Language of document : ECLI:EU:C:2012:519

Causa C‑83/11

Secretary of State for the Home Department

contro

Muhammad Sazzadur Rahman e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal-

l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)]

«Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Articolo 3, paragrafo 2 — Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di “ogni altro familiare” a carico di un cittadino dell’Unione»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012

1.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Altri familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di paesi terzi, non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva — Obbligo degli Stati membri di agevolare l’entrata e il soggiorno di questi cittadini — Portata — Margine di discrezionalità degli Stati membri — Limiti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 3, § 2, e 10, § 2)

2.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Altri familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di paesi terzi, non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva — Obbligo degli Stati membri di agevolare l’entrata e il soggiorno di questi cittadini — Diritto dei beneficiari d’invocare direttamente tale disposizione dinanzi al giudice nazionale — Limiti

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 2)

3.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Altri familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di paesi terzi, non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva — Familiare a carico del cittadino dell’Unione nel paese di provenienza — Nozione di «paese di provenienza» — Valutazione della dipendenza al momento della domanda

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 2)

4.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Altri familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di paesi terzi, non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva — Familiare a carico del cittadino dell’Unione — Criteri di valutazione — Possibilità di imporre particolari requisiti relativi alla natura e alla durata della dipendenza — Limiti

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, art. 3, § 2, primo comma, a)]

5.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Direttiva 2004/38 — Aventi diritto — Altri familiari di un cittadino dell’Unione, cittadini di paesi terzi, non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della direttiva — Rilascio di una carta di soggiorno — Condizioni che possono essere imposte dagli Stati membri — Dipendenza protrattasi nello Stato membro ospitante — Questione che esula dall’ambito di applicazione della direttiva

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 3, § 2, primo comma, a), e 10]

1.        L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d’ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell’Unione non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima, di essere a carico di tale cittadino.

Gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto. Gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile.

(v. punto 26, dispositivo 1)

2.        Sebbene i termini utilizzati all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non siano sufficientemente precisi da consentire a colui che richiede l’ingresso o il soggiorno di avvalersi direttamente di tale disposizione per invocare criteri di valutazione che, a suo giudizio, dovrebbero essere applicati alla sua domanda, nondimeno un tale richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione sono rimaste nei limiti della discrezionalità tracciata dalla direttiva.

(v. punti 25, 26, dispositivo 1)

3.        Per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, vale a dire nello Stato nel quale egli soggiornava alla data in cui ha chiesto di accompagnare o raggiungere il cittadino dell’Unione, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico.

(v. punti 31, 35, dispositivo 2)

4.        L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nell’esercizio del potere discrezionale quanto alla scelta dei fattori da prendere in considerazione nell’esame delle domande di ingresso e di soggiorno presentate dai familiari di un cittadino dell’Unione indicati dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, possono prescrivere nelle loro legislazioni particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, segnatamente al fine di assicurarsi che detta situazione sia reale e stabile e non sia stata determinata dal solo scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno nello Stato membro ospitante.

Tali requisiti devono, tuttavia, essere conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e non privare tale disposizione del suo effetto utile.

(v. punti 38, 40, dispositivo 3)

5.        La questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto all’articolo 10 della direttiva 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

(v. punto 45, dispositivo 4)