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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 23 maggio 2017 – Bashar Ibrahim / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-297/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bashar Ibrahim

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE 1 osti all’applicazione di una disciplina nazionale, ai sensi della quale, in attuazione della più ampia facoltà rispetto alla disciplina precedente di cui all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, una domanda di protezione internazionale è inammissibile, qualora il richiedente benefici di protezione sussidiaria in un altro Stato membro, laddove, in assenza di una norma transitoria di diritto interno, la disciplina nazionale debba essere applicata alle domande presentate anteriormente al 20 luglio 2015.

Se la disposizione transitoria di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della direttiva 2013/32/UE consenta agli Stati membri, in particolare, un’attuazione retroattiva della più ampia facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, con conseguente pari inammissibilità delle domande di asilo presentate anteriormente alla trasposizione di detta facoltà nell’ordinamento nazionale ma non ancora decise in via definitiva al momento della trasposizione stessa.

Se l’articolo 33 della direttiva 2013/32/UE conceda riconosca agli Stati membri il diritto di scegliere se respingere, in quanto inammissibile, una domanda di asilo o per difetto di competenza internazionale (regolamento Dublino) o in base all’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro abbia concesso protezione internazionale in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, nel caso in cui

a)    il richiedente intenda ottenere un’estensione del beneficio della protezione sussidiaria ottenuto in un altro Stato membro (riconoscimento dello status di rifugiato) e la procedura di asilo nell’altro Stato membro sia e continui ad essere pregiudicata da carenze sistemiche, ovvero

b)    il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei beneficiari della protezione sussidiaria nell’altro Stato membro che abbia già concesso protezione sussidiaria al richiedente

violi l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo o

non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, senza peraltro violare l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo.

In caso di risposta positiva alla terza questione sub b): se ciò valga anche nel caso in cui ai beneficiari della protezione sussidiaria non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto contenuta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini di detto Stato membro.

In caso di risposta negativa alla seconda questione:

a)    se il regolamento Dublino III trovi applicazione in una procedura volta alla concessione della protezione internazionale nel caso in cui la domanda di asilo sia stata presentata anteriormente al 1° gennaio 2014, ma la richiesta di ripresa in carico sia stata presentata solo successivamente al 1° gennaio 2014 e il richiedente abbia già beneficiato in precedenza (nel febbraio del 2013) di protezione sussidiaria nello Stato membro richiesto.

b)    Se possa desumersi dalle norme Dublino un trasferimento di competenza – implicito – allo Stato membro che chieda la ripresa in carico di un richiedente nel caso in cui lo Stato membro richiesto competente abbia respinto la richiesta di ripresa in carico tempestivamente presentata in base alle disposizioni Dublino e abbia invece fatto rinvio ad un accordo intergovernativo di riammissione.

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1     Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).