Language of document : ECLI:EU:C:2002:734

SENTENZA DELLA CORTE

10 dicembre 2002 (1)

«Accordi internazionali - Convenzione sulla sicurezza nucleare - Decisione di adesione - Compatibilità con il Trattato CEEA - Competenza esterna della Comunità - Artt. 30-39 del Trattato CEEA»

Nella causa C-29/99,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T.F. Cusack e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. S. Marquardt, F. Anton e A.P. Feeney, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare,

LA CORTE,

composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs


cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 giugno 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del Trattato CEEA, l'annullamento parziale della decisione, non pubblicata, del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2.
    Più precisamente, la Commissione chiede l'annullamento del terzo comma della dichiarazione (in prosieguo: la «dichiarazione») resa dalla Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo: la «Comunità») ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione sulla sicurezza nucleare e che fa parte della decisione impugnata, in quanto, limitando la portata di tale comma, il Consiglio cercherebbe di far apparire che la competenza della Comunità nei settori contemplati dalla Convenzione è limitata agli artt. 15 e 16, n. 2, di quest'ultima e non si estende ai settori contemplati dagli artt. 1-5, 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 della Convenzione.

Convenzione sulla sicurezza nucleare

3.
    La Convenzione sulla sicurezza nucleare (in prosieguo: la «Convenzione») è stata adottata il 17 giugno 1994 nell'ambito di una conferenza diplomatica indetta dall'agenzia internazionale dell'energia atomica (in prosieguo: l'«Agenzia») e aperta alla firma il 20 settembre 1994. Essa è entrata in vigore il 24 ottobre 1996. Il 15 aprile 2002, 53 Stati, tra cui tutti gli Stati membri della Comunità, l'avevano ratificata.

4.
    In forza dell'art. 1, gli obiettivi della Convenzione sono i seguenti:

«i)    conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;

ii)    istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da tali impianti;

iii)    prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire».

5.
    L'art. 2 della Convenzione definisce i termini «impianto nucleare», «organismo di regolamentazione» e «autorizzazione». Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, quest'ultima si applica alla sicurezza degli impianti nucleari.

6.
    L'art. 4 della Convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere i suoi obblighi ai sensi della Convenzione. L'art. 5 della Convenzione impone a ciascuna parte contraente di presentare per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di esame previste all'art. 20 della Convenzione, un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella Convenzione.

7.
    L'art. 7, n. 1, della Convenzione stabilisce che ciascuna parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. A norma dell'art. 7, n. 2, della Convenzione, tale quadro deve prevedere: i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili, ii) un sistema di autorizzazioni per gli impianti nucleari, iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione di tali impianti, nonché iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni.

8.
    A norma dell'art. 14 della Convenzione, le parti contraenti devono intraprendere le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate:

«i)    Valutazioni (...) della sicurezza prima della costruzione e l'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita (...).

ii)    Verifiche (...) intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio».

9.
    L'art. 15 della Convenzione, dal titolo «Protezione radiologica», è formulato come segue:

«Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale».

10.
    A termini dell'art. 16 della Convenzione, dal titolo «Pianificazione di emergenza»:

«1.    Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni al sito, che siano periodicamente oggetto di esercitazione e comprendano le attività da porre in essere in caso di emergenza.

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani devono essere elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza determinato dall'organismo di regolamentazione.

2.    Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.

3.    Le parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo».

11.
    Gli artt. 17-19 della Convenzione contengono obblighi specifici quanto alla sicurezza degli impianti.

12.
    Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, dal titolo «Localizzazione», ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a:

«i)    valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista;

ii)    valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sulle persone, sulla società e sull'ambiente;

iii)    riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii), in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza;

iv)    consultare le parti contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza».

13.
    A norma dell'art. 18 della Convenzione, dal titolo «Progettazione e costruzione», le parti contraenti intraprendono le azioni appropriate affinché la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare prevedano diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materie radioattive, le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi e la progettazione consenta un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controllabile.

14.
    In forza dell'art. 19 della Convenzione, dal titolo «Esercizio», le parti contraenti curano che:

«i)    l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento (...);

ii)    i limiti e le condizioni operative (...) siano definiti e riesaminati, laddove necessario (...);

iii)    l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate;

iv)    siano stabilite procedure per far fronte ad eventi operativi previsti e ad incidenti;

v)    sia disponibile (...) il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza;

vi)    i malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati (...);

vii)    siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa (...);

viii)    la produzione di scorie radioattive (...) sia mantenuta al minimo (...)».

15.
    A termini dell'art. 30, n. 4, della Convenzione:

«i)    La presente Convenzione è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie oggetto della presente Convenzione.

ii)    Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni esercitano per proprio conto i diritti ed assumono i compiti che questa Convenzione attribuisce agli Stati parti contraenti.

iii)    Nel divenire parte della presente Convenzione, tali organizzazioni comunicano al depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro Stati membri, quali articoli della presente Convenzione sono applicabili nei loro confronti e qual è la portata della loro competenza nel settore disciplinato da detti articoli.

iv)    Le organizzazioni di questo tipo non hanno altri diritti di voto che quelli spettanti ai loro Stati membri».

Contesto normativo comunitario

16.
    I firmatari del Trattato CEEA erano, secondo il preambolo di questo, «solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni».

17.
    Ai sensi dell'art. 2 del Trattato CEEA:

«Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presente trattato:

(...)

b)    stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione,

(...)

e)    garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate,

(...)

h)    stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare».

18.
    Il titolo II del Trattato CEEA, intestato «Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare», comprende un capo 3, dal titolo «Protezione sanitaria», che è composto dagli artt. 30-39.

19.
    L'art. 30 del Trattato CEEA dispone quanto segue:

«Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:

a)    le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,

b)    le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

c)    i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori».

20.
    L'art. 31 del Trattato CEEA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle suddette norme fondamentali.

21.
    A norma dell'art. 32, a richiesta della Commissione o di uno Stato membro, tali norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la stessa procedura.

22.
    Sul fondamento degli artt. 31 e 32 del Trattato CEEA, il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1). Tale direttiva stabilisce in particolare che gli Stati membri sono tenuti ad assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione nonché a curare la protezione radiologica della popolazione in circostanze normali.

23.
    A termini dell'art. 33, commi dal primo al terzo, del Trattato CEEA:

«Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.

La Commissione formula tutte la raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura».

24.
    L'art. 34 del Trattato CEEA dispone:

«Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.

Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri».

25.
    L'art. 35, primo comma, del Trattato CEEA prescrive agli Stati membri di provvedere «agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività nell'atmosfera, delle acque del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali». A norma del secondo comma di tale articolo, la Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.

26.
    L'art. 36 del Trattato CEEA obbliga gli Stati membri a comunicare regolarmente alla Commissione le informazioni relative ai controlli di cui all'art. 35 di tale Trattato.

27.
    Ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEEA:

«Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'art. 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi».

28.
    L'art. 38, commi primo e secondo, del Trattato CEEA prevede:

«La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva in cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari».

29.
    L'art. 39 del Trattato CEEA incarica la Commissione di creare nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.

30.
    Il titolo II del Trattato CEEA contiene il capo 7, dal titolo «Controllo di sicurezza», che conferisce alla Comunità talune competenze relative all'obiettivo di cui all'art. 2, lett. e), di tale Trattato.

31.
    L'art. 101, commi primo e secondo, del Trattato CEEA dispone:

«Nell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.

Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata».

Adesione della Comunità alla Convenzione

32.
    Il 15 settembre 1994 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione riguardante l'approvazione dell'adesione della Comunità alla Convenzione. Il testo di tale proposta conteneva una dichiarazione da effettuare ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione, a termini della quale la Comunità osserva, da una parte, che gli artt. 1-5, 7 e 14-35 della Convenzione sono di sua pertinenza e, dall'altra, che la Comunità stessa possiede competenze nei settori contemplati dagli artt. 1-5, 7 e 14-19 della Convenzione.

33.
    Il 7 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione impugnata. A termini dell'articolo unico di tale decisione:

«1.    E' approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare.

2.    Il testo della dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica, previsto dall'articolo 30, paragrafo 4, sub iii), della Convenzione sulla sicurezza nucleare, è allegato alla presente decisione».

34.
    La dichiarazione allegata è così redatta:

«Attualmente, i seguenti Stati sono membri della Comunità europea dell'energia atomica: il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che si applicano nei suoi confronti gli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della Convenzione. Si applicano, inoltre, nei suoi confronti gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 14, capoverso ii) e gli articoli da 20 a 35, solo per quanto riguarda i settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2.

La Comunità ha una competenza ripartita con i summenzionati Stati membri nei settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza nucleare, in forza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica contenute nell'articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato “Protezione sanitaria”».

35.
    Con la decisione della Commissione 16 novembre 1999, 1999/819/Euratom, riguardante l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) alla Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318, pag. 20), l'adesione alla Convenzione è stata approvata per conto della Comunità. Il testo della dichiarazione, così come riportato al paragrafo precedente, è allegato a tale decisione. L'atto di adesione è stato depositato presso il direttore generale dell'Agenzia, depositario della Convenzione, il 31 gennaio 2000. Ai sensi dell'art. 31, n. 2, della Convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per la Comunità il 30 aprile 2000.

Sulla ricevibilità

36.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1999, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura. Con decisione 8 febbraio 2000, la Corte ha rinviato l'esame di tale eccezione al merito.

37.
    Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile per i seguenti motivi:

-    esso sarebbe privo di oggetto;

-    esso sarebbe diretto avverso una disposizione inscindibile dalla decisione impugnata, e la Commissione non chiederebbe l'annullamento integrale della detta decisione;

-    la Commissione tenterebbe in realtà di ottenere un parere sulla portata delle competenze della Comunità.

Sul primo motivo di irricevibilità, relativo ad una mancanza di oggetto

Argomenti del Consiglio

38.
    Il Consiglio fa valere che l'annullamento del terzo comma della dichiarazione allegata alla decisione impugnata farebbe venir meno da questa i due soli elementi utili trasmessi al depositario della Convenzione, e cioè che la Comunità ha una competenza ripartita con gli Stati membri e che tale competenza deriva dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA.

39.
    Il Consiglio aggiunge che la Commissione non contesta alcuno di questi due elementi. Essa non sosterrebbe che la Comunità disponga, nei settori considerati, di una competenza esclusiva, ma essa asserirebbe semplicemente che la Comunità possiede, in settori regolati dalla Convenzione, altre competenze che non formano oggetto della dichiarazione. Essa non contesterebbe nemmeno che la competenza della Comunità per aderire alla Convenzione sia basata sugli articoli pertinenti del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA. Poiché questi due elementi sarebbero i soli che risultano nel comma della dichiarazione di cui la Commissione chiede l'annullamento, il Consiglio sostiene che il presente ricorso è privo di oggetto.

Giudizio della Corte

40.
    La dichiarazione, di cui la Commissione chiede l'annullamento parziale, forma parte integrante della decisione impugnata, che, in quanto atto produttivo di effetti giuridici, può essere annullato dalla Corte.

41.
    Il ricorso in esame dev'essere inteso nel senso che la Commissione chiede l'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui quest'ultima omette di sancire che la Comunità è competente in settori diversi da quelli menzionati nella dichiarazione. E' giocoforza constatare che un ricorso che mira ad un annullamento del genere non è privo di oggetto.

42.
    Il primo motivo di irricevibilità deve quindi essere respinto.

Sul secondo motivo di irricevibilità, relativo all'inscindibilità della decisione impugnata

Argomenti del Consiglio

43.
    Il Consiglio assume che la dichiarazione non può essere disgiunta dalla decisione impugnata e che una domanda di annullamento diretta nei confronti della sola dichiarazione è di conseguenza irricevibile. Il Consiglio non avrebbe approvato tale decisione senza una dichiarazione completa sulla competenza. Per esso, la dichiarazione sarebbe stata una condicio sine qua non dell'adozione della decisione impugnata. Sarebbe pertanto impossibile mantenere in vigore la detta decisione annullando nel contempo, integralmente o parzialmente, la dichiarazione. Ora, la Corte non potrebbe annullare la decisione stessa in quanto ciò non le è stato domandato, ed essa non potrebbe annullare soltanto una parte di un atto giuridico inscindibile.

44.
    Il Consiglio fa altresì valere che la Commissione chiede unicamente l'annullamento del terzo comma della dichiarazione mentre questo forma un tutt'uno con il comma che lo precede. Tale terzo comma deriverebbe direttamente e necessariamente dal secondo: la Comunità dichiarerebbe all'inizio che gli artt. 15 e 16, n. 2, della Convenzione si applicano nei suoi confronti, poi essa proseguirebbe dichiarando che essa ha una competenza nei settori regolati da tali disposizioni. Ove la Corte dovesse ritenere che tali settori di competenza della Comunità non siano completamente menzionati nella dichiarazione e che tale insufficienza costituisca una violazione del Trattato CEEA, essa dovrebbe annullare o il secondo comma della dichiarazione, nei limiti in cui esso non enuncia tutte le competenze della Comunità, o il secondo e il terzo comma della dichiarazione, il che non è domandato dalla Commissione e non potrebbe pertanto essere deciso se non ultra petita. Sarebbe in realtà il secondo comma della dichiarazione a costituire il punto centrale di questa e la sua sola disposizione utile. Esisterebbe un nesso inscindibile tra l'indicazione degli articoli della Convenzione applicabili e il problema della portata della competenza della Comunità quanto a tali articoli. Inoltre, il terzo comma della dichiarazione non riguarderebbe il problema della competenza in quanto tale, bensì quello dell'estensione della competenza, giacché la Comunità vi avrebbe indicato che essa non godeva di una competenza esclusiva nei settori considerati.

Giudizio della Corte

45.
    Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'annullamento parziale di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto della decisione (v., in tal senso, sentenze 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 21, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, France e a./Commissione, Racc. pag. I-1375, punto 256). Ciò si verifica nella fattispecie.

46.
    Gli elementi la cui omissione vizierebbe di illegittimità la dichiarazione non sono, per definizione, contenuti in quest'ultima e sono perciò separabili dalle disposizioni che vi figurano. L'annullamento del terzo comma della dichiarazione nei limiti in cui, non vi sono menzionati taluni articoli della Convenzione, non inciderebbe per nulla sulla portata giuridica delle disposizioni sulle quali il Consiglio si è già pronunciato. Un annullamento del genere non modificherebbe quindi la sostanza della decisione impugnata. Pertanto, tali elementi possono considerarsi separabili dal resto della decisione impugnata.

47.
    Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la dichiarazione faccia parte integrante della decisione impugnata non impedisce l'annullamento di tale dichiarazione in quanto essa ometta di menzionare competenze della Comunità nei settori regolati dalla Convenzione.

48.
    Per quanto riguarda il rapporto tra il secondo e il terzo comma della dichiarazione, occorre constatare che essi corrispondono al secondo e al terzo tipo di dati da dichiarare ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione.

49.
    Con i termini «articoli (...) applicabili» la suddetta disposizione si riferisce a tutti gli articoli che si impongono giuridicamente ad una parte contraente, ivi compresi gli articoli che non creano né diritti né obblighi e nei confronti dei quali non si pone quindi la questione della competenza dell'organizzazione regionale. Per contro, esigendo da queste ultime organizzazioni l'indicazione della «portata della loro competenza», l'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione mira ad ottenere che esse comunichino al depositario e quindi alle altre parti della Convenzione, da un canto, i settori disciplinati dalla Convenzione nei quali esse sono competenti per assumere gli obblighi ed esercitare i diritti che ne derivano e, dall'altro, la portata delle suddette competenze.

50.
    Ove dall'analisi del ricorso in esame dovesse risultare che il Consiglio ha omesso di menzionare nel terzo comma della dichiarazione taluni articoli che non sono nemmeno considerati nel secondo comma, ciò implicherebbe che anche tale secondo comma è incompleto. Tuttavia, il rapporto tra i due commi non è tale da impedire che si eserciti un controllo di legittimità su uno dei due indipendentemente da quello esercitato sull'altro.

51.
    Di conseguenza, il secondo motivo d'irricevibilità dev'essere respinto.

Sul terzo motivo di irricevibilità, relativo al fatto che la Commissione tenterebbe di ottenere un parere

Argomenti del Consiglio

52.
    Il Consiglio sostiene che, in realtà, la Commissione non chiede un vero e proprio annullamento di una parte della dichiarazione, bensì cerca di ottenere un parere della Corte sulla portata della competenza della Comunità nel contesto dell'adesione di quest'ultima alla Convenzione. Esso fa valere, in proposito, che il Trattato CEEA non prevede, contrariamente all'art. 228, n. 6, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 6, CE), la possibilità di domandare alla Corte un parere circa la compatibilità con il Trattato di un accordo internazionale previsto, vale a dire sulla competenza della Comunità a concludere un accordo del genere.

Giudizio della Corte

53.
    Non vi sono elementi da cui risulti che la Commissione persegua col presente ricorso uno scopo diverso dall'annullamento parziale della decisione impugnata.

54.
    Inoltre, il fatto che il Trattato CEEA non preveda che la Corte possa pronunciarsi mediante parere sulla compatibilità con tale Trattato degli accordi internazionali la cui conclusione è prevista dalla Comunità non esclude che alla Corte possa essere proposta una domanda di controllo della legittimità di un atto recante approvazione di una decisione di adesione ad una convenzione internazionale nell'ambito di un ricorso di annullamento ex art. 146 del Trattato CEEA (v., in tal senso, per quanto riguarda il rapporto tra il ricorso di annullamento e il procedimento di parere nell'ambito del Trattato CE, parere 2/00 del 6 dicembre 2001, Racc. pag. I-9713, punto 12).

55.
    Il terzo motivo di irricevibilità non può quindi essere accolto.

56.
    Da quanto precede risulta che l'eccezione di irricevibilità dev'essere respinta.

Sul merito

Argomenti delle parti

57.
    La Commissione fa valere che il terzo comma della dichiarazione viola il diritto comunitario in quanto non considera l'insieme delle competenze della Comunità nei settori contemplati dalla Convenzione e che tale disposizione dev'essere quindi annullata ai sensi dell'art. 146 del Trattato CEEA.

58.
    A sostegno della sua tesi, la Commissione ricorda che l'art. 1, secondo comma, del Trattato CEEA stabilisce che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita degli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con altri paesi. L'art. 2, lett. b), del Trattato CEEA obbligherebbe la Comunità a stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché a vigilare sulla loro applicazione.

59.
    L'art. 30 del Trattato CEEA prevedrebbe l'istituzione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. L'art. 31 di tale Trattato prevedrebbe il meccanismo consultivo e legislativo di elaborazione delle dette norme, poi di adozione di tali norme con atto legislativo del Consiglio. Tali disposizioni del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA non riguarderebbero direttamente la scelta dei siti, il rilascio delle autorizzazioni, la messa in servizio o l'esercizio di impianti nucleari in quanto tali, bensì verterebbero sulla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Questa distinzione si baserebbe sulla verità tecnica secondo cui tutto ciò che è nucleare è radioattivo, ma le radiazioni non sono tutte di origine nucleare.

60.
    La Commissione sostiene che l'esistenza della direttiva 96/29 e degli atti normativi adottati in base a tale direttiva prova che le competenze conferite in materia dal Trattato CEEA sono effettivamente esercitate.

61.
    La Commissione conclude che talune competenze e taluni poteri sono quindi conferiti alla Comunità, che deve poterli esercitare. Essa ritiene che il suo punto di vista trovi conferma nell'art. 32 del Trattato CEEA, ai sensi del quale le norme fondamentali possono essere rivedute o completate a richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

62.
    Essa sostiene altresì che, oltre agli artt. 30-32 del Trattato CEEA, gli artt. 33 e 35-38 di quest'ultimo conferiscono competenze alla Comunità.

63.
    Essa ammette che le disposizioni del Trattato CEEA non conferiscono alla Comunità la competenza a disciplinare la creazione e il funzionamento di impianti nucleari. Tuttavia, il rischio derivante dall'esercizio di siffatti impianti rientrerebbe nella competenza della Comunità.

64.
    Da parte sua, il Consiglio sostiene che la Commissione non spiega come l'asserita circostanza che l'adesione della Comunità alla Convenzione sia avvenuta entro limiti troppo restrittivi costituisca una violazione del Trattato CEEA o possa inficiare le norme comuni adottate dalla Comunità. Secondo il Consiglio, la Commissione non fa nemmeno valere che una siffatta limitazione delle competenze della Comunità rechi pregiudizio agli interessi di questa.

65.
    Il Consiglio sostiene che l'insieme delle competenze della Comunità nei settori regolati dalla Convenzione è ben considerato nella dichiarazione e che, di conseguenza, la Comunità ha «esaurito» le sue competenze nell'ambito dell'adesione a tale Convenzione. Il Consiglio fa valere che nessun articolo del Trattato CEEA attribuisce alla Comunità la competenza a disciplinare la creazione e il funzionamento di impianti nucleari. Tale competenza sarebbe stata conservata dagli Stati membri. La Comunità disporrebbe di competenze solo in materia di protezione della popolazione e tutti gli articoli della Convenzione che riguardano tale protezione sarebbero considerati nella dichiarazione.

66.
    In risposta all'argomento della Commissione secondo il quale la Comunità ha già legiferato in materia di sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio fa valere che la competenza della Comunità non può dedursi da una disposizione della direttiva 96/29 in quanto, in forza del suo art. 2 relativo al campo di applicazione, tale direttiva si applica nel suo insieme a «pratiche» e non a «impianti».

Sull'obbligo, in diritto comunitario, di comunicare al depositario della Convenzione una dichiarazione di competenze completa

67.
    L'approvazione, da parte del Consiglio, dell'adesione ad una convenzione internazionale, in conformità all'art. 101, secondo comma, del Trattato CEEA, ha l'effetto giuridico di autorizzare la Commissione a concludere tale convenzione all'interno dell'ambito stabilito dalla decisione del Consiglio.

68.
    Quando approva l'adesione ad una convenzione internazionale senza alcuna riserva, il Consiglio è tenuto a rispettare le condizioni previste da questa convenzione per una tale adesione giacché una decisione di adesione non conforme alle dette condizioni violerebbe gli obblighi della Comunità fin dalla sua entrata in vigore.

69.
    Inoltre, dall'obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1995, causa C-65/93, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-643, punto 23) deriva che la decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione ad una convenzione internazionale deve consentire alla Commissione di conformarsi al diritto internazionale.

70.
    Nel caso di specie, l'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione dev'essere interpretato, nell'interesse delle altre parti contraenti, nel senso che la dichiarazione di competenze prevista da tale disposizione dev'essere completa.

71.
    Da quanto precede risulta che il Consiglio era tenuto, in forza del diritto comunitario, ad allegare alla sua decisione di approvazione dell'adesione alla Convenzione una dichiarazione di competenze completa.

Considerazioni generali sulle competenze della Comunità in materia di sicurezza nucleare

72.
    Le parti in causa convengono che la Comunità possiede competenze, ripartite con gli Stati membri, per intraprendere:

-    ai sensi dell'art. 15 della Convenzione, le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuto al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazioni superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale, e,

-    ai sensi dell'art. 16, n. 2, della Convenzione, le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli Stati limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.

73.
    La controversia verte sulla questione se la Comunità disponga di altre competenze nei settori regolati dalla Convenzione.

74.
    In proposito occorre constatare che il Trattato CEEA non contiene un titolo relativo agli impianti di produzione di energia nucleare e che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione delle disposizioni del titolo II, capo 3, del detto Trattato.

75.
    Tale interpretazione dev'essere effettuata alla luce dell'obiettivo, sancito nel preambolo del Trattato CEEA, che consiste nell'«instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» (v., a proposito delle disposizioni del capitolo VII del Trattato CEEA, deliberazione 14 novembre 1978, 1/78, Racc. pag. 2151, punto 21).

76.
    Essa deve pure prendere in considerazione il fatto che il titolo II, capo 3, del Trattato CEEA attua l'art. 2, lett. b), di tale Trattato, che incarica la Comunità di «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e [di] vigilare sulla loro applicazione». Da una parte, risulta che tale protezione non può essere conseguita senza un controllo delle sorgenti di radiazioni nocive. D'altra parte, le attività della Comunità nel settore della protezione sanitaria devono rispettare le competenze degli Stati membri definite, in particolare, dal titolo II, capo 3, dello stesso Trattato CEEA.

77.
    In questa prospettiva il Consiglio ha adottato la risoluzione 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU C 185, pag. 1). Il quarto ‘considerando’ di tale risoluzione stabilisce che «i problemi tecnologici relativi alla sicurezza nucleare richiedono, in particolare a motivo delle loro implicazioni per la salute e l'ambiente, un'azione appropriata sul piano comunitario, che tenga conto delle prerogative e delle responsabilità assunte dalle autorità nazionali».

78.
    Occorre rilevare che, al fine di dar loro un effetto utile, la Corte ha interpretato più volte in senso lato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 3, del Trattato CEEA.

79.
    Nella sentenza 22 settembre 1988, causa 187/87, Saarland e a. (Racc. pag. 5013, punto 11), pronunciata in una causa in cui la controversia nella causa principale verteva sulla centrale nucleare di Cattenom (Francia), la Corte ha affermato che le disposizioni del capo del Trattato CEEA intitolato «La protezione sanitaria» formano un complesso coerente che attribuisce alla Commissione competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare. Tenuto conto dello scopo dell'art. 37 del Trattato CEEA, che è quello di prevenire una possibile contaminazione radioattiva, la Corte ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto in materia dalla Commissione, l'unica che disponga di una visione globale degli sviluppi delle attività del settore nucleare nell'intero territorio della Comunità (sentenza Saarland e a., cit., punti 12 e 13). Essa ha respinto sul fondamento di questa considerazione l'argomento secondo cui i dati generali di un progetto di smaltimento di residui radioattivi potrebbero essere comunicati alla Commissione solo dopo che detto smaltimento sia stato autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato (sentenza Saarland e a., cit., punto 20).

80.
    Nella sentenza 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-4529, punto 14), che verteva sul regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371, pag. 11), la Corte non ha accolto l'interpretazione restrittiva degli artt. 30 e segg. del Trattato CEEA proposta dal Parlamento. Essa ha dichiarato che i detti articoli miravano a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, «a prescindere da quale sia la sorgente».

81.
    La direttiva 96/29 si inserisce nella stessa prospettiva. Come viene affermato nel suo sesto ‘considerando’, essa tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di protezione radiologica, evoluzione che è descritta in dettaglio dall'avvocato generale nei paragrafi 123-132 delle sue conclusioni.

82.
    Tenuto conto dei punti 74-81 della presente sentenza, per delimitare le competenze della Comunità non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti.

83.
    Alla luce di tali considerazioni si deve stabilire se la Comunità disponga di competenze in settori regolati da articoli della Convenzione diversi dagli artt. 15 e 16, n. 2.

Sulle competenze della Comunità nei settori regolati dagli articoli controversi della Convenzione

Artt. 1 («Obiettivi»), 2 («Definizioni») e 3 («Campo di applicazione») della Convenzione

84.
    Come giustamente sostiene il Consiglio, gli artt. 1-3 della Convenzione non creano né diritti né obblighi, di modo che nei loro confronti non si pone la questione della competenza della Comunità.

85.
    Il Consiglio poteva quindi legittimamente non menzionare tali articoli nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

Artt. 4 («Misure di attuazione») e 5 («Presentazione dei rapporti») della Convenzione

86.
    E' chiaro che l'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che la dichiarazione di competenza da esso imposta deve vertere sugli obblighi specifici, vale a dire solo su quelli nei confronti dei quali gli artt. 4 e 5 della Convenzione stabiliscono obblighi di applicazione e di presentazione di rapporti su tale applicazione.

87.
    Pertanto, non era necessario menzionare gli artt. 4 e 5 della Convenzione nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

Art. 7 («Quadro legislativo e regolatorio») della Convenzione

88.
    L'art. 7 della Convenzione fa parte del capitolo 2, lett. b), della Convenzione, dal titolo «Legislazione e regolamentazione». Esso prescrive l'istituzione di un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.

89.
    Anche se il Trattato CEEA non conferisce alla Comunità la competenza ad autorizzare la costruzione o l'esercizio di impianti nucleari, essa dispone, in forza degli artt. 30-32 del Trattato CEEA, di una competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria, un sistema di autorizzazione che dev'essere applicato dagli Stati membri. Infatti, un atto legislativo del genere costituisce un provvedimento che integra le norme fondamentali considerate all'art. 30 del Trattato CEEA.

90.
    Per quanto riguarda l'argomento del Consiglio secondo il quale l'art. 7, n. 2, sub i), della Convenzione non si applicherebbe alla Comunità, in quanto esso si riferisce a prescrizioni e regolamenti «nazionali», e riguarderebbe quindi solo gli Stati membri, è sufficiente constatare che, ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub ii), della Convenzione, le organizzazioni regionali devono, nelle materie di loro competenza, assumere le responsabilità che la Convenzione attribuisce agli Stati membri.

91.
    L'art. 7 della Convenzione avrebbe quindi dovuto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

Art. 14 («Valutazione e verifica della sicurezza») della Convenzione

92.
    Nel settore regolato dall'art. 14, sub ii), della Convenzione, la competenza della Comunità è fondata sull'art. 35 del Trattato CEEA.

93.
    Quanto al settore regolato dall'art. 14, sub i), della Convenzione, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CEEA, gli Stati membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate. A tal fine essi possono, ad esempio, prescrivere valutazioni della sicurezza come quelle previste da tale disposizione della Convenzione.

94.
    A termini dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CEEA, la Commissione è competente a formulare «tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri». Gli Stati membri sono tenuti a comunicare tali disposizioni alla Commissione, ai sensi del suddetto articolo, terzo comma.

95.
    Ora, è previsto, all'art. 4 della Convenzione, che gli obblighi che quest'ultima impone alle parti contraenti possono essere applicati non soltanto attraverso misure legislative e regolatorie, ma anche attraverso misure amministrative ed altre disposizioni. L'applicazione della Convenzione può quindi richiedere l'adozione di provvedimenti non vincolanti per i loro destinatari, come raccomandazioni. Di conseguenza, la competenza, devoluta alla Commissione, a formulare raccomandazioni agli Stati membri nel settore regolato dall'art. 14, sub i), della Convenzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione e quest'ultima disposizione avrebbe dovuto essere menzionata nella dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

96.
    Pertanto, senza che sia necessario verificare se la Comunità disponga ancora di altre competenze nel settore regolato dall'art. 14 della Convenzione, si deve concludere che tale disposizione avrebbe dovuto essere menzionata nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

Art. 16 («Pianificazione di emergenza»), nn. 1 e 3, della Convenzione

97.
    Per quanto riguarda l'art. 16, n. 1, della Convenzione, occorre constatare che gli artt. 30-32 del Trattato CEEA conferiscono alla Comunità la competenza ad emanare norme fondamentali in materia di misure di emergenza, il che implica il potere di esigere dagli Stati membri che stabiliscano piani che prevedano siffatte misure per gli impianti nucleari.

98.
    Per quanto riguarda l'art. 16, n. 3, della Convenzione, il Consiglio non può validamente sostenere che la Comunità non è interessata da tale disposizione in quanto essa è una parte contraente che dispone effettivamente di impianti nucleari nel territorio dei suoi Stati membri.

99.
    Infatti, l'interpretazione dell'art. 16 della Convenzione deve tener conto della possibilità che un'organizzazione regionale di cui all'art. 30, n. 4, sub i), della Convenzione sia composta di Stati membri di cui taluni dispongano di impianti nucleari nel loro territorio e altri no. Lo scopo dell'art. 16 della Convenzione potrebbe essere compromesso qualora una siffatta organizzazione non assumesse le sue responsabilità derivanti dall'art. 16, n. 3, della Convenzione per quanto riguarda i suoi Stati membri che non hanno impianti nucleari nel loro territorio. Pertanto, nel caso descritto nella prima frase di questo punto, non soltanto l'art. 16, n. 1, ma anche l'art. 16, n. 3, della Convenzione si applicano all'organizzazione regionale interessata.

100.
    Dato che taluni Stati membri della Comunità non dispongono di impianti nucleari nel loro territorio e che, come precisato al punto 97 della presente sentenza, la Comunità può emanare, nei loro confronti, norme fondamentali in materia di misure di emergenza, la Comunità ha competenza nel settore di cui all'art. 16, n. 3, della Convenzione.

101.
    L'art. 16, nn. 1 e 3, della Convenzione avrebbe dovuto pertanto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

Art. 17 («Localizzazione») della Convenzione

102.
    La localizzazione di un impianto nucleare, di cui tratta l'art. 17 della Convenzione, comprende necessariamente la presa in considerazione di fattori relativi alla radioprotezione, come le caratteristiche demografiche del sito. E' chiaro che tali fattori sono considerati all'art. 17, sub ii), della Convenzione.

103.
    Ora, ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEEA, la Comunità dispone di una competenza riguardo a «qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma», se la realizzazione di tale progetto può provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. Questa constatazione è sufficiente per concludere che la Comunità ha competenze nel settore regolato dall'art. 17 della Convenzione.

104.
    Tale articolo della Convenzione avrebbe dovuto pertanto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

Artt. 18 («Progettazione e costruzione») e 19 («Esercizio») della Convenzione

105.
    Le azioni prescritte dagli artt. 18 e 19 della Convenzione in materia di progettazione, di costruzione e di esercizio di impianti nucleari possono costituire oggetto delle disposizioni che gli Stati membri stabiliscono per garantire, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CEEA, l'osservanza delle norme fondamentali. Ora, la Commissione è competente a formulare raccomandazioni intese all'armonizzazione di tali disposizioni, come risulta dall'art. 33, secondo comma, del Trattato CEEA, interpretato alla luce delle considerazioni esposte nei punti 74-83 della presente sentenza. Gli Stati membri sono tenuti a contribuire all'elaborazione di tali raccomandazioni mediante le comunicazioni di cui all'art. 33, terzo comma, del Trattato CEEA.

106.
    Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte al punto 95 della presente sentenza, gli artt. 18 e 19 della Convenzione avrebbero dovuto essere menzionati nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della Comunità.

107.
    Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il terzo comma della dichiarazione deve essere annullato nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 della Convenzione.

Sulle spese

108.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la Commissione e il Consiglio sono risultati parzialmente soccombenti, occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1)    Il terzo comma della dichiarazione resa dalla Comunità europea dell'energia atomica ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della Convenzione sulla sicurezza nucleare e allegata alla decisione del Consiglio 7 dicembre 1998 che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla Convenzione sulla sicurezza nucleare è annullato nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 di tale Convenzione.

2)    Per il resto, il ricorso è respinto.

3)    La Commissione delle Comunità europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

Rodríguez Iglesias
Puissochet
Schintgen

Timmermans

Gulmann
Edward

La Pergola

Jann
Skouris

Macken

Colneric

von Bahr

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 dicembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: l'inglese.