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Ricorso presentato il 16 febbraio 2007 - Dow Chemical e a. / Commissione

(Causa T-42/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Dow Chemical (Midland, USA), Dow Deutschland Inc. (Schwalbach, Germania), Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH (Schwalbach, Germania), Dow Europe GmbH (Horgen, Svizzera) (Rappresentanti: avv.ti D. Schroeder, P. Matthey, T. Graf)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

La The Dow Chemical Company chiede rispettosamente al Tribunale di annullare la decisione nella parte che la riguarda;

La Dow Deutschland Inc. chiede rispettosamente al Tribunale di annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui stabilisce che essa ha violato gli artt. 81 CE e 53 SEE dal 1°luglio 1996;

Tutte le ricorrenti (e la Dow Chemical Company in subordine) chiedono rispettosamente al Tribunale di ridurre significativamente le loro ammende;

Tutte le ricorrenti chiedono rispettosamente al Tribunale di:

ordinare alla Commissione di pagare le spese legali delle ricorrenti e le altre spese correlate, nonché quelle derivanti dalla garanzia bancaria prestata dalle ricorrenti per coprire le loro ammende in pendenza di giudizio dinanzi al Tribunale; e

adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale ritenga adeguato.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 29 novembre 2006, C(2006) 5700 def., caso COMP/F/38.638 - Gomma butadiene e gomma butadiene-stirene in emulsione, nella quale la Commissione ha dichiarato le ricorrenti, insieme ad altre imprese, colpevoli di avere violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE per aver concordato obiettivi di prezzi per i prodotti, essersi ripartite i clienti con accordi di non aggressione ed essersi scambiate informazioni commerciali riservate relative a prezzi, concorrenti e clienti nei settori della gomma butadiene e della gomma butadiene-stirene in emulsione.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi principali:

Con il primo motivo, suddiviso in tre parti, la The Dow Chemical Company (in prosieguo: la 'TDCC') afferma che la Commissione ha commesso errori di diritto a) basando la constatazione della violazione della TDCC sull'assunto che una società completamente controllata segua sostanzialmente le istruzioni impartite dalla società madre senza verificare se quest'ultima abbia effettivamente esercitato tale potere; b) infliggendole un'ammenda considerandola responsabile di violazioni commesse dalle sue società controllate; e c) non avendo utilizzato il suo margine di discrezionalità nel decidere se inviare a meno la sua decisione alla TDCC.

Con il secondo motivo, la Dow Deutschland Inc. e la TDCC affermano che la Commissione ha commesso un errore di fatto e di diritto nella determinazione della durata della partecipazione della Dow Deutschland Inc. alla violazione, avendo scelto il 1° luglio 1996 come data di inizio di tale violazione.

Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano che la Commissione ha commesso errori di fatto e di diritto nel calcolo dell'importo base delle ammende loro inflitte. Più precisamente, sarebbero stati commessi errori per quanto riguarda la valutazione della gravità della violazione, il trattamento differenziato applicato dalla Commissione agli importi iniziali, il moltiplicatore utilizzato dalla Commissione per conferire alle ammende adeguato effetto deterrente e, infine, l'aumento dell'importo iniziale delle ammende in considerazione della durata della violazione.

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