante le prove utilizzate dalla Commissione e le dichiarazioni del gruppo Prym. Di conseguenza, sebbene gli sia stata data la possibilità di porre domande a una parte a propria scelta, la ricorrente non ha colto tale occasione.

 Giudizio del Tribunale

171    Va ricordato che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU disponga che, «[i]n particolare, ogni accusato ha diritto a (…) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico», emerge tuttavia da una giurisprudenza costante che la Commissione non è un tribunale ai sensi di tale disposizione (sentenze della Corte del 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./Commissione, 209/78‑215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 81, e del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, 100/80‑103/80, Racc. pag. 1825, punto 7).

172    Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, dei quali il giudice dell’Unione garantisce l’osservanza (parere della Corte 2/94, del 28 marzo 1996, Racc. pag. I‑1759, punto 33, e sentenza della Corte del 29 maggio 1997, Kremzow, C‑299/95, Racc. pag. I‑2629, punto 14). A tal fine, la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato e aderito. La CEDU riveste, a questo proposito, un significato particolare (sentenze della Corte del 15 maggio 1986, Johnston, 222/84, Racc. pag. 1651, punto 18, e Kremzow, cit., punto 14). Peraltro, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, UE, l’Unione europea rispetta i diritti fondamentali quali garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

173    Di conseguenza, occorre esaminare se, alla luce di tali considerazioni, la Commissione abbia violato il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario che impone il rispetto dei diritti della difesa (sentenza della Corte del 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7), non offrendo alle ricorrenti la possibilità di interrogare direttamente il sig. A.P. in qualità di testimone.

174    A tal riguardo occorre ricordare che il summenzionato principio esige che le imprese e le associazioni di imprese interessate da un’indagine della Commissione in materia di concorrenza siano messe in grado, sin dalla fase amministrativa, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti, degli addebiti e delle circostanze allegati dalla Commissione (v. sentenza del Tribunale del 27 settembre 2006, Avebe/Commissione, T‑314/01, Racc. pag. II‑3085, punto 49 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio non esige invece che sia data a tali imprese l’occasione di esaminare esse stesse, nell’ambito del procedimento amministrativo, i testimoni sentiti dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 42 supra, punto 200).

175    Invero, a tal fine è sufficiente che le dichiarazioni utilizzate dalla Commissione siano state fornite nel fascicolo trasmesso alla ricorrente, che può quindi contestarle dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza Lafarge/Commissione, cit. al punto 47 supra, punti 147‑149).

176    Ad abundantiam, va constatato, al pari della Commissione, che, sebbene il sig. A.P. sia stato presente all’audizione dell’11 luglio 2006, la ricorrente non ha colto tale occasione per porgli domande. Inoltre, nulla impediva alla ricorrente di chiedere la convocazione e l’interrogazione di testimoni dinanzi al Tribunale, presentando un’istanza di misure istruttorie in tal senso. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha presentato una siffatta istanza.

177    Alla luce di tali considerazioni, la ricorrente non può lamentare una violazione del suo diritto di interrogare o di far interrogare testimoni a carico. Di conseguenza, occorre respingere il quarto motivo dedotto dalla ricorrente come infondato tanto in fatto quanto in diritto.

 Sul quinto motivo, vertente sull’applicazione erronea degli orientamenti per il calcolo delle ammende

 Argomenti delle parti

178    La ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto esercitare, in sede di determinazione della maggiorazione dell’importo dell’ammenda in funzione della durata dell’infrazione, il suo potere discrezionale di applicare un coefficiente moltiplicatore del 10%, in forza del punto 1 B degli orientamenti per il calcolo delle ammende. La Commissione non avrebbe dovuto applicare automaticamente una maggiorazione del 215% a causa della durata dell’infrazione. Essa avrebbe dovuto tenere conto, in primo luogo, della scarsa consistenza delle prove su cui si è fondata per constatare l’infrazione; in secondo luogo, dei lunghi intervalli tra le manifestazioni accertate dell’intesa; in terzo luogo, della mancanza di qualsiasi conoscenza dell’infrazione in seno alla direzione della ricorrente, e, in quarto luogo, della mancanza di prova circa l’attuazione dell’infrazione.

179    La ricorrente ritiene che la Commissione abbia trascurato di procedere in tal modo in quanto, per propria ammissione, essa aveva come prassi costante di fissare una maggiorazione massima. Sebbene in altri casi (di durata sensibilmente inferiore) i fatti abbiano potuto giustificare una maggiorazione del 10% per ogni anno, la Commissione, tuttavia, non potrebbe sottrarsi al suo dovere di esercitare correttamente il proprio potere discrezionale.

180    La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

181    Prima di esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente, si deve ricordare che dai punti 489 e 692 della decisione impugnata risulta che le ammende imposte dalla Commissione a causa dell’infrazione sono state inflitte ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la Commissione ha determinato l’importo delle ammende applicando la metodologia definita negli orientamenti e la comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

182    Gli orientamenti, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche, sono pur sempre indicativi della prassi da seguire e la Commissione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenza della Corte del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, C‑397/03 P, Racc. pag. I‑4429, punto 91 e la giurisprudenza ivi citata).

183    Spetta pertanto al Tribunale verificare, nel contesto del controllo di legittimità delle ammende inflitte dalla Commissione, se quest’ultima abbia esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti e, se dovesse accertare che se ne è discostata, verificare se tale divario sia giustificato e adeguatamente motivato. Al riguardo occorre rilevare che la Corte ha confermato la validità, da una parte, del principio stesso degli orientamenti e, dall’altra, del metodo generale ivi indicato (sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 252‑255, 266, 267, 312 e 313).

184    L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità alle disposizioni dei regolamenti nn. 17 e 1/2003, come interpretate dalla Corte (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 183 supra, punto 267).

185    Pertanto, nei settori in cui la Commissione ha conservato un potere discrezionale, per esempio in ordine all’importo di partenza o alla percentuale di maggiorazione in funzione della durata, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 18 luglio 2005, Scandinavian Airlines System/Commissione, T‑241/01, Racc. pag. II‑2917, punti 64 e 79).

186    Il potere discrezionale della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato peraltro non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza estesa al merito (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit. al punto 39 supra, punto 538), che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc. pag. I‑1331, punti 60‑62, e sentenza del Tribunale del 21 ottobre 2003, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, T‑368/00, Racc. pag. II‑4491, punto 181).

187    Ne consegue che la mera circostanza che la Commissione si sia riservata una possibilità di maggiorazione dell’importo dell’ammenda in funzione degli anni di infrazione, che, per le infrazioni di lunga durata, può giungere fino al 10% dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione, non la obbliga affatto a fissare tale percentuale in funzione dell’intensità delle attività dell’intesa o degli effetti della medesima, ovvero della gravità dell’infrazione. Infatti, compete alla Commissione scegliere, nell’ambito del suo potere discrezionale (v. punto 77 supra), la percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione (sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Boliden e a./Commissione, T‑19/05, Racc. pag. II-1843, punto 98).

188    Gli argomenti della ricorrente volti a dimostrare che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, in primo luogo, della scarsa consistenza delle prove su cui si è fondata per constatare l’infrazione, in secondo luogo, dei lunghi intervalli tra le manifestazioni accertate dell’intesa, in terzo luogo, della mancanza di una qualsivoglia conoscenza dell’infrazione in seno alla direzione della ricorrente, si confondono con quelli esposti nell’ambito del primo e terzo motivo. Pertanto, poiché il Tribunale è giunto alla conclusione che la Commissione non aveva commesso alcun errore considerando, in base ai diversi elementi di prova a sua disposizione, che si trattava di un’infrazione unica e continuata, durata dal 15 gennaio 1977 al 15 luglio 1998, gli argomenti della ricorrente non possono che essere respinti.

189    Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente sulla mancanza di prova dell’attuazione dell’infrazione, va ricordato che l’articolo 15, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 17 prescrive che, per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto non soltanto della gravità dell’infrazione, ma anche della sua durata. Di conseguenza, l’incidenza della durata dell’infrazione sull’importo di base dell’ammenda deve, per regola generale, essere significativa. Ciò osta, salvo circostanze particolari, ad una maggiorazione puramente simbolica dell’importo di partenza in funzione della durata dell’infrazione. Pertanto, nel caso in cui un accordo avente un fine anticoncorrenziale non sia stato attuato, occorre comunque tener conto della durata del periodo in cui l’accordo stesso è esistito, vale a dire del periodo intercorrente tra la data della sua conclusione e la data della cessazione (sentenza del Tribunale del 19 marzo 2003, CMA CGM e a./Commissione, T‑213/00, Racc. pag. II‑913, punto 280).

190    Nella specie, la Commissione ha constatato che la collaborazione bilaterale tra i gruppi Prym e Coats era esistita da 21 anni e mezzo, ovvero una lunga durata ai sensi degli orientamenti. Di conseguenza, la Commissione ha maggiorato, a tale titolo, l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente del 215%. Va ricordato che, ai sensi del punto 1 B, terzo trattino, degli orientamenti, l’importo di partenza dell’ammenda fissato in base alla gravità può essere maggiorato del 10% per ogni anno di infrazione per quanto riguarda le infrazioni di lunga durata. Va constatato che, così facendo, la Commissione non si è discostata dalle norme che si è autoimposta negli orientamenti.

191    Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto.

192    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto. Pertanto, il ricorso di annullamento deve essere respinto in toto senza che peraltro occorra, nelle circostanze del caso di specie, procedere, nell’esercizio della competenza giurisdizionale estesa al merito, alla riforma dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

 Sulle spese

193    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Coats Holdings Ltd è condannata alle spese.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 giugno 2012.

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione, da una parte, di fornire la prova dell’infrazione e, dall’altra, di rispettare il livello probatorio richiesto a tal riguardo

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sulla riunione del 1975 (punto 217 della decisione impugnata)

– Sul documento del 15 gennaio 1977 (punti 218‑222 della decisione impugnata)

– Sulla lettera del 12 aprile 1977 (punto 224 della decisione impugnata)

– Sull’accordo Hugenpoet (punti 225 e 226 della decisione impugnata)

– Sulla riunione del Beirat del 9 novembre 1988 (punti 227‑230 della decisione impugnata)

– Sulla nota della William Prym del 12 dicembre 1991 (punto 231 della decisione impugnata)

– Sulla riunione dell’11 febbraio 1993 (punto 232 della decisione impugnata)

– Sulla cessione, da parte della Coats, della sua partecipazione nel capitale della William Prym (punti 233‑236 della decisione impugnata)

– Sull’acquisizione della Bonduel da parte della William Prym e sulla riunione del 15 luglio 1998 (punti 237-245 della decisione impugnata)

– Sugli elementi di prova a discarico

– Conclusione

Sul terzo motivo, vertente sulla mancanza di prova di un’infrazione unica e continuata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, vertente sull’applicazione erronea degli orientamenti per il calcolo delle ammende

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.