Language of document : ECLI:EU:C:2012:80

Cause riunite C‑72/10 e C‑77/10

Procedimenti penali
a carico di
Marcello Costa e Ugo Cifone

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dalla Corte suprema di cassazione)

«Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d’azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell’Unione nell’attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l’oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità»

Massime della sentenza

1.        Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che sanziona penalmente la raccolta di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione — Diniego di concessione o di autorizzazione in violazione del diritto dell’Unione

(Articoli 43 CE e 49 CE)

2.        Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che vieta la raccolta di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia — Esclusione di un operatore da una gara intesa all’attribuzione di una concessione siffatta, in violazione del diritto dell’Unione

(Articoli 43 CE e 49 CE)

3.        Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che sanziona penalmente la raccolta di scommesse in assenza di concessione o di autorizzazione — Presupposti per la decadenza di concessioni rilasciate al termine di una gara

(Articoli 43 CE e 49 CE)

1.        Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell’Unione, una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.

Un regime di distanze minime tra punti di vendita può essere giustificato soltanto qualora sia escluso — ciò che spetta al giudice nazionale verificare — che il reale obiettivo di tali norme sia quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti anziché quello di incanalare la domanda di giochi d’azzardo entro circuiti controllati. Inoltre, spetta al giudice del rinvio verificare che l’obbligo di rispettare determinate distanze minime, il quale impedisce l’insediamento di punti di vendita supplementari in zone fortemente frequentate dal pubblico, sia veramente idoneo a realizzare l’obiettivo invocato e abbia effettivamente come conseguenza che i nuovi operatori sceglieranno di stabilirsi in luoghi poco frequentati, assicurando così una copertura a livello nazionale.

(v. punti 65-66, dispositivo 1)

2.        Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.

Tale ipotesi si realizza qualora, al momento della gara destinata a rimediare alle manchevolezze della prima gara, fossero pendenti procedimenti penali avviati a carico di un operatore, rivelatisi poi privi di fondamento giuridico, con la conseguenza di rendere praticamente impossibile la partecipazione di tale operatore alla seconda gara, pena l’immediata declaratoria di decadenza della sua concessione. Infatti, sebbene in determinate circostanze possa rivelarsi giustificato adottare misure preventive nei confronti di un operatore di giochi d’azzardo sospettato, sulla base di indizi concludenti, di essere implicato in attività criminali, un’esclusione dal mercato in virtù della decadenza della concessione dovrebbe, in linea di principio, essere considerata proporzionata all’obiettivo della lotta contro la criminalità unicamente nel caso in cui fosse fondata su una sentenza avente autorità di giudicato e riguardante un delitto sufficientemente grave. Inoltre, una normativa nazionale che contempli, anche in modo temporaneo, l’esclusione di operatori dal mercato potrebbe essere considerata proporzionata unicamente a condizione di prevedere un’efficace possibilità di ricorso in sede giurisdizionale nonché un risarcimento del danno subìto nel caso in cui, in un momento successivo, tale esclusione si rivelasse ingiustificata.

(v. punti 81, 84, 91 e dispositivo 2)

3.        Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara relativa ai giochi d’azzardo riguardanti eventi diversi dalle corse dei cavalli, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

(v. punti 89, 92, dispositivo 3)