Language of document : ECLI:EU:C:2014:192

Causa C‑314/12

UPC Telekabel Wien GmbH

contro

Constantin Film Verleih GmbH

e

Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore – Articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di “intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso” – Fornitore di accesso a Internet – Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet – Bilanciamento fra diritti fondamentali»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2014

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Questioni prive di relazione con l’oggetto del procedimento principale – Incompetenza della Corte

(Art. 267 TFUE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva – Fornitore di accesso a un sito Internet che mette materiali protetti a disposizione del pubblico senza il consenso del titolare di un diritto connesso al diritto d’autore – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 8, § 3)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Sito Internet che mette materiali protetti a disposizione del pubblico senza il consenso del titolare di un diritto connesso al diritto d’autore – Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a siffatto sito Internet – Presupposti e modalità – Bilanciamento tra diritti fondamentali – Valutazione da parte del giudice nazionale

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 11, 16, 17, § 2, e 51; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 8, § 3)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 19‑21)

2.        L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto che metta a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare dei diritti, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, utilizza i servizi del fornitore di accesso ad Internet dei soggetti che consultano tali materiali, il quale deve essere considerato un intermediario ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva citata.

Infatti, il fornitore di accesso ad Internet che consenta ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo, è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d’autore o un diritto connesso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29. Siffatta interpretazione è avvalorata dall’obiettivo perseguito dalla direttiva 2001/29. Qualora si escludessero i fornitori di accesso ad Internet dall’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, la tutela dei titolari dei diritti prevista dalla medesima direttiva subirebbe una riduzione sostanziale.

(v. punti 32, 33, 40, dispositivo 1)

3.        I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato, con un’ingiunzione pronunciata da un giudice, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare e quest’ultimo possa evitare sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia, da un lato, che le misure adottate non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare.

(v. punto 64, dispositivo 2)