Language of document : ECLI:EU:C:2014:242

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 aprile 2014 (*)

«Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento – Articolo 4, punto 23 – Nozione di strumento di pagamento – Ordini di bonifico online e per mezzo di un bollettino cartaceo – Articolo 52, paragrafo 3 – Diritto del beneficiario di imporre spese al pagatore per l’utilizzo di uno strumento di pagamento – Facoltà per gli Stati membri di prevedere un divieto generale – Contratto tra un gestore di telefonia mobile e soggetti privati»

Nella causa C‑616/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione dell’8 novembre 2011, pervenuta in cancelleria il 30 novembre 2011, nel procedimento

T-Mobile Austria GmbH

contro

Verein für Konsumenteninformation,

LA CORTE (Quinta Sezione),

Composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 settembre 2013,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la T-Mobile Austria GmbH, da A. Egger, Rechtsanwalt;

–        per il Verein für Konsumenteninformation, da S. Langer, Rechtsanwalt;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer e P. Cede, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze, J. Möller e J. Kemper, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da G. de Bergues e N. Rouam, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Varone, avvocato dello Stato;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e L. Bigotte Chorão, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K.-P. Wojcik, J. Rius, M. Noll‑Ehlers e C. Vrignon, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 ottobre 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Verein für Konsumenteninformation (associazione per l’informazione ai consumatori, in prosieguo: il «Verein») e la T-Mobile Austria GmbH (in prosieguo: la «T-Mobile Austria»), in merito ad una pratica tariffaria di quest’ultima consistente nell’esigere dai suoi clienti il pagamento di spese aggiuntive in caso di pagamento per bonifico effettuato online o per mezzo di un bollettino cartaceo.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Nell’ambito del titolo I della direttiva 2007/64, intitolato «Oggetto, ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1 della stessa, intitolato a sua volta «Oggetto», dispone quanto segue:

«1.      La presente direttiva stabilisce le regole in base alle quali gli Stati membri distinguono le seguenti sei categorie di prestatori di servizi di pagamento:

(…)

2.      La presente direttiva stabilisce le regole concernenti la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, e i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei prestatori di servizi di pagamento in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare».

4        L’articolo 4 di tale direttiva, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

3)      “servizi di pagamento”: le attività commerciali elencate nell’allegato;

(...)

7)      “pagatore”: una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che dà l’ordine di pagamento;

8)      “beneficiario”: una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento;

9)      “prestatore di servizi di pagamento”: organismi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e persone fisiche e giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 26;

10)      “utente di servizi di pagamento”: una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;

(...)

16)      “ordine di pagamento”: l’istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un’operazione di pagamento;

(...)

19)      “autenticazione”: una procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l’uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le caratteristiche di sicurezza personalizzate;

(...)

23)      “strumento di pagamento”: qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento;

(...)».

5        Nell’ambito del titolo IV della citata direttiva, vertente sui diritti e sugli obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento, l’articolo 52 della stessa, recante il titolo «Spese applicabili», stabilisce, al suo paragrafo 3, quanto segue:

«Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Tuttavia, gli Stati membri possono vietare o limitare il diritto di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci».

6        Il considerando 42 della direttiva 2007/64, che riguarda la portata dell’articolo 52, paragrafo 3, di tale direttiva, è così formulato:

«Al fine di promuovere la trasparenza e la concorrenza, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe impedire al beneficiario di chiedere al pagatore una spesa per l’utilizzo di uno strumento di pagamento specifico. Mentre il beneficiario dovrebbe avere la facoltà di richiedere il pagamento di spese per l’uso di un determinato strumento di pagamento, gli Stati membri potranno decidere se proibire o limitare prassi siffatte laddove, a loro giudizio, ciò possa essere giustificato in considerazione degli abusi in materia di prezzi o della fissazione di prezzi suscettibili di avere un impatto negativo sull’uso di un determinato strumento di pagamento tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e l’uso efficiente degli strumenti di pagamento».

7        Ai sensi dell’articolo 53 di detta direttiva, rubricato «Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica»:

«1.      Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a [EUR 30] oppure che hanno un limite di spesa di [EUR 150] o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento [EUR 150], i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:

a)      che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 57, paragrafo 1, lettere c) e d), nonché l’articolo 61, paragrafi 4 e 5, non si applicano se lo strumento di pagamento non consente di bloccare o impedire il suo utilizzo ulteriore;

b)      che gli articoli 59 e 60 e l’articolo 61, paragrafi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l’operazione di pagamento era autorizzata;

c)      in deroga all’articolo 65, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l’utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la non esecuzione risulta evidente dal contesto;

d)      in deroga all’articolo 66, che il pagatore non può revocare l’ordine di pagamento dopo aver trasmesso al beneficiario l’ordine di pagamento o dopo avergli dato il proprio consenso ad effettuare l’operazione di pagamento;

e)      in deroga agli articoli 69 e 70, che si applicano altri periodi di esecuzione.

2.      Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Essi possono aumentarli per gli strumenti di pagamento prepagati fino a [EUR 500].

3.      Gli articoli 60 e 61 si applicano anche alla moneta elettronica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 275, pag. 39)], a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento o agli strumenti di pagamento di un certo valore».

 Diritto austriaco

8        In base a quanto indicato dal giudice del rinvio, la direttiva 2007/64 è stata trasposta nell’ordinamento giuridico austriaco con la legge sui servizi di pagamento (Zahlungsdienstegesetz, BGBl. I, 66/2009; in prosieguo: lo «ZaDiG»), entrata in vigore il 1° novembre 2009.

9        L’articolo 1 dello ZaDiG, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«La presente legge federale stabilisce le condizioni in osservanza delle quali le persone possono prestare servizi di pagamento a titolo di attività commerciale in Austria (prestatori di servizi di pagamento) e disciplina i diritti e gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento residenti in Austria e degli utenti di servizi di pagamento residenti in Austria, nonché l’accesso ai sistemi di pagamento».

10      L’articolo 27 dello ZaDiG, intitolato «Spese applicabili», traspone, al paragrafo 6, l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 nell’ordinamento giuridico austriaco. Detto articolo 27 dello ZaDiG, prevede, al paragrafo 6, quanto segue:

«Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. L’imposizione di spese da parte del beneficiario nel caso dell’uso di uno specifico strumento di pagamento non è consentita».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11      La T‑Mobile Austria è uno dei fornitori di servizi di telefonia mobile in Austria. A tale titolo, essa conclude con i consumatori contratti di servizi di telecomunicazione contenenti condizioni generali di contratto da essa regolarmente aggiornate. Nella versione di tali condizioni generali in vigore nel mese di novembre del 2009, era contenuta la seguente clausola:

«Articolo 23

(...)

1.2. Il pagamento effettuato con qualsiasi modalità è considerato liberatorio; tuttavia, in caso di pagamento mediante bonifico bancario in forma cartacea o telematica, addebiteremo spese di gestione di importo variabile in funzione delle disposizioni tariffarie a Lei applicabili».

12      In applicazione della suddetta clausola, la T-Mobile Austria addebitava spese aggiuntive mensili pari a EUR 3 ai consumatori abbonati alla tariffa «Call Europe» che optavano per un pagamento senza addebito sul conto bancario o sulla carta di credito, ivi inclusi in particolare i pagamenti mediante bonifico online o per mezzo di bollettino cartaceo.

13      Il Verein ha adito il giudice di primo grado nel procedimento principale, chiedendo che fosse inibito alla T‑Mobile Austria, da una parte, di inserire la clausola controversa nei contratti che essa stipula con i suoi clienti e, dall’altra, di avvalersene per i contratti esistenti. A fondamento del proprio ricorso, il Verein ha sostenuto che detta clausola contrastava con le norme imperative di cui all’articolo 27, paragrafo 6, seconda frase, dello ZaDiG.

14      La T‑Mobile Austria ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo, anzitutto, che essa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/64 e dello ZaDiG, non essendo essa un prestatore di servizi di pagamento, ma un operatore di telefonia mobile. Inoltre, un bollettino di pagamento, in mancanza di caratteristiche di sicurezza personalizzate, non rientrerebbe nella nozione di «strumento di pagamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 23, di tale direttiva. Infine, la trasposizione dell’articolo 52, paragrafo 3, della suddetta direttiva, compiuta con l’articolo 27, paragrafo 6, seconda frase, dello ZaDiG, non sarebbe conforme alla direttiva stessa, poiché il legislatore austriaco non avrebbe motivato il divieto di addebito di spese per l’uso di determinati strumenti di pagamento.

15      Il giudice di primo grado ha accolto integralmente la domanda presentata dal Verein. Tale sentenza è stata confermata in appello. Il giudice d’appello ha ritenuto che un bonifico effettuato per mezzo di un bollettino cartaceo non costituisce uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64. Tuttavia, poiché l’articolo 52, paragrafo 3, di tale direttiva non prevede la piena armonizzazione della normativa in causa, il legislatore nazionale avrebbe la possibilità di prevedere un divieto generale di imposizione di spese aggiuntive, come quello stabilito all’articolo 27, paragrafo 6, dello ZaDiG, avente ad oggetto sia gli strumenti di pagamento ai sensi della citata direttiva, sia altre operazioni di pagamento, quali i bonifici effettuati per mezzo di un bollettino cartaceo. Peraltro, tale divieto risponderebbe all’obiettivo, indicato all’articolo 52, paragrafo 3, seconda frase, della stessa direttiva, di incoraggiare la concorrenza e promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.

16      La T‑Mobile Austria ha presentato ricorso in «Revision» (ricorso in cassazione) avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo, contro le cui decisioni non può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha ritenuto che le questioni sollevate nel procedimento principale richiedessero un’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2007/64.

17      Alla luce di queste considerazioni, l’Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre la Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva [2007/64] debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche riguardo al rapporto contrattuale tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e un suo cliente privato (consumatore), in qualità di pagatore.

2)      Se un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore ovvero la procedura, basata su un bollettino di pagamento firmato, finalizzata a disporre ordini di bonifico, nonché la procedura concordata per disporre ordini di bonifico tramite l’utilizzo dell’online banking (servizio bancario telematico) siano da considerare “strumenti di pagamento” ai sensi [degli articoli] 4, punto 23, e (…) 52, paragrafo 3, della direttiva [2007/64].

3)      Se l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva [2007/64] debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di disposizioni normative nazionali che prevedono un divieto, generale ed esteso, senza distinzioni tra diversi strumenti di pagamento, di imposizione di spese da parte del beneficiario».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

18      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che esso si applica all’utilizzo di uno strumento di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore.

 Sulla ricevibilità

19      In via preliminare, il Verein ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità riguardo a tale prima questione, in quanto una risposta alla stessa non sarebbe «necessaria» ai sensi dell’articolo 267 TFUE affinché il giudice del rinvio possa dirimere la lite nel procedimento principale.

20      Secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 39; van der Weerd e a., da C‑222/05 a C‑225/05, EU:C:2007:318, punto 22, nonché Betriu Montull, C‑5/12, EU:C:2013:571, punto 34).

21      Nella fattispecie, come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi da 21 a 23 delle sue conclusioni, non appare in modo manifesto che l’interpretazione dell’articolo 52, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2007/64 richiesta dal giudice del rinvio non sia necessaria a quest’ultimo per la risoluzione della lite in cui è stata sollevata.

22      Infatti, nell’ambito del procedimento principale, il Verein chiede che venga inibito alla T‑Mobile Austria di inserire, nei contratti che essa stipula con i suoi clienti, una clausola in virtù della quale vengono addebitate spese di gestione in caso di pagamento mediante bonifico effettuato su supporto cartaceo oppure online e di avvalersi di una siffatta clausola per i contratti esistenti. Dalla decisione di rinvio risulta altresì che il ricorso del Verein si basa sull’articolo 27, paragrafo 6, seconda frase, dello ZaDiG, che traspone nel diritto interno l’articolo 52, paragrafo 3, della citata direttiva.

23      Di conseguenza, la prima questione è ricevibile.

 Nel merito

24      L’articolo 52, paragrafo 3, prima frase, della direttiva 2007/64 prevede che il prestatore di servizi di pagamento non può impedire al beneficiario di imporre una spesa o di proporre una riduzione al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. L’articolo 52, paragrafo 3, seconda frase, di tale direttiva accorda, tuttavia, agli Stati membri la facoltà di vietare o limitare il diritto del beneficiario di imporre spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci.

25      A tale riguardo occorre rilevare che un gestore di telefonia mobile può essere qualificato come «beneficiario» ai sensi dell’articolo 4, punto 8, della direttiva 2007/64 quando è il destinatario di fondi che sono stati oggetto di un’operazione di pagamento. Inoltre, il cliente di tale gestore di telefonia mobile può essere qualificato come «pagatore» ai sensi dell’articolo 4, punto 7, di tale direttiva quando egli autorizza un ordine di pagamento a partire dal conto di pagamento di cui è titolare o quando dispone un ordine di pagamento.

26      Orbene, dal tenore letterale stesso dell’articolo 52, paragrafo 3, della citata direttiva, che disciplina il diritto del beneficiario di imporre al pagatore spese per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, emerge che tale disposizione concerne il rapporto tra il beneficiario e il pagatore. Ne deriva che tale disposizione si applica all’utilizzo di uno strumento di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore, come sostengono il Verein, i governi austriaco, tedesco, francese, italiano e portoghese, nonché la Commissione europea.

27      D’altronde, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, la facoltà accordata agli Stati membri dall’articolo 52, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2007/64 sarebbe priva di efficacia se non si applicasse ai rapporti tra il «beneficiario» e il «pagatore».

28      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che esso si applica all’utilizzo di uno strumento di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore.

 Sulla seconda questione

29      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che, da un lato, un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore e/o la procedura di emissione di un ordine di bonifico per mezzo di un simile bollettino e, dall’altro, la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituiscano strumenti di pagamento ai sensi di detta disposizione.

30      Ai sensi dell’articolo 4, punto 23, di tale direttiva, uno strumento di pagamento consiste in «qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente di servizi di pagamento per disporre un ordine di pagamento».

31      A titolo preliminare, occorre rilevare che esiste una certa divergenza tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione, come osserva l’avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni. Certo è che in tutte le versioni linguistiche l’epiteto «personalizzato» qualifica il sintagma «qualsiasi dispositivo». Tuttavia, nella versione francese («tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures»), che coincide segnatamente con le versioni spagnola, italiana, ungherese, portoghese e rumena, l’epiteto «personalizzato» non qualifica il sintagma «insieme di procedure». Per contro, nella versione tedesca («jedes personalisierte Instrument und/oder jeden personalisierten Verfahrensablauf»), l’epiteto «personalizzato» qualifica il sintagma «insieme di procedure». La versione inglese («any personalised device(s) and/or set of procedures»), che coincide segnatamente con le versioni danese, greca, neerlandese, finlandese e svedese, si presta ad entrambe le letture.

32      Secondo una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione europea. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell’Unione, la disposizione di cui è causa dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze Bark, C‑89/12, EU:C:2013:276, punto 40, e Commissione/Finlandia, C‑309/11, EU:C:2013:610, punto 49).

33      A tale riguardo, il Verein, i governi austriaco, tedesco e francese, nonché la Commissione, rilevano a giusto titolo che, per essere qualificato come personalizzato, uno strumento di pagamento deve consentire al prestatore di servizi di pagamento di verificare che l’ordine di pagamento sia stato disposto da un utente abilitato a tal fine.

34      Orbene, come osservato dal governo francese, taluni strumenti di pagamento espressamente contemplati dall’articolo 53 della direttiva 2007/64 non sono personalizzati. In tal senso, emerge ad esempio dall’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva che taluni strumenti di pagamento sono utilizzati in modo anonimo, nel qual caso i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti ad addurre la prova dell’autenticazione dell’operazione considerata nell’ipotesi contemplata dall’articolo 59 di tale direttiva.

35      Dall’esistenza di siffatti strumenti di pagamento non personalizzati deriva necessariamente che la nozione di strumento di pagamento definita all’articolo 4, punto 23, della stessa direttiva è idonea a ricomprendere un insieme di procedure non personalizzate, concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e alle quali l’utente fa ricorso per disporre un ordine di pagamento.

36      È con riguardo a tale definizione della nozione di strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 che occorre rispondere alla seconda questione posta dal giudice del rinvio.

37      Da un lato, il giudice del rinvio intende sapere se un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore e/o la procedura di emissione di un ordine di bonifico per mezzo di un bollettino di pagamento costituiscano uno strumento di pagamento.

38      Come giustamente osservato dal Verein, dai governi austriaco, francese, italiano e portoghese, nonché dalla Commissione, l’emissione di un ordine di bonifico per mezzo di un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore rappresenta un insieme di procedure concordate tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e al quale l’utente fa ricorso per disporre un ordine di pagamento e costituisce, pertanto, uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, seconda ipotesi, della direttiva 2007/64.

39      A tale riguardo, emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte che l’emissione di un siffatto ordine di bonifico presuppone generalmente che il pagatore depositi uno specimen della sua firma autografa presso l’ente creditizio in occasione dell’apertura del conto di pagamento, che utilizzi dei bollettini di pagamento predeterminati e che apponga su tali bollettini la sua firma autografa. Detto ente creditizio può procedere all’autenticazione dell’ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, della citata direttiva, confrontando la firma autografa apposta sul bollettino di pagamento con lo specimen di firma depositato previamente dal pagatore.

40      Dall’altro lato, il giudice del rinvio intende sapere se la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituisca uno strumento di pagamento.

41      Come rilevato dal Verein, dai governi austriaco, tedesco, francese, italiano e portoghese, nonché dalla Commissione, l’emissione di un ordine di bonifico online rappresenta un insieme di procedure concordato tra l’utente e il prestatore di servizi di pagamento e utilizzate dall’utente per disporre un ordine di pagamento e costituisce pertanto uno strumento di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, seconda ipotesi, della direttiva 2007/64.

42      Dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge, infatti, che l’emissione di un ordine di bonifico online presuppone che il pagatore digiti diversi codici personalizzati, quali un identificativo di connessione, un codice segreto e un codice di transazione, il cui utilizzo è concordato tra l’ente creditizio e il pagatore. L’utilizzo da parte del pagatore di tali diversi codici personalizzati consente all’ente creditizio di procedere all’autenticazione dell’ordine di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 19, della citata direttiva.

43      In tali circostanze, non è necessario esaminare se la procedura di emissione di un ordine di bonifico mediante un bollettino munito della firma autografa del pagatore o la procedura di emissione di un ordine di bonifico online possano essere qualificate come «dispositivo personalizzato» ai sensi dell’articolo 4, punto 23, prima ipotesi, della direttiva 2007/64, dato che esse costituiscono un «insieme di procedure» ai sensi della seconda ipotesi di tale disposizione.

44      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico tramite un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore, sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituiscono strumenti di pagamento ai sensi di detta disposizione.

 Sulla terza questione

45      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre spese al pagatore per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento.

46      Come rilevato dal Verein, dai governi austriaco, tedesco, francese, italiano e portoghese, nonché dalla Commissione, dal tenore letterale stesso dell’articolo 52, paragrafo 3, di tale direttiva emerge che la facoltà conferita agli Stati membri di vietare ai beneficiari di imporre spese per l’utilizzo di uno strumento di pagamento può essere esercitata riguardo ad una parte o alla totalità degli strumenti di pagamento utilizzati sul proprio territorio. Infatti, la seconda frase di tale disposizione non limita detta facoltà degli Stati membri all’utilizzo di uno strumento di pagamento determinato.

47      Inoltre, sebbene gli Stati membri debbano tener conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci allorché limitano o vietano l’imposizione di spese per l’utilizzo di uno strumento di pagamento, essi dispongono nondimeno di un ampio margine di discrezionalità nell’esercizio della facoltà loro conferita dall’articolo 52, paragrafo 3, della citata direttiva, come emerge segnatamente dal considerando 42 di quest’ultima.

48      Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre al pagatore spese per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

 Sulla limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

49      La T‑Mobile Austria chiede la limitazione nel tempo degli effetti dell’emananda sentenza se la Corte dovesse dichiarare, da una parte, che le procedure di emissione di un ordine di bonifico costituiscono strumenti di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64, e, dall’altra parte, che l’articolo 52, paragrafo 3, di tale direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre spese per l’utilizzo di uno strumento di pagamento.

50      A tale riguardo, secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto dell’Unione, nell’esercizio della competenza attribuitale dall’articolo 267 TFUE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, sempreché, d’altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenza RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punto 58 e giurisprudenza citata).

51      Inoltre, una limitazione dell’efficacia temporale di una sentenza costituisce una misura eccezionale la quale presuppone che sussista un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, in particolare, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente e che risulti che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell’Unione a causa di un’oggettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni del diritto dell’Unione, incertezza alla quale avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v., segnatamente, sentenza Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 36 e giurisprudenza citata).

52      A tale riguardo, si deve necessariamente constatare che i singoli e le autorità nazionali non sono stati indotti ad un comportamento non conforme al diritto dell’Unione, dal momento che la legislazione austriaca applicabile nel procedimento principale aveva correttamente trasposto le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/64.

53      Peraltro, occorre rilevare che la T-Mobile Austria si limita a paventare «importanti conseguenze finanziarie» per le imprese del settore delle telecomunicazioni nell’Unione, senza fornire prove o dati precisi a tale riguardo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 98 delle sue conclusioni. In tali circostanze, l’esistenza di un rischio di ripercussioni economiche gravi non è dimostrata (v., in tal senso, sentenza Endress, EU:C:2013:864, punto 37).

54      Pertanto, non occorre limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, deve essere interpretato nel senso che esso si applica all’utilizzo di uno strumento di pagamento nell’ambito del rapporto contrattuale instaurato tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e il suo cliente, in qualità di pagatore.

2)      L’articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico tramite un bollettino di pagamento con firma autografa del pagatore, sia la procedura di emissione di un ordine di bonifico online costituiscono strumenti di pagamento ai sensi di detta disposizione.

3)      L’articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 deve essere interpretato nel senso che esso conferisce agli Stati membri la facoltà di vietare in maniera generale ai beneficiari di imporre al pagatore spese per l’utilizzo di qualsiasi strumento di pagamento, a condizione che la normativa nazionale, nel suo complesso, tenga conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l’uso di strumenti di pagamento efficaci, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.