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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court, (Irlanda) il 27 febbraio 2018 – Tomás Horgan, Claire Keegan / Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General

(Causa C-154/18)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Labour Court, Irlanda

Parti

Ricorrenti: Tomás Horgan, Claire Keegan

Convenuti: Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Ireland and the Attorney General

Questioni pregiudiziali

Se costituisca una discriminazione indiretta fondata sull’età, ai sensi dell’articolo 2, [paragrafo 2,] lettera b), della direttiva 2000/78/CE 1 , che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il fatto che uno Stato membro, in qualità di datore di lavoro, introduca livelli retributivi più bassi per insegnanti della scuola pubblica neoassunti, pur mantenendo inalterata la retribuzione degli insegnanti già impiegati, tenuto conto delle seguenti circostanze:

i livelli retributivi modificati e quelli esistenti si applicano a tutti gli insegnanti nelle rispettive categorie indipendentemente dall’età;

al momento dell’assunzione e del rispettivo inquadramento retributivo non vi era differenza riguardo alla ripartizione per età tra gli appartenenti al gruppo con la retribuzione più alta e gli appartenenti al gruppo con la retribuzione più bassa;

l’introduzione dei livelli retributivi modificati ha comportato una sostanziale differenza salariale tra due gruppi di insegnanti che svolgono un lavoro di uguale valore;

l’età media di coloro che hanno avuto un inquadramento salariale inferiore è più bassa rispetto all’età media di coloro che sono inquadrati seconda la tabella salariale originaria;

al momento in cui sono stati introdotti gli inquadramenti salariali più bassi, le statistiche dello Stato indicavano che il 70% degli insegnanti appena assunti aveva 25 anni o un’età inferiore, ed è stato ammesso che ciò corrispondeva alla tipica ripartizione per età degli insegnanti neoassunti in qualsiasi anno; e

gli insegnanti della scuola pubblica assunti nel 2011 e dopo tale data subiscono un chiaro svantaggio dal punto di vista economico, rispetto ai loro colleghi insegnanti assunti prima del 2011.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’introduzione dei livelli salariali più bassi possa essere oggettivamente giustificata dalla necessità di ridurre strutturalmente, nel medio-lungo termine, i costi del pubblico impiego, tenuto conto dei vincoli di bilancio che lo Stato doveva affrontare e/o dall’importanza di mantenere buone relazioni sindacali con i funzionari pubblici in servizio.

Si chiede inoltre se la risposta alla seconda questione sia diversa nel caso in cui lo Stato avesse potuto conseguire risparmi equivalenti riducendo la paga di tutti gli insegnanti di un importo significativamente minore rispetto a quello della riduzione applicata esclusivamente agli insegnanti neoassunti.

Si chiede altresì se la risposta alle questioni seconda e terza sia diversa nel caso in cui la decisione di non abbassare i livelli retributivi degli insegnanti già in servizio sia stata presa in ottemperanza ad un contratto collettivo tra il governo, in qualità di datore di lavoro, e i sindacati rappresentanti gli impiegati pubblici, con il quale il governo si era impegnato a non ridurre ulteriormente le retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio che avevano già subito tagli e [in considerazione del]le conseguenze sulle relazioni sindacali che sarebbero derivate dall'inosservanza di tale contratto collettivo, tenuto conto del fatto che la nuova tabella salariale introdotta nel 2011 non costituiva parte del suddetto contratto.

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1 GU 2000, L 303, pag. 16.