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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) - Centre d'exportation du livre français (CELF), in liquidazione, Ministre de la Culture et de la Communication / Société internationale de diffusion et d'édition

(Causa C-1/09)1

(Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Aiuti illegittimi dichiarati compatibili con il mercato comune - Annullamento della decisione della Commissione - Giudici nazionali - Domanda di recupero degli aiuti eseguiti illegittimamente - Sospensione del procedimento fino all'adozione di una nuova decisione della Commissione - Circostanze eccezionali atte a limitare l'obbligo di restituzione)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Centre d'exportation du livre français (CELF), in liquidazione, Ministre de la Culture et de la Communication

Convenuta: Société internationale de diffusion et d'édition

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Conseil d'État (Francia) - Aiuti di Stato - Aiuti all'esportazione nel settore del libro - Obbligo di restituzione di aiuti illegittimamente attuati - Possibilità di sospendere la restituzione dell'importo dell'aiuto in attesa di una decisione definitiva della Commissione sulla compatibilità dell'aiuto con il Trattato - Ammissibilità di un limite all'obbligo di recupero dell'aiuto, giustificato da una circostanza eccezionale

Dispositivo

Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE di una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione delle Comunità europee non si sia pronunciata sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune dopo l'annullamento di una precedente decisione positiva.

L'adozione da parte della Commissione delle Comunità europee di tre decisioni successive che dichiarino un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell'obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest'ultimo sia stato eseguito in violazione dell'art. 88, n. 3, CE.

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1 - GU C 69 del 21.3.2009.