Language of document : ECLI:EU:C:2012:778

Causa C‑441/11 P

Commissione europea

contro

Verhuizingen Coppens NV

«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Articoli 81 CE e 53 dell’accordo SEE — Mercato dei servizi internazionali di trasloco in Belgio — Intesa consistente in tre singoli accordi — Infrazione unica e continuata — Assenza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante a un singolo accordo, degli altri singoli accordi — Annullamento parziale o totale della decisione della Commissione — Articoli 263 TFUE e 264 TFUE»

Massime — Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 dicembre 2012

1.        Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Portata — Annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione — Presupposto — Annullamento integrale di una decisione della Commissione che qualifica un’intesa globale come un’infrazione unica e continuata e infligge un’ammenda, nonostante il riconoscimento della responsabilità dell’impresa ricorrente per una parte dei comportamenti anticoncorrenziali — Inammissibilità

(Art. 81, § 1, CE; art. 264, primo comma, TFUE)

2.        Intese — Divieto — Infrazioni — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione — Presupposti

(Art. 81, § 1, CE)

3.        Impugnazione — Accoglimento dell’impugnazione — Decisione sul merito della controversia da parte della Corte

(Statuto della Corte di giustizia, art. 61, primo comma)

4.        Concorrenza — Procedimento amministrativo —Decisione della Commissione che accerta un’infrazione unica — Onere della prova della partecipazione di un’impresa a carico della Commissione — Portata dell’onere della prova

(Art. 81, § 1, CE)

5.        Intese — Divieto — Infrazioni — Prova — Onere incombente alla Commissione — Prova costituita da un certo numero di indizi e coincidenze che dimostrano l’esistenza e la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato — Assenza di prova concernente taluni periodi determinati del periodo globale considerato — Irrilevanza

(Art. 81, § 1, CE)

6.        Intese — Partecipazione di un’impresa ad iniziative anticoncorrenziali — Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti

(Art. 81, § 1, CE)

7.        Concorrenza — Ammende — Importo — Sindacato giurisdizionale — Competenza estesa al merito — Portata — Limite — Rispetto del principio di non discriminazione

(Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2, secondo comma, 3 e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02)

8.        Procedimento giurisdizionale — Spese — Condanna della parte vincitrice a sopportare le proprie spese nonché una parte di quelle dei ricorrenti

(Regolamento di procedura della Corte, artt. 138, §§ 1 e 3, e 184, §§ 1 e 2)

1.        Il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico di quell’atto, è tale da fondare solo un annullamento parziale. Tuttavia, l’annullamento parziale di un atto di diritto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui si chiede l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto. Tale requisito non è soddisfatto quando l’annullamento parziale dell’atto produrrebbe l’effetto di modificare la sostanza dello stesso, circostanza che deve essere valutata sul fondamento di un criterio oggettivo e non di un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto di cui trattasi.

Per quanto concerne una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata, la sua divisione è possibile soltanto qualora, da un lato, l’impresa ricorrente sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo. Ne consegue che, qualora il giudice dell’Unione rilevi che la Commissione non abbia sufficientemente dimostrato che un’impresa, con la sua partecipazione a uno dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, fosse al corrente degli altri comportamenti anticoncorrenziali adottati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi o potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, deve trarne, quale unica conseguenza, la conclusione che a tale impresa non può imputarsi la responsabilità di tali altri comportamenti e, pertanto, dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme e che la decisione impugnata dev’essere considerata, limitatamente a tale aspetto, infondata.

In tale contesto, il Tribunale commette un errore di diritto quando pronuncia l’annullamento in toto di una decisione della Commissione che qualifica un’intesa globale come un’infrazione unica e continuata nella parte in cui essa riguarda un’impresa, senza avere messo in discussione la partecipazione di quest’ultima a una parte dell’intesa né il fatto che detta partecipazione potesse di per sé costituire una violazione dell’articolo 81 CE.

(v. punti 37, 38, 46, 47, 54)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punti 41-44)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 55, 56)

4.        Per dimostrare la partecipazione di un’impresa a un’infrazione unica, la Commissione deve fornire la prova che l’impresa in questione intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti, e che essa era a conoscenza dei comportamenti materiali programmati o messi in atto da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio.

La Commissione non soddisfa tali requisiti quando sostiene di poter presumere tale conoscenza da parte di un’impresa, tenuto conto, in particolare, del fatto che quest’ultima non nega di essere stata informata dell’accordo di cui trattasi, e che, inoltre, la Commissione ammette espressamente che la sua decisione non si fonda su elementi di prova specifici al riguardo.

(v. punti 60, 66)

5.        Nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza.

Tali indizi e coincidenze consentono, se valutati globalmente, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza. Per quanto riguarda l’assenza di prova relativamente all’esistenza di un accordo nel corso di alcuni periodi determinati o, per lo meno, relativamente alla sua attuazione da parte di un’impresa nel corso di un periodo determinato, occorre ricordare che il fatto che tale prova non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una constatazione siffatta si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione estesa su più anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa si verifichino in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza dell’intesa stessa, a condizione che le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una medesima finalità e si inscrivano nel quadro di un’infrazione a carattere unico e continuato.

(v. punti 70-72)

6.        V. il testo della decisione.

(v. punto 73)

7.        V. il testo della decisione.

(v. punti 79-82)

8.        V. il testo della decisione.

(v. punti 83-85)