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Impugnazione proposta il 5 gennaio 2018 dalla Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 novembre 2017, causa T-831/14, Alfamicro / Commissione

(Causa C-14/18 P)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Alfamicro - Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. (rappresentanti: G. Gentil Anastácio e D. Pirra Xarepe, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 14 novembre 2017, pronunciata nella causa T-831/14;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca ai sensi dell’articolo 263 TFUE;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Alfamicro non condivide l’interpretazione del Tribunale che ha respinto il suo ricorso e l’ha condannata a versare alla Commissione europea l’importo di EUR 277 849, 93, maggiorato di EUR 26, 88 di interessi per ogni giorno di ritardo. La Alfamicro rileva che il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla base dell’articolo 263 TFUE, e non sul fondamento dell’articolo 272 TFUE. Inoltre, la Alfamicro considera che la Commissione, al pari del Tribunale, non ha rispettato nella sua decisione, che ha natura di decisione amministrativa, i principi di proporzionalità, di buona fede e di certezza del diritto.

La Alfamicro sostiene che sia l’analisi sia il contesto della lettera della Commissione del 28 ottobre 2014 rivelano che tale lettera costituisce un atto amministrativo decisionale, vale a dire una decisione amministrativa. I termini in cui essa è redatta, il fatto che si basi su una revisione contabile della Corte dei Conti, la circostanza che la Commissione abbia applicato le conclusioni della revisione contabile a tutte le altre convenzioni di cui la ricorrente è parte contraente, le compensazioni adottate dalla Commissione portano tutti alla conclusione che si tratti di una decisione amministrativa. La sentenza del Tribunale, che riflette l’interpretazione secondo cui l’azione intentata ha natura di azione dichiarativa e non di ricorso avverso una decisione amministrativa, limita fortemente i diritti di difesa della ricorrente. Inoltre, la Alfamicro considera che il Tribunale ha gravemente violato il principio di uguaglianza delle parti e il principio dell’equilibrio contrattuale.

Riducendo di oltre il 93 % la sovvenzione negoziata con la ricorrente, la Commissione non ha adottato le misure adeguate che avrebbe dovuto prendere ai sensi della convenzione di sovvenzione e ha quindi violato il principio di proporzionalità. Non censurando tale comportamento della Commissione, il Tribunale non ha rispettato, e ha violato, il principio di proporzionalità. Inoltre, se la Commissione, dovendo prendere le misure adeguate, ha adottato misure inopportune e arbitrarie, non vi è alcuna certezza del diritto. Accogliendo il comportamento della Commissione, il Tribunale ha quindi altresì violato il principio di certezza del diritto.

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