Language of document : ECLI:EU:C:2017:456

Causa C610/15

Stichting Brein

contro

Ziggo BV
e
XS4ALL Internet BV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Piattaforma di condivisione online – Condivisione di file protetti, senza l’autorizzazione del titolare»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 giugno 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Comunicazione al pubblico – Nozione – Messa a disposizione e gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione, nell’ambito di una rete tra utenti, di file protetti, senza l’autorizzazione del titolare – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 3, § 1)

La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretata nel senso che comprende, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer).

Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se la messa a disposizione e la gestione di una piattaforma di condivisione online, come quella di cui al procedimento principale, configurino un «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre rilevare, come emerge dal considerando 23 della direttiva 2001/29, che il diritto d’autore di comunicazione al pubblico, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico non presente nel luogo in cui la comunicazione ha origine, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

Inoltre, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia un «atto di comunicazione» è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, dal luogo e nel momento da loro scelti individualmente, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte ha già dichiarato, a detto proposito, che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet dei collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punto 18; v. anche, in tal senso, ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International, C‑348/13, EU:C:2014:2315, punto 15, e sentenza dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 43).

La Corte ha altresì statuito che ciò avviene anche nel caso della vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punti 38 e 53).

Da tale giurisprudenza si può pertanto evincere che, in linea di principio, ogni atto con cui un utente dà, con piena cognizione di causa, accesso ai suoi clienti ad opere protette può costituire un «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, è necessario inoltre che le opere protette siano effettivamente comunicate ad un pubblico (sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

A tale riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, che la nozione di «pubblico» comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione una comunità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante. Dall’altro, occorre tener conto degli effetti cumulativi che derivano dalla messa a disposizione di opere protette presso destinatari potenziali. Pertanto, è opportuno non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante tra di esse abbiano accesso alla stessa in successione (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2017, Stichting Brein, C‑527/15, EU:C:2017:300, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

(v. punti 30-34, 40, 41, 48 e dispositivo)