Language of document : ECLI:EU:C:2017:860

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 novembre 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Articolo 42 TFUE – Regolamento (CE) n. 2200/96 – Regolamento (CE) n. 1182/2007 – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Pratiche anticoncorrenziali – Articolo 101 TFUE – Regolamento n. 26 – Regolamento (CE) n. 1184/2006 – Organizzazioni di produttori – Associazioni di organizzazioni di produttori – Compiti di tali organizzazioni e associazioni – Pratica di fissazione di prezzi minimi di vendita – Pratica di concertazione sui quantitativi immessi sul mercato – Pratica di scambi di informazioni strategiche – Mercato francese dell’indivia»

Nella causa C‑671/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione dell’8 dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2015, nel procedimento

Président de l’Autorité de la concurrence

contro

Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE),

Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel),

Fraileg SARL,

Prim’Santerre SARL,

Union des endiviers, già Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE),

Soleil du Nord SARL,

Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord),

Association des producteurs d’endives de France (APEF),

Section nationale de l’endive (SNE),

Fédération du commerce de l’endive (FCE),

France endives société coopérative agricole,

Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives)société coopérative agricole,

Marché de Phalempinsociété coopérative agricole,

Primacoop société coopérative agricole,

Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema),

Valois-Fruitsunion de sociétés coopératives agricoles,

Groupe Perle du Nord SAS,

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, e J. Malenovský, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, D. Šváby (relatore), F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il président de l’Autorité de la concurrence, da H. Génin, S. Subrémon Lukasiewicz e I. de Silva, in qualità di agenti, assistiti da J.-P. Duhamel, avocat;

–        per il Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), il Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), l’Association des producteurs d’endives de France (APEF), la Section nationale de l’endive (SNE) e la Fédération du commerce de l’endive (FCE), da H. Calvet, P. Morrier, Y. Chevalier e A. Bouviala, avocats;

–        per la Fraileg SARL e la Prim’Santerre SARL, da J.-L. Fourgoux e L. Djavadi, avocats;

–        per la France endives société coopérative agricole, la Cambrésis Artois‑Picardie endives (CAP’Endives) société coopérative agricole, la Marché de Phalempin société coopérative agricole, la Primacoop société coopérative agricole, la Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema) e la Groupe Perle du Nord SAS, da B. Néouze, V. Ledoux e S. Pasquesoone, avocats:

–        per il governo francese, da G. de Bergues, D. Colas, S. Horrenberger, C. David e J. Bousin, in qualità di agenti;

–        per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da X. Lewis, A. Bouquet e B. Mongin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993), l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996, L 297, pag. 1), l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli (GU 2006, L 214, pag. 7), come modificato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (GU 2007, L 299, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1184/2006»), l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007, L 273, pag. 1), nonché l’articolo 122, primo comma, e l’articolo 176 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU 2009, L 154, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il presidente dell’Autorité de la concurrence (Autorità garante della concorrenza, Francia) e, dall’altro, l’Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE), il Comité économique régional agricole fruits et légumes de Bretagne (Cerafel), la Fraileg SARL, la Prim’Santerre SARL, l’Union des endiviers, già Fédération nationale des producteurs d’endives (FNPE), la Soleil du Nord SARL, il Comité économique fruits et légumes du Nord de la France (Celfnord), l’Association des producteurs d’endives de France (APEF), laSection nationale de l’endive (SNE), la Fédération du commerce de l’endive (FCE), la France endives société coopérative agricole, la Cambrésis Artois-Picardie endives (CAP’Endives)société coopérative agricole, la Marché de Phalempin société coopérative agricole, la Primacoop société coopérative agricole, la Coopérative agricole du marais audomarois (Sipema), la Valois-Fruits union de sociétés coopératives agricoles e la Groupe Perle du Nord SAS, nonché il ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (ministro dell’Economia, dell’Industria e del Digitale, Francia), in merito alla decisione del 6 marzo 2012, con la quale l’Autorità garante della concorrenza ha, sulla base, in particolare, dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, constatato e applicato una sanzione pecuniaria ad un’intesa complessa e continuata sul mercato francese dell’indivia (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Le disposizioni di diritto derivato relative all’organizzazione comune dei mercati nel settore ortofrutticolo applicabili ai fatti del procedimento principale sono contenute nel regolamento n. 2200/96, applicabile sino al 31 dicembre 2007, nel regolamento n. 1182/2007, abrogato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, che modifica il regolamento n. 1234/2007 (GU 2008, L 121, pag. 1), nonché dal regolamento n. 1234/2007. Tale ultimo regolamento è stato abrogato, a partire dal 1o gennaio 2014, dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), il quale tuttavia non è applicabile ai fatti del procedimento principale.

4        Le disposizioni di diritto derivato che riguardano l’applicazione delle regole di concorrenza dell’Unione europea alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli del settore degli ortofrutticoli sono state adottate dal legislatore dell’Unione nell’ambito del regolamento n. 26, al quale sono succeduti il regolamento n. 1184/2006 e gli articoli da 175 a 182 del regolamento n. 1234/2007.

 Regolamento n. 26

5        L’articolo 1 del regolamento n. 26 così dispone:

«A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli [da 101 a 106 TFUE], nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione, si applicano a tutti gli accordi, decisioni e pratiche, di cui all’articolo [101, paragrafo 1, e all’articolo 102 TFUE], riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati all’allegato II del Trattato, fatte salve le disposizioni del seguente articolo 2».

6        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento è così formulato:

«L’articolo [101, paragrafo 1, TFUE] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo precedente che costituiscono parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell’articolo [39 TFUE]. Non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell’articolo [39 TFUE]».

 Regolamento n. 2200/96

7        I considerando 7 e 16 del regolamento n. 2200/96 così recitano:

«(7)      considerando che le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell’organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; che dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell’offerta in seno a dette organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; che il raggruppamento dell’offerta deve realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all’estensione e all’efficienza dei servizi che un’organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti;

(…)

(16)      considerando che per stabilizzare i corsi è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare decidendo di non porre in vendita, in determinati periodi, alcuni quantitativi di prodotti; che tali operazioni di ritiro non possono essere considerate uno sbocco alternativo al mercato; che conseguentemente il loro finanziamento comunitario deve, da un lato, essere erogato soltanto per una percentuale determinata della produzione e, dall’altro, limitarsi ad un’indennità comunitaria ridotta, salva la possibilità di impiegare, per il medesimo fine, fondi d’esercizio; che un’esigenza di semplificazione giustifica la scelta, per ciascun prodotto, di un’indennità comunitaria unica e lineare; che per determinare una riduzione di entità comparabile per l’insieme dei prodotti risultano necessarie alcune differenziazioni».

8        L’articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per “organizzazione di produttori” qualsiasi persona giuridica:

a)      costituita per iniziativa dei produttori delle seguenti categorie di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2:

(…)

iii)      ortaggi

(…)

b)      che ha in particolare lo scopo:

1)      di assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

2)      di promuovere la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

3)      di ridurre i costi di produzione e di regolarizzare i prezzi alla produzione;

4)      di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;

(…)».

9        Inserito nel titolo sul «Regime degli interventi», l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96 prevede che «[l]e organizzazioni di produttori o le relative associazioni hanno facoltà di non commercializzare, per i volumi e i periodi che giudicano opportuni, i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 che esse stesse determinano e che sono conferiti dagli aderenti».

 Regolamento n. 1184/2006

10      L’articolo 1 bis del regolamento n. 1184/2006 dispone quanto segue:

«Gli articoli da [101 a 106 TFUE], nonché le disposizioni adottate per la loro applicazione, si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2 del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo [101, paragrafo 1, e all’articolo 102 TFUE], riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti di cui all’articolo 1».

11      L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento così recita:

«L’articolo [101, paragrafo 1, TFUE] non si applica agli accordi e alle pratiche contemplati all’articolo 1 bis del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per la realizzazione degli obiettivi fissati all’articolo [39 TFUE]».

 Regolamento n. 1182/2007

12      L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1182/2007 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, per organizzazione di produttori s’intende qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che soddisfi i seguenti requisiti:

a)      è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

b)      ha come obiettivo l’impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l’ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

c)      ha uno o più dei seguenti obiettivi:

i)      assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, specie in termini qualitativi e quantitativi;

ii)      la concentrazione dell’offerta e l’immissione sul mercato della produzione degli aderenti;

iii)      ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

d)      il suo statuto enuncia i particolari obblighi previsti al paragrafo 2; e

e)      è stata riconosciuta dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 4».

 Regolamento n. 1234/2007

13      L’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 prevede che i programmi operativi nel settore ortofrutticolo perseguono due o più degli obiettivi di cui all’articolo 122, primo comma, lettera c), di tale regolamento o degli obiettivi elencati a tale articolo 103 quater, tra i quali vi è quello della prevenzione e gestione delle crisi.

14      Detto articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), precisa che la prevenzione e la gestione delle crisi consistono nell’evitare e nell’affrontare le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli e, in tale contesto, prevedono, in particolare, il ritiro dal mercato.

15      L’articolo 122, primo comma, del regolamento n. 1234/2007 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

a)      sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

(…)

iii)      ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

(…)

b)      sono costituite su iniziativa dei produttori;

c)      perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:

i)      assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;

ii)      concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii)      ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione».

16      L’articolo 123, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento prevede che:

«1.      Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:

a)      sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:

i)      settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

ii)      settore del tabacco;

b)      sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e

c)      perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:

i)      concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

ii)      adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

iii)      promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;

iv)      svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato.

(…)

3.      Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:

(…)

c)      svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:

i)      migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

ii)      contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)      redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

iv)      valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;

v)      fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vi)      ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii)      mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;

viii)      valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix)      promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;

x)      definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;

(…)».

17      L’articolo 125 bis, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.      Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

(…)

c)      vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori in questione;

(…)

2.      In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell’organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

a)      vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10%;

b)      commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

c)      commercializzare essi stessi o tramite un’altra organizzazione di produttori designata dall’organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione».

18      L’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento n. 1234/2007 dispone che gli Stati membri riconoscano come organizzazione di produttori (in prosieguo: «OP») nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione, in particolare, che offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell’offerta, e che non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo 39 TFUE.

19      L’articolo 125 quater di detto regolamento prevede che:

«Un’associazione di [OP] del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di [OP] riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un’[OP] ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un’associazione di [OP] se:

a)      lo Stato membro ritiene che l’associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e

b)      l’associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell’articolo [39 TFUE]

(…)».

20      L’articolo 175 del regolamento n. 1234/2007 è così formulato:

«Salvo disposizione contraria del presente regolamento, gli articoli [da 101 a 106 TFUE] e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli [101, paragrafo 1, e 102 TFUE] che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati dal presente regolamento».

21      L’articolo 176, paragrafo 1, di tale regolamento è formulato come segue:

«L’articolo [101, paragrafo 1, TFUE] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di cui all’articolo 175 del presente regolamento che formano parte integrante di un’organizzazione nazionale di mercato o sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo [39 TFUE].

In particolare, l’articolo [101, paragrafo 1, TFUE] non si applica agli accordi, decisioni e pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro nella misura in cui, senza che ne derivi l’obbligo di praticare prezzi identici, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l’utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza è eliminata o che sono compromessi gli obiettivi di cui all’articolo [39 TFUE]».

22      L’articolo 176 bis, paragrafi 1 e 4, di detto regolamento così dispone:

«1.      L’articolo [101, paragrafo 1, TFUE] non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 123, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

(…)

4.      Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa comunitaria gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)      possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b)      possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c)      possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)      comportano la fissazione dei prezzi, indipendentemente dalle attività svolte dalle organizzazioni interprofessionali in applicazione della normativa comunitaria specifica;

e)      possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione».

 Diritto francese

23      L’articolo L. 420-1 del code de commerce (codice del commercio) stabilisce che:

«Sono proibite, anche se realizzate per il tramite diretto o indiretto di una società del gruppo stabilita fuori dalla Francia, qualora abbiano per oggetto o possano avere per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza su un mercato, le azioni concordate, le convenzioni, le intese espresse o tacite o le cooperazioni, in particolare quando sono dirette a:

1.      limitare l’accesso al mercato o il libero esercizio della concorrenza da parte di altre imprese;

2.      ostacolare la fissazione dei prezzi in base al libero gioco del mercato, favorendo artificialmente il loro aumento o la loro diminuzione;

3.      limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, gli investimenti o il progresso tecnico;

4.      ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

24      A seguito di operazioni di ispezione e di sequestro effettuate il 12 aprile 2007 dalla direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) (direzione generale per la concorrenza, il consumo e la repressione delle frodi, Francia), il ministro dell’Economia, dell’Industria e del Digitale ha denunciato al Conseil de la concurrence (Consiglio della concorrenza, Francia), attualmente Autorità garante della concorrenza, pratiche attuate nel settore della produzione e della commercializzazione dell’indivia.

25      Con la decisione controversa del 6 marzo 2012, l’Autorità garante della concorrenza ha accertato che l’APVE, il Cerafel, la FNPE, il Celfnord, l’APEF, la SNE, la FCE ed il Groupe Perle du Nord, nonché le OP Fraileg, Prim’Santerre, Soleil du Nord, France endives, Cap’Endives, Marché de Phalempin, Primacoop, Sipema e Valois-Fruits avevano attuato sul mercato dell’indivia un’intesa complessa e continuata vietata dall’articolo L. 420-1 del codice del commercio e dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, consistente in una concertazione sul prezzo dell’indivia attuata con vari mezzi, come la diffusione settimanale di un prezzo minimo, la fissazione di un tasso centrale, l’istituzione di una borsa di scambi, la fissazione di una soglia minima di prezzo nell’ambito di un’asta al ribasso e l’uso deviato del meccanismo dei prezzi di ritiro, in una concertazione sui quantitativi di indivia immessi sul mercato e in un sistema di scambi di informazioni strategiche utilizzato per istituire una disciplina dei prezzi; tali pratiche hanno avuto per oggetto la fissazione in comune di un prezzo minimo di vendita per la produzione di indivia e hanno consentito ai produttori e a diverse loro organizzazioni professionali di mantenere prezzi di vendita minimi, per un periodo iniziato nel gennaio 1998 e ancora in corso alla data della decisione controversa. Essa ha inflitto loro, di conseguenza, sanzioni pecuniarie per un importo totale pari a EUR 3 970 590.

26      Nella decisione controversa, l’Autorità garante della concorrenza ha respinto, in particolare, l’argomento dei produttori con il quale questi ultimi sostenevano che gli accordi in questione dovevano essere considerati necessari alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, poiché i regimi derogatori previsti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1184/2006 e all’articolo 176 del regolamento n. 1234/2007 non erano applicabili nella specie.

27      Diverse società e organismi sanzionati hanno presentato dinanzi alla cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) un ricorso inteso ad ottenere l’annullamento e, in subordine, la riforma della decisione controversa.

28      Con sentenza del 15 maggio 2014, tale organo giurisdizionale ha riformato la decisione controversa in tutte le sue disposizioni e ha dichiarato che non era stata fornita la prova della violazione delle disposizioni di cui all’articolo L. 420-1 del codice del commercio e all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo, esso ha dichiarato in particolare che, stanti le difficoltà di interpretazione della normativa sull’organizzazione comune dei mercati in merito alla portata esatta ed ai limiti del compito di regolarizzazione dei prezzi assegnato agli organismi messi in discussione nell’ambito del regime di deroga al diritto della concorrenza derivante dall’applicazione delle regole della politica agricola comune, non era dimostrato che la diffusione di istruzioni sui prezzi minimi fosse, in qualsiasi circostanza, necessariamente e definitivamente vietata, e che pertanto non era inconfutabilmente dimostrato che gli organismi in questione avessero oltrepassato i limiti dei compiti loro attribuiti per legge in materia di regolarizzazione dei prezzi.

29      Il presidente dell’Autorità garante della concorrenza ha impugnato tale sentenza con un ricorso per cassazione. A sostegno della propria impugnazione ha fatto segnatamente valere, in sostanza, che, al di fuori dell’applicazione delle deroghe espresse all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE previste dai regolamenti relativi all’applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, l’esercizio dei compiti conferiti alle OP e alle associazioni di OP (in prosieguo: le «AOP») era concepibile soltanto nel rispetto delle regole di concorrenza.

30      Nell’ambito di tale procedimento, la Commissione ha presentato, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), osservazioni dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia). Essa ha ivi esposto che all’applicabilità delle regole di concorrenza dell’Unione al settore agricolo esistono non solo deroghe generali adottate sul fondamento dell’articolo 2 dei regolamenti nn. 26 e 1184/2006, nonché dell’articolo 176 del regolamento n. 1234/2007, ma anche, ai sensi dell’articolo 175 dello stesso regolamento, deroghe specifiche contenute nei diversi regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati, che affidano ad organizzazioni operanti nel settore della produzione e della commercializzazione di ortofrutticoli alcuni compiti particolari che rientrerebbero di norma nei divieti previsti dalle regole di concorrenza. Nel caso di specie, si tratterebbe, sino alla fine del 2007, del regolamento n. 2200/96 e, a partire dal 1o gennaio 2008, del regolamento n. 1182/2007, incorporato nel regolamento n. 1234/2007. Essa ritiene, tuttavia, che i più significativi tra i comportamenti oggetto del procedimento principale, vale a dire i meccanismi dei prezzi minimi concordati all’interno delle principali AOP, esulino dai compiti specifici previsti dall’organizzazione comune del mercato considerato e non possano considerarsi coperti da tali deroghe specifiche.

31      A tale riguardo, la Cour de cassation (Corte di cassazione) rileva che, nelle sentenze del 9 settembre 2003, Milk Marque e National Farmers’ Union (C‑137/00, EU:C:2003:429), nonché del 19 settembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou (C‑373/11, EU:C:2013:567), la Corte ha dichiarato che l’articolo 42 TFUE sancisce il principio dell’applicabilità delle regole di concorrenza europee nel settore agricolo e che il mantenimento di una effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della politica agricola comune, pur ritenendo che, anche per quanto riguarda le regole del Trattato FUE in materia di concorrenza, tale disposizione accordi agli obiettivi della politica agricola comune il primato su quelli della politica in materia di concorrenza.

32      Tuttavia, essa ritiene che la Corte non si sia ancora pronunciata sull’esistenza delle «deroghe specifiche» menzionate dalla Commissione, né abbia precisato, se del caso, il loro rapporto con le «deroghe generali» enunciate dai regolamenti relativi all’applicazione delle regole di concorrenza nel settore agricolo.

33      Pertanto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se accordi, decisioni o pratiche di [OP], di [AOP] e di organizzazioni professionali, che possano essere qualificati come anticoncorrenziali ai sensi dell’articolo 101 TFUE, possano sfuggire al divieto previsto da tale articolo per il solo fatto che siano connessi alle missioni affidate a dette organizzazioni nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato [considerato], benché essi non rientrino in alcuna delle deroghe generali previste successivamente dall’articolo 2 dei regolamenti [n. 26] e [n. 1184/2006] e dall’articolo 176 del regolamento n. 1234/2007 (…).

2)      In caso affermativo, se gli articoli 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1182/2007, e 122, primo comma, del regolamento n. 1234/2007, che stabiliscono, tra gli obiettivi assegnati alle [OP e alle AOP], quello di regolare i prezzi alla produzione e quello di adeguare la produzione alla domanda, in particolare dal punto di vista quantitativo, debbano essere interpretati nel senso che pratiche di fissazione collettiva di un prezzo minimo, di concertazione sulle quantità immesse sul mercato o di scambio di informazioni strategiche, attuate da tali organizzazioni o dalle loro associazioni, sfuggono al divieto di accordi anticoncorrenziali, in quanto tendono alla realizzazione di detti obiettivi».

 Sulle questioni pregiudiziali

34      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 26, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, l’articolo 2 del regolamento n. 1184/2006, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1182/2007, nonché l’articolo 122, primo comma, e gli articoli 175 e 176 del regolamento n. 1234/2007, debba essere interpretato nel senso che pratiche come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali OP, AOP e organizzazioni professionali attive nel settore dell’indivia procedono alla fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, si accordano sui quantitativi immessi sul mercato e si scambiano informazioni strategiche, sono escluse dall’ambito di applicazione del divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

35      In via preliminare, occorre rilevare che l’indivia rientra nella categoria dei «legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci», di cui all’allegato I del Trattato FUE ed è pertanto sottoposta, in forza dell’articolo 38 TFUE, alle disposizioni degli articoli da 39 a 44 TFUE relative alla politica agricola comune.

36      L’articolo 42 TFUE stabilisce che le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell’articolo 39 TFUE. A tale riguardo, l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE prevede che il Parlamento ed il Consiglio adottino, in particolare, le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

37      Così, nel perseguire gli obiettivi di instaurazione di una politica agricola comune e di creazione di un regime di concorrenza non falsata, l’articolo 42 TFUE riconosce la preminenza della politica agricola comune rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza e il potere del legislatore dell’Unione di decidere in quale misura le regole di concorrenza trovano applicazione nel settore agricolo (v., in tal senso, sentenze del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, C‑280/93, EU:C:1994:367, punto 61, e del 12 dicembre 2002, Francia/Commissione, C‑456/00, EU:C:2002:753, punto 33).

38      Ne deriva, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 51 e 56 delle sue conclusioni, che gli interventi del legislatore dell’Unione a tale titolo non sono finalizzati a stabilire deroghe o giustificazioni al divieto delle pratiche di cui all’articolo 101, paragrafo 1, ed all’articolo 102 TFUE, ma ad escludere dall’ambito di applicazione di tali disposizioni pratiche che, qualora fossero poste in essere in un settore diverso da quello della politica agricola comune, vi rientrerebbero.

39      Per quanto riguarda, in particolare, il settore ortofrutticolo, e per i periodi di cui al procedimento principale, il legislatore dell’Unione ha precisato i rapporti tra la politica agricola comune e le regole di concorrenza, in successione, all’articolo 1 del regolamento n. 26, all’articolo 1 bis del regolamento n. 1184/2006 e, in seguito, all’articolo 175 del regolamento n. 1234/2007.

40      Per quanto riguarda quest’ultima disposizione, che riprende in sostanza il modo in cui tali rapporti erano stati precisati dai regolamenti nn. 26 e 1184/2006, essa prevede che, salvo disposizione contraria del regolamento n. 1234/2007, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative modalità di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 176 a 177 di tale regolamento, a tutti gli accordi, decisioni e pratiche di cui agli articoli 101, paragrafo 1, e 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio dei prodotti disciplinati da detto regolamento.

41      Nel settore ortofrutticolo, gli articoli da 101 a 106 TFUE sono applicabili alle pratiche previste da tali articoli, da un lato, ad esclusione delle pratiche di cui agli articoli 176 e 176 bis del regolamento n. 1234/2007 e, dall’altro, salvo disposizione contraria di tale regolamento, come prevede l’articolo 175 del medesimo.

42      Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 122, primo comma, del regolamento n. 1234/2007, che è succeduto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, e dell’articolo 125 quater del regolamento n. 1234/2007, le OP o le AOP che intervengono nel settore ortofrutticolo hanno il compito di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità, di concentrare l’offerta e di immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti o ancora di ottimizzare i costi di produzione e di stabilizzare i prezzi alla produzione.

43      Ebbene, un’OP o un’AOP potrebbe, al fine di realizzare gli obiettivi previsti da tali disposizioni, dover ricorrere a mezzi diversi da quelli che regolano il normale funzionamento dei mercati e, in particolare, ad alcune forme di coordinamento e di concertazione tra produttori agricoli.

44      Pertanto, salvo privare le OP e le AOP dei mezzi che consentono loro di realizzare gli obiettivi loro assegnati nell’ambito dell’organizzazione comune di mercato alla quale partecipano – e della quale, come ricordato al considerando 7 del regolamento n. 2200/96, rappresentano l’elemento portante – e, pertanto, salvo rimettere in discussione l’effetto utile dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, le pratiche di tali entità necessarie al raggiungimento di uno o più di tali obiettivi devono sfuggire, in particolare, al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

45      Ne discende che, in tale settore, i casi di inapplicabilità dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si limitano alle sole pratiche di cui agli articoli 176 e 176 bis del regolamento n. 1234/2007, ma coprono anche le pratiche menzionate al punto precedente.

46      Tuttavia, la portata di tali esclusioni va interpretata in modo restrittivo.

47      Come la Corte ha già avuto modo di precisare, le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza (sentenza del 9 settembre 2003, Milk Marque e National Farmers’ Union, C‑137/00, EU:C:2003:429, punto 61).

48      Al contrario, il mantenimento di una effettiva concorrenza sui mercati dei prodotti agricoli fa parte degli obiettivi della politica agricola comune e dell’organizzazione comune dei mercati (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Milk Marque e National Farmers’ Union, C‑137/00, EU:C:2003:429, punti 57 e 58).

49      Occorre inoltre sottolineare che, conformemente al principio di proporzionalità, le pratiche considerate non devono andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell’obiettivo, o degli obiettivi, assegnati all’OP o all’AOP in questione, conformemente alla normativa relativa all’organizzazione comune del mercato considerato.

50      È alla luce di tali considerazioni che occorre valutare se pratiche come quelle di cui al procedimento principale, attraverso le quali OP, AOP e organizzazioni professionali attive nel settore dell’indivia procedono alla fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, si accordano sui quantitativi immessi sul mercato e si scambiano informazioni strategiche, siano escluse dall’ambito di applicazione del divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

51      A tale riguardo, è stato ricordato al punto 44 della presente sentenza che le OP e le AOP costituiscono gli elementi portanti che garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato delle organizzazioni comuni di mercato.

52      L’articolo 122, primo comma, lettera c), e l’articolo 125 quater del regolamento n. 1234/2007 prevedono quindi che, nel settore ortofrutticolo, gli Stati membri riconoscano le OP o le AOP che, in particolare, perseguono proprio uno degli obiettivi definiti dal legislatore dell’Unione ed elencati ai punti da i) a iii) di tale prima disposizione.

53      Ne deriva che l’inapplicabilità delle regole di concorrenza dell’Unione giustificata dal fatto che la pratica di cui trattasi sia necessaria al raggiungimento di uno o più degli obiettivi dell’organizzazione comune del mercato considerato presuppone che tale pratica sia attuata da un’entità che sia effettivamente legittimata a farlo, conformemente alla normativa relativa all’organizzazione comune di tale mercato, e che, pertanto, sia stata riconosciuta da uno Stato membro.

54      Una pratica adottata all’interno di un’entità non riconosciuta da uno Stato membro per perseguire uno di tali obiettivi non può pertanto sfuggire al divieto delle pratiche di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

55      Ciò dovrebbe valere in particolare anche per le pratiche di organizzazioni professionali quali, nel procedimento principale, l’APVE, la SNE e la FCE, con riferimento alle quali non emerge né dal fascicolo né dalle risposte ai quesiti posti dalla Corte che siano state riconosciute dalle autorità francesi come OP, AOP oppure organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

56      Per quanto riguarda le pratiche attuate da un’OP o un’AOP, occorre rilevare che tali pratiche devono rimanere interne ad una sola OP o ad una sola AOP.

57      Infatti, ai sensi, in particolare, dell’articolo 122, primo comma, lettera c), e dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, i compiti di pianificazione della produzione, di concentrazione dell’offerta e di immissione sul mercato, di ottimizzazione dei costi di produzione e di stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dei quali possono essere incaricate un’OP o un’AOP in forza della normativa applicabile all’organizzazione comune del mercato considerato, possono riguardare unicamente la produzione e la commercializzazione dei prodotti dei soli membri dell’OP o dell’AOP considerata. Tali compiti, pertanto, possono giustificare talune forme di coordinamento e di concertazione soltanto tra produttori membri della medesima OP o della medesima AOP riconosciuta da uno Stato membro.

58      Ne consegue che gli accordi o le pratiche concordate che siano convenuti non all’interno di un’OP o di un’AOP, ma tra OP o tra AOP, eccedono quanto necessario per l’assolvimento di tali compiti.

59      Dalle considerazioni esposte ai punti da 51 a 58 della presente sentenza discende che le pratiche in essere tra tali OP o AOP e, a fortiori, le pratiche che coinvolgono, oltre a tali OP o AOP, entità non riconosciute da uno Stato membro nell’ambito dell’attuazione della politica agricola comune nel settore di cui trattasi, non possono sfuggire al divieto delle pratiche di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

60      Nei limiti in cui le pratiche di cui al procedimento principale siano state adottate non all’interno della medesima OP o della medesima AOP, ma tra più OP, più AOP e più entità non riconosciute nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato dell’indivia, esse non potrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del divieto delle intese di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

61      Per quanto riguarda poi le pratiche concordate tra produttori membri di una medesima OP o di una medesima AOP riconosciuta da uno Stato membro, occorre ricordare che, nell’ambito della politica agricola comune nel settore ortofrutticolo, le OP o le AOP riconosciute devono essere per l’appunto incaricate di almeno uno degli obiettivi di cui all’articolo 122, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1234/2007 e ricordati al punto 42 della presente sentenza.

62      Ne consegue che l’inapplicabilità delle regole di concorrenza dell’Unione, nel settore ortofrutticolo, ad una pratica non prevista dagli articoli 176 e 176 bis del regolamento n. 1234/2007 presuppone che la pratica concordata all’interno dell’OP e dell’AOP considerata rientri effettivamente e rigorosamente nel perseguimento dell’obiettivo, o degli obiettivi, che le sono stati assegnati conformemente alla normativa relativa all’organizzazione comune del mercato considerato.

63      Per quanto riguarda gli obiettivi di cui ai punti 42 e 61 della presente sentenza, occorre rilevare che l’obiettivo di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, al pari di quello di concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione degli aderenti, nonché di quello di stabilizzare i prezzi alla produzione implicano necessariamente scambi di informazioni strategiche tra i singoli produttori membri dell’OP o dell’AOP considerata, destinati, in particolare, a conoscere le caratteristiche della loro produzione. Pertanto, scambi di informazioni strategiche tra produttori di una medesima OP o di una medesima AOP possono essere proporzionati se intervengono effettivamente ai fini dell’obiettivo o degli obiettivi assegnati a tale OP o a tale AOP e sono limitati alle sole informazioni strettamente necessarie a tali fini.

64      L’obiettivo di stabilizzazione dei prezzi alla produzione, al fine di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, può anch’esso giustificare un coordinamento tra produttori agricoli di una medesima OP o di una medesima AOP in merito al volume di prodotti agricoli immessi sul mercato, come emerge dal considerando 16 del regolamento n. 2200/96, nonché dal regime degli interventi, il cui principio di funzionamento è stato fissato all’articolo 23 di tale regolamento ed è stato riformato dall’articolo 103 quater, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1234/2007.

65      Inoltre, l’obiettivo di concentrare l’offerta, al fine di consolidare la posizione dei produttori di fronte ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, può anch’esso giustificare una certa forma di coordinamento della politica tariffaria dei singoli produttori agricoli all’interno di un’OP o di un’AOP. Ciò vale in particolare quando all’OP o all’AOP considerata sia stato assegnato dai suoi membri il compito di commercializzare tutta la loro produzione, come impone, salvo casi particolari, l’articolo 125 bis, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1234/2007, in combinato disposto con l’articolo 125 quater del medesimo regolamento.

66      Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all’interno di un’OP o di un’AOP non può essere considerata, nell’ambito delle pratiche necessarie a realizzare i compiti loro affidati nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato considerato, proporzionata agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione dell’offerta, qualora non consenta ai produttori che provvedono essi stessi a smaltire la propria produzione nei casi di cui all’articolo 125 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007 di praticare un prezzo inferiore a tali prezzi minimi, poiché ha l’effetto di abbassare il livello già ridotto di concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli a causa, in particolare della facoltà riconosciuta ai produttori di raggrupparsi in OP o in AOP al fine di concentrare la loro offerta.

67      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 26, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 2200/96, l’articolo 2 del regolamento n. 1184/2006, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1182/2007, nonché l’articolo 122, primo comma, e gli articoli 175 e 176 del regolamento n. 1234/2007, deve essere interpretato nel senso che:

–        pratiche riguardanti la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, una concertazione sui quantitativi immessi sul mercato o lo scambio di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra diverse OP o AOP, nonché con entità non riconosciute da uno Stato membro ai fini della realizzazione di un obiettivo definito dal legislatore dell’Unione nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato considerato, come le organizzazioni professionali prive dello status di OP, di AOP o di organizzazione interprofessionale ai sensi della normativa dell’Unione, e

–        pratiche riguardanti una concertazione sui prezzi o sui quantitativi immessi sul mercato o scambi di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra membri di una medesima OP o di una medesima AOP riconosciuta da uno Stato membro e siano strettamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo, o degli obiettivi, assegnati all’OP o all’AOP considerata, conformemente alla normativa dell’Unione.

 Sulle spese

68      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, l’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di taluni prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96, nonché l’articolo 122, primo comma, e gli articoli 175 e 176 del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, deve essere interpretato nel senso che:

–        pratiche riguardanti la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita, una concertazione sui quantitativi immessi sul mercato o lo scambio di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, non possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra diverse organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori, nonché con entità non riconosciute da uno Stato membro ai fini della realizzazione di un obiettivo definito dal legislatore dell’Unione europea nell’ambito dell’organizzazione comune del mercato considerato, come le organizzazioni professionali prive dello status di organizzazione di produttori, di associazione di organizzazioni di produttori o di organizzazione interprofessionale ai sensi della normativa dell’Unione europea, e

–        pratiche riguardanti una concertazione sui prezzi o sui quantitativi immessi sul mercato o scambi di informazioni strategiche, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono essere sottratte al divieto delle intese previsto all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora siano concordate tra membri di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta da uno Stato membro e siano strettamente necessarie al perseguimento dell’obiettivo, o degli obiettivi, assegnati all’organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori considerata, conformemente alla normativa dell’Unione europea.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.