Sentenza del Tribunale 13 luglio 2011 - Dow Chemical e a. / Commissione
("Concorrenza - Intese - Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione - Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende - Gravità e durata dell'infrazione - Circostanze aggravanti ")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Stati Uniti) ; Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Germania); Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach); e Dow Europe GmbH (Horgen, Svizzera)(rappresentanti: inizialmente avv.ti D. Schroeder, P. Matthey e T. Graf, poi avv. ti D. Schroeder e T. Graf)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Kellerbauer, V. Bottka e J. Samnadda, poi M. Kellerbauer, V. Bottka e V. Di Bucci, agenti)
Oggetto
Domanda diretta a ottenere l'annullamento, per quanto riguarda la The Dow Chemical Company, della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione), o l'annullamento, per quanto riguarda la Dow Deutschland Inc., dell'art. 1 di detta decisione o la riduzione, per quanto riguarda l'insieme delle ricorrenti, dell'ammenda loro inflitta.
Dispositivo
L'art. 1, lett. b), della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C (2006) 5700 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) è annullato nella parte in cui constata la partecipazione della Dow Deutschland Inc. all'infrazione di cui trattasi dal 1° luglio 1996 al 27 novembre 2001 invece che dal 2 settembre 1996 al 27 novembre 2001.
Il ricorso è respinto per il resto.
La Dow Chemical Company, la Dow Deutschland, la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e la Dow Europe GmbH sono condannate a sostenere le proprie spese nonché i nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea.
La Commissione è condannata a sostenere un decimo delle proprie spese.
____________1 - GU C 82 del 14.4.2007