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Impugnazione proposta il 22 dicembre 2014 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2014, causa T-543/12, Grau Ferrer / UAMI – Rubio Ferrer (Bugui Va)

(Causa C-597/14 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (rappresentanti: S. Palmero Cabezas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altre parti nel procedimento: Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer e Alberto Rubio Ferrer

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

pronunciare una nuova sentenza nel merito della causa, respingendo il ricorso avverso la decisione impugnata, o rinviare la causa al Tribunale;

condannare alle spese la ricorrente dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 1 e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 2 avendoli ritenuti applicabili alla fattispecie in base a criteri di valutazione erronei.

Il Tribunale ha violato l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e la regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 essendosi basato su un’erronea interpretazione della portata del potere discrezionale che deriva da tali disposizioni, ritenendo, in particolare, che la commissione di ricorso disponga di tale potere a prescindere dal fatto che i documenti presentati per la prima volta dinanzi ad essa siano o meno addizionali. La questione di stabilire se il potere discrezionale riconosciuto alle commissioni di ricorso dall’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 sussista in ogni caso, vale a dire anche qualora i documenti presentati estemporaneamente dinanzi alla commissione di ricorso siano nuovi, è una questione di diritto che dev’essere chiarita dalla Corte.

Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 40/94 nel concludere che il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato sotto una forma che si differenzia in elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio come registrato.

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1     Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2     Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).