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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del Parlamento europeo contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 27 luglio 2004

(Causa C-317/04)

Il 27 luglio 2004, il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. R. Passos e N. Lorenz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:

-    annullare la decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE1;

-    condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il Parlamento solleva cinque motivi a sostegno del suo ricorso.

Nei primi due motivi si contesta il fondamento normativo della decisione impugnata. In primo luogo, il Parlamento ritiene che l'utilizzo dell'art. 95 CE non sia giustificato, alla luce, in particolare, della recente giurisprudenza della Corte su tale disposizione; del resto, l'art. 95 CE non è idoneo a fondare la competenza della Comunità a concludere l'accordo, in quanto esso riguarda il trattamento di dati esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46 sulla tutela dei dati personali. In secondo luogo, l'accordo implica una modifica di tale direttiva, adottata secondo la procedura di cui all'art. 251 CE, e quindi poteva essere concluso solo previo parere conforme del Parlamento.

Nel terzo motivo, il Parlamento sostiene che l'accordo è stato concluso in violazione dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla tutela dei dati personali, per quanto riguarda aspetti fondamentali di tale diritto, e che esso costituisce altresì un'ingerenza ingiustificabile nella vita privata: ciò è incompatibile con l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Il quarto motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità, in particolare per il fatto che l'accordo prevede il trasferimento di una quantità eccessiva di dati dei passeggeri e che tali dati vengono conservati troppo a lungo dalle autorità americane.

Infine, il Parlamento adduce l'assenza di una motivazione sufficiente per un atto che presenta caratteristiche così particolari, nonché la violazione del principio di leale collaborazione previsto all'art. 10 CE, alla luce delle circostanze alquanto insolite in cui è avvenuta l'adozione della decisione impugnata, che è intervenuta nel corso della procedura di domanda di parere 1/04 dinanzi alla Corte di giustizia vertente su profili che ponevano palesemente questioni di ordine giuridico.

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1 - Decisione del Consiglio 17 maggio 2004, 2004/496/CE, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e trasferimento dei dati di identificazione delle pratiche (Passenger Name Record, PNR) da parte dei vettori aerei all'ufficio doganale e di protezione dei confini del dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti (GU L 183 del 20 maggio 2004, pag. 83).