Language of document : ECLI:EU:C:2012:630

Causa C‑364/10

Ungheria

contro

Repubblica slovacca

«Inadempimento di uno Stato — Articolo 259 TFUE — Cittadinanza dell’Unione — Articolo 21 TFUE — Direttiva 2004/38/CE — Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri — Presidente dell’Ungheria — Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca — Relazioni diplomatiche tra Stati membri»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 ottobre 2012

1.        Ricorso per inadempimento — Ricorso proposto da uno Stato membro — Eccezione di incompetenza basata sull’asserita inapplicabilità del diritto dell’Unione — Rigetto — Questione che rientra nella competenza del giudice dell’Unione

(Art. 259 TFUE)

2.        Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Persona che ricopre la funzione di capo di Stato — Status particolare disciplinato dal diritto internazionale — Limitazione al diritto di circolazione basata su tali norme — Ammissibilità

(Art. 21 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38)

3.        Ricorso per inadempimento — Abuso di diritto asseritamente commesso da uno Stato membro — Elementi di prova — Elementi che devono riguardare tanto le circostanze oggettive quanto la volontà di ottenere un vantaggio

(Art. 259 TFUE)

4.        Ricorso per inadempimento — Ricorso proposto da uno Stato membro — Censura vertente su un rischio di futura violazione del diritto dell’Unione — Censura volta ad ottenere un’interpretazione del diritto dell’Unione — Irricevibilità

(Art. 259 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 24-26)

2.        Un capo di Stato avente la cittadinanza di uno Stato membro gode incontestabilmente dello status di cittadino dell’Unione, che, conformemente all’articolo 21 TFUE, conferisce il diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le restrizioni fissate dai Trattati e i provvedimenti adottati al fine della loro applicazione.

Limitazioni siffatte possono anche essere fondate su norme pertinenti di diritto internazionale, poiché tale diritto è parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

Così, dal momento che, in base alle norme consuetudinarie di diritto internazionale generale nonché alle norme delle convenzioni multilaterali, i capi di Stato godono nelle relazioni internazionali di uno status speciale che comporta, in particolare, privilegi e immunità, siffatta specificità è idonea a distinguere la persona che gode di tale status da tutti gli altri cittadini dell’Unione, cosicché all’ingresso di detta persona nel territorio di un altro Stato membro non si applicano le stesse condizioni che sono applicabili agli altri cittadini.

Pertanto, la specificità dello status di capo di Stato è idonea a giustificare una limitazione, fondata sul diritto internazionale, all’esercizio del diritto di circolazione che l’articolo 21 TFUE gli conferisce.

(v. punti 42-44, 46, 50, 51)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 57, 58)

4.        Il procedimento istituito dall’articolo 259 TFUE è diretto a far constatare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro che sia in violazione del diritto dell’Unione.

Dunque, poiché l’obiettivo del Trattato è di giungere all’effettiva eliminazione degli inadempimenti degli Stati membri e delle loro conseguenze, è irricevibile un ricorso a norma dell’articolo 259 TFUE che riguardi inadempimenti futuri ed eventuali o che si limiti a chiedere un’interpretazione del diritto dell’Unione.

(v. punti 67, 68)