Language of document : ECLI:EU:C:2013:386

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

13 giugno 2013 (*)

«Impugnazione – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Fissazione di obiettivi di prezzi, ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e scambio di informazioni commerciali – Prova – Imputabilità del comportamento illecito – Importo dell’ammenda – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanza aggravante – Recidiva»

Nella causa C‑511/11 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 settembre 2011,

Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA, con sede in Brindisi, rappresentata da M. Siragusa, F. Moretti e L. Nascimbene, avvocati,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, L. Malferrari e G. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di Sezione, M. Berger (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 gennaio 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA (in prosieguo: la «Versalis»), chiede l’annullamento, in tutto o in parte, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2011, Polimeri Europa/Commissione (T‑59/07, Racc. pag. II‑4687; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all’annullamento, per quanto la riguarda, della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (Caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) (in prosieguo: la «decisione controversa»), o, in subordine, l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflittale.

2        La Commissione europea ha proposto impugnazione incidentale volta all’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, con la medesima, ha parzialmente annullato la decisione controversa con riferimento all’imputazione della circostanza aggravante della recidiva e ha, di conseguenza, ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

 Fatti e decisione controversa

3        Il 7 giugno 2005 la Commissione ha avviato un procedimento, a norma dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), relativo al mercato della gomma butadiene (in prosieguo: la «BR») e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione (in prosieguo: l’«ESBR»), gomme sintetiche utilizzate essenzialmente per la produzione di pneumatici. Essa ha inviato una prima comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «prima comunicazione»), segnatamente, alla Versalis, all’ENI SpA, società controllante della ricorrente che detiene il 100% del capitale di quest’ultima, e alla Syndial SpA, già EniChem SpA (in prosieguo: la «Syndial»), altra società del gruppo ENI.

4        Il 6 aprile 2006 la Commissione ha adottato una seconda comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «seconda comunicazione»). Dopo aver proceduto, in data 22 giugno 2006, a un’audizione di imprese, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti, in particolare, della Syndial.

5        Il procedimento amministrativo ha condotto all’adozione, il 29 novembre 2006, della decisione controversa. Ai sensi dell’articolo 1 della medesima, la Versalis, l’ENI SpA e le altre imprese destinatarie della suddetta decisione, ossia la Bayer AG (in prosieguo: la «Bayer»), la The Dow Chemical Company, la Dow Deutschland Inc., la Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH e la Dow Europe GmbH (in prosieguo, congiuntamente: la «Dow»), la Shell Petroleum NV, la Shell Nederland BV e la Shell Nederland Chemie BV (in prosieguo, congiuntamente: la «Shell»), l’Unipetrol a.s., la Kaučuk a.s. (in prosieguo: la «Kaučuk») e la Trade‑Stomil sp. z o.o. (in prosieguo: la «Stomil»), hanno violato l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo commettendo un’infrazione unica e continuata consistente nel concordare obiettivi di prezzo, nella ripartizione dei clienti mediante accordi di non aggressione e nello scambio di informazioni riservate concernenti prezzi, concorrenti e clienti nei settori della BR e dell’ESBR, nel periodo compreso, per quanto riguarda la Versalis, tra il 20 maggio 1996 ed il 28 novembre 2002.

6        Nel corso di tale periodo, secondo i punti 26 e segg. della decisione controversa, l’attività riguardante i prodotti interessati all’interno del gruppo ENI era inizialmente esercitata dall’EniChem Elastomeri Srl, società indirettamente controllata dall’ENI SpA tramite la sua controllata EniChem SpA. Il 1° novembre 1997 l’EniChem Elastomeri Srl è stata fusa con l’EniChem SpA, controllata al 99,97% dall’ENI SpA. Il 1° gennaio 2002 l’EniChem SpA ha ceduto la propria attività chimica strategica, compresa l’attività relativa alla BR e all’ESBR, alla Versalis. Dal 21 ottobre 2002 la Versalis è controllata direttamente e integralmente dall’ENI SpA.

7        Quanto all’ammenda inflitta dalla decisione controversa, essa è stata fissata secondo gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

8        La Commissione ha quindi, anzitutto, considerato l’infrazione «molto grave» e ha fissato l’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda operando una distinzione in base alle vendite di BR e di ESBR di ciascuna delle imprese interessate nell’anno 2001. Per quanto riguarda l’EniChem, ossia qualsiasi società appartenente all’ENI SpA, le vendite di BR e di ESBR ammontavano, secondo il punto 468 della decisione controversa, ad EUR 164,902 milioni nel 2001. In considerazione di tale importo, l’EniChem era la prima impresa, in termini di vendite di BR ed ESBR, coinvolta nell’infrazione di cui trattasi. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha fissato l’importo di base dell’ammenda per la Versalis in EUR 55 milioni.

9        Successivamente, la Commissione ha applicato vari fattori moltiplicatori a finalità deterrente, scaglionati in base ai fatturati mondiali realizzati dalle imprese interessate nel corso dell’anno 2005. Ritenendo che non dovesse essere imposto alcun fattore moltiplicatore alla Stomil, il cui fatturato era di EUR 38 milioni, e neppure alla Kaučuk, il cui fatturato ammontava ad EUR 2,718 miliardi, essa ha applicato fattori moltiplicatori di 1,5 alla Bayer, di 1,75 alla Dow, di 2 all’ENI SpA e alla Versalis nonché di 3 alla Shell, i cui fatturati erano rispettivamente pari ad EUR 27,383 miliardi, EUR 37,221 miliardi, EUR 73,738 miliardi ed EUR 246,549 miliardi.

10      Inoltre, per quanto riguarda la Versalis e l’ENI SpA, l’importo dell’ammenda è stato aumentato del 65% a causa della partecipazione di tali società all’infrazione per un periodo di sei anni e sei mesi.

11      Infine, ritenendo che l’«EniChem» fosse già stata destinataria di due precedenti decisioni che constatavano infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione, ossia le decisioni 86/398/CEE della Commissione, del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 – Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), e 94/599/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CE (IV/31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione PVC II»), la Commissione ha aumentato del 50%, a titolo di recidiva, l’importo di base stabilito per la Versalis.

12      Di conseguenza, all’articolo 2, lettera c), della decisione controversa, la Commissione ha inflitto alla Versalis, congiuntamente e solidalmente con la sua controllante ENI SpA, un’ammenda di EUR 272,25 milioni.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2007, la Versalis ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione controversa e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflittale. A sostegno delle proprie conclusioni essa ha dedotto, in sostanza, sedici motivi.

14      Tali motivi vertevano, in particolare, sulla violazione dei diritti della difesa (terzo motivo), sull’illegittima imputazione a suo carico dell’infrazione (settimo motivo) nonché sulle constatazioni infondate dell’esistenza di un cartello e della sua partecipazione al medesimo (ottavo e nono motivo). Quanto all’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, quest’ultima lamentava l’infondatezza della valutazione della gravità dell’infrazione (decimo motivo), l’erroneità della determinazione del fattore moltiplicatore a finalità deterrente (dodicesimo motivo) nonché il carattere ingiustificato della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda per recidiva (quattordicesimo motivo).

15      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha segnatamente rilevato quanto segue.

16      Quanto all’asserita violazione dei diritti della difesa, derivante da una divergenza tra la seconda comunicazione e la decisione controversa, il Tribunale ha dichiarato, al punto 84 della sentenza impugnata, che tale motivo si basava sulla premessa secondo la quale, «nelle comunicazioni degli addebiti, la Commissione avrebbe accertato la responsabilità dell’EniChem SpA (divenuta Syndial), per il periodo intercorrente tra il 20 maggio 1996 e il 1° gennaio 2002, mentre, nella decisione [controversa], la Commissione attribuirebbe la responsabilità alla sola [Versalis], anche per il periodo suindicato, durante il quale essa non operava nella produzione e distribuzione dei prodotti interessati».

17      Orbene, il Tribunale ha rilevato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la seconda comunicazione indicava che la Versalis doveva «essere considerata responsabile per l’infrazione relativamente al periodo intercorrente tra il 20 maggio 1996 e il 28 novembre 2002» e constatava, «allo stesso modo della decisione [controversa] (punti 365‑373), (...) la responsabilità della [Versalis] per l’intero periodo dell’infrazione». Al punto 86 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che detta comunicazione precisava inoltre che, «poiché l’EniChem SpA controllava al 100% il capitale della [Versalis] tra il 1° gennaio ed il 20 ottobre 2002, la Syndial [doveva] essere ritenuta responsabile per l’infrazione in solido con la [Versalis] per il periodo suindicato». Ne conseguiva, secondo il Tribunale, che «nella seconda comunicazione (...) la Syndial [veniva] considerata responsabile solo per un periodo limitato, nella sua qualità di controllante della [Versalis] tra il 1° gennaio ed il 20 ottobre 2002, e non invece per tutta la durata dell’infrazione». Il Tribunale ha da ciò concluso, al punto 87 della suddetta sentenza, che la premessa della Versalis era errata.

18      Per quanto riguarda l’imputazione dell’infrazione alla ricorrente, il Tribunale ha rilevato che, qualora due enti costituiscano un identico soggetto economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione continui ad esistere non esclude, di per sé, che possa essere sanzionato l’ente al quale sono state cedute le attività economiche. Ciò vale in particolare, secondo il Tribunale, nel caso in cui tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e abbiano applicato, in sostanza, le stesse direttive commerciali.

19      Il Tribunale ha considerato, al punto 126 della sentenza impugnata, che, nella fattispecie, era «pacifico che, al momento dei loro comportamenti illeciti, l’EniChem SpA e la [Versalis] erano detenute integralmente, direttamente o indirettamente, dalla medesima società, ossia l’ENI [SpA]». Date tali premesse, secondo il Tribunale, «il principio della responsabilità personale non osta[va] a che la sanzione per l’infrazione commessa, dapprima dalla EniChem SpA e continuata, successivamente, dalla [Versalis] [fosse] inflitta interamente a quest’ultima». Il Tribunale ha inoltre ritenuto, al punto 129 di detta sentenza, che una «sanzione inflitta ad un’impresa che continua ad esistere giuridicamente, ma non esercita più attività economiche, rischia[sse] di essere priva di effetto dissuasivo» e che alcune «imprese [potessero] sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità [era] stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa».

20      Quanto al motivo vertente sull’infondatezza della constatazione dell’esistenza di un cartello, il Tribunale ha anzitutto dichiarato, al punto 168 della sentenza impugnata, che l’argomento fatto valere dalla Versalis nei confronti della sezione 4.3 della decisione controversa, rubricata «Riunioni del cartello», «i cui argomenti essenziali in fatto ed in diritto sono esposti unicamente agli allegati A 23‑A 25 del ricorso, non soddisfa[ceva] i requisiti posti dall’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia [dell’Unione europea] nonché dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura [del Tribunale]». Il Tribunale ha conseguentemente dichiarato irricevibile tale argomento.

21      Inoltre, per quanto riguarda le asserite contraddizioni tra talune dichiarazioni rilasciate dalla Bayer e dalla Dow nel corso del procedimento amministrativo ed altre dichiarazioni rese da dipendenti di tali società, il Tribunale ha segnatamente affermato, ai punti 180 e 198 della sentenza impugnata, che «le risposte date a nome di un’impresa in quanto tale godono di una credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un suo dipendente, indipendentemente dall’esperienza e dall’opinione personale di quest’ultimo».

22      Circa la qualificazione dell’infrazione di cui trattasi come «molto grave», il Tribunale ha ricordato, al punto 222 di tale sentenza, che la decisione controversa sanzionava la conclusione di accordi vertenti su obiettivi di prezzo, la ripartizione del mercato e lo scambio di informazioni commerciali riservate e che tali pratiche costituivano, per loro stessa natura, infrazioni molto gravi. Esso ha aggiunto che la Commissione aveva indicato, in detta decisione, che «non era possibile misurare l’impatto effettivo dell’intesa», la quale avrebbe riguardato l’intero ambito territoriale dello Spazio economico europeo (SEE), mentre «gli accordi in questione erano stati attuati dalle imprese partecipanti e la loro attuazione aveva pertanto avuto un impatto sul mercato». Al punto 228 della suddetta sentenza, il Tribunale ha respinto gli argomenti della Versalis riguardanti l’assenza di simili effetti. Quanto alla dimensione del mercato, che sarebbe solo uno dei vari elementi di cui la Commissione potrebbe tenere conto, il Tribunale ha dichiarato, al punto 229 della medesima sentenza, che «non vi [erano] elementi che consent[issero] di considerare che la Commissione [avesse] errato nello stimare, nella decisione [controversa], il valore del mercato rilevante come pari ad “almeno” EUR 550 milioni nel 2001 [e che un eventuale] errore al ribasso riguardante tale cifra [avesse] avuto effetti pregiudizievoli per la [Versalis]».

23      Per quanto riguarda il motivo vertente su un’illegittima applicazione del fattore moltiplicatore a finalità deterrente, il Tribunale ha ritenuto, al punto 250 della sentenza impugnata, che gli elementi che avevano consentito alla Commissione di determinare il fattore moltiplicatore nei confronti dell’ENI SpA e della Versalis si evincessero chiaramente dalla decisione controversa e che da quest’ultima non risultasse che la Commissione aveva preso in considerazione elementi diversi dai fatturati globali e dalle dimensioni relative delle imprese interessate. Il Tribunale ha rilevato, al punto 251 della suddetta sentenza, che i fatturati mondiali dell’anno 2005 erano stati pari a EUR 27,383 miliardi per la Bayer, EUR 37,221 miliardi per la Dow (ossia il 35,93% in più di quello della Bayer) ed EUR 73,738 miliardi per l’EniChem (cioè il 169,28% in più di quello della Bayer ed il 98,11% in più di quello della Dow).

24      Tanto premesso, la circostanza che il fattore moltiplicatore utilizzato nei confronti della Versalis fosse stato aumentato del 14,28% rispetto a quello applicato alla Dow (2 rispetto a 1,75), coefficiente quest’ultimo aumentato a sua volta del 16,66% rispetto a quello applicato alla Bayer (1,75 rispetto a 1,5), non aveva potuto costituire, secondo il Tribunale, una violazione del principio della parità di trattamento. Al contrario, il Tribunale ha considerato, al punto 251 della sentenza impugnata, che la Commissione avrebbe potuto, su queste basi, applicare un fattore moltiplicatore ancora più elevato. Esso ha inoltre ricordato, allo stesso punto, che la Commissione, non essendo tenuta ad applicare una formula matematica precisa nella determinazione dell’importo dell’ammenda, non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione allorché, nella determinazione dei fattori moltiplicatori da essa applicati, aveva preso in considerazione la differenza di capacità economica delle imprese interessate.

25      Con riferimento alla maggiorazione dell’ammenda per recidiva, il Tribunale ha rilevato, ai punti 296, 298 e 299 della sentenza impugnata, che la decisione controversa menziona le decisioni Polipropilene e PVC II ed il fatto che l’«EniChem» era stata destinataria di dette decisioni. Ad avviso del Tribunale, la Commissione ha ritenuto, in sostanza, che la medesima impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, avesse reiterato un comportamento illecito. Orbene, in tale contesto, il Tribunale ha ricordato che la Commissione, «al punto 487 della decisione [controversa], si riferi[va] all’“EniChem” in modo generale, e tale denominazione è stata definita, al punto 36 della decisione [controversa], come “qualsiasi società appartenente a Eni SpA”». Detta denominazione sarebbe, secondo il Tribunale, «imprecisa, se non altro con riferimento alle persone giuridiche che farebbero parte dell’entità economica destinataria delle decisioni Polipropilene e PVC II». Il Tribunale ha aggiunto che «la società destinataria della decisione Polipropilene, ovvero l’Anic [SpA], non rientr[ava] fra le persone giuridiche indicate [ai punti da 26 a 35 della decisione controversa, i quali miravano] essenzialmente a descrivere l’evoluzione delle società detenute dall’ENI [SpA] durante il periodo dell’infrazione, la quale [era] posteriore rispetto all’adozione delle decisioni Polipropilene e PVC II».

26      Al punto 300 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, pur se la Commissione rinviava, «nella nota a piè di pagina n. 262 della decisione [controversa], (...) alle decisioni Polipropilene e PVC II, indicando che l’“ENI” sarebbe stata interessata dalle suddette decisioni», il termine «ENI» non era tuttavia «oggetto, nella decisione [controversa], di una convenzione di scrittura», poiché la Commissione, per designare la società ENI SpA «quale società controllante delle altre società, (...) utilizza[va] la denominazione “Eni SpA”». Orbene, al punto 301 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, «supponendo che, mediante l’utilizzo della denominazione “ENI” (...), la Commissione si [sia riferita] alle società rientranti nell’“impresa” ai sensi dell’art. 81 CE, costituita dalle persone giuridiche controllate dall’ENI, occorre[va] rilevare che la Commissione non [aveva] apportato alcun elemento circostanziato e preciso al riguardo nell’ambito della decisione [controversa]». Secondo il Tribunale, «la Commissione si [era limitata] a rilevare, nelle sue memorie presentate al [medesimo], che le società destinatarie delle decisioni Polipropilene e PVC II erano “interamente” controllate dall’ENI». Il Tribunale ha aggiunto che «tale affermazione, oltre a non essere corroborata da alcun elemento di prova, non [era] stata ripresa nella decisione [controversa]».

27      Al punto 302 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che, «nel caso di specie, l’evoluzione della struttura e del controllo delle società di cui trattasi [fosse] particolarmente complessa» e che «la decisione Polipropilene [fosse] stata adottata nei confronti dell’Anic [SpA], senza che la denominazione ENI [SpA] figurasse in detta decisione». Quanto alla decisione PVC II, a giudizio del Tribunale, «la Commissione [ha indicato], al punto 8 di quest’ultima, che l’Anic [SpA] sarebbe “ora” l’EniChem SpA e, al punto 43, il fatto che tale evoluzione sarebbe dovuta a “varie ristrutturazioni”, senza altra specificazione». Il Tribunale ha rilevato che «[i]noltre, di nuovo, la denominazione “ENI” [SpA] non figura[va] in tale decisione» e che «[d]ate tali premesse, la Commissione era tenuta ad essere particolarmente precisa e a fornire tutti gli elementi circostanziati necessari per concludere che le società cui si riferi[va] la decisione [controversa] e le società cui si riferi[vano] le decisioni Polipropilene e PVC II formavano un’unica “impresa”», cosa che la Commissione non avrebbe fatto.

28      Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il motivo vertente sul carattere ingiustificato della maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda per recidiva, ha annullato l’articolo 2, lettera c), della decisione controversa nella parte in cui fissava l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 272,25 milioni e ha determinato tale importo in EUR 181,5 milioni. Esso ha respinto il ricorso quanto al resto e ha condannato ciascuna parte a sopportare le proprie spese.

 Conclusioni delle parti

29      La Versalis chiede che la Corte voglia:

–        annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha respinto il suo ricorso nella causa T‑59/07 e, conseguentemente,

–        annullare, in tutto o in parte, la decisione controversa;

–        e/o annullare, o quanto meno ridurre, l’ammenda inflittale dalla suddetta decisione;

–        in subordine, annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha respinto il suo ricorso nella causa T‑59/07 e rimettere la causa al Tribunale affinché giudichi nel merito alla luce delle indicazioni che la Corte vorrà fornirgli;

–        condannare la Commissione alle spese del presente giudizio nonché a quelle relative alla causa T‑59/07, e

–        respingere l’impugnazione incidentale della Commissione e condannare quest’ultima alle spese.

30      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione controversa per quanto riguarda l’imputazione di una circostanza aggravante a titolo di recidiva e ha conseguentemente ridotto l’importo dell’ammenda, e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione principale

31      A sostegno delle proprie conclusioni, la Versalis deduce sei motivi, diretti alla riforma della sentenza impugnata e all’annullamento della decisione controversa.

32      Con il primo motivo si deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha compiuto una lettura errata della seconda comunicazione escludendo l’esistenza di una violazione dei diritti della difesa risultante da una divergenza tra detta comunicazione e la decisione controversa. Il secondo motivo attiene a un errore di diritto quanto all’imputazione dell’infrazione di cui trattasi alla Versalis, nonché ad un’insufficiente motivazione della sentenza impugnata al riguardo. Il terzo motivo è relativo, in sostanza, a una violazione del diritto dell’Unione, a uno snaturamento di elementi di prova nonché ad un mancato esercizio, da parte del Tribunale, di un pieno sindacato giurisdizionale. Il quarto motivo riguarda un calcolo errato delle ammende e un’ingiustificata qualificazione dell’infrazione come «molto grave», un difetto di motivazione nonché un esercizio incompleto del sindacato giurisdizionale. Il quinto motivo verte, in sostanza, su un errore di valutazione e su una motivazione insufficiente per quanto riguarda l’erroneità della determinazione del fattore moltiplicatore e la violazione del principio della parità di trattamento da parte della Commissione. In base al sesto motivo, il Tribunale sarebbe incorso in una violazione e in una falsa applicazione del diritto dell’Unione nonché in una carenza di motivazione della sentenza impugnata nel dichiarare irricevibili taluni allegati al ricorso.

 Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto e su una lettura manifestamente errata della seconda comunicazione per aver il Tribunale ravvisato l’insussistenza di una violazione dei diritti della difesa derivante da una divergenza tra tale comunicazione e la decisione controversa

 Argomenti delle parti

33      La Versalis sostiene che la Commissione, nella seconda comunicazione e già nella prima comunicazione, l’ha considerata congiuntamente responsabile con l’EniChem SpA (divenuta Syndial) per quasi tutto il periodo dell’infrazione, sebbene essa abbia operato nel settore della BR e dell’ESBR solamente a partire dal 1° gennaio 2002. Nella decisione controversa, al contrario, la Commissione avrebbe escluso ogni imputabilità diretta nei confronti della Syndial e avrebbe attribuito alla Versalis la responsabilità dell’intera infrazione. Il Tribunale avrebbe respinto il motivo avente ad oggetto tale divergenza rilevando che, nella seconda comunicazione degli addebiti, la Syndial veniva considerata responsabile solo per un periodo limitato e che ne derivava che la premessa della Versalis era errata. Orbene, la Commissione avrebbe concluso, ai punti 415 e 416 della seconda comunicazione, che la Syndial aveva partecipato individualmente all’infrazione dal 20 maggio 1996 al 20 ottobre 2002.

34      Secondo la Versalis, dato che la sua premessa era in realtà corretta, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa. Infatti, essa non avrebbe avuto modo di replicare all’imputazione di responsabilità contenuta nella decisione controversa. Sarebbe in realtà ben diversa la situazione di chi sia ritenuto solidalmente responsabile con un’altra società da quella di chi sia considerato responsabile a titolo esclusivo o congiuntamente ad una sola società, dato che le società cui viene inflitta un’ammenda da pagare in solido sarebbero tenute, in linea di principio, a contribuire in parti uguali al pagamento della medesima. Inoltre, dinanzi alla Commissione, la ricorrente avrebbe impostato la propria strategia difensiva tenendo conto del fatto che la seconda comunicazione aveva prospettato la responsabilità solidale della Syndial per la quasi totalità dell’infrazione. La Versalis avrebbe pertanto deciso di concentrare la propria difesa sugli eventi verificatisi nel periodo in cui essa stessa aveva gestito l’attività di cui trattasi, ossia dal 1° gennaio al 28 novembre 2002.

35      La Commissione replica, in sostanza, che, al punto 416 della seconda comunicazione, essa ha chiaramente affermato la responsabilità individuale della Versalis per l’infrazione di cui trattasi per il periodo compreso tra il 20 maggio 1996 ed il 28 novembre 2002 e quella della Syndial per il periodo dal 20 maggio 1996 al 20 ottobre 2002. Essa avrebbe inoltre considerato, al punto 353 di tale comunicazione, che la Syndial poteva essere ritenuta solidalmente responsabile per l’infrazione commessa dalla Versalis per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 20 ottobre 2002. Nella suddetta comunicazione, sarebbe stata quindi contestata alla ricorrente una responsabilità individuale per l’intera durata del cartello.

36      Secondo la Commissione, è poco credibile che la Versalis abbia deciso di non difendersi adeguatamente per il solo fatto che una parte della sanzione, corrispondente alla responsabilità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 20 ottobre 2002, poteva essere sopportata in solido con un’altra società del medesimo gruppo. La Versalis e la Syndial avrebbero deciso di coordinare le loro difese concentrandosi su periodi diversi, ma ciascuna rinviando espressamente alle memorie dell’altra per i restanti periodi. La Versalis non avrebbe tentato di dimostrare che, se la seconda comunicazione avesse escluso la responsabilità della Syndial, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.

 Giudizio della Corte

37      Per quanto riguarda le affermazioni del Tribunale di cui ai punti da 84 a 87 della sentenza impugnata, secondo le quali, da un lato, nella seconda comunicazione la Syndial verrebbe considerata responsabile solo per un periodo limitato, nella sua qualità di società controllante della Versalis, tra il 1° gennaio ed il 20 ottobre 2002, e non per l’intera durata dell’infrazione, e, dall’altro, il motivo dedotto dalla Versalis dinanzi al Tribunale e vertente su una divergenza tra tale comunicazione e la decisione controversa si baserebbe pertanto su una premessa erronea, occorre rilevare che tali affermazioni sono, in effetti, inesatte.

38      Come infatti correttamente rilevato dalla Versalis nell’impugnazione, la seconda comunicazione, al punto 416, asserisce che la Syndial faceva parte dell’impresa che aveva commesso l’infrazione di cui trattasi, formata dall’ENI SpA, dalla Versalis e dalla Syndial, dal 20 maggio 1996 al 20 ottobre 2002, e non solo tra il 1° gennaio e il 20 ottobre 2002. Il Tribunale non poteva dunque fondare il proprio rigetto del motivo dedotto dalla Versalis e riguardante una divergenza tra, da un lato, la seconda comunicazione, e, dall’altro, la decisione controversa – decisione che, contrariamente a tale comunicazione, non sarebbe stata indirizzata alla Syndial – sul solo rilievo che tale motivo si basava su una premessa «errata».

39      Tuttavia, è necessario constatare che il Tribunale non ha commesso errori dichiarando che la decisione controversa non era viziata, in tale contesto, da un errore che integrava una violazione dei diritti della difesa della Versalis.

40      Infatti, come emerge proprio dal citato punto 416, la Commissione ha ritenuto che l’ENI SpA, la Versalis e la Syndial avessero formato una sola impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, quanto meno nel periodo compreso tra il 20 maggio 1996 ed il 20 ottobre 2002, ossia per la quasi totalità della durata dell’infrazione. Di conseguenza, la Versalis non poteva nutrire dubbi quanto al fatto che le sarebbe stato imputato qualsiasi comportamento anticoncorrenziale dell’impresa così individuata e, dunque, qualsiasi comportamento anticoncorrenziale della Syndial. Se, ciononostante, la Versalis ha deciso di non prendere posizione sui comportamenti anticoncorrenziali asseritamente tenuti tra il 20 maggio 1996 ed il 1° gennaio 2002, e di affidarsi, a tale riguardo, alle difese presentate dalla Syndial, questa decisione è espressione di una scelta di detta impresa che non può integrare una violazione dei diritti della difesa. Peraltro, e ad abundantiam, non risulta che tale ripartizione dei compiti per rispondere agli addebiti mossi dalla Commissione sia stata pregiudizievole per la Versalis.

41      Il fatto che, al punto 353 della seconda comunicazione, la Commissione abbia rilevato che la Versalis e la Syndial dovevano, inoltre, essere considerate responsabili in solido dell’infrazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 20 ottobre 2002 non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, tale punto 353 si limita a sottolineare, come emerge chiaramente dai punti da 354 a 356 di detta comunicazione, che anche durante questo periodo, nel corso del quale la Versalis era controllata solo indirettamente dall’ENI SpA, esisteva una continuità economica ininterrotta con riferimento all’impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, formata dall’ENI SpA, dalla Versalis e dalla Syndial.

42      Peraltro, anche se la Versalis sostiene che l’ipotesi di imputazione di responsabilità meramente solidale con altre due società per un’infrazione si distingue nettamente da quella di addebito della responsabilità in solido con una sola altra società, essa non dimostra minimamente sotto quale aspetto la decisione controversa avrebbe potuto condurre ad un esito diverso se essa avesse saputo, nel corso del procedimento dinanzi alla Commissione, che la decisione controversa sarebbe stata rivolta unicamente all’ENI SpA e alla Versalis stessa, e non alla Syndial.

43      Ne consegue che gli argomenti dedotti a sostegno del primo motivo di impugnazione – vertenti su una violazione dei diritti della difesa derivante da una divergenza tra la seconda comunicazione e la decisione controversa, per non essere stata quest’ultima infine indirizzata alla Syndial – sono privi di fondamento in diritto e in fatto, e che, sulla base di questa motivazione, da sostituire a quella adottata dal Tribunale, occorre respingere detto motivo.

 Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto per quanto riguarda l’imputazione dell’infrazione di cui trattasi alla Versalis nonché su una motivazione insufficiente del rigetto degli argomenti dedotti dalla ricorrente a tale riguardo

 Argomenti delle parti

44      Secondo la Versalis, il Tribunale, respingendo il motivo riguardante un’erronea imputazione della responsabilità per gli eventi verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 1996 ed il 1° gennaio 2002, ha violato il principio fondamentale della responsabilità personale. Ad avviso della Versalis, infatti, la Commissione avrebbe dovuto individuare due distinte responsabilità, in capo alla Syndial e alla Versalis stessa, per tale periodo.

45      La Versalis sostiene, in proposito, che la Corte ha ammesso la possibilità di derogare al principio della responsabilità personale solamente a titolo eccezionale e in presenza di precisi presupposti, che non ricorrono nel caso di specie. La Syndial, infatti, non avrebbe cessato di esistere giuridicamente o economicamente, l’attività legata alla BR e all’ESBR non sarebbe stata trasferita allo scopo di eludere le regole a tutela della concorrenza e la Versalis e la Syndial non sarebbero dipese dalla stessa autorità pubblica. La ricorrente non avrebbe neppure rilasciato dichiarazioni spontanee per assumersi la responsabilità del comportamento adottato dalla Syndial.

46      Inoltre, secondo la Versalis, non vi sarebbe alcun rischio di assenza di effetto dissuasivo nel caso in cui la responsabilità venisse imputata alla Syndial anziché ad essa, dato che tale società esercita ancora attività economiche ed è in grado di pagare l’importo di una sanzione. Orbene, il rischio di compromissione dell’effetto dissuasivo rappresenterebbe, secondo la giurisprudenza, il parametro fondamentale che consente di derogare al principio della responsabilità personale. A tale riguardo, la Versalis fa riferimento, in particolare, al punto 144 della sentenza del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commissione (C‑352/09 P, Racc. pag. I‑2359).

47      Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’intensità dei legami economici e organizzativi che uniscono la Versalis e la Syndial e si sarebbe limitato a constatare che queste due società «erano detenute integralmente, direttamente o indirettamente, dall[’ENI SpA]». Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto e non avrebbe neppure sufficientemente motivato il rigetto degli argomenti dedotti dinanzi al medesimo a tale riguardo.

48      La Commissione replica che la Corte non ha limitato le ipotesi di responsabilità di una società cessionaria alle situazioni in cui una società cedente abbia cessato qualsiasi attività economica. Secondo la giurisprudenza, solo l’esistenza di «nessi strutturali» tra due società facenti parte dello stesso gruppo sarebbe determinante, e questo principio non si limiterebbe alle situazioni in cui le imprese interessate dipendono dalla stessa autorità pubblica.

49      La Commissione considera privo di pertinenza l’argomento dedotto dalla Versalis secondo cui, essendo la Syndial una società esistente e operativa, non sussisterebbe un rischio di assenza di effetto dissuasivo qualora la responsabilità venisse imputata alla Syndial anziché alla ricorrente, dato che la giurisprudenza non limiterebbe la possibilità di sanzionare l’impresa cessionaria alla sola ipotesi in cui la società cedente abbia cessato di esistere giuridicamente o economicamente.

50      Per quanto riguarda i legami economici e organizzativi che uniscono la Versalis e la Syndial, la Corte avrebbe ravvisato, nella sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123), la sussistenza di nessi strutturali tali da giustificare l’imposizione di una sanzione alla società cessionaria per il semplice fatto che l’impresa coinvolta nel cartello aveva ceduto le attività in questione ad un’altra società di cui controllava il 50%. Sarebbe quindi evidente che, nel caso di specie, essendo la cessionaria controllata al 100%, sussisteva una continuità economica. La sentenza impugnata sarebbe sufficientemente motivata sotto tale aspetto.

 Giudizio della Corte

51      Secondo costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione relativo alla concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. Qualora un ente di tal genere violi le regole della concorrenza, incombe ad esso, secondo il principio della responsabilità personale, rispondere di tale infrazione (v. in tal senso, in particolare, sentenza dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C‑280/06, Racc. pag. I‑10893, punti 38 e 39 nonché la giurisprudenza citata).

52      La Corte ha già affermato che, qualora due enti costituiscano uno stesso ente economico, il fatto che l’ente che ha commesso l’infrazione esista ancora non impedisce, di per sé, che venga sanzionato l’ente a cui esso ha trasferito le sue attività economiche. In particolare, una tale configurazione della sanzione è ammissibile qualora tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive commerciali (v. sentenza ETI e a., cit., punti 48 e 49 nonché la giurisprudenza citata).

53      Nella fattispecie, la Commissione, come emerge dai punti 368 e 369 della decisione controversa, ha ritenuto che l’ENI SpA, la Versalis e la Syndial avessero formato, per la durata dell’infrazione di cui trattasi, una sola impresa. Inoltre, dato che l’ENI SpA, per tutto questo periodo, deteneva direttamente o indirettamente la totalità, o quasi, del capitale non solo della Versalis, ma anche della Syndial – circostanza, questa, non contestata dalla Versalis – la Commissione poteva fondarsi, conformemente a costante giurisprudenza, sulla presunzione secondo cui l’ENI SpA esercitava effettivamente un’influenza determinante sulle sue controllate (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2012, Legris Industries/Commissione, C‑289/11 P, punti da 46 a 48 e la giurisprudenza citata). Tale presunzione non è stata rovesciata nella presente causa.

54      Alla luce di tali elementi, si deve rilevare che la Commissione era legittimata ad imputare alla Versalis tutte le condotte illecite della Syndial, nonostante il fatto che la Syndial continui ad esistere.

55      Tale rilievo non è contraddetto dal fatto che la Corte, nella citata sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, abbia dichiarato che rientra parimenti nell’ipotesi prospettata al punto 52 della presente sentenza la situazione in cui l’ente che ha commesso un’infrazione abbia cessato di esistere giuridicamente o economicamente, atteso che una sanzione inflitta ad un’impresa che non eserciti più attività economiche rischia di essere priva di effetto dissuasivo (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit., punto 144), poiché proprio da questa sentenza non si evince affatto che l’imputazione di un’infrazione ad un ente che non ne è l’autore sia limitata ai soli casi in cui l’applicazione di una sanzione alla società autrice dell’infrazione non conseguirebbe la propria finalità dissuasiva.

56      Infatti, nella citata sentenza ETI e a., cui la Corte si è espressamente riferita al punto 144 della citata sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, la Corte ha dichiarato che la Commissione era legittimata a imputare l’infrazione a una società che non era l’autrice dei comportamenti illeciti in una situazione in cui l’ente autore dell’infrazione aveva continuato ad esistere in quanto operatore economico su altri mercati (v. sentenza ETI e a., cit., punto 45). La Corte ha basato tale valutazione sul fatto che, all’epoca dei loro comportamenti illeciti, le società interessate erano detenute dallo stesso ente pubblico (sentenza ETI e a., cit., punto 50).

57      Si deve altresì constatare che la portata della citata sentenza ETI e a. non è limitata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Versalis, ai casi in cui i soggetti interessati sono controllati da un’autorità pubblica. Infatti, al punto 44 di tale sentenza, la Corte ha precisato che è irrilevante la circostanza che una cessione delle attività venga decisa non da privati, ma dal legislatore nella prospettiva di una privatizzazione. La Corte ha quindi ritenuto che potessero esistere eventuali dubbi quanto all’imputabilità di un’infrazione all’ente avente causa nell’ipotesi, tutt’al più, di un controllo comune esercitato da un’autorità pubblica, dubbi che sono stati dissipati dalla Corte. Nessun dubbio quanto a una simile imputabilità può invece sussistere nel caso in cui detto controllo, come nella fattispecie, sia esercitato da una società di diritto privato.

58      Alla luce di tali elementi, il Tribunale non ha quindi commesso errori di diritto dichiarando che la Commissione poteva validamente imputare tutti i comportamenti anticoncorrenziali di cui trattasi alla Versalis.

59      Circa l’asserito difetto di motivazione, il Tribunale ha dettagliatamente illustrato, ai punti da 120 a 131 della sentenza impugnata, le ragioni per cui aveva considerato infondato il motivo sollevato in tal senso in primo grado. La motivazione di detta sentenza non lascia quindi alcun margine di dubbio quanto alle considerazioni che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione su questo punto e consente pertanto alla Corte di effettuare il proprio controllo. Ne consegue che la sentenza impugnata non è viziata da alcun difetto di motivazione a tale riguardo.

60      Poiché nessuno degli argomenti presentati a sostegno del secondo motivo d’impugnazione è stato accolto, occorre respingere tale motivo in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del diritto dell’Unione, su un’errata applicazione di tale diritto, su uno snaturamento degli elementi di prova nonché sul mancato esercizio, da parte del Tribunale, di un pieno sindacato giurisdizionale

 Argomenti delle parti

61      Secondo la Versalis, erroneamente il Tribunale ha respinto gli argomenti relativi ad asserite contraddizioni fra tre dichiarazioni rese dalla Bayer per il tramite del suo legale, sig. K., nonché gli argomenti da essa stessa presentati con riferimento a una dichiarazione rilasciata dal sig. N., dipendente della Dow. Il Tribunale si sarebbe basato a tale riguardo, ai punti 180 e 198 della sentenza impugnata, sul principio secondo cui le risposte alle domande della Commissione date a nome di un’impresa in quanto tale godono di credibilità superiore a quella che potrebbe presentare la risposta fornita da un dipendente di detta impresa.

62      Tuttavia, questi argomenti avrebbero riguardato, in ciascun caso, contraddizioni tra dichiarazioni rese a nome delle imprese interessate. Come emergerebbe segnatamente dalle trascrizioni delle dichiarazioni orali effettuate nel corso del procedimento amministrativo, il sig. N., che sarebbe un testimone diretto dell’infrazione di cui trattasi e avrebbe fornito una descrizione dei fatti assai differente dalle ricostruzioni alle quali la Commissione ha proceduto nella decisione controversa, avrebbe reso le proprie dichiarazioni a nome della Dow e non a proprio nome. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore applicando il «principio di prevalenza» delle dichiarazioni promananti dalle imprese interessate medesime rispetto a quelle dei dipendenti di tali imprese e avrebbe, di conseguenza, escluso elementi di prova a discarico dedotti dalla Versalis dal novero delle circostanze da tenere in considerazione ai fini delle valutazioni riguardanti l’esistenza del suddetto cartello.

63      La Versalis ritiene che si imponga una nuova disamina dei citati argomenti al fine di verificare se i contatti tra concorrenti menzionati nella decisione controversa abbiano effettivamente integrato un cartello volto alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione del mercato, ovvero se si trattasse solamente di occasionali infrazioni alla normativa dell’Unione in materia di concorrenza consistenti, al più, in scambi di informazioni commerciali sensibili. La Versalis osserva che talune circostanze fattuali riferite dai candidati al trattamento favorevole sarebbero già state confutate nell’ambito delle sentenze del Tribunale del 13 luglio 2011, Kaučuk/Commissione (T‑44/07, Racc. pag. II‑4601), Unipetrol/Commissione (T‑45/07, Racc. pag. II‑4629), e Trade‑Stomil/Commissione (T‑53/07, Racc. pag. II‑4657), pronunciate a seguito dei ricorsi proposti da altre tre società destinatarie della decisione controversa, ossia la Kaučuk, l’Unipetrol a.s. e la Stomil, e avrebbero condotto all’annullamento integrale di tale decisione nella parte riguardante tali società.

64      La Commissione sostiene che l’infrazione di cui trattasi è stata accertata sulla base di numerosi elementi di prova, solo alcuni dei quali sono stati contestati dinanzi al Tribunale. La circostanza che quest’ultimo abbia attribuito a una dichiarazione resa dalla Bayer valore probatorio superiore a quello di altre dichiarazioni sarebbe riconducibile al fatto che tale dichiarazione sarebbe corroborata da altri elementi del fascicolo non contestati dalla Versalis. In ogni caso, le dichiarazioni richiamate da quest’ultima non sarebbero in grado di contraddire le altre dichiarazioni su cui si basa la decisione controversa, e sarebbe evidente che tali questioni attengono all’accertamento dei fatti. Orbene, quest’ultimo sfuggirebbe al sindacato della Corte.

 Giudizio della Corte

65      Con il suo terzo motivo, la Versalis afferma, in sostanza, che il Tribunale ha commesso un errore attribuendo a talune dichiarazioni rese a nome della Bayer e della Dow efficacia probatoria particolarmente elevata, nonostante il fatto che altre dichiarazioni, provenienti dalle medesime imprese e anch’esse rilasciate a loro nome, siano in contraddizione con queste prime dichiarazioni.

66      Da costante giurisprudenza emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v., in particolare, sentenza Legris Industries/Commissione, cit., punto 51 e la giurisprudenza citata).

67      Nella fattispecie, la Versalis non fonda le proprie deduzioni su un’inesattezza materiale delle constatazioni del Tribunale risultante dai documenti del fascicolo.

68      Quanto ad un eventuale snaturamento degli elementi di prova, la Versalis muove dalla premessa, evocata al punto 35 della sua impugnazione, secondo cui la sua argomentazione è «concernente» un siffatto snaturamento nel quale sarebbe incorso il Tribunale, avendo questi escluso, dal novero delle circostanze da tenere in considerazione ai fini delle valutazioni riguardanti l’esistenza del suddetto cartello, importanti elementi di prova a discarico da essa prodotti.

69      A tale riguardo, è necessario rilevare che dal testo dei punti 180 e 198 della sentenza impugnata emerge che la suddetta premessa – secondo cui, in sostanza, il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione elementi di prova a discarico prodotti dalla Versalis per aver esso attribuito a talune delle dichiarazioni rese a nome della Bayer e della Dow efficacia probatoria più elevata – è errata. Infatti, il Tribunale ha unicamente rilevato, ai citati punti 180 e 198, che le dichiarazioni dei dipendenti della Bayer e della Dow non possono avere valore probatorio «superiore» a quelle rese dalle società medesime.

70      Inoltre, come risulta, in particolare, dai punti 180 e 197 della sentenza impugnata, il Tribunale ha basato la propria valutazione dei fatti non solo su alcune delle dichiarazioni della Bayer e della Dow, ma anche su dichiarazioni della Shell nonché su varie prove documentali.

71      Ne consegue che la Versalis censura in realtà la valutazione, in quanto tale, operata dal Tribunale sui fatti, sugli elementi di prova e sugli argomenti relativi a questi ultimi, e addebita quindi al Tribunale di non aver considerato sufficiente l’argomentazione da essa dedotta al fine di dimostrare l’assenza di infrazione. Pertanto, la Versalis mira ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti accertati dal Tribunale e degli elementi di prova presentati, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 66 della presente sentenza, esula dal controllo della Corte.

72      Occorre conseguentemente respingere gli argomenti esposti dalla Versalis a sostegno del terzo motivo d’impugnazione, nonché il motivo stesso, in quanto irricevibili.

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda il calcolo delle ammende e la qualificazione dell’infrazione come «molto grave», su un difetto di motivazione nonché su un esercizio incompleto del sindacato giurisdizionale

 Argomenti delle parti

73      In primo luogo, la Versalis sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato, al punto 225 della sentenza impugnata, che «le intese o le pratiche concordate volte segnatamente, come nella fattispecie, alla fissazione di obiettivi di prezzo o alla ripartizione di quote di mercato possono essere qualificate come infrazioni “molto gravi” sulla sola base della loro natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato». Infatti, secondo la Versalis, dal punto 1 A, primo comma, degli orientamenti e dalla giurisprudenza del Tribunale emerge che per procedere alla valutazione della gravità di un’infrazione, la Commissione è tenuta a prendere in considerazione l’impatto concreto di questa sul mercato, quando tale impatto risulti misurabile. Orbene, la prima comunicazione, nella quale la Commissione avrebbe proceduto – contrariamente all’approccio seguito nella seconda comunicazione – a un’analisi esaustiva a tale riguardo, nonché gli studi allegati al ricorso mostrerebbero che, nel caso di specie, detto impatto, di entità limitata, era effettivamente misurabile.

74      Inoltre, dalla giurisprudenza del Tribunale risulterebbe che le intese orizzontali in materia di prezzi possono essere considerate solamente «gravi» o giustificare l’irrogazione di un’ammenda ridotta se, come sarebbe avvenuto nella fattispecie, i loro effetti pregiudizievoli sul mercato sono limitati.

75      In subordine, la Versalis fa valere che la Commissione era tenuta ad indicare gli altri fattori che ha tenuto in considerazione per giustificare l’aumento dell’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni previsto nel caso di infrazioni «molto gravi». Il Tribunale sarebbe dunque incorso in errore di diritto per non aver rilevato tale aspetto.

76      In secondo luogo, la Versalis ritiene che il Tribunale non si sia pronunciato in modo «ragionevole e coerente» sui fattori essenziali presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione. Esso, infatti, si sarebbe limitato ad affermare che era sufficiente che la Commissione avesse constatato, a tale riguardo, la natura intrinsecamente «molto grave» del comportamento incriminato, e si sarebbe astenuto dal prendere in considerazione l’impatto dell’infrazione sul mercato. Tuttavia, la ricorrente avrebbe fornito dati al Tribunale affinché questi conducesse un esame concreto, ed esso sarebbe quindi stato tenuto a procedere a un siffatto esame, a fornire la propria valutazione di tali dati e a trarne le dovute conclusioni sulla richiesta di riduzione dell’ammenda.

77      In terzo luogo, la Versalis sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti in quanto non ha preso correttamente in considerazione importanti elementi della controversia. Esso avrebbe infatti ritenuto, al punto 229 della sentenza impugnata, che «non vi [fossero] elementi che consent[ivano] di considerare che la Commissione [avesse] errato nello stimare, nella decisione [controversa], il valore del mercato rilevante come pari ad “almeno” EUR 550 milioni nel 2001». Tuttavia, come emergerebbe dai documenti del fascicolo di primo grado, la Commissione avrebbe drasticamente diminuito il valore complessivo del mercato interessato e, di conseguenza, avrebbe erroneamente presunto che il cartello coinvolgesse quasi il 90% di tale mercato anziché, come da essa indicato nella seconda comunicazione, il 60% dello stesso.

78      Contrariamente alle considerazioni espresse al citato punto 229, secondo cui «non vi [erano] elementi che consent[issero] di considerare che un errore al ribasso riguardante tale cifra [avesse] avuto effetti pregiudizievoli per la [Versalis]», le quote di mercato detenute dalle imprese coinvolte in un’infrazione rientrerebbero tra i fattori potenzialmente rilevanti nella valutazione della gravità dell’infrazione. Inoltre, la quota di mercato interessata dal presunto cartello dovrebbe essere considerata, in ogni caso, ancora inferiore a quella calcolata nella decisione controversa, in ragione dell’esclusione, dal gruppo dei membri di detto cartello, di due delle imprese in origine materialmente coinvolte, ossia la Kaučuk e la Stomil.

79      La Commissione replica che, per giurisprudenza costante, le intese orizzontali in materia di prezzi fanno parte delle infrazioni al diritto della concorrenza dell’Unione di maggiore gravità. Emergerebbe, in particolare, dalle sentenze del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione (C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 75), e dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione (C‑272/09 P, Racc. pag. I‑12789, punto 34), nonché dagli orientamenti che l’impatto concreto di una simile intesa sul mercato non sarebbe un criterio decisivo per la determinazione del livello dell’ammenda, ma costituirebbe, se misurabile, uno dei vari fattori che potrebbero essere presi in considerazione. Il fatto che la Commissione, nella seconda comunicazione, abbia abbandonato l’analisi dell’andamento dei prezzi sui mercati interessati esposta nella prima comunicazione non significherebbe tuttavia che il cartello in parola non avesse sortito effetti sul mercato, ipotesi che la ricorrente non avrebbe neppure dimostrato.

80      In ogni caso, secondo la Commissione, l’identificazione di particolari effetti sul mercato avrebbe costituito solamente un elemento aggiuntivo, che le avrebbe consentito di aumentare l’importo di partenza per il calcolo dell’ammenda.

81      Infine, correttamente il Tribunale non avrebbe preso in considerazione gli studi di mercato prodotti dalla Versalis, dato che l’infrazione di cui trattasi avrebbe potuto essere considerata «molto grave» a motivo della sua natura e che gli studi menzionati si sarebbero basati su dati incompleti. Circa il valore del mercato interessato, la Commissione sostiene che il Tribunale non ha minimamente snaturato i fatti stimandolo in «almeno» EUR 550 milioni nel 2001. Ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, la Commissione non si sarebbe, ad ogni modo, basata sulla quota di mercato controllata dalle imprese partecipanti.

 Giudizio della Corte

82      Per quanto riguarda, in primo luogo, la pertinenza degli effetti dell’infrazione di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la gravità delle infrazioni al diritto dell’Unione in materia di concorrenza dev’essere accertata sulla base di un gran numero di elementi, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2012, Bavaria/Commissione, C‑445/11 P, punto 59 e la giurisprudenza citata). Per quanto riguarda, più precisamente, l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, questo non è un criterio decisivo per la determinazione del livello delle ammende (v. sentenze KME Germany e a./Commissione, cit., punto 34, nonché dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./Commissione, C‑389/10 P, Racc. pag. I‑13125, punto 44).

83      Inoltre, le intese orizzontali di prezzi o di ripartizione dei mercati possono essere qualificate come infrazioni molto gravi già solo in base alla loro natura, senza che la Commissione sia tenuta a dimostrare un impatto concreto dell’infrazione sul mercato (v., in particolare, ordinanza del 13 dicembre 2012, Transcatab/Commissione, C‑654/11 P, punto 42). In tale ipotesi, l’impatto concreto dell’infrazione, se misurabile, costituisce solo uno dei vari fattori che possono consentire alla Commissione di aumentare l’importo di partenza dell’ammenda oltre l’importo minimo applicabile di EUR 20 milioni (sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punto 75).

84      Di conseguenza, se il Tribunale avesse tenuto conto dell’impatto concreto dell’infrazione di cui trattasi sul mercato, sempre che tale impatto fosse effettivamente misurabile, lo avrebbe fatto ad abundantiam. Inoltre, dato che la suddetta infrazione è intrinsecamente molto grave, la considerazione del suo impatto concreto non avrebbe potuto che condurre a un aumento dell’ammenda. L’argomento in proposito invocato dalla Versalis è dunque inconferente (v., in tal senso, sentenza Prym e Prym Consumer/Commissione, cit., punto 75, nonché ordinanza Transcatab/Commissione, cit., punti 43 e 44).

85      In secondo luogo, quanto all’argomento relativo al fatto che il Tribunale non si sarebbe pronunciato in modo «ragionevole e coerente» sui fattori essenziali presi in considerazione per valutare la gravità dell’infrazione, in quanto avrebbe omesso di procedere a un esame dei dati presentati dalla Versalis, di fornire la propria valutazione di tali dati e di trarne le dovute conclusioni sulla richiesta di riduzione dell’ammenda, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha fornito, ai punti da 219 a 233 della sentenza impugnata, una dettagliata esposizione dei fattori di cui ha tenuto conto per valutare la gravità dell’infrazione. Tale argomento è, di conseguenza, infondato. Il solo fatto che il Tribunale abbia altresì avallato a tal proposito, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, vari elementi della valutazione compiuta dalla Commissione nella decisione controversa non può rimettere in discussione tale conclusione (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, punto 133).

86      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomentazione secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in uno snaturamento dei fatti per aver concluso che nessun elemento permettesse di considerare che la Commissione avesse errato nello stimare il valore del mercato interessato «come pari ad “almeno” EUR 550 milioni nel 2001», essa non merita accoglimento.

87      A tale riguardo, si deve precisare che la Versalis non riesce a dimostrare né che l’affermazione del Tribunale contenuta al punto 229 della sentenza impugnata, secondo cui «non vi [erano] elementi che consent[issero] di considerare che un errore al ribasso riguardante tale cifra [avesse] avuto effetti pregiudizievoli per la [Versalis]», è inesatta, né che tale affermazione costituisce uno snaturamento dei fatti.

88      Infatti, la Versalis stessa conferma, al punto 64 dell’impugnazione, che le quote di mercato detenute dalle imprese coinvolte in un’infrazione rientrano tra i fattori «potenzialmente» rilevanti nella valutazione della gravità dell’infrazione. Tuttavia, la Commissione, fissando importi di partenza dell’ammenda differenziati per ciascuna impresa coinvolta nell’infrazione di cui trattasi, si è appunto basata, ai punti 66 e 467 della decisione controversa, sugli importi delle vendite di BR ed ESBR realizzate da tali imprese, e non sulle quote di mercato detenute dalle medesime. L’argomentazione della Versalis, secondo cui la Commissione ha corretto la propria stima del mercato interessato riportata nella decisione controversa rispetto a quella menzionata nella seconda comunicazione, è di conseguenza inconferente.

89      Pertanto, poiché nessuno degli argomenti dedotti a sostegno del quarto motivo è fondato, questo dev’essere respinto.

 Sul quinto motivo, vertente sul rigetto, in violazione del diritto dell’Unione, del dodicesimo motivo dedotto dinanzi al Tribunale

 Sulla prima parte del quinto motivo, vertente su un errore di valutazione e su una motivazione insufficiente e contraddittoria per quanto riguarda l’adeguatezza della motivazione della Commissione relativa alla determinazione del fattore moltiplicatore

–       Argomenti delle parti

90      La Versalis addebita al Tribunale di non aver tenuto adeguatamente conto della mancata indicazione, da parte della Commissione, di tutti gli elementi che le hanno permesso di determinare un fattore moltiplicatore pari a 2 per quanto riguarda le società controllate dall’ENI SpA, e di aver fornito una motivazione insufficiente e contraddittoria al riguardo.

91      Il Tribunale avrebbe affermato che il fattore dissuasivo «è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata», come la Corte avrebbe già dichiarato ai punti 23 e 24 della sentenza del 29 giugno 2006, Showa Denko/Commissione (C‑289/04 P, Racc. pag. I‑5859). Tuttavia, il Tribunale si sarebbe contraddetto laddove ha ritenuto che i fatturati globali e le dimensioni relative delle imprese, presi in considerazione dalla Commissione, fossero sufficienti e che «non risult[asse] dalla decisione [controversa] che la Commissione [avesse] fatto riferimento espressamente ad elementi diversi», pur avendo nel contempo rilevato, ai punti 249 e 250 della sentenza impugnata, che la generica espressione «circostanze della fattispecie», utilizzata nel testo della decisione controversa, non era idonea a trarre in inganno circa l’esistenza di altri elementi di cui la Commissione avrebbe tenuto conto.

92      La Versalis sostiene che il Tribunale, nel dichiarare, al punto 250 della sentenza impugnata, che «il riferimento alle “circostanze della fattispecie” [poteva] essere inteso come ricomprendente (...) i fatturati globali e le dimensioni relative delle imprese di cui trattasi», non ha adeguatamente motivato tale valutazione. Sarebbe al riguardo irrilevante il fatto che la Commissione abbia confermato tale circostanza in udienza.

93      Secondo la Commissione, il ragionamento del Tribunale illustrato al punto 250 della sentenza impugnata è chiaro e impeccabile. Nessun elemento della decisione controversa indicherebbe che la Commissione abbia preso in considerazione elementi diversi dai fatturati globali e dalle dimensioni relative delle imprese coinvolte.

–       Giudizio della Corte

94      Quanto, in primo luogo, al riferimento alla citata sentenza Showa Denko/Commissione, è necessario osservare che la Versalis ne dà una lettura errata. Infatti, la Corte, dichiarando, al punto 23 di detta sentenza, che il fattore dissuasivo è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata, si è richiamata ai paragrafi da 53 a 55 delle conclusioni presentate in tale causa dall’avvocato generale Geelhoed, il quale aveva rilevato, in sostanza, che il fattore moltiplicatore a finalità deterrente può mirare non solo a una «dissuasione generale», nel senso di un’azione intesa a scoraggiare tutte le società in generale dal commettere la violazione di cui trattasi, ma anche ad una «dissuasione specifica», per dissuadere uno specifico convenuto dal violare ancora le regole in futuro. La Corte ha quindi unicamente confermato, in tale sentenza, che la Commissione non è tenuta a limitare la propria valutazione ai fattori attinenti alla sola situazione particolare dell’impresa coinvolta.

95      La Corte non ha tuttavia affermato che la Commissione o, eventualmente, il Tribunale, nel fissare un fattore moltiplicatore a finalità deterrente, siano in ogni caso obbligati a prendere in considerazione fattori diversi dai fatturati globali e dalle dimensioni relative delle imprese interessate.

96      In tale contesto, occorre, in secondo luogo, rilevare che i criteri di cui la Commissione ha tenuto conto per fissare il fattore moltiplicatore a finalità deterrente, vale a dire le dimensioni relative delle imprese interessate ed i loro fatturati globali, emergono chiaramente dai punti 474 e 475 della decisione controversa. Come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 250 della sentenza impugnata, non può inficiare tale conclusione il fatto che la Commissione si sia altresì riferita alle «circostanze della fattispecie», dato che dalla decisione controversa non risulta che la Commissione abbia fatto espressamente riferimento ad elementi diversi da quelli già menzionati, e che l’espressione «circostanze della fattispecie» va intesa come riferita, per l’appunto, ai fatturati globali e alle dimensioni relative delle imprese di cui trattasi.

97      Quanto alla motivazione relativa ai criteri utilizzati per la determinazione del fattore moltiplicatore a finalità deterrente, occorre constatare che il Tribunale ha motivato le proprie valutazioni in proposito in modo dettagliato ai punti da 242 a 250 della sentenza impugnata. Tale motivazione non è affetta da alcuna contraddizione o da errori di diritto, e, conformemente a giurisprudenza costante, fa risultare in maniera chiara e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, così da consentire alla Versalis di conoscere le giustificazioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 2 aprile 2009, France Télécom/Commissione, C‑202/07 P, Racc. pag. I‑2369, punto 29 e la giurisprudenza citata).

98      La prima parte del quinto motivo è pertanto infondata.

 Sulla seconda parte del quinto motivo, vertente su un errore di valutazione e su una motivazione insufficiente e contraddittoria per quanto riguarda la violazione del principio della parità di trattamento da parte della Commissione

–       Argomenti delle parti

99      La Versalis sostiene che la Commissione, avendo scelto di applicare un metodo aritmetico per calcolare un’ammenda, è vincolata alle regole ad esso inerenti, salvo esplicita giustificazione, con riferimento a tutti i membri di un’intesa. Il Tribunale avrebbe riconosciuto, nella sua sentenza del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione (T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc. pag. II‑1181), la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento in un caso in cui erano stati stabiliti un fattore moltiplicatore pari a 1,25 per un’impresa e un fattore moltiplicatore pari a 2,5 per un’altra impresa, sebbene il fatturato di quest’ultima fosse solo il doppio del fatturato dell’altra. Tale sentenza indicherebbe chiaramente l’esistenza di un legame diretto tra l’incremento del fatturato e l’incremento del fattore moltiplicatore. Orbene, il Tribunale, nella sentenza impugnata, si sarebbe discostato da tali principi.

100    Secondo la ricorrente, tenuto conto dei fatturati delle imprese coinvolte nell’infrazione di cui trattasi, il Tribunale, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e del principio di proporzionalità e per evitare contemporaneamente l’applicazione di un fattore moltiplicatore superiore a 3, avrebbe dovuto applicare un fattore pari a 1,25, e non a 1,5, alla Bayer e, di conseguenza, un fattore moltiplicatore inferiore a tutte le altre imprese interessate, vale a dire un fattore di 1,33 alla Dow, di 1,66 circa all’EniChem e di 3 alla Shell. A nulla rileverebbe l’affermazione del Tribunale, di cui al punto 251 della sentenza impugnata, secondo la quale «si evince dalla decisione [controversa] che il fattore moltiplicatore applicato all’EniChem è stato calcolato sulla base del fattore applicato alla Dow e non sulla base di quello applicato alla Shell», poiché il principio della parità di trattamento si applicherebbe a tutti i membri di una stessa intesa.

101    La Commissione ritiene che la ricorrente non dimostri alcun errore di diritto, ma proponga piuttosto un metodo di calcolo alternativo, che condurrebbe ad applicarle un fattore meno elevato. Tale domanda sarebbe irricevibile nella parte in cui riguarda anche le ammende inflitte ad altre imprese. Inoltre, la Commissione richiama la sentenza del 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission (C‑283/98 P, Racc. pag. I‑9855, punto 47), secondo cui essa non può, basandosi esclusivamente e meccanicamente su formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale. La scelta di non applicare coefficienti superiori a 3, che la Versalis sembrerebbe condividere, determinerebbe una certa regressività dei fattori moltiplicatori rispetto alle dimensioni delle imprese, regressività di cui la ricorrente avrebbe del resto largamente beneficiato.

–       Giudizio della Corte

102    Secondo costante giurisprudenza, l’obiettivo del fattore moltiplicatore a titolo di finalità deterrente e della presa in considerazione, in tale contesto, delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa di cui trattasi consiste nel produrre un impatto su detta impresa, nel senso che la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, Racc. pag. I‑5361, punto 104, nonché ordinanza del 7 febbraio 2012, Total e Elf Aquitaine/Commissione, C‑421/11 P, punto 82).

103    Sempre secondo costante giurisprudenza, il Tribunale, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a un metodo di calcolo aritmetico basato unicamente sul fatturato dell’impresa interessata, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale per quanto riguarda la fissazione dell’importo delle ammende (v. in tal senso, in particolare, sentenza Mo och Domsjö/Commissione, cit., punto 47). La determinazione di un’ammenda adeguata non può essere il risultato di un mero calcolo aritmetico basato sul fatturato (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punto 121, nonché del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 243).

104    Per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese che hanno partecipato a un’intesa, un trattamento differenziato tra le imprese interessate rientra dunque nell’esercizio dei poteri spettanti alla Commissione in materia. Infatti, nell’ambito del suo potere discrezionale, la Commissione è chiamata a personalizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche propri di tali imprese, al fine di garantire, in ogni caso di specie, la piena efficacia delle norme dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza del 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commissione, C‑564/08 P, punto 43 e la giurisprudenza citata).

105    Infatti, sulla base della giurisprudenza citata al punto 102 della presente sentenza, la Commissione è soprattutto tenuta ad assicurarsi che la sanzione non risulti «trascurabile» con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria delle imprese interessate, il che tuttavia non richiede che ad un’impresa avente un fatturato particolarmente elevato rispetto a quello degli altri membri di un’intesa venga inflitta un’ammenda maggiorata strettamente in funzione del rapporto esistente tra il suo fatturato e quello di tutte le altre imprese coinvolte nell’intesa de qua. Se così fosse, infatti, le ammende inflitte alle più grandi tra le imprese di un’intesa e maggiorate secondo un metodo aritmetico siffatto sarebbero certamente idonee a produrre un sufficiente effetto di deterrenza, ma rischierebbero di risultare sproporzionate rispetto alla gravità dell’infrazione concretamente commessa, segnatamente nel caso in cui, come nella fattispecie, sussista una notevole differenza tra i fatturati delle imprese coinvolte.

106    Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale non può essere censurato per aver avallato, in sostanza, l’approccio seguito dalla Commissione, che aveva fissato un fattore moltiplicatore a finalità deterrente pari a 2 per la Versalis e a 3 per la Shell, dato che questo approccio mira a non applicare fattori moltiplicatori a finalità deterrente sproporzionati alle imprese di maggiori dimensioni, alle quali, sulla base del rapporto matematico intercorrente tra il loro fatturato e quelli delle imprese di dimensioni inferiori, si sarebbero teoricamente potuti applicare fattori moltiplicatori a finalità deterrente nettamente più elevati.

107    Quanto all’argomento della Versalis a tale riguardo, secondo il quale la Commissione, una volta scelto di applicare un metodo aritmetico per calcolare un’ammenda, è vincolata alle regole ad esso inerenti, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, la Commissione non ha optato per un metodo siffatto. Tale circostanza, del resto confermata dalla Commissione all’udienza di discussione, emerge, in sostanza, dalla decisione controversa, nella quale la Commissione ha espressamente rilevato, al punto 474, che sussistevano notevoli differenze tra i fatturati delle imprese coinvolte.

108    Per quanto riguarda la dedotta insufficienza della motivazione adottata dal Tribunale, occorre rilevare che quest’ultimo ha menzionato, al punto 251 della sentenza impugnata, i vari criteri pertinenti per la determinazione del fattore moltiplicatore a finalità deterrente. Sebbene il Tribunale, con riferimento a un’asserita disparità di trattamento tra la Versalis e la Shell, si limiti ad affermare che «il fattore moltiplicatore applicato all’EniChem è stato calcolato sulla base del fattore applicato alla Dow e non sulla base di quello applicato alla Shell», affermazione che è, indubbiamente, assai concisa, essa va però letta congiuntamente alla precisazione, fornita dal Tribunale al medesimo punto, secondo cui la Commissione, «nel determinare l’importo di ciascuna ammenda, (...) dispone di un margine di discrezionalità e non è obbligata ad applicare una precisa formula matematica».

109    Alla luce di queste ultime affermazioni del Tribunale, la Versalis non poteva essere indotta in errore quanto alle considerazioni essenziali che hanno condotto il Tribunale a condividere, in sostanza, la valutazione del fattore dissuasivo compiuta dalla Commissione, poiché queste considerazioni, come risulta dai punti da 102 a 106 della presente sentenza, sono risultate esatte. Non può pertanto ravvisarsi un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata neppure a tale riguardo.

110    Di conseguenza, occorre considerare infondata la seconda parte del quinto motivo e respingere quest’ultimo integralmente.

 Sul sesto motivo, secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in violazione nonché falsa applicazione del diritto dell’Unione e avrebbe determinato un vizio di motivazione della sentenza impugnata nel dichiarare irricevibili taluni allegati al ricorso introduttivo

 Argomenti delle parti

111    La Versalis ritiene, in sostanza, che la dichiarazione di irricevibilità del suo argomento riguardante la sezione 4.3 della decisione controversa, rubricata «Riunioni del cartello», si basi su una comparazione formalistica, da parte del Tribunale, tra la rubricazione delle parti di tale decisione e i titoli delle parti che compongono la «sezione E» del ricorso di primo grado. I punti da 54 a 56 di tale ricorso avrebbero richiamato e riassunto il contenuto degli allegati al medesimo, e l’argomento in tal modo dedotto emergerebbe con sufficiente chiarezza dal testo del ricorso stesso.

112    Inoltre, i suddetti allegati, parti specifiche dei quali sarebbero richiamate ai punti 61, 62, 64, 94 e 121 di detto ricorso, non conterrebbero alcun argomento in diritto. Erroneamente, dunque, il Tribunale avrebbe dichiarato che gli elementi indicati nei medesimi allegati «non soddisfa[cevano] i requisiti posti dall’art. 21 dello Statuto della Corte (...) nonché dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura [del Tribunale]» e che «non spetta[va] al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, (...) motivi e (...) argomenti». In ogni caso, la sentenza sarebbe viziata da un difetto di motivazione a tale riguardo.

113    Sarebbero quindi parimenti irrilevanti le considerazioni espresse al punto 169 della sentenza impugnata, secondo cui la Versalis non potrebbe colmare una lacuna del ricorso «introducendo, in sede di memoria di replica, alcuni dati fattuali o giuridici (...) e rinviando agli allegati (...) o tramite nuovi allegati alla replica». Il fatto, invece, che il Tribunale abbia dichiarato irricevibili tali allegati si sarebbe tradotto nell’impossibilità per la Versalis di far valere a suo favore importanti elementi a discarico.

114    Secondo la Commissione, con riferimento al rigetto degli allegati in questione, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza del Tribunale e della Corte. Il Tribunale avrebbe puntualmente esaminato tutti gli argomenti espressi, anche in modo succinto e sommario, nel ricorso. Per contro, esso avrebbe correttamente respinto il richiamo globale agli allegati figurante ai punti da 54 a 56 del ricorso nonché il tardivo tentativo della ricorrente di rimediare alle lacune del medesimo.

 Giudizio della Corte

115    Occorre anzitutto ricordare, come fatto dal Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali lo stesso è basato risultino, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso medesimo. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme supra ricordate, devono figurare nel ricorso. Requisiti analoghi vanno rispettati, come sottolineato dal Tribunale al punto 162 della suddetta sentenza, quando viene formulato un argomento a sostegno di un motivo.

116    Si deve poi rilevare che il Tribunale, alla luce della regola appena ricordata, ha dichiarato irricevibile un argomento relativo alla sezione 4.3 della decisione controversa, rubricata «Riunioni del cartello». Il Tribunale ha infatti dichiarato che tale argomento era esposto, in fatto ed in diritto, unicamente in taluni allegati del ricorso.

117    A questo proposito, è necessario osservare, anzitutto, che la Versalis, con il suo sesto motivo, censura – come emerge dal titolo di quest’ultimo e dal punto 98 dell’impugnazione – la dichiarazione di «irricevibilità di taluni allegati al ricorso introduttivo». Orbene, il Tribunale ha dichiarato irricevibile un argomento che figurava unicamente, fra vari altri elementi, negli allegati di cui trattasi, e non, come sostenuto dalla ricorrente, gli allegati stessi. A tale riguardo, la Versalis dà quindi una lettura errata della sentenza impugnata.

118    Il fatto che la Versalis dia una lettura siffatta della parte di cui trattasi della sentenza impugnata è corroborato dall’argomentazione potenzialmente capziosa, esposta al punto 94 dell’impugnazione, secondo cui il rigetto dell’argomento in questione da parte del Tribunale si basa su una comparazione «formalistica» tra la rubricazione delle parti della decisione controversa ed i titoli delle parti che compongono la pertinente sezione del suo ricorso di primo grado. Il Tribunale, infatti, ha respinto tale argomento perché non era ripreso nel ricorso stesso, e non perché non era stato correttamente intitolato. Il fatto che, inoltre, nel ricorso di primo grado mancasse un titolo corrispondente all’argomento in questione è stato rilevato dal Tribunale, al punto 167 della sentenza impugnata, a mero titolo sovrabbondante.

119    Per quanto riguarda, infine, i punti da 54 a 56 del ricorso di primo grado, riprodotti al punto 165 della sentenza impugnata, nonché le note ad essi relative, i quali, secondo la Versalis, avrebbero richiamato e riassunto il contenuto degli allegati in parola, è necessario constatare che da quanto esposto in tali punti e note non può dedursi alcuno specifico argomento di diritto o di fatto. La conclusione del Tribunale secondo cui gli elementi essenziali di diritto e di fatto riguardanti la sezione 4.3 della decisione controversa non sono ripresi nel ricorso è quindi fondata.

120    Ne consegue che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando irricevibile, al punto 170 della sentenza impugnata, l’argomento della Versalis avente ad oggetto la sezione 4.3 della decisione controversa. Pertanto, il sesto motivo d’impugnazione dev’essere respinto.

121    Di conseguenza, dato che nessuno dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione della Versalis è fondato, questa dev’essere integralmente respinta.

 Sull’impugnazione incidentale

 Sull’eccezione di non luogo a provvedere

122    Nel corso dell’udienza, la Versalis ha sollevato un’eccezione di non luogo a provvedere nei confronti dell’impugnazione incidentale della Commissione, con la motivazione che quest’ultima non aveva più interesse ad agire. La Commissione, infatti, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe informato la ricorrente della propria intenzione di riaprire l’istruttoria nella parte riguardante una recidiva della Versalis, in vista dell’adozione di una nuova comunicazione degli addebiti.

123    Tale eccezione è infondata.

124    A tale riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che la perdita di interesse ad agire in corso di giudizio è, in linea di principio, priva di incidenza sulla ricevibilità, ma può indurre il giudice a pronunciare un non luogo a provvedere (v., in tal senso, ordinanza del 5 marzo 2009, Commissione/Provincia di Imperia, C‑183/08 P, punto 31).

125    Nella fattispecie, come giustamente fatto valere dalla Commissione in udienza, essa ha tuttavia conservato il proprio interesse ad agire, dato che la sanzione pecuniaria inflitta alla Versalis dalla decisione controversa, aumentata degli interessi dalla data della sua adozione, continuerebbe ad esistere nel caso in cui la Corte accogliesse l’impugnazione incidentale della Commissione, cosa che non avverrebbe qualora la Commissione adottasse una nuova decisione. In tal senso, in un contesto comparabile, la Corte ha già dichiarato che la circostanza che la Commissione elabori un progetto di regolamento al fine di conformarsi a una decisione del Tribunale non implicava, di per sé, che la Commissione avesse perduto ogni interesse a promuovere un’impugnazione (v., in tal senso, sentenza dell’8 gennaio 2002, Francia/Monsanto e Commissione, C‑248/99 P, Racc. pag. I‑1, punto 31).

126    Ciò considerato, l’eccezione sollevata dalla Versalis non può essere accolta.

 Sul motivo unico

 Argomenti delle parti

127    A sostegno della sua impugnazione incidentale, la Commissione deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE, su vizi di procedura recanti pregiudizio agli interessi della Commissione e su una violazione del principio del contraddittorio. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto insufficienti gli elementi forniti nella decisione controversa al fine di imputare all’ENI SpA e alla Versalis la circostanza aggravante della recidiva.

128    La Commissione ricorda, anzitutto, di aver annunciato, al punto 430 della seconda comunicazione degli addebiti, la propria intenzione di tener conto, a titolo di circostanza aggravante, delle precedenti infrazioni già constatate e di aver espressamente menzionato la partecipazione dell’«ENI» alle infrazioni accertate nelle decisioni Polipropilene e PVC II. La Versalis non avrebbe preso posizione in merito nell’ambito del procedimento dinanzi alla Commissione. Per la prima volta nel ricorso di primo grado la Versalis avrebbe fatto valere, da un lato, che l’autore delle precedenti infrazioni e il soggetto coinvolto nella presente infrazione non erano la stessa persona, poiché i settori di attività interessati riguardavano prodotti e mercati diversi ed erano già stati ceduti prima dell’adozione delle suddette decisioni, e, dall’altro, che l’impresa del gruppo coinvolta nelle passate vicende antitrust era l’EniChem SpA.

129    La Versalis, tuttavia, non avrebbe mai affermato che le società sanzionate nelle decisioni Polipropilene e PVC II non erano poste sotto la direzione del «gruppo ENI». La Commissione ritiene che in tali decisioni avrebbe potuto, se avesse voluto, imporre l’ammenda alla stessa società madre, cioè l’ENI SpA, che controllava interamente l’EniChem SpA e l’Anic SpA, società destinatarie delle suddette decisioni. Il Tribunale, nella sua sentenza del 30 settembre 2003, Michelin/Commissione (T‑203/01, Racc. pag. II‑4071), avrebbe confermato che la Commissione, in simili condizioni, poteva considerare a giusto titolo che la stessa impresa era già stata condannata per il medesimo tipo di infrazione.

130    Il Tribunale non avrebbe posto quesiti scritti alle parti in merito alla recidiva e non avrebbe richiesto chiarimenti fattuali in occasione dell’udienza. L’annullamento parziale della decisione controversa da parte della sentenza impugnata, sulla base di un asserito difetto di motivazione, sarebbe dunque del tutto inopinato. La sentenza impugnata sarebbe pertanto viziata da una violazione dell’articolo 296 TFUE in combinato disposto con l’articolo 101 TFUE. Il Tribunale avrebbe determinato in maniera errata l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione. Inoltre, secondo la Commissione, l’approccio del Tribunale comporta una grave violazione del principio del contraddittorio e, pertanto, un vizio della procedura recante pregiudizio agli interessi della Commissione.

131    La Commissione sottolinea che la motivazione di un atto dev’essere valutata alla luce, in particolare, del suo contesto. La Corte, al punto 66 della sentenza del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione (C‑42/01, Racc. pag. I‑6079), avrebbe in tal senso ritenuto sufficiente una motivazione sommaria contenuta in una decisione adottata in un contesto ben noto al destinatario. Inoltre, secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe dovuto offrirle la possibilità di chiarire e precisare la propria motivazione, come esso avrebbe fatto nella causa all’origine della sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012, Versalis e Eni/Commissione (T‑103/08).

132    Secondo la Commissione, i punti da 366 a 373 della decisione controversa stabiliscono nettamente la continuità tra l’impresa destinataria della decisione PVC II e quella coinvolta nell’infrazione discussa nella presente causa. Di conseguenza, essa chiede l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione controversa per quanto riguarda la constatazione della recidiva rispetto tanto alla decisione Polipropilene quanto alla decisione PVC II e, in ogni caso, nella parte in cui l’annullamento della suddetta decisione da parte del Tribunale riguarda la constatazione di una situazione di recidiva rispetto alla decisione PVC II.

133    La Versalis replica, in primo luogo, che gli argomenti della Commissione vertenti, in particolare, sulla causa all’origine della citata sentenza Versalis e Eni/Commissione hanno carattere meramente fattuale. Tali argomenti, di cui non vi sarebbe traccia né nella decisione controversa né nei documenti prodotti dalla Commissione dinanzi al Tribunale, sarebbero dunque irricevibili.

134    In secondo luogo, la ricorrente rileva che la sua costituzione risale all’anno 1989, ossia molti anni dopo la cessazione delle condotte sanzionate dalle decisioni Polipropilene e PVC II e dopo la cessione delle attività interessate a società terze o il conferimento di tali attività a joint ventures. Non vi sarebbe dunque alcuna continuità economica e funzionale tra le suddette attività e l’attività trasferita alla ricorrente il 1° gennaio 2002 da una società denominata «EniChem SpA», la quale non sarebbe la società EniChem SpA di cui alla decisione PVC II. La società controllante del gruppo sarebbe stata, durante il periodo oggetto delle decisioni precedenti, l’Ente Nazionale Idrocarburi, ossia un ente pubblico, e non l’ENI SpA.

135    In terzo luogo, la Versalis sostiene che il fatto che la Commissione invochi la mera possibilità teorica di imputare, a suo tempo, infrazioni oggetto delle decisioni Polipropilene e PVC II alla suddetta società controllante equivarrebbe a creare una presunzione assoluta di responsabilità di una società controllante per i comportamenti passati delle sue controllate detenute al 100%. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto dimostrare, in base al criterio applicato dalla Commissione all’epoca di adozione di tali decisioni, che la società controllante in questione esercitava un’influenza determinante sull’Anic SpA e sull’EniChem SpA, cosa che essa non avrebbe fatto né in tali decisioni né nella decisione controversa.

136    Inoltre, l’ENI SpA non sarebbe stata considerata responsabile delle condotte dell’Anic SpA e dell’EniChem SpA al momento dell’adozione delle decisioni precedenti e non sarebbe quindi mai stata sentita in proposito.

137    In quarto luogo, circa il proprio contegno e quello dell’ENI SpA nell’ambito del procedimento amministrativo, la Versalis fa valere che, in particolare in occasione dell’audizione, essa ha effettivamente contestato l’imputazione della recidiva. In ogni caso, essa non avrebbe avuto l’obbligo di formulare osservazioni sulla seconda comunicazione. La citata sentenza Portogallo/Commissione non sarebbe pertinente in questo contesto, avendo la Corte confermato in tale sentenza la possibilità, per la Commissione, di fornire una motivazione sommaria solamente qualora detta motivazione concerna questioni rispetto alle quali la controparte non abbia fornito indicazioni, nonostante un obbligo espresso in proposito. Orbene, un obbligo siffatto non sussisterebbe nel caso di specie.

138    In quinto luogo, quanto all’asserita violazione del contraddittorio, la Versalis rileva che i suoi argomenti non sono stati presentati tardivamente e che il vizio sanzionato dal Tribunale atteneva al merito della motivazione, ragion per cui non poteva essere sanato nel corso del procedimento giurisdizionale. Ad ogni modo, la motivazione di una decisione dovrebbe essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e non potrebbe essere regolarizzata nel corso del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione. L’argomento dedotto dalla Commissione sarebbe pertanto privo di fondamento.

 Giudizio della Corte

139    Occorre anzitutto ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 19 luglio 2012, Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 72 e la giurisprudenza citata).

140    In tal senso, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che, nel contesto di una decisione individuale, l’obbligo di motivare una decisione di tale natura ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione è eventualmente affetta da un vizio che consente di contestarne la validità (sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 73 e la giurisprudenza citata).

141    La motivazione deve quindi, in linea di principio, essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato apprenda i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (v., in particolare, sentenza Alliance One International e Standard Commercial Tobacco/Commissione e Commissione/Alliance One International e a., cit., punto 74 e la giurisprudenza citata).

142    Ne consegue che la Commissione, quando infligge un’ammenda a una società per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione ed applica, in sede di calcolo dell’ammenda, un fattore moltiplicatore per tenere conto del fatto che la medesima società era già stata precedentemente coinvolta in una violazione di tali regole, è tenuta a fornire, con la decisione che infligge tale ammenda, indicazioni idonee a consentire ai giudici dell’Unione nonché a tale società di comprendere in che qualità e in che misura era stata coinvolta nell’infrazione precedente. La Commissione, in particolare, qualora ritenga che detta società facesse parte dell’impresa destinataria della decisione riguardante l’infrazione precedente, è tenuta a motivare adeguatamente tale affermazione.

143    Nella fattispecie, occorre ricordare che la Commissione, al punto 430 della seconda comunicazione, aveva asserito che avrebbe tenuto conto degli accertamenti anteriori di infrazioni simili, rinviando a tale riguardo alle decisioni Polipropilene e PVC II e indicando un coinvolgimento dell’«ENI» in tali decisioni. In sostanza, la stessa succinta constatazione si rinviene al punto 487 della decisione controversa, nel quale la Commissione rileva, fra l’altro, che l’«Enichem» era già stata destinataria di tali decisioni. Inoltre, il punto 488 della decisione controversa può essere inteso nel senso che, secondo la Commissione, la stessa impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, è l’autrice sia delle infrazioni oggetto delle decisioni Polipropilene e PVC II che dell’infrazione accertata dalla decisione controversa.

144    Orbene, poiché la decisione Polipropilene è rivolta, in particolare, all’Anic SpA, e la decisione PVC II si rivolge, segnatamente, all’«Enichem SpA», si deve necessariamente rilevare che le indicazioni fornite nella decisione controversa e richiamate al punto precedente della presente sentenza non consentono minimamente di comprendere in che qualità e in che misura la Versalis, che non figura tra i destinatari della decisione Polipropilene e neppure tra quelli della decisione PVC II, sarebbe stata coinvolta in tali decisioni.

145    Sebbene la Commissione sostenga che i punti da 366 a 373 della decisione controversa contengono una precisa disamina di tutte le vicende relative all’«EniChem», tali spiegazioni riguardano, tuttavia, solo i mutamenti avvenuti all’interno del gruppo ENI dal 20 maggio 1996 al 28 novembre 2002, come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 299 della sentenza impugnata. Tuttavia, tali punti non contengono alcuna precisazione sulle società che costituivano le imprese destinatarie delle decisioni Polipropilene e PVC II, non specificano se dette società siano identiche a quelle indicate nella decisione controversa, circostanza contestata dalla Versalis, e non vertono neppure su eventuali mutamenti intervenuti in tale contesto tra la data di adozione della decisione Polipropilene, il 23 aprile 1986, nonché della decisione PVC II, il 27 luglio 1994, e la data di inizio dell’infrazione accertata dalla decisione controversa, il 20 maggio 1996.

146    Di conseguenza, la decisione controversa è insufficientemente motivata al riguardo.

147    Quanto all’asserita violazione del principio del contraddittorio, che avrebbe comportato una lesione dei diritti della difesa, dalla giurisprudenza citata al punto 141 della presente sentenza emerge che la Commissione era tenuta a fornire una motivazione sufficiente sin dall’adozione della decisione controversa. Non risulta dunque che informazioni più ampie che la Commissione, in assenza di qualsiasi pretesa violazione del principio del contraddittorio, sarebbe stata in grado di fornire al Tribunale avrebbero potuto avere una qualsivoglia incidenza sull’esito della controversia sottoposta a quest’ultimo.

148    Quanto all’argomento secondo cui la Versalis o l’ENI SpA, durante il procedimento dinanzi alla Commissione, non avevano sostenuto che i destinatari delle decisioni Polipropilene e PVC II, da un lato, e della decisione controversa, dall’altro, non erano gli stessi soggetti, è sufficiente ricordare che nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone al destinatario di una comunicazione degli addebiti di contestarne i vari elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo.

149    In tali circostanze, il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che la Commissione, nella decisione controversa, non aveva fornito elementi sufficientemente circostanziati e precisi che permettessero di concludere che un’unica «impresa», ai sensi dell’articolo 101 TFUE, aveva reiterato un comportamento illecito, e annullando, di conseguenza, l’articolo 2, lettera c), della decisione controversa nella parte in cui fissava l’importo dell’ammenda inflitta alla Versalis in EUR 272,25 milioni.

150    Pertanto, dato che il motivo unico dedotto dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione incidentale è infondato, quest’ultima deve essere respinta.

 Sulle spese

151    Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

152    Quanto all’impugnazione principale, poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Versalis, che è rimasta soccombente, quest’ultima dev’essere condannata alle spese.

153    Per quanto riguarda l’impugnazione incidentale, dato che la Versalis ha chiesto la condanna della Commissione e che il motivo unico da quest’ultima dedotto è stato respinto, occorre condannare la Commissione alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.

2)      La Versalis SpA è condannata alle spese relative all’impugnazione principale.

3)      La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.