Language of document : ECLI:EU:C:2017:109

Causa C443/16

Francisco Rodrigo Sanz

contro

Universidad Politécnica de Madrid

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 8 de Madrid)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Ristrutturazione dell’organizzazione universitaria – Normativa nazionale – Assorbimento dei docenti degli istituti universitari nell’organico dei docenti universitari – Presupposto – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca – Conversione dei rapporti di impiego da tempo pieno a metà tempo – Applicazione ai soli docenti occupati come dipendenti pubblici temporanei – Principio di non discriminazione»

Massime – Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2017

Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato – Ristrutturazione dell’organizzazione universitaria – Normativa nazionale che prevede l’assorbimento dei docenti degli istituti universitari nell’organico dei docenti universitari – Presupposto – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca – Conversione dei rapporti di impiego da tempo pieno a metà tempo in caso di mancanza di tale titolo – Applicazione ai soli docenti occupati come dipendenti pubblici temporanei – Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 4, punto 1)

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, la quale autorizzi, nell’ambito di misure di ristrutturazione dell’organizzazione universitaria, le amministrazioni competenti dello Stato membro interessato a ridurre della metà l’orario lavorativo dei docenti degli istituti universitari, assunti in qualità di dipendenti pubblici non di ruolo, in ragione del fatto che essi non possiedono il titolo di dottore di ricerca, mentre i docenti di tali istituti che possiedono la qualifica di dipendenti pubblici di ruolo, ma che sono anch’essi privi del titolo di dottore di ricerca, non sono soggetti alla stessa misura.

Infatti, l’applicazione di una norma siffatta si basa sulla premessa generale secondo cui la durata determinata del rapporto di impiego dei docenti degli istituti di insegnamento universitari giustifica di per sé un trattamento differenziato di tale categoria di docenti rispetto a coloro che beneficiano dello status di dipendente pubblico di ruolo, nonostante che le funzioni svolte da entrambe le categorie di docenti siano simili. Tale premessa è in contraddizione con gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro.

Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo cui un trattamento differenziato dei dipendenti pubblici non di ruolo sarebbe giustificato sia da misure di gestione dell’organico dei docenti universitari sia dalle restrizioni di bilancio imposte dallo Stato membro interessato, dal momento che la Corte ha già dichiarato che considerazioni di bilancio, ivi comprese quelle derivanti dalla necessità di assicurare una gestione rigorosa del personale, non possono giustificare una discriminazione (v., in tal senso, sentenze del 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker, C‑4/02 e C‑5/02, EU:C:2003:583, punto 85, nonché del 22 aprile 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, C‑486/08, EU:C:2010:215, punto 46).

Infatti, considerazioni di bilancio, sebbene possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura ovvero la portata delle misure che esso intende adottare, non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l’applicazione di una normativa nazionale che comporta una disparità di trattamento a scapito dei lavoratori a tempo determinato (v., per analogia, sentenze del 24 ottobre 2013, Thiele Meneses, C‑220/12, EU:C:2013:683, punto 43; del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, EU:C:2014:2401, punto 110, nonché ordinanza del 21 settembre 2016, Popescu, C‑614/15, EU:C:2016:726, punto 63). Va aggiunto, infine, che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, C‑444/09 e C‑456/09, EU:C:2010:819, punti da 78 a 83, e dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 56, nonché ordinanza del 21 settembre 2016, Álvarez Santirso, C‑631/15, EU:C:2016:725, punto 59).

(v. punti 51‑53, 55, 56 e dispositivo)