Language of document : ECLI:EU:T:2018:77

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

8 febbraio 2018 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea figurativo Vieta – Uso effettivo del marchio – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001] – Autorità di cosa giudicata»

Nella causa T‑879/16,

Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), rappresentata da S. Malynicz, QC,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Crespo Carrillo e D. Walicka, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

Marpefa, SL, con sede a Barcellona (Spagna),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2016 (procedimento R 1010/2016-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd e la Marpefa,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e J. Passer, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 dicembre 2016,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2017,

in seguito all’udienza del 10 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 3 agosto 2000 la Gedelson, SA ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato, anch’esso sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Dischi acustici, dispositivi per la pulitura di dischi acustici, altoparlanti, casse acustiche, amplificatori, videonastri, nastri magnetici, casse per altoparlanti, videocamere, pellicole cinematografiche impressionate, compact-disc, diapositive, apparecchi fotografici, computer, videoschermi, apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini, televisori, giradischi».

4        Il marchio contestato è stato registrato il 13 settembre 2001 con il numero 1790674, per i prodotti di cui al punto 3 supra.

5        Il 12 dicembre 2002 il trasferimento del marchio contestato a favore della Marpefa, SL è stato iscritto nel registro dell’EUIPO.

6        Il 25 luglio 2010 la registrazione del marchio contestato è stata rinnovata fino al 3 agosto 2020.

7        Il 14 novembre 2011 la ricorrente, la Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, che, all’epoca era denominata Sony Computer Entertainment Europe Ltd, ha presentato una domanda di decadenza del marchio contestato, in forza dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], per tutti i prodotti per i quali lo stesso era stato registrato. In tale domanda, la suddetta sosteneva che il summenzionato marchio non era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea durante il periodo rilevante di cinque anni e che non vi erano ragioni legittime per la mancata utilizzazione.

8        Il 21 marzo 2012 in risposta alla domanda di decadenza del marchio contestato, la Marpefa ha affermato che il marchio contestato era stato oggetto di un uso effettivo, almeno in Spagna, tra il 14 novembre 2006 e il 13 novembre 2011, per tutti i prodotti di cui al punto 3 supra, e ha presentato una serie di elementi di prova contenenti, in particolare, il termine «vieta» nonché il seguente marchio dell’Unione europea figurativo (parimenti rappresentato in colore grigio):

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9        Con decisione del 23 agosto 2013 la divisione di annullamento ha respinto la domanda di decadenza per i seguenti prodotti: «altoparlanti, casse acustiche, amplificatori» e «computer, videoschermi, apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini, televisori, giradischi». La stessa ha accolto la domanda di decadenza per gli altri prodotti contrassegnati dal marchio contestato.

10      Il 28 ottobre 2013 la ricorrente ha proposto un ricorso presso l’EUIPO volto all’annullamento della decisione della divisione di annullamento nei limiti in cui questa respingeva la domanda di decadenza.

11      Con decisione del 2 luglio 2014 (in prosieguo: la «prima decisione»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. In sostanza, la stessa ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dalla Marpefa dimostravano che il marchio contestato era stato oggetto di un uso effettivo nell’Unione durante il periodo pertinente per quanto riguarda «altoparlanti, casse acustiche, amplificatori» e «computer, videoschermi, apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini, televisori, giradischi», di cui alla classe 9.

12      Nella prima decisione, in primo luogo, la commissione di ricorso ha indicato che il periodo rilevante per la valutazione dell’uso effettivo del marchio contestato si estendeva dal 14 novembre 2006 al 13 novembre 2011 incluso. In secondo luogo, la stessa ha considerato che, nel caso di specie, le condizioni relative al luogo dell’uso erano soddisfatte. In terzo luogo, quanto alla durata dell’uso, essa, in sostanza, ha ritenuto che gli elementi di prova presentati dalla Marpefa, considerati nell’insieme, dimostrassero la «frequenza» e la «regolarità» dell’uso del marchio contestato nell’Unione, segnatamente tra il 2008 e il 2011. In quarto luogo, quanto alla natura dell’uso, la stessa ha rilevato che il marchio contestato non era stato utilizzato in una forma che ne alterava il carattere distintivo rispetto alla forma con la quale era stato registrato. In quinto luogo, la commissione di ricorso ha considerato che da una valutazione complessiva degli elementi di prova si evinceva che il marchio contestato era stato utilizzato per designare i prodotti menzionati al punto 11 supra. In tale contesto, al punto 46 della prima decisione, la medesima ha rilevato, in particolare, che era chiaro che tali prodotti erano «sistemi, articoli e prodotti elettronici e audiovisivi che [erano] composti o [facevano] parte degli “apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini”», che «[avevano] tutti una natura e un obiettivo somigliante o identico e [non erano] complementari, ma intrinsecamente connessi», e che gli stessi «appartenevano al “campo di estensione naturale”», come definito dal Tribunale nella sentenza del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (Spagna)/UAMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288. Al medesimo punto 46, la stessa ha aggiunto che l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» era definita in modo sufficientemente «preciso e circoscritto» ai fini di designare i prodotti per i quali l’uso era stato dimostrato e che non vi era nessuna valida ragione per operare divisioni significative all’interno di tale categoria.

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 settembre 2014 e registrato con il numero di causa T‑690/14, la ricorrente ha introdotto un ricorso volto all’annullamento della prima decisione. A sostegno del suo ricorso, la ricorrente ha dedotto tre motivi. Il terzo motivo verteva sulla violazione del principio dell’uso parziale di cui all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) ed era diretto avverso le constatazioni effettuate dalla commissione di ricorso al punto 46 della prima decisione. Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente faceva valere, in sostanza, che la tutela accordata al marchio contestato per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» si applicava ad una categoria di prodotti molto più ampia, la quale avrebbe dovuto essere suddivisa in sottocategorie. All’udienza della causa summenzionata, la stessa ha aggiunto che tale categoria non era delineata con sufficiente chiarezza e precisione.

14      Con sentenza del 10 dicembre 2015, Sony Computer Entertainment Europe/UAMI – Marpefa (Vieta) (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), il Tribunale ha accolto il terzo motivo di ricorso con la motivazione che, in sostanza, contrariamente a quanto affermato al punto 46 della prima decisione, non si poteva considerare che l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» fosse definita in modo sufficientemente «preciso e circoscritto». Del resto, il Tribunale ha evidenziato che l’EUIPO, invitato all’udienza ad indicare ciò che tale espressione comprendesse, non era stato in grado di formulare la minima risposta concludente. Il Tribunale ha parimenti osservato che la suddetta espressione, intesa nel suo significato naturale e abituale, poteva includere un ampio ventaglio di impianti audiovisivi ed elettronici compresi gli impianti per i quali la divisione di annullamento aveva considerato che la prova dell’uso effettivo non era stata prodotta. Conseguentemente, al punto 69 della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), il Tribunale ha dichiarato che si doveva «annullare la [prima] decisione (…) nei limiti in cui la stessa statui[va] che la prova dell’uso effettivo del marchio contestato [era] stata prodotta per gli “apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini” e, pertanto, resping[eva] il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento di respingere la domanda di decadenza del marchio contestato per i suddetti apparecchi».

15      I punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), sono così formulati:

«1)      La [prima] decisione (…) è annullata nei limiti in cui ha respinto il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento di respingere la domanda di decadenza del marchio [contestato] per gli “apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini”.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto».

16      In seguito alla sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), il presidium delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, con decisione del 6 giugno 2016, ha rinviato il procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso con riferimento R 1010/2016-4.

17      Con decisione del 4 ottobre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso nel procedimento R 1010/2016-4.

18      Nella decisione impugnata, in primo luogo, la commissione di ricorso ha fatto presente che, a seguito dell’annullamento parziale della prima decisione con sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), le spettava esaminare se il marchio contestato fosse stato oggetto di un uso effettivo per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» durante il periodo pertinente (punto 13 della decisione impugnata). La stessa ha precisato che la prima decisione era definitiva per quanto atteneva agli «altoparlanti, casse acustiche, amplificatori, computer, videoschermi, televisori [e] giradischi» e che, conseguentemente, per tali prodotti era stato dimostrato l’uso effettivo del marchio contestato (punto 14 della decisione impugnata).

19      La commissione di ricorso ha, poi, dichiarato che l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» riguardava ogni apparecchio che poteva riprodurre al contempo suoni e immagini (punto 15 della decisione impugnata). La stessa ha ritenuto che un televisore fosse sinonimo di un apparecchio specifico per la riproduzione del suono e dell’immagine e che, per tale motivo, il ricorso presentato dinanzi alla commissione dalla ricorrente doveva essere respinto (punto 17 della decisione impugnata). La commissione aggiunge che l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» era un’«espressione specifica e (…) un sinonimo di “televisori”, sufficientemente chiaro e preciso», e che non faceva parte del titolo della classe 9 (punto 18 della decisione impugnata).

20      Infine, la commissione di ricorso ha affermato che, nel caso di specie, non era più rilevante il principio sancito dalla giurisprudenza, come rammentato al punto 61 della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), secondo il quale, nel caso di un marchio registrato per una categoria di prodotti o di servizi sufficientemente ampia da poter essere distinte, al suo interno, molteplici sottocategorie individuabili autonomamente, la prova dell’uso effettivo del marchio per una parte di tali prodotti o di servizi implica tutela solo per la o le sottocategorie di cui fanno parte i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato (punto 19 della decisione impugnata).

 Conclusioni delle parti

21      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

22      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

23      A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001). Il secondo motivo verte sulla violazione del principio secondo il quale i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio dell’Unione europea devono essere identificati dal richiedente in modo sufficientemente chiaro e preciso.

24      Per quanto riguarda il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso, adottando la decisione impugnata, non ha rispettato il dispositivo della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), e neanche il ragionamento del Tribunale che ha condotto a quest’ultimo.

25      A tale riguardo, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente considerato di essere libera di riesaminare la questione di diritto e di fatto se l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» fosse definita in modo sufficientemente preciso da soddisfare il principio dell’uso parziale, mentre il Tribunale era arrivato alla conclusione opposta nella sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950). Essa fa valere che tale conclusione è divenuta definitiva, poiché non è stata contestata nell’ambito di un ricorso avverso tale sentenza. La ricorrente, pertanto, sostiene che la commissione di ricorso ha, erroneamente, tentato di argomentare che, poiché un televisore poteva essere considerato come un esempio di apparecchio per la riproduzione del suono e delle immagini, tale espressione era accettabile. Inoltre, tale argomento non costituirebbe una risposta valida all’affermazione del Tribunale secondo la quale l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» è troppo ampia alla luce del principio dell’uso parziale. Infatti, sarebbe proprio perché è possibile distinguere, all’interno di tale espressione «generica», sottocategorie individuabili autonomamente che si applicherebbe il principio dell’uso parziale.

26      La ricorrente ritiene che il fatto che la commissione di ricorso abbia sostenuto, al punto 19 della decisione impugnata, che il principio dell’uso parziale sancito dal Tribunale non era più rilevante nel caso di specie costituisca un altro esempio di violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.

27      L’EUIPO rileva che la decisione impugnata chiarisce alcuni concetti, in particolare, il fatto che gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» sono apparecchi che, esclusivamente o principalmente, riproducono al contempo suono e immagini, circostanza che escluderebbe le videocamere o gli apparecchi fotografici. Esso rileva parimenti che la commissione di ricorso ha considerato che l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» era sinonima dell’espressione «televisori», vale a dire un prodotto per il quale l’uso effettivo del marchio era stato dimostrato.

28      L’EUIPO asserisce che la commissione di ricorso si è conformata alla sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), esaminando se fosse possibile distinguere, nella categoria degli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini», una qualsiasi sottocategoria omogenea di prodotti individuabile autonomamente. La commissione di ricorso, tuttavia, non avrebbe potuto identificare una sottocategoria del genere, giacché la summenzionata categoria annoverava un solo tipo di prodotti, nel caso di specie, i televisori. L’EUIPO aggiunge che la ricorrente non ha neanche prospettato una simile sottocategoria.

29      L’EUIPO aggiunge che, includendo nella categoria «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini», oltre ai televisori, i proiettori cinematografici e i lettori DVD e video, si potrebbe ottenere una «spiegazione alternativa» del senso dell’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini». Esso sostiene, tuttavia, che tali tre tipi di prodotti non sono abbastanza differenti da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti, autonomamente individuabili. In altri termini, non sarebbe possibile operare divisioni significative all’interno della categoria degli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini». Pertanto, la prova dell’uso effettivo del marchio contestato per i televisori, i proiettori cinematografici e i lettori DVD e video riguardava tutta la categoria summenzionata. A tale proposito, rileva che, al punto 41 della prima decisione, la commissione di ricorso ha constatato che l’uso effettivo del marchio contestato era stato provato per i proiettori cinematografici e i lettori DVD portabili.

30      Occorre rilevare che la giurisprudenza ha già evidenziato l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata vuoi nell’ordinamento giuridico dell’Unione vuoi negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici sia una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano più essere rimesse in discussione (v. sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

31      In tale contesto, è stato statuito che l’autorità di cosa giudicata, da un lato, riguardava unicamente i punti di fatto e di diritto effettivamente o necessariamente decisi dalla pronuncia giudiziale de qua e, dall’altro, non riguardava solo il dispositivo di detta pronuncia, ma si estendeva alla motivazione della stessa, la quale costituiva il necessario fondamento del suo dispositivo e ne era di conseguenza inscindibile (v. sentenza del 19 aprile 2012, Artegodan/Commissione, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

32      Quanto ai prodotti presi in considerazione dalla prima decisione, diversi dagli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini», vale a dire gli «altoparlanti», le «casse acustiche», gli «amplificatori», i «computer», i «videoschermi», i «televisori» e i «giradischi», emerge dalla sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), che il Tribunale ha confermato quanto affermato dalla commissione di ricorso nella prima decisione, ovvero che la prova dell’uso effettivo del marchio contestato per tali prodotti era stata fornita. Tale affermazione, del resto, non è affatto contestata nell’ambito della presente causa.

33      Quanto agli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini», emerge dai punti da 63 a 68 della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), che il Tribunale ha ritenuto che tale espressione non designasse una categoria precisa e circoscritta di prodotti, come affermava la commissione di ricorso al punto 46 della prima decisione, ma un’ampia categoria di prodotti audiovisivi e elettronici. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 61 della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), il Tribunale ha concluso, al punto 68 della medesima sentenza, che la prova dell’uso effettivo del marchio contestato per tali apparecchi non era stata fornita.

34      Traendo le conseguenze delle considerazioni e dei rilievi di cui ai punti 32 e 33 supra, il Tribunale ha statuito, al punto 69 della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), e al punto 1 del dispositivo della medesima sentenza, che la prima decisione doveva essere annullata nei limiti in cui quest’ultima respingeva il ricorso contro la decisione della divisione di annullamento di respingere la domanda di decadenza del marchio contestato per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini»

35      Si deve dichiarare che la sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), essendo divenuta definitiva, poiché non è stata impugnata, ha acquisito autorità di cosa giudicata. A tale riguardo, occorre precisare che le constatazioni effettuate dal Tribunale nella sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), riguardo alla portata dell’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» e all’assenza della prova dell’uso effettivo del marchio contestato per tali apparecchi (v. punto 33 supra), sono state decisive per suffragare il punto 1 del dispositivo della menzionata sentenza, che ha parzialmente annullato la prima decisione. Pertanto, esse godono dell’autorità di cosa giudicata di cui beneficia la sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950) e devono essere considerate irrevocabilmente definite.

36      Del resto, in forza dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, spettava all’EUIPO adottare le misure che l’esecuzione della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950) comportava.

37      Secondo costante giurisprudenza, una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha pertanto l’effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordinamento giuridico [v. sentenza del 25 marzo 2009, Kaul/UAMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

38      Da questa stessa giurisprudenza discende che, per conformarsi alla sentenza d’annullamento e dare ad essa piena esecuzione, l’istituzione da cui emana l’atto annullato è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il significato esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Infatti, è la motivazione che, da un lato, individua la disposizione esatta giudicata illegittima e, dall’altro, permette di conoscere le ragioni precise dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l’atto annullato [sentenze del 13 aprile 2011, Safariland/UAMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, punto 41, e dell’8 giugno 2017, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑326/16, non pubblicata, EU:T:2017:380, punto 19].

39      Nel caso di specie, si deve constatare che la commissione di ricorso ha correttamente dato esecuzione alla sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), dichiarando, al punto 14 della decisione impugnata, che la prima decisione era definitiva per quanto riguarda gli «altoparlanti», le «casse acustiche», gli «amplificatori», i «computer», i «videoschermi», i «televisori» e i «giradischi» e che l’uso effettivo del marchio contestato era quindi stato dimostrato per tali prodotti.

40      La commissione di ricorso, del pari, ha correttamente dato esecuzione alla sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), considerando, al punto 13 della decisione impugnata, che, in seguito all’annullamento parziale della prima decisione pronunciata dal Tribunale, fosse di sua competenza adottare una nuova decisione quanto agli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini», poiché il ricorso proposto dinanzi alla stessa dalla ricorrente era nuovamente pendente in relazione a tale preciso aspetto della causa.

41      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso chiaramente non ha invece ottemperato alla sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), dichiarando, in totale contraddizione con le constatazioni del Tribunale che hanno acquisito autorità di cosa giudicata (v. punto 35 supra), che l’espressione «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini» aveva un contenuto chiaro e preciso e comprendeva un solo tipo di prodotti, vale a dire, i televisori, e deducendone che era stata prodotta la prova dell’uso effettivo per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini». È pertanto sempre in totale contraddizione con il punto 1 del dispositivo della sentenza del 10 dicembre 2015, Vieta (T‑690/14, non pubblicata, EU:T:2015:950), che aveva anch’essa acquisito autorità di cosa giudicata (v. punto 35 supra), che la quarta commissione di ricorso ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della divisione di annullamento del 23 agosto 2013, riaffermando così la fondatezza del rigetto della domanda di decadenza del marchio contestato per gli «apparecchi per la riproduzione del suono e delle immagini», come deciso dalla divisione di annullamento nella sua decisione summenzionata e poi dalla seconda commissione di ricorso nella prima decisione.

42      Ne consegue che occorre accogliere il primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009.

43      La decisione impugnata deve pertanto essere annullata senza che sia necessario esaminare il secondo motivo.

 Sulle spese

44      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, essendo rimasto soccombente, deve essere quindi condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 ottobre 2016 (procedimento R 1010/2016-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Sony Computer Entertainment Europe Ltd e la Marpefa, SL è annullata.

2)      L’EUIPO è condannato alle spese.

Collins

Kancheva

Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 febbraio 2018.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.