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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof - Austria) – T-Mobile Austria GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(causa C-616/11)1

(Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento – Articolo 4, punto 23 – Nozione di strumento di pagamento – Ordini di bonifico online e per mezzo di un bollettino cartaceo – Articolo 52, paragrafo 3 – Diritto del beneficiario di imporre spese al pagatore per l’utilizzo di uno strumento di pagamento – Facoltà per gli Stati membri di prevedere un divieto generale – Contratto tra un gestore di telefonia mobile e soggetti privati)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: T-Mobile Austria GmbH

Convenuto: Verein für Konsumenteninformation

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Oberster Gerichtshof – Interpretazione degli articoli 4, punto 23, e 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE [e] che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1) – Ambito di applicazione – Nozione di "strumento di pagamento" – Normativa nazionale che prevede un divieto generale di imposizione di spese di trattamento della pratica per l'uso di uno strumento di pagamento – Contratto tra un gestore di telefonia mobile e soggetti privati – Pagamento effettuato tramite ordine di bonifico sottoscritto in formato cartaceo, con sistema di bonifico in formato cartaceo o in formato elettronico

Dispositivo

L’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all’utilizzo di uno strumento di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore.

L’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico tramite un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore, sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituiscono strumenti di pagamento ai sensi di detta disposizione.

3)    L’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre al pagatore spese per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

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1 GU C 73 del 10.3.2012.