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Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 – BSCA / Commissione

(Causa T-818/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) (Charleroi, Belgio) (rappresentante: P. Frühling, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 3 della Decisione impugnata nei limiti in cui la Commissione decide che le misure illegittimamente eseguite dal Belgio, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore di BSCA, a titolo dell'accordo di subconcessione del 15 aprile 2002 tra la SOWAER e BSCA e della clausola addizionale n. 3 del 29 marzo 2002 alla convenzione tra la regione vallona e BSCA, nonché a norma della decisione di investimento della regione vallona del 3 aprile 2003, costituiscono, a partire dal 4 aprile 2014, aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, di detto Trattato;

conseguentemente, annullare gli articoli 4, 5 e 6 della Decisione impugnata;

condannare la Commissione europea all'integralità delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C(2014) 6849 def. della Commissione, del 1 ottobre 2014, concernente le misure eseguite dal Belgio a favore di Brussels South Charleroi Airport (BSCA) e Ryanair [aiuti di Stato SA.14093 (C76/2002)], mediante la quale la Commissione ha considerato che le misure eseguite a titolo (i) dell’accordo di subconcessione demaniale, del 15 aprile 2002, concluso tra la Société wallonne des aéroports (in prosieguo: la “SOWAER”) e la BSCA, (ii) della clausola addizionale n. 3, del 29 marzo 2002, alla convenzione tra la regione vallona e BSCA, nonché (iii) della decisione di investimento della regione vallona, del 3 aprile 2003, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha conseguentemente chiesto il recupero degli stessi.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un manifesto errore di valutazione compiuti dalla Commissione nella fissazione della data della decisione di concessione dei finanziamenti da parte della regione vallona a BSCA.

Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell'azione della Commissione, in quanto il procedimento di esame delle misure controverse sarebbe stato avviato più di dieci anni dopo le decisioni di concessione di tali misure.

Terzo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto, su un manifesto errore di valutazione nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha qualificato come economici gli investimenti e le grandi riparazioni relativi al sistema ILS (Instrument Landing System; sistema di atterraggio strumentale) e alla segnaletica delle piste.

Quarto motivo, vertente su un errore in fatto e su un manifesto errore di valutazione, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha considerato che la percentuale del costo degli investimenti realizzati per il nuovo aeroporto di natura non economica ammontava soltanto al 7%.

Quinto e sesto motivo, vertenti su errori in fatto e in diritto, nonché su manifesti errori di valutazione compiuti dalla Commissione nella determinazione dei valori attualizzati netti delle misure controverse.

Settimo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e su un errore di diritto compiuti dalla Commissione nella determinazione dell'onere aggiuntivo da pagare a partire dal 1 gennaio 2016, il che avrebbe di conseguenza reso impossibile tutto il calcolo dell'importo di tale onere.

Ottavo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto, su un manifesto errore di valutazione, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione, compiuti dalla Commissione nell'esame dell'appalto di cui trattasi e delle asserite distorsioni di concorrenza tra l'aeroporto di Charleroi e l’Aéroport de Bruxelles National.

Nono motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento.