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Ricorso proposto il 29 novembre 2010 - Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-557/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e M. França, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, per quanto attiene alla trasposizione del primo pacchetto ferroviario, la Repubblica portoghese non ha ottemperato agli obblighi impostile dall'art. 5, n. 3, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE 1, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (come modificata dalla direttiva 2001/12/CE 2), dall'art. 7, n. 3, della direttiva 81/440/CEE e dall'art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE 3, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza,

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Indipendenza della gestione

L'art. 5, n. 3, della direttiva 91/440 contiene un elenco di decisioni che le imprese di trasposto ferroviario devono poter adottare senza interferenze dello Stato. Fra tali decisioni figurano quelle relative al personale, agli attivi e alle acquisizioni proprie. Tali decisioni tuttavia devono essere adottate nell'ambito delle linee direttrici della politica generale adottate dallo Stato. Orbene, in Portogallo, per quanto attiene all'impresa pubblica CP, non solo lo Stato stabilisce orientamenti strategici generali per l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni in altre imprese, da un lato, così come, d'altro lato, impone che le decisioni individuali di acquisizione o di alienazione di partecipazione del capitale di società dipendano dall'approvazione del Governo. Per questi motivi la Commissione considera che il Portogallo è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 5, n. 3, della direttiva 91/440 (come modificata).

Tarificazione di accesso all'infrastruttura ferroviaria

Ai sensi degli artt. 7, n. 3, della direttiva 91/440 (come modificata) e 6, n. 1, della direttiva 2001/14, gli Stati membri devono definire le condizioni necessarie per garantire che i conti del gestore dell'infrastruttura ferroviaria siano in equilibrio. Tuttavia in Portogallo gli introiti provenienti dalle tasse di utilizzazione dell'infrastruttura, il finanziamento statale e gli altri rendimenti di attività commerciale sono insufficienti per equilibrare i conti del gestore dell'infrastruttura, vale a dire dell'impresa pubblica REFER E.P. Per questi motivi, la Commissione considera che il Portogallo è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 7, n. 3, della direttiva 91/440 (come modificata) e dall'art. 6, n. 1, della direttiva 2001/14.

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1 - GU L 237, pag. 25

2 - GU L 75, pag. 1

3 - GU L 75, pag. 29