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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien (Austria) il 3 giugno 2010 - Martin Luksan / Petrus van der Let

(Causa C-277/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Martin Luksan

Convenuto: Petrus van der Let

Questioni pregiudiziali

Se, qualora le disposizioni del diritto dell'Unione europea in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, nn. 2, 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito 1, all'art. 1, n. 5, della direttiva concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo 2, e all'art. 2, n. 1, della direttiva concernente la durata della protezione del diritto d'autore 3, in combinato disposto con l'art. 4 della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito, l'art. 2 della direttiva concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, e gli artt. 2 e 3 nonché 5, n. 2, lett. b) concernente la società dell'informazione 4, siano da interpretare nel senso che i diritti di sfruttamento della riproduzione, della diffusione via satellite e di altra comunicazione al pubblico, mediante la messa a disposizione del pubblico, spettino in ogni caso, in virtù della legge, direttamente (ab origine) al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, e non - direttamente (ab origine) e in via esclusiva - al produttore del film, violino il diritto dell'Unione europea le leggi degli Stati membri che attribuiscono i diritti di sfruttamento, in virtù della legge, direttamente (ab origine) e in via esclusiva al produttore del film.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 1.:

2a. se, in base all'ordinamento dell'Unione europea, anche riguardo ad altri diritti, diversi dal diritto di noleggio e di prestito, riguardo ai diritti di sfruttamento spettanti al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi del punto 1, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere una presunzione di legge a favore di un trasferimento di tali diritti al produttore del film e se - in caso di soluzione positiva - siano da rispettare le condizioni di cui all'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito in combinato disposto con l'art. 4 della medesima direttiva;

2b. se l'originaria titolarità del diritto, con riferimento al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, si debba applicare anche ai diritti ad un'equa remunerazione, garantiti dal legislatore di uno Stato membro, come la cosiddetta remunerazione delle cassette vuote, di cui all'art. 42 b dell'Urheberrechtsgesetz (Legge sul diritto d'autore - in prosieguo "UrhG") austriaco, o ai diritti ad un equo compenso, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva concernente la società dell'informazione.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 2.b.:

se, in base all'ordinamento dell'Unione europea, sia riservato al legislatore degli Stati membri prevedere, riguardo ai diritti spettanti al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, ai sensi del punto 2, una presunzione legale a favore di un trasferimento, al produttore del film, di tali diritti alla remunerazione e se - in caso di soluzione positiva - si debbano rispettare le condizioni di cui all'art. 2, nn. 5 e 6, della direttiva concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito in combinato disposto con l'art. 4 della medesima direttiva.

In caso di soluzione positiva della questione di cui al punto 3.:

se sia in linea con le disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, citate in precedenza, la norma di una legge di uno Stato membro in base alla quale viene certamente riconosciuto al regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva o ad altri autori di film, stabiliti dal legislatore degli Stati membri, un diritto alla metà dei diritti alla remunerazione previsti dalla legge, ma senza che tale diritto sia indisponibile e, quindi, non irrinunciabile.

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1 - Direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61).

2 - Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

3 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12).

4 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).