Language of document : ECLI:EU:C:2011:848

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PAOLO Mengozzi

presentate il 15 dicembre 2011 (1)

Causa C‑604/10

Football Dataco Ltd

Football Association Premier League Ltd

Football League Limited

Scottish Premier League Ltd

Scottish Football League

PA Sport UK Ltd

contro

Yahoo! UK Limited

Stan James (Abingdon) Limited

Stan James PLC

Enetpulse APS

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division),
Regno Unito]

«Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Calendari di campionati di calcio — Diritto d’autore»





1.        Nella presente causa la Corte è chiamata a integrare la propria giurisprudenza relativamente alla possibilità di tutelare i calendari di un campionato di calcio sulla base della direttiva 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (in prosieguo anche: la «direttiva») (2). Nel 2004 la Corte ha chiarito che tali calendari non possono, in linea di principio, godere della protezione sulla base del c.d. diritto «sui generis» previsto dalla direttiva. Ciò che si dovrà ora verificare, per integrare il quadro, è se sia applicabile, e a quali condizioni, la tutela fornita dal diritto d’autore.

I —    Contesto normativo

2.        La direttiva 96/9/CE prevede che una banca dati possa godere di due distinti tipi di tutela. In primo luogo quella assicurata dal diritto d’autore, definita nei termini seguenti all’art. 3:

«1.      A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d’autore. Per stabilire se alle banche dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.

2.      La tutela delle banche di dati in base al diritto d’autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto».

3.        L’art. 7 della direttiva prevede poi un altro tipo di protezione, c.d. «sui generis», per le banche dati la cui preparazione abbia richiesto «un investimento rilevante»:

«1.      Gli Stati membri attribuiscono al costitutore di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

(…)

4.      Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d’autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d’autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto».

4.        L’art. 14 della direttiva si occupa della sua applicazione nel tempo. Esso indica in particolare, al n. 2, la regola da applicare per il caso in cui una banca dati fosse protetta dal diritto d’autore prima dell’entrata in vigore delle direttiva, ma non possieda i requisiti per tale tutela sulla base della direttiva stessa:

«(…) allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d’autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela in base al diritto d’autore previsti all’articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l’effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra».

II — Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

5.        Le società Football Dataco Ltd e a. (in prosieguo: «Football Dataco e a.») organizzano i campionati di calcio inglese e scozzese. In tale contesto, esse elaborano e rendono pubblico l’elenco di tutti gli incontri che saranno giocati ogni anno in tali campionati. Le controparti, Yahoo! UK Limited e a. (in prosieguo: «Yahoo e a.») utilizzano i calendari di calcio in questione per fornire notizie e informazioni e/o per organizzare attività di scommesse.

6.        Football Dataco e a. chiedono in sostanza a Yahoo e a. il pagamento di diritti per l’utilizzo dei calendari calcistici da esse elaborati. Esse rivendicano per tali calendari la protezione, sulla base della direttiva, sia in base al diritto d’autore che in base al diritto «sui generis».

7.        I giudici nazionali hanno escluso la tutela sulla base del diritto «sui generis», dal momento che la Corte di giustizia si è già pronunciata sul punto di recente e in modo molto chiaro in quattro sentenze pronunciate dalla Grande Sezione nel novembre 2004 (3). Considerando invece ancora aperta la problematica relativa alla possibile tutela sulla base del diritto d’autore, che non era stata sollevata nell’ambito delle cause risolte nel 2004, il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha proposto le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Cosa debba essere inteso per “banche di dati che per la scelta o disposizione del materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore” di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 96/9/CE e, in particolare:

a)      se debbano essere esclusi l’impegno intellettuale e le cognizioni applicate nella creazione dei dati;

b)      se “la scelta o la disposizione del materiale” includa l’attribuzione di una significativa rilevanza ad elementi di dati preesistenti (come avviene nella fissazione della data di un incontro di calcio), e;

c)      se la “creazione dell’ingegno propria del loro autore” presupponga un quid pluris rispetto al dispiego di significativa attività e cognizioni da parte dell’autore e, in caso affermativo, in cosa consista tale quid pluris.

2)      Se la direttiva precluda la sussistenza di diritti nazionali in materia di diritto d’autore su banche dati diversi da quelli istituiti dalla direttiva».

III — Sulla prima questione pregiudiziale

8.        Con la sua prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte di precisare, in sostanza, a quali condizioni una banca dati possa, ai sensi della direttiva 96/9/CE, essere tutelata con il diritto d’autore. Al fine di poter rispondere in modo adeguato è necessario innanzitutto ricapitolare la giurisprudenza della Corte relativa ai calendari calcistici, e verificare poi quali siano i rapporti tra i due tipi di protezione possibili sulla base della direttiva: il diritto d’autore da un lato, e il diritto «sui generis» dall’altro.

A —    La giurisprudenza della Corte in materia

9.        La giurisprudenza della Corte relativa alla protezione delle banche dati, e mi riferisco in particolare alle già citate sentenze del novembre 2004, ha chiarito due punti fondamentali che devono essere tenuti presenti nell’esame delle odierne questioni pregiudiziali.

10.      In primo luogo, un calendario calcistico, anche se costituito da una semplice lista di incontri, deve essere considerato una banca dati ai sensi della direttiva (4). Tale punto è dato per acquisito sia dal giudice del rinvio che da tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni, e non deve pertanto essere oggetto di ulteriore attenzione.

11.      In secondo luogo, un calendario calcistico non soddisfa i requisiti che sono necessari, ai sensi dell’art. 7 della direttiva, per tutelare una banca dati con il diritto «sui generis». Ciò in quanto la redazione del calendario, cioè l’inserimento in una lista ordinata di una serie di elementi preesistenti (i dati relativi a ciascun incontro), non richiede alcun investimento rilevante per il conseguimento, la verifica o la presentazione dei dati (5). Anche tale aspetto, come ho indicato, è dato per scontato dal giudice del rinvio (sebbene alcune parti nella causa principale avessero tentato di ottenere che fossero sottoposte alla Corte talune questioni anche relativamente al diritto «sui generis»), che ha pertanto limitato le sue questioni alla protezione sulla base del diritto d’autore.

B —    La relazione tra la protezione basata sul diritto d’autore e la protezione «sui generis»

12.      Un altro punto che deve essere necessariamente chiarito prima di procedere all’esame della prima questione concerne il rapporto tra i due tipi di protezione previsti dalla direttiva. Ci si potrebbe infatti chiedere, leggendo il testo delle disposizioni applicabili, se non esista un rapporto gerarchico tra la protezione sulla base del diritto d’autore e quella «sui generis». Una simile interpretazione, che può contare su autorevoli avalli (6) ed è stata richiamata indirettamente anche in alcune osservazioni svolte all’udienza, considera la tutela «sui generis» come una protezione di secondo livello, che può essere riconosciuta qualora una banca dati non possegga l’originalità che è necessaria per essere protetta dal diritto d’autore. In tal caso, il fatto che la Corte abbia escluso, nelle sue sentenze del novembre 2004, la protezione «sui generis» (per così dire «minore») per i campionati di calcio, farebbe automaticamente escludere anche la protezione (per così dire «maggiore») fondata sul diritto d’autore.

13.      L’esame attento della direttiva mostra tuttavia che una simile lettura non è corretta, e che i due tipi di protezione devono essere considerati del tutto autonomi l’uno dall’altro, come in effetti sembrano aver accettato anche tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni nella presente causa, ivi compresa la Commissione.

14.      Si deve infatti osservare che, nella direttiva, l’oggetto stesso delle due tutele è distinto. Da un lato, la protezione basata sul diritto d’autore si concentra essenzialmente sulla struttura della banca dati, cioè sul modo in cui essa è stata concretamente creata dal suo autore, attraverso la scelta dei materiali da includere o le modalità della loro presentazione. Il n. 2 dell’art. 3 precisa del resto chiaramente che il diritto d’autore previsto in tale articolo «non si estende al (…) contenuto» della banca dati, che può essere protetto dal diritto d’autore in via autonoma, ma non lo è per il fatto di essere inserito in una banca dati protetta. Il quindicesimo ‘considerando’ osserva che la protezione del diritto d’autore «riguarda la struttura della banca di dati». Per contro, la protezione «sui generis» è semplicemente un diritto di vietare operazioni di estrazione e/o di reimpiego dei dati contenuti nella banca dati. Tal diritto è riconosciuto per tutelare non l’originalità della banca dati in sé, ma per compensare lo sforzo profuso per raccogliere, verificare e/o presentare i dati in essa contenuti (7).

15.      In altri termini, dunque, una banca dati può essere tutelata dal solo diritto d’autore, dal solo diritto «sui generis», da entrambi o anche da nessuno dei due, a seconda dei casi.

C —    La nozione di banca dati ai sensi della direttiva

16.      Il fatto che, come abbiamo appena visto, i due tipi di protezione possibile di una banca dati siano del tutto indipendenti l’uno dall’altro, non significa tuttavia che la nozione di banca dati, così come è stata messa a punto dalla Corte nelle sue sentenze del novembre 2004, debba essere diversa in relazione ai due tipi di diritto. Al contrario, è mia convinzione che tale nozione debba essere necessariamente identica. Non ha alcun senso che un concetto chiave della direttiva, definito al suo art. 1, possa avere una portata diversa, senza alcun argomento testuale in tal senso, per interpretare due distinti articoli del testo normativo, che conservano del resto tutto il loro valore interpretati alla luce di una nozione unitaria del concetto di banca dati. Il diritto d’autore può proteggere la struttura della banca dati, mentre il diritto «sui generis» ne tutela il contenuto: ma ciò non richiede in alcun modo che esistano due diverse nozioni di «banca dati».

17.      In tale contesto, la Corte ha chiarito che l’ambito di tutela offerto dalla direttiva non comprende la fase di creazione dei dati, ma soltanto la fase di raccolta, verifica e presentazione degli stessi (8). In altre parole, l’interprete deve individuare la «banca dati» facendo attenzione a tracciare con chiarezza la linea che distingue il momento della creazione dei dati, che alla direttiva non interessa, dal momento in cui tali dati sono raccolti o elaborati, il quale invece rileva per determinare se tale banca dati meriti o meno una tutela.

18.      La Corte ha effettuato tale distinzione tra creazione dei dati e loro inserimento nell’ambito di un discorso sulla protezione «sui generis». A mio avviso, tuttavia, si tratta di considerazioni che riguardano, più in generale, la nozione stessa di banca dati ai sensi della direttiva. Tale precisazione chiarisce inoltre in modo definitivo che la direttiva tutela la creazione di banche dati — sotto i due profili della struttura di esse e della raccolta dei dati — ma non si occupa della protezione dei dati in quanto tali. Del resto, l’obiettivo della direttiva è quello di favorire la creazione di sistemi di raccolta e consultazione di informazioni (9), non la creazione di dati. Nella sua discussione relativa alla nozione di banca dati la Corte ha, peraltro, ripetutamente insistito sul valore informativo indipendente dei dati inseriti nella banca dati (10).

19.      Il fatto di non prendere mai in considerazione, ai fini della direttiva, le attività di creazione dei dati è del resto perfettamente logico anche con riferimento al diritto d’autore, dal momento che, come la direttiva sottolinea, i dati possono comunque essere protetti dal diritto d’autore in quanto tali, se ne sussistono i requisiti, indipendentemente dall’esistenza di un diritto d’autore sulla banca dati.

20.      Devo peraltro osservare che, nel presente caso, l’idea stessa di utilizzare la protezione del diritto d’autore per tutelare i calendari calcistici appare quantomeno singolare. Come ho già rilevato più sopra, infatti, il diritto d’autore tutela essenzialmente, nel caso di una banca dati, la sua parte «esteriore», la sua struttura. Da quanto si capisce, Yahoo e a. utilizzano i dati elaborati dalle società organizzatrici dei campionati, e non le eventuali modalità in cui tali società rendono i dati pubblici. Del tutto ragionevolmente, prima che le sentenze della Corte del 2004 ne escludessero l’applicabilità, il solo tipo di protezione considerato dalle società organizzatrici era quello «sui generis», che tutela, come si è visto, più il contenuto di una banca dati (o, per meglio dire, lo sforzo necessario per raccoglierlo e presentarlo) che la sua struttura. Il ricorso al diritto d’autore appare qui una soluzione di ripiego, conseguente all’esclusione della protezione «sui generis» da parte della Corte. Peraltro, non è neppure certo che l’eventuale esistenza di una protezione basata sul diritto d’autore per i calendari calcistici impedirebbe l’attività attualmente svolta da Yahoo e a., che a quanto è dato capire dal fascicolo di causa sembra limitarsi all’uso dei dati grezzi (date, orari e squadre dei vari incontri), non della struttura della banca dati.

21.      Tutto ciò premesso, è ora possibile passare all’esame delle tre sotto-questioni sollevate dal giudice del rinvio. La soluzione di esse consentirà, come vedremo, di fornire una risposta complessiva alla prima questione pregiudiziale.

D —    Sulla prima questione pregiudiziale, lett. a)

22.      Con la prima delle tre sotto-questioni il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’attività svolta per la creazione dei dati che sono inseriti nella banca dati debba essere presa in considerazione per determinare se tale banca dati meriti o meno la protezione sulla base del diritto d’autore.

23.      La risposta a tale interrogativo deriva direttamente da quanto ho osservato più sopra relativamente alla nozione necessariamente unitaria di «banca dati» nella direttiva. Gli sforzi profusi per la creazione dei dati non possono entrare in linea di conto per valutare il diritto alla protezione sulla base del diritto d’autore, esattamente come essi non possono entrare in linea di conto, secondo l’insegnamento della Corte, per valutare il diritto alla protezione «sui generis». La creazione dei dati è attività che si pone al di fuori del campo di applicazione della direttiva.

24.      Del resto, va osservato che se le attività svolte per la creazione dei dati non possono essere, come ha affermato la Corte, prese in considerazione per la protezione «sui generis», che è quella più strettamente legata ai dati e al loro ottenimento, a maggior ragione tali attività dovranno essere ignorate per quanto riguarda la protezione mediante il diritto d’autore, la quale presenta un legame più tenue con la raccolta dei dati ed è focalizzata, piuttosto, sulla loro rappresentazione.

E —    Sulla prima questione pregiudiziale, lett. b)

25.      Con la seconda sotto-questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se la «scelta o la disposizione» dei contenuti della banca dati, l’esame delle quali permette di verificare se sussistano i presupposti per la protezione secondo il diritto d’autore, possano consistere anche in una rilevante aggiunta di importanza a dati preesistenti.

26.      Ciò che si chiede, in sostanza, è se costituisca un’operazione di «scelta o (…) disposizione» sufficiente per garantire la protezione in base all’art. 3 il fatto, ad esempio, di attribuire ulteriori specifiche caratteristiche ad un elemento inserito nella banca dati. Il giudice del rinvio menziona, a titolo di esempio, il fatto di determinare la data di un determinato incontro tra due squadre di calcio.

27.      Ritengo che la sotto-questione appena indicata muova da un presupposto erroneo. Infatti, tutte le indicazioni relative a ciascun incontro relativo ad un determinato campionato devono considerarsi definite prima dell’introduzione dei dati nella banca dati. Come la Corte ha già chiarito, nel caso di un calendario calcistico i dati di partenza che sono inseriti nella banca dati non sono tutte le squadre e tutte le date possibili, ma le specifiche circostanze di ogni singolo incontro che dovrà essere giocato (data, squadre, luogo, etc.) (11). In altre parole, la determinazione di tutte le caratteristiche di ogni incontro si colloca nella fase della creazione dei dati — esclusa, come si è visto, dalla protezione in base alla direttiva — e non può essere considerata come un risultato o una conseguenza dell’organizzazione dei dati nella banca dati.

28.      Il giudice del rinvio, invece, sembra partire dal presupposto che nella banca dati siano inserite, in pratica, alcune semplici liste: tutte le squadre del campionato, tutte le date e tutti gli orari possibili per gli incontri. In tale ottica, la determinazione delle caratteristiche specifiche di ogni incontro (squadre interessate, giorno e ora) avverrebbe dopo l’introduzione dei dati di partenza nella banca dati. Tale determinazione sarebbe il prodotto della banca dati.

29.      A mio avviso, una simile interpretazione dei fatti è errata. Ad essere inseriti nella banca dati non sono gli elenchi generici delle squadre, delle date e degli orari possibili. Ad essere inseriti nella banca dati sono invece già tutti i singoli incontri che dovranno essere disputati, ciascuno con le sue caratteristiche complete: ora, data, squadre. Il passaggio dalle liste generiche (ad esempio le squadre A, B, C, D, etc., le date x, y, z, etc.) alla definizione dei singoli incontri (ad esempio, squadra A contro squadra B alla data x) si colloca nella fase della creazione dei dati, precedente all’inserimento degli stessi nella banca dati.

30.      Di conseguenza, sono irrilevanti le osservazioni assai dettagliate svolte dalle parti ricorrenti nella causa principale per dimostrare che il lavoro di determinazione delle caratteristiche di ogni singola partita non è puramente automatico, e richiede invece considerevoli abilità e competenza. Tale attività è infatti del tutto preliminare e separata rispetto a quella di creazione della banca dati.

31.      L’interpretazione appena indicata è confermata dalla stessa giurisprudenza della Corte, in particolare dai passaggi in cui è stata sottolineata la necessità che le singole componenti di una banca dati possiedano un valore informativo autonomo (12). Non possono infatti essere considerate come autenticamente «informative», a mio giudizio, liste generiche di squadre, date ed orari. Soltanto l’insieme delle caratteristiche di ciascun singolo incontro può avere un simile valore.

32.      Ciò detto, ritengo che la sotto-questione, se posta in termini astratti e al di fuori delle circostanze della presente causa, dovrebbe ricevere una risposta positiva. In altri termini, l’attribuzione di una significativa rilevanza ad elementi di dati preesistenti — realizzata mediante l’inserimento di tali dati in una banca dati — può rappresentare una «disposizione del materiale» meritevole di essere considerata ai fini della protezione sulla base del diritto d’autore. Non vi sono infatti a mio avviso dubbi che, nello spirito della direttiva, il fatto che l’inserimento di dati in una banca dati aggiunga ai dati stessi un ulteriore valore o significato può essere rilevante, nell’ambito di una valutazione complessiva, per riconoscere la protezione del diritto d’autore alla banca dati stessa. Questo è del resto precisamente lo scopo della disposizione, che intende tutelare ciò che una banca dati «aggiunge», in qualunque modo, rispetto ai dati di partenza che in essa sono inseriti. Nel caso degli elementi che caratterizzano gli incontri di un campionato di calcio, tuttavia, essi sono tutti parte dei dati di partenza, e non un prodotto dell’inserimento di questi ultimi nella banca dati.

F —    Sulla prima questione pregiudiziale, lett. c)

33.      Con la terza sotto-questione il giudice del rinvio interroga la Corte sulla nozione di «creazione dell’ingegno» dell’autore di una banca dati. Ciò, evidentemente, in relazione al fatto che l’art. 3 della direttiva subordina la protezione sulla base del diritto d’autore precisamente al fatto che la banca dati sia, per la scelta o la disposizione del materiale, una creazione dell’ingegno propria del suo autore. In particolare, il giudice del rinvio chiede se, per avere una creazione dell’ingegno, sia sufficiente o meno un significativo apporto di lavoro e abilità («significant labour and skill»).

34.      Anche questa terza sotto-questione, con ogni probabilità, muove come la precedente dalla premessa, a mio avviso errata, secondo la quale gli sforzi profusi dalle società organizzatrici per determinare le squadre, le date e gli orari dei vari incontri del campionato, sforzi che indubbiamente richiedono una certa quantità di lavoro e di esperienza organizzativa, sarebbero collegati alla realizzazione della banca dati. In realtà, come ho rilevato più sopra, tali sforzi devono invece essere collocati nella fase precedente, quella della creazione dei dati, la quale non può essere presa in considerazione per valutare il diritto a tutela della banca dati.

35.      In ogni caso, anche tralasciando tale considerazione e guardando alla domanda del giudice nazionale in termini astratti, la risposta è a mio avviso obbligata: la tutela del diritto d’autore è subordinata al fatto che la banca dati sia caratterizzata da un elemento «creativo», e non è sufficiente che la creazione della banca dati abbia richiesto lavoro e abilità.

36.      È noto che, all’interno dell’Unione, esistono standard differenti per quanto riguarda il livello di originalità richiesto, in generale, per riconoscere la protezione del diritto d’autore (13). In particolare, in alcuni paesi dell’Unione, quelli caratterizzati da una tradizione di common law, il criterio di riferimento è tradizionalmente la profusione di «lavoro, attività o sforzo» (labour, skills or effort). Per questa ragione, ad esempio, nel Regno Unito le banche dati godevano in genere, prima dell’entrata in vigore della direttiva, della protezione del diritto d’autore. Una banca dati era tutelata dal diritto d’autore se il suo creatore aveva dovuto, per realizzarla, effettuare un certo sforzo o utilizzare una certa abilità. Per contro, nei paesi di tradizione continentale viene in genere richiesto, per riconoscere una tutela sulla base del diritto d’autore, che l’opera possieda un elemento di creatività, o esprima in qualche modo la personalità del suo autore, sebbene sia sempre esclusa qualunque valutazione relativa alla qualità o alla natura «artistica» dell’opera.

37.      Orbene, a questo proposito non vi sono dubbi sul fatto che la direttiva ha accolto, per quanto riguarda la tutela sulla base del diritto d’autore, una nozione di originalità che va al di là del semplice sforzo «meccanico» necessario per raccogliere i dati e inserirli nella banca dati. Per essere protetta dal diritto d’autore, una banca dati deve, come indica esplicitamente l’art. 3 della direttiva, essere «creazione dell’ingegno» del suo autore. Tale espressione non lascia adito a dubbi, e riprende una formula tipica della tradizione continentale del diritto d’autore.

38.      È chiaro che non è possibile definire una volta per tutte, in termini generali, quando si sia in presenza di una «creazione dell’ingegno». Si tratta di una valutazione che, come ho indicato, non è necessaria nel presente caso. In ogni modo, ove essa si imponga, tale valutazione spetta al giudice nazionale, sulla base delle circostanze di ogni singolo caso concreto.

39.      La Corte ha avuto occasione di fornire in proposito qualche indicazione, ed ha in particolare sottolineato che la protezione del diritto d’autore riconosciuta dall’art. 3 della direttiva alle banche dati, così come dall’art. 1, n. 3, della direttiva 91/250 (14) ai programmi per computer e dall’art. 6 della direttiva 2006/116 (15) alle fotografie, presuppone che si tratti di «opere originali, ossia [che] rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell’autore» (16).

40.      A tale proposito, la Corte ha anche avuto modo di indicare che si è in presenza di una creazione intellettuale dell’autore qualora l’opera rifletta la sua personalità: ciò si verifica se l’autore ha potuto effettuare in proposito scelte libere e creative (17). Ha inoltre specificato che, in generale, non si è in presenza della necessaria originalità qualora le caratteristiche di un’opera siano imposte dalla funzione tecnica di quest’ultima (18).

41.      Ciò che il legislatore della direttiva ha cercato di realizzare, in sostanza, è una sorta di compromesso/conciliazione degli orientamenti esistenti nei vari Stati dell’Unione all’epoca dell’adozione della direttiva. Per la protezione secondo il diritto d’autore è stato scelto il paradigma più «rigoroso» dei paesi di tradizione continentale, mentre per la protezione «sui generis» è stato utilizzato un criterio di riferimento che è più prossimo, in pratica, a quello della tradizione di common law (19).

42.      Si tratta, come si vede, di indicazioni piuttosto generali, che peraltro non è necessario qui approfondire ulteriormente, dal momento che, come ho indicato più sopra, nel caso di un calendario calcistico confluiscono nella banca dati unità informative autonome e già complete che non acquistano alcun ulteriore significato attraverso il loro inserimento nella banca dati stessa.

43.      Il fatto che la protezione del diritto d’autore per le banche dati sia soggetta ad un requisito di originalità piuttosto stringente non significa, naturalmente, che gli sforzi «meccanici» per la raccolta dei dati siano irrilevanti ai fini della direttiva. Al contrario, lo scopo essenziale del suo art. 7, relativo alla protezione «sui generis», è precisamente quello di tutelare tali attività. Il fatto che la Corte ne abbia escluso l’applicazione nel caso dei calendari calcistici non ne fa venire meno l’importanza in termini più generali.

44.      Resta peraltro il fatto che, in linea di principio, anche un calendario calcistico può, a talune condizioni, essere tutelato dal diritto d’autore, se nella sua realizzazione pratica l’autore introduce elementi di sufficiente originalità. Ad esempio, un calendario caratterizzato da una particolare modalità di rappresentazione degli incontri, con l’utilizzo di colori ed altri elementi grafici, potrebbe senza dubbio meritare la tutela del diritto d’autore sulla base della direttiva. Tale tutela, tuttavia, si limiterebbe a coprire le modalità della rappresentazione, e non i dati in essa contenuti. Non risulta che, nel caso in esame, il calendario calcistico prodotto dalle società organizzatrici dei campionati si caratterizzi per una qualsivoglia modalità originale di presentazione dei dati: spetta tuttavia al giudice nazionale verificare tale circostanza, tenendo a tal fine anche conto delle sopra citate indicazioni fornite dalla Corte.

G —    Conclusione sulla prima questione pregiudiziale

45.      L’esame delle tre sotto-questioni ha permesso di chiarire alcuni aspetti essenziali della protezione delle banche dati con il diritto d’autore sulla base della direttiva. Si è chiarito, in particolare, che lo sforzo profuso per la creazione dei dati non può essere preso in considerazione per valutare il diritto a tutela della banca dati in quanto tale (prima sotto-questione). In secondo luogo, si è visto che, sebbene l’aggiunta di nuovi elementi ai dati preesistenti quale conseguenza del loro inserimento nella banca dati possa essere significativa per valutare se vi sia diritto alla protezione, nel caso di una serie di incontri calcistici inseriti in una banca dati non si verifica alcun «arricchimento» dei dati preesistenti (seconda sotto-questione). Si è accertato, infine, che la semplice profusione di sforzi o abilità non basta per far sì che una banca dati sia una creazione dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore (terza sotto-questione). Sulla base di tali osservazioni è ora possibile formulare una risposta alla prima questione pregiudiziale.

46.      Propongo dunque alla Corte di risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che una banca dati può essere tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 96/9/CE, soltanto qualora essa sia una originale creazione dell’ingegno del suo autore. A tal fine non possono essere prese in considerazione le attività svolte per la creazione dei dati. Nel caso di un calendario calcistico, costituisce attività di creazione dei dati la determinazione di tutti gli elementi relativi a ciascun singolo incontro.

IV — Sulla seconda questione pregiudiziale

47.      Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede alla Corte di indicare se la protezione sulla base del diritto d’autore indicata dalla direttiva sia la sola di questo tipo possibile per una banca dati, o se invece, al contrario, il diritto nazionale possa riconoscere la medesima protezione anche a banche dati che, ai sensi della direttiva, non possiedono i necessari requisiti.

48.      Lo stesso giudice nazionale indica chiaramente, nella sua ordinanza, di nutrire soltanto dubbi assai tenui sulla risposta alla questione, e in effetti essa si presta ad essere risolta rapidamente. È chiaro, infatti, che la direttiva ha realizzato, in materia di protezione di banche dati con il diritto d’autore, un’armonizzazione esaustiva, che non ammette diritti ulteriori riconosciuti a livello nazionale.

49.      Già la lettura dei ‘considerando’ della direttiva mostra senza ambiguità che tale era la volontà del legislatore. Ad esempio, nel terzo ‘considerando’ si osserva quanto segue:

«considerando che è opportuno eliminare le differenze esistenti che producono distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare o impedire che sorgano quelle differenze che non pregiudicheranno il funzionamento del mercato interno oppure lo sviluppo di un mercato dell’informazione all’interno della Comunità».

50.      Il dodicesimo ‘considerando’ si pone nello stesso ordine di idee:

«considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all’interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati».

51.      L’argomento che chiude definitivamente la questione è comunque, a mio avviso, l’art. 14 della direttiva. Tale norma prevede un regime transitorio speciale per le banche dati che, precedentemente protette dal diritto d’autore sulla base delle norme nazionali, non soddisfano i requisiti per la protezione sulla base del diritto d’autore ai sensi della direttiva. Tali banche dati conservano, per il restante periodo di tutela accordato in base al regime nazionale precedente alla direttiva, la protezione del diritto d’autore. È evidente che la norma non avrebbe alcun senso se, dopo l’entrata in vigore della direttiva, un diritto nazionale potesse continuare a riconoscere senza limiti di tempo la tutela a una banca dati che non ne possiede i requisiti ai sensi della direttiva. Se così fosse, infatti, il diritto d’autore «nazionale» continuerebbe ad essere applicabile in via autonoma, e non vi sarebbe alcuna necessità di prevedere una norma transitoria per le banche dati che, ai sensi della direttiva, non sono sufficientemente originali per meritare tale protezione.

52.      La seconda questione pregiudiziale deve pertanto essere risolta dichiarando che la direttiva osta a che un diritto nazionale riconosca la protezione del diritto d’autore a una banca dati che non possiede i requisiti indicati all’art. 3 della direttiva stessa.

V —    Conclusione

53.      Sulla base delle considerazioni svolte, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Court of Appeal:

«1.      Una banca dati può essere tutelata dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, soltanto qualora essa sia una originale creazione dell’ingegno del suo autore. A tal fine non possono essere prese in considerazione le attività svolte per la creazione dei dati. Nel caso di un calendario calcistico, costituisce attività di creazione dei dati la determinazione di tutti gli elementi relativi a ciascun singolo incontro.

2.      La predetta direttiva osta a che un diritto nazionale riconosca la protezione del diritto d’autore a una banca dati che non possiede i requisiti indicati all’art. 3 della direttiva stessa».


1 —      Lingua originale: l’italiano.


2 —      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996 (GU L 77, pag. 20).


3 —      Sentenze 9 novembre 2004, causa C‑46/02, Fixtures Marketing (Racc. pag. I‑10365); causa C‑203/02, The British Horseracing Board e a. (Racc. pag. I‑10415) ; causa C‑338/02, Fixtures Marketing (Racc. pag. I‑10497), e causa C‑444/02, Fixtures Marketing (Racc. pag. I‑10549).


4 —      Sentenza nella causa C‑444/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punti 23‑36).


5 —      Sentenza nella causa C‑46/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punti 44‑47).


6 —      In tal senso v., in particolare, il Working Paper della DG Mercato interno 12 dicembre 2005, First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases, disponibile sul sito Internet della Commissione.


7 —      Sentenza nella causa C‑46/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punto 39). Si può notare per inciso che la versione italiana dell’art. 7 della direttiva sembra richiedere che l’investimento significativo sia avvenuto nel conseguimento, nella verifica e nella presentazione dei dati. Viceversa, le altre versioni linguistiche utilizzano la congiunzione o, e con esse è coerente l’interpretazione fornita dalla Corte: l’investimento significativo può meritare protezione anche se riguarda soltanto il conseguimento, soltanto la verifica o soltanto la presentazione dei dati.


8 —      Sentenze nella causa C‑444/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punti 39‑40), e nella causa C‑338/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punto 25).


9 —      Sentenza nella causa C‑444/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punto 28).


10 —      Ibidem (punti 29 e 33‑35).


11 —      Sentenze nella causa C‑46/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punti 41‑42); nella causa C‑338/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punto 31), e nella causa C‑444/02, Fixtures Marketing, cit. alla nota 3 (punto 47).


12 —      V. supra, nota 10.


13 —      Già nella proposta iniziale di direttiva della Commissione, datata 13 maggio 1992 [COM(92) 24 def.], le divergenze nazionali relativamente all’originalità erano indicate tra le ragioni che militavano per un’armonizzazione della tutela delle banche dati (v. il punto 2.2.5).


14 —      Direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).


15 —      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata) (GU L 372, pag. 12).


16 —      Sentenza 16 luglio 2009, causa C‑5/08, Infopaq International (Racc. pag. I‑6569, punto 35). Si deve peraltro osservare che le tre direttive appena citate utilizzano una terminologia che in alcune lingue è identica, mentre in altre (come ad esempio l’italiano), pur presentando lievi differenze, mostra chiaramente l’intenzione del legislatore di riferirsi alla medesima nozione.


17 —      Sentenza 1º dicembre 2011, causa C‑145/10, Painer (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 88‑89).


18 —      Sentenza 22 dicembre 2010, causa C‑393/09, Bezpečnostní softwarová asociace (Racc. pag. I‑13971, punto 49).


19 —      V., sul punto, anche il Working Paper della Commissione cit. alla nota 6 (punto 1.1).