Language of document : ECLI:EU:C:2017:795

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 24 ottobre 2017 (1)

Causa C353/16

MP

contro

Secretary of State for the Home Department

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato – Condizioni per la concessione della protezione sussidiaria – Postumi di torture subite nel paese di origine – Rischio di danno grave alla salute psichica del richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine – Assenza di trattamento adeguato delle patologie nel paese di origine»






I.      Introduzione

1.        Si pone l’interrogativo se il cittadino di un paese terzo che manifesti ancora i postumi di torture inflitte nel proprio paese di origine, ma che non rischi più di subirvi simili trattamenti qualora vi faccia ritorno, sia ammissibile alla protezione sussidiaria, per il motivo che le sue patologie psicologiche non potranno essere adeguatamente trattate dal sistema sanitario di tale paese terzo.

2.        Nella presente causa la Corte è chiamata a rispondere, in sostanza, a tale questione. Sarà l’occasione per pronunciarsi, nuovamente, sugli articoli 2, lettera e), e 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE (2) nonché, in subordine, sull’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (3) e sull’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (4).

3.        Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di dichiarare che gli articoli 2, lettera e), e 15, lettera b), della direttiva 2004/83 non impongono agli Stati membri di estendere il regime della protezione sussidiaria a un caso come quello di cui al procedimento principale, a prescindere dall’articolo 3 della CEDU e dall’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto internazionale

4.        L’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura, dispone quanto segue:

«Ogni Stato Parte, nel proprio ordinamento giuridico, garantisce alla vittima di un atto di tortura il diritto ad una riparazione e ad un risarcimento equo ed adeguato che comprenda i mezzi necessari ad una riabilitazione la più completa possibile. Se la vittima muore in seguito ad un atto di tortura, gli aventi causa hanno diritto ad un risarcimento».

5.        L’articolo 3 della CEDU così recita:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

B.      Diritto dell’Unione

6.        I considerando 9, 25 e 26 della direttiva 2004/83 sono così formulati:

«(9)      La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale.

(…)

(25)      È necessario introdurre i criteri per l’attribuzione, alle persone richiedenti protezione internazionale, della qualifica di beneficiari della protezione sussidiaria. Tali criteri dovrebbero essere elaborati sulla base degli obblighi internazionali derivanti da atti internazionali in materia di diritti dell’uomo e sulla base della prassi seguita negli Stati membri.

(26)      I rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave».

7.        L’articolo 2 della medesima direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(…)

e)      “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese;

(…)».

8.        L’articolo 3 della richiamata direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri hanno facoltà di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati o persone ammissibili alla protezione sussidiaria nonché in ordine alla definizione degli elementi sostanziali della protezione internazionale, purché siano compatibili con le disposizioni della presente direttiva».

9.        L’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2004/83 così dispone:

«Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno».

10.      L’articolo 6 di tale direttiva così recita:

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a)      lo Stato;

b)      i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

c)      soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi come definito all’articolo 7».

11.      L’articolo 15 di detta direttiva dispone quanto segue:

«Sono considerati danni gravi:

a)      la condanna a morte o all’esecuzione; o

b)      la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; o

c)      la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

12.      L’articolo 16 della direttiva 2004/83 così recita:

«1.      Un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di essere ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto alla concessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale che la protezione non è più necessaria.

2.      Nell’applicare il paragrafo 1 gli Stati membri considerano se le mutate circostanze siano di natura così significativa e non temporanea che la persona ammissibile a beneficiare della protezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave».

III. Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

13.      MP, cittadino dello Sri Lanka, giunto nel Regno Unito nel mese di gennaio del 2005, ha ivi ottenuto il permesso di soggiorno in qualità di studente. L’11 dicembre 2008 gli è stata negata la proroga di detto permesso di soggiorno.

14.      Il 5 gennaio 2009 l’interessato ha presentato una domanda di asilo, adducendo di essere Stato membro dell’organizzazione «Liberation Tigers of Tamil Eelam» (Tigri per la liberazione della patria Tamil; in prosieguo: la «LTTE»), di essere stato arrestato e torturato dalle forze di sicurezza nel proprio paese di origine e, in caso di ritorno in tale Stato terzo, di essere soggetto al rischio di subire nuovamente maltrattamenti.

15.      Il 23 febbraio 2009 detta domanda è stata respinta per il motivo che non era dimostrato che il richiedente sarebbe stato nuovamente minacciato in caso di ritorno nel proprio paese di origine.

16.      MP ha impugnato tale decisione dinanzi all’Upper Tribunal (Tribunale superiore, Regno Unito), producendo prove mediche attestanti che presentava i postumi di torture, soffriva di una sindrome da stress post traumatico nonché di depressione, mostrava tendenze suicide e sembrava deciso a uccidersi in caso di ritorno nel suo paese di origine. Detto giudice ha nondimeno respinto il ricorso dell’interessato, da un lato, per la parte in cui si fondava sulla Convenzione relativa allo status dei rifugiati (5) e sulla direttiva 2004/83 e, dall’altro, nella parte in cui non era dimostrato che MP fosse ancora minacciato nel proprio paese di origine.

17.      Tuttavia, l’Upper Tribunal (Tribunale superiore) ha accolto il ricorso di MP nella parte in cui si fondava sulle disposizioni dell’articolo 3 della CEDU, sulla base del rilievo che, in sostanza, se il ricorrente fosse stato rimpatriato nel suo paese di origine non avrebbe potuto usufruire di cure adeguate al trattamento della sua patologia psicologica, in violazione del summenzionato articolo.

18.      Tale decisione è stata confermata dalla Court of Appeal (England and Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles), Regno Unito], la quale ha considerato che la direttiva 2004/83 non contemplava casi rientranti nell’articolo 3 della CEDU in cui sussistano rischi per la salute o di suicidio anziché di persecuzione.

19.      MP ha impugnato detta decisione dinanzi alla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito), giudice del rinvio. Egli sostiene che la direttiva 2004/83 non può avere un ambito di applicazione così ristretto come vorrebbero le interpretazioni fornitene dai giudici di primo grado e d’appello, che avrebbe dovuto beneficiare della protezione sussidiaria tenuto conto, da un lato, dei maltrattamenti subiti in passato nel suo paese di origine, causa della sua patologia, e, d’altro lato, dell’assenza di infrastrutture che consentano un adeguato trattamento dei postumi nel suo paese di origine. Secondo il ricorrente nel procedimento principale, l’assenza di rischi di subire maltrattamenti in futuro, in caso di ritorno nel suo paese di origine, non dovrebbe essere presa in considerazione in sede di valutazione del suo diritto a beneficiare della protezione sussidiaria.

20.      Il giudice del rinvio ritiene che tale questione non sia stata ancora specificamente affrontata dalla giurisprudenza della Corte né da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo.

21.      Ciò considerato, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 contempli un rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica del richiedente in caso di ritorno nel paese di origine, derivante da precedenti episodi di tortura o di trattamento inumano o degradante imputabili a detto paese».

IV.    Analisi

22.      In via preliminare, occorre rilevare che la Corte dispone di due opzioni per trattare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte può pronunciarsi entro i limiti della questione sottoposta dal giudice del rinvio, ossia semplicemente sull’interpretazione degli articoli 2, lettera e), e 15, lettera b), della direttiva 2004/83, ma la sua risposta può altresì contenere una valutazione di tali disposizioni alla luce delle previsioni dell’articolo 3 della CEDU e dell’articolo 14 della Convenzione contro la tortura.

23.      In primo luogo, per quanto attiene a una risposta avente come esclusivo riferimento le disposizioni della direttiva 2004/83, occorre rilevare che un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 15 di tale direttiva, che definisca i danni gravi in maniera tassativa, esclude dall’ambito di applicazione della protezione sussidiaria l’assenza di cure adeguate al trattamento di una patologia nel paese di origine in cui si prevede di rimpatriare la persona interessata.

24.      Infatti, i termini dell’articolo 15, lettera b), di detta direttiva sono chiari. Essi consentono la concessione della protezione sussidiaria soltanto in caso di rischio di danni gravi derivanti da torture o da pene o trattamenti inumani o degradanti inflitti in futuro al richiedente in caso di ritorno nel suo paese di origine.

25.      La Corte ha dichiarato peraltro che i tre tipi di danno grave definiti all’articolo 15 della direttiva 2004/83 costituiscono condizioni che devono essere soddisfatte affinché una persona possa essere considerata ammissibile alla protezione sussidiaria, qualora sussistano, conformemente all’articolo 2, lettera e), di tale direttiva, gravi e comprovati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un rischio effettivo di subire un tale danno nel caso di rientro nel paese di origine (6).

26.      Tale lettura implica, nel caso di specie, che MP non può rivendicare il diritto alla protezione sussidiaria, in quanto è pacifico che non rischia più di subire torture in caso di ritorno nel proprio paese di origine, anche se non potrà probabilmente beneficiare dei trattamenti necessari per curare la sindrome da stress post traumatico di cui soffre, a causa delle carenze del sistema sanitario, e rischi di tentare il suicidio in caso di ritorno nel proprio paese di origine.

27.      In proposito, la Corte ha dichiarato che i rischi di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di paese terzo che non derivino da una privazione di assistenza sanitaria inflittagli intenzionalmente non rientrano nell’articolo 15 della direttiva 2004/83. L’articolo 15, lettera b), di tale direttiva definisce come danno grave quello provocato dall’inflizione a un cittadino di paese terzo, nel suo paese d’origine, della tortura o di altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (7).

28.      Secondo tale giurisprudenza, dall’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva in parola risulta che il danno grave di cui trattasi deve essere costituito dal comportamento di un terzo e che esso non può derivare semplicemente da carenze generali del sistema sanitario del paese d’origine (8).

29.      Ricordo che, sebbene in talune circostanze particolari la sofferenza dovuta a una malattia possa rappresentare un trattamento inumano o degradante (9), rimane il fatto che nel caso di specie manca uno dei criteri essenziali per la concessione della protezione sussidiaria, ossia l’identificazione di un responsabile all’origine del danno, contro il quale sia necessaria una protezione.

30.      Infatti, perché una persona possa essere ritenuta ammissibile alla protezione sussidiaria non è sufficiente provare che, una volta rientrata nel paese di origine, correrebbe il rischio di essere esposta ad un trattamento inumano o degradante. Occorre dimostrare altresì che tale rischio deriva da fattori direttamente o indirettamente – ma sempre intenzionalmente – imputabili alle autorità pubbliche di detto paese, vuoi che le minacce incombenti personalmente sull’interessato siano causate dalle autorità del paese di cui è cittadino o siano da esse tollerate, vuoi che tali minacce siano perpetrate da gruppi indipendenti, dai quali dette autorità non sono in grado di proteggere efficacemente i propri cittadini.

31.      Orbene, nell’ipotesi di un individuo il cui stato di salute richieda un’assistenza medica e che non possa beneficiare di una terapia adeguata nel paese di origine, il trattamento inumano o degradante che egli rischia di subire in caso di ritorno in tale paese non deriva da un’azione o da un’omissione intenzionale delle autorità pubbliche o di organismi indipendenti dallo Stato e non è diretto contro una determinata persona.

32.      Nel caso di specie, in realtà fa difetto uno dei criteri essenziali per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ossia la responsabilità diretta o indiretta delle autorità pubbliche del paese di origine nella commissione del danno grave, nei confronti della quale è necessaria una protezione.

33.      Pertanto, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la protezione offerta dallo Stato membro non risponderebbe a un’esigenza di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della direttiva 2004/83 e, dunque, non potrebbe iscriversi nel contesto del sistema europeo comune di asilo.

34.      Ne consegue che il rischio di deterioramento dello stato di salute di un cittadino di paese terzo affetto da un disturbo psichico, rischio dovuto all’assenza di terapie adeguate nel suo paese di origine, senza che sia in discussione una privazione intenzionale di assistenza sanitaria, non basta a implicare il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria (10), anche qualora la patologia da cui è affetto il richiedente derivi da torture subite, in passato, nel suo paese di origine.

35.      In tal senso, non si deve affatto considerare, come suggeriscono il ricorrente nel procedimento principale e la Repubblica di Polonia, che l’unica differenza con la causa che ha dato luogo alla sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (11), ossia il fatto che le patologie di MP siano i postumi di atti di tortura di cui l’interessato è stato vittima in passato nel suo paese di origine e non di una malattia sopraggiunta naturalmente, sia tale da modificare le condizioni per il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria così come risultano dalle disposizioni della direttiva 2004/83 e come sono già state interpretate dalla Corte (12).

36.      Di conseguenza, si deve proporre alla Corte di dichiarare che la definizione contenuta nell’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 non contempla il rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica derivante dalla tortura o dal trattamento inumano o degradante subito in passato dal richiedente e di cui il paese di origine è responsabile, nel caso in cui egli vi sia rimpatriato.

37.      In secondo luogo, qualora la Corte intendesse fornire una risposta più globale, che consenta di leggere le disposizioni della direttiva 2004/83 in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU e l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura, sarebbe opportuno formulare le seguenti osservazioni.

38.      Per quanto concerne, da un lato, l’articolo 3 della CEDU, la giurisprudenza fornisce già importanti punti di riferimento.

39.      In via preliminare, si deve ricordare che la Corte ha già dichiarato che il diritto fondamentale garantito dall’articolo 3 della CEDU fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione di cui la Corte assicura il rispetto e che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo dev’essere presa in considerazione nell’interpretare la portata di tale diritto nell’ordinamento giuridico dell’Unione, dato che l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 corrisponde sostanzialmente all’articolo 3 della CEDU (13).

40.      Tuttavia, la Corte ha dichiarato che dai considerando 5, 6, 9 e 24 della direttiva 2004/83 risulta che, sebbene tale direttiva miri a completare, tramite la protezione sussidiaria, la protezione dei rifugiati sancita dalla Convenzione di Ginevra, identificando le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale, nel suo ambito di applicazione non rientrano tuttavia le persone autorizzate a soggiornare nel territorio degli Stati membri per altre ragioni, vale a dire su base discrezionale e per motivi caritatevoli o umanitari. L’obbligo di interpretare l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83 prendendo in considerazione l’articolo 3 della CEDU, cui esso in sostanza corrisponde, non è idoneo a rimettere in discussione tale interpretazione (14).

41.      Nondimeno, è stato altresì dichiarato (15) che l’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2004/83 alla luce dell’articolo 3 della CEDU può consentire la concessione del beneficio della protezione sussidiaria, ma soltanto in casi del tutto eccezionali, in cui le considerazioni umanitarie che depongono contro l’allontanamento sono assolutamente inoppugnabili, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (16).

42.      Tale Corte ha dichiarato, in proposito, che il fatto che, in casi del tutto eccezionali, un cittadino di paese terzo affetto da una grave malattia non possa essere allontanato verso un paese in cui non sono disponibili terapie adeguate alla sua patologia non implica necessariamente che l’interessato debba essere autorizzato a soggiornare in uno Stato Parte (17).

43.      Tale giurisprudenza potrebbe essere trasposta al caso oggetto del procedimento principale e implicherebbe che gli Stati membri non abbiano l’obbligo di concedere automaticamente il beneficio della protezione sussidiaria alle persone affette da patologie contratte a seguito di torture subite in passato nel loro paese di origine. Non è infatti possibile considerare il caso di MP un caso eccezionale nel quale si impongono considerazioni umanitarie assolutamente inoppugnabili.

44.      Nel caso di specie, non è accertato che le carenze del sistema sanitario integrino, di per sé stesse, una violazione delle disposizioni dell’articolo 3 della CEDU. Nondimeno, se tali carenze comportassero un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, allora potrebbe sussistere una violazione della disposizione di cui trattasi. Compete unicamente al giudice nazionale valutare l’esistenza di una tale violazione, anche se sembra probabile che il caso di specie rientri in una siffatta ipotesi tenuto conto dello stress post traumatico di cui soffre MP e del rischio di commettere suicidio che questi corre in caso di ritorno nel proprio paese di origine. Del resto, i giudici nazionali di primo grado e di appello hanno concluso nel senso della violazione di tali disposizioni e dagli atti di causa risulta che MP non sarà rimpatriato nel suo paese di origine, circostanza che non è oggetto di contestazione.

45.      Ricordo, inoltre, che il sistema di protezione sussidiaria dev’essere scisso dalle considerazioni sottese alla causa principale, nella quale è pacifico che il richiedente non rischia più di subire torture in caso di ritorno nel proprio paese di origine.

46.      La Corte ha dichiarato, in proposito, che contrasterebbe con il sistema generale e con gli obiettivi della direttiva 2004/83 applicare le tutele da essa previste a cittadini di paesi terzi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica stessa di tale protezione internazionale (18).

47.      Infatti, a seguito delle considerazioni già formulate riguardo all’interpretazione dell’articolo 2, lettera e), e dell’articolo 15, lettera b), della direttiva in parola, qualora fosse concessa al richiedente una protezione internazionale, si tratterebbe di un altro tipo di protezione, conformemente alla formulazione dell’articolo 2, lettera g), in fine, di detta direttiva. Tale protezione sarebbe concessa per una diversa ragione, su base discrezionale e per motivi caritatevoli, o sarebbe dettata da considerazioni umanitarie, fondate segnatamente sul rispetto dell’articolo 3 della CEDU.

48.      Orbene, il legislatore ha manifestamente inteso escludere dall’ambito di applicazione della direttiva 2004/83 le situazioni fondate su motivi umanitari, conformemente al suo considerando 9 (19).

49.      Dalle precedenti considerazioni risulta allora che la lettura combinata delle disposizioni della direttiva 2004/83 e dell’articolo 3 della CEDU non impedisce agli Stati membri di escludere dall’ambito di applicazione della protezione sussidiaria le persone che si trovano in una situazione come quella di MP, che soffrono dei postumi di torture subite in passato ma che non rischiano più di vedersi infliggere siffatti trattamenti in caso di ritorno nel loro paese di origine, anche qualora siano soggette a un rischio di suicidio e non possano certamente beneficiare di terapie adeguate al trattamento delle loro patologie. In tale contesto, compete esclusivamente al giudice nazionale, tenuto conto degli elementi di cui dispone, valutare la sussistenza di una violazione dell’articolo 3 della CEDU.

50.      Riguardo, d’altro lato, all’articolo 14 della Convenzione contro la tortura, ricordo anzitutto che le disposizioni della direttiva 2004/83 e gli altri testi normativi alla base del regime comune europeo d’asilo sono stati adottati per aiutare le autorità competenti degli Stati membri ad applicare la Convenzione di Ginevra, nonché gli altri trattati pertinenti in materia, conformemente all’articolo 78, paragrafo 1, TFUE (20). L’interpretazione delle disposizioni della direttiva in parola deve pertanto essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di detti testi (21).

51.      Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere autonoma da quella del diritto internazionale umanitario (22). Inoltre, è necessario sottolineare che la Corte ha dichiarato che il diritto internazionale umanitario nonché il regime della protezione sussidiaria previsto dalla direttiva 2004/83 perseguono scopi diversi e istituiscono meccanismi di protezione chiaramente separati (23).

52.      Pertanto, rilevo che la direttiva 2004/83 non contiene alcuna disposizione più o meno simile a quelle dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura che obbliga gli Stati Parti a prevedere le procedure e i mezzi che consentano alle vittime di tortura di ottenere una riparazione.

53.      È allora unicamente entro tali limiti che la Corte potrebbe eventualmente interrogarsi sulla questione se la violazione dell’articolo 14 della Convenzione contro la tortura, da parte di uno Stato terzo di cui il richiedente ha la cittadinanza, possa influire sugli obblighi degli Stati membri dell’Unione in materia di riconoscimento della protezione sussidiaria, derivanti dalla direttiva 2004/83, di proteggere gli individui da ogni danno grave.

54.      Da un’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura risulta infatti che spetta in via di principio allo Stato responsabile delle torture commesse nel suo territorio prevedere i mezzi e le procedure che consentano alle persone interessate di ottenere una riparazione o di usufruire di una riabilitazione la più completa possibile (24).

55.      Una lettura complessiva delle previsioni della citata Convenzione rafforza effettivamente tale interpretazione letterale, in quanto i suoi articoli 13 e seguenti si rivolgono, essenzialmente, allo Stato responsabile della violazione (25). Ciò premesso, occorre chiedersi se, qualora lo Sri Lanka non rispettasse gli obblighi che discendono dalla Convenzione contro la tortura, di cui è parte, ciò possa ampliare gli obblighi degli Stati membri in materia di protezione sussidiaria.

56.      La violazione della Convenzione contro la tortura, da parte di uno Stato terzo non appartenente all’Unione, potrebbe consentire agli individui di avvalersi di un diritto alla protezione sussidiaria nell’Unione europea? Tale violazione potrebbe essere interpretata come una prova dell’esistenza di un rischio di trattamento inumano e degradante in caso di ritorno della persona interessata nel suo paese di origine? L’assenza di una procedura che consenta di ottenere una riparazione nel paese di origine potrebbe essere considerata un rischio di danno grave? La Corte potrebbe volersi pronunciare su tali questioni.

57.      Taluni Stati potrebbero accettare di farsi carico degli obblighi derivanti dalla Convenzione contro la tortura, sebbene non siano responsabili delle torture di cui trattasi. Una siffatta competenza universale è ammessa in materia penale, per quanto attiene al perseguimento degli autori delle torture e al relativo giudizio. La Convenzione ammette infatti che l’unico legame tra lo Stato del foro e la commissione del reato sia la presenza del presunto autore delle torture nel territorio dello Stato, al quale compete procedere all’estradizione oppure perseguire e giudicare penalmente detto presunto autore (26). Tuttavia non è consueto che detta competenza universale sia riconosciuta in materia di responsabilità civile e di diritto al risarcimento delle vittime di atti lesivi (27). Il solo legame richiesto tra il reato e lo Stato sarebbe, in tale contesto, la presenza della vittima di torture, commesse all’estero, nel territorio dello Stato che si farà carico dell’azione ai fini del risarcimento. Tale estensione della competenza giurisdizionale degli Stati Parti della Convenzione contro la tortura, se ammessa dalla Corte (28), consentirebbe alle vittime di tortura di esercitare effettivamente i loro diritti alla riparazione e di uniformarsi pienamente allo ius cogens (29), rafforzando così la lotta contro la tortura sul piano internazionale (30).

58.      È unicamente entro tali limiti che si potrebbe ammettere l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura nel caso oggetto del procedimento principale in un modo che permetta di ampliare gli obblighi degli Stati membri in materia di protezione sussidiaria. Ciò premesso, riconoscere una siffatta competenza universale andrebbe oltre quanto già ammesso dalla giurisprudenza dell’Unione e il caso oggetto del procedimento principale non sembra essere la migliore occasione per compiere tale passo, in quanto due elementi ostano all’applicabilità dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura.

59.      Da un lato, non risulta da nessun atto di causa che lo Sri Lanka violerebbe intenzionalmente gli obblighi che discendono dall’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura nei confronti di MP se quest’ultimo vi fosse rimpatriato. Effettivamente, dalle precedenti considerazioni deriva che MP non può validamente addurre nei confronti dello Sri Lanka nessuna privazione intenzionale di cure e, pertanto, ciò non potrebbe costituire un rischio di danni gravi quali quelli elencati dalle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2004/83 per consentire il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche se le carenze del sistema sanitario non sono contestate. Pertanto, non è possibile accertare a priori che lo Sri Lanka violi gli obblighi derivanti dalla Convenzione contro la tortura nei confronti di MP.

60.      D’altro lato, affinché il diritto alla riparazione sia ammesso, occorre inoltre che sia stata presentata una denuncia o che sia stato proposto un ricorso giurisdizionale. Compete, infatti, alla sedicente vittima di tortura esercitare un’azione al fine di ottenere una riparazione o di beneficiare delle condizioni adeguate che permettano la sua riabilitazione la più completa possibile, ai sensi dello stesso articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente nel procedimento principale non dimostra né deduce di aver presentato una domanda volta a ottenere un risarcimento o mezzi di riabilitazione, vuoi presso le autorità dello Sri Lanka vuoi presso quelle di uno Stato membro, ammettendo che queste ultime possano riconoscere la propria competenza. Non risulta da nessuno degli atti di causa che MP abbia esercitato una qualsivoglia azione sul fondamento delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura.

61.      Pertanto, ipoteticamente, l’unica maniera di includere il caso oggetto del procedimento principale nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sarebbe considerare, da un lato, che le carenze del sistema sanitario dello Sri Lanka siano all’origine di una violazione intenzionale degli obblighi di detto Stato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura nei confronti di MP e, d’altro lato, che la presentazione di una domanda di protezione sussidiaria in uno Stato membro dell’Unione valga quale domanda di riconoscimento del diritto a beneficiare di un risarcimento o dei mezzi necessari a una riabilitazione la più completa possibile.

62.      Tale interpretazione sembra tuttavia estendere eccessivamente l’ambito di applicazione sia delle disposizioni della direttiva 2004/83, sia delle previsioni dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura.

63.      È inoltre indispensabile valutare le conseguenze pratiche di una lettura così estensiva. Se quest’ultima permettesse a chiunque abbia subito maltrattamenti in passato di beneficiare di un diritto alla protezione sussidiaria, fintantoché il suo paese di origine non prevede mezzi e procedure che consentano un risarcimento o una riabilitazione delle vittime, anche con la predisposizione di un sistema sanitario adeguato, ciò amplierebbe considerevolmente gli obblighi degli Stati membri in materia di protezione sussidiaria e solleverebbe difficoltà tanto procedurali quanto sostanziali. Una siffatta interpretazione andrebbe ben oltre l’intenzione del legislatore dell’Unione in sede di adozione della direttiva 2004/83 e del regime comune europeo d’asilo e rischierebbe di determinare un aumento delle domande di protezione internazionale nonché difficoltà nel porre fine a tali regimi di protezione, conformemente all’articolo 16 della direttiva 2004/83, in caso di stress post traumatico o di rischio di suicidio. Inoltre, la giurisprudenza della Corte non pregiudica il potere discrezionale degli Stati membri di permettere il soggiorno, per motivi umanitari, alle persone affette da tali patologie.

64.      Dalle precedenti considerazioni deriva che si deve proporre alla Corte di statuire che le previsioni dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura non ostano a che la protezione sussidiaria non sia concessa a un richiedente che versi in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

65.      Di conseguenza, si deve proporre alla Corte di dichiarare che la definizione contenuta nell’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83, non contempla il rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica derivante dalle torture subite in passato dal richiedente e di cui il paese di origine è responsabile, nel caso in cui egli vi sia rimpatriato, senza che a ciò ostino l’articolo 3 della CEDU e l’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione contro la tortura.

V.      Conclusione

66.      Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere nel modo seguente alla questione pregiudiziale sottoposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte Suprema del Regno Unito):

La definizione contenuta nell’articolo 2, lettera e), in combinato disposto con l’articolo 15, lettera b), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non contempla il rischio effettivo di danno grave alla salute fisica o psichica derivante dalla tortura o dal trattamento inumano o degradante subito in passato dal richiedente e di cui il paese di origine è responsabile, nel caso in cui egli vi sia rimpatriato.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).


3      Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».


4      Adottata a New York il 10 dicembre 1984; in prosieguo: la «Convenzione contro la tortura».


5      Firmata a Ginevra il 28 luglio 1951; in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra».


6      Sentenze del 17 febbraio 2009, Elgafaji (C‑465/07, EU:C:2009:94, punto 31), del 30 gennaio 2014, Diakité (C‑285/12, EU:C:2014:39, punto 18), e del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 30).


7      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti 31 e 32).


8      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 35).


9      V. le mie conclusioni nella causa M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2113, paragrafi da 44 a 46 e la giurisprudenza della Corte EDU ivi citata). V., altresì, Corte EDU, 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito (CE:ECHR:2002:0429JUD000234602, § 52).


10      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 36).


11      C‑542/13, EU:C:2014:2452.


12      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452).


13      Sentenza del 17 febbraio 2009, Elgafaji (C‑465/07, EU:C:2009:94, punto 28). Per un richiamo dell’interpretazione dell’articolo 3 della CEDU da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, §§ 134 e 135), nonché del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, § 219 e segg.). In tale sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo ricorda che il trattamento vietato dall’articolo 3 della CEDU deve in particolare presentare un minimo di gravità, essere inflitto con premeditazione, essere umiliante e avvilente.


14      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti 37 e 38).


15      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punti 39 e 40).


16      V., in particolare, Corte EDU, 27 maggio 2008, N. c. Regno Unito (CE:ECHR:2008:0527JUD002656505, §§ da 42 a 45). In tale sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo indica che la sua giurisprudenza ha riguardato principalmente persone sieropositive, ma che altre ipotesi, in via del tutto eccezionale, possono impedire l’allontanamento di persone affette da un disturbo fisico o mentale che intervenga naturalmente.


17      Corte EDU, 27 febbraio 2014, S.J. c. Belgio (CE:ECHR:2015:0319JUD007005510, §§ da 118 a 120). La Corte europea dei diritti dell’uomo ricordava, in tale sentenza, che secondo la sua giurisprudenza i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento di regola non possono rivendicare il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato contraente al fine di continuare a beneficiare dell’assistenza e dei servizi medici, sociali o di altro tipo forniti dallo Stato che li espelle. Il fatto che, in caso di espulsione dallo Stato contraente, il ricorrente possa andare incontro a un considerevole deterioramento della sua situazione e, in particolare, a una significativa riduzione della sua aspettativa di vita, di per sé non basta a comportare una violazione dell’articolo 3 della CEDU.


18      Sentenza del 18 dicembre 2014, M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2452, punto 44).


19      V. le mie conclusioni nella causa M’Bodj (C‑542/13, EU:C:2014:2113, paragrafi da 60 a 63).


20      V., in particolare, le mie conclusioni nella causa Danqua (C‑429/15, EU:C:2016:485, paragrafo 55).


21      Sentenza del 7 novembre 2013, X e a. (da C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720, punti 39 e 40 e giurisprudenza ivi citata).


22      Sentenze del 30 gennaio 2014, Diakité (C‑285/12, EU:C:2014:39, punti da 24 a 26), e del 14 marzo 2017, A e a. (C‑158/14, EU:C:2017:202, punto 91).


23      Sentenza del 30 gennaio 2014, Diakité (C‑285/12, EU:C:2014:39, punto 24).


24      V., in tal senso, Chanet, C., «La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», Annuaire français de droit international, volume 30, Persée, Parigi, 1984, pagg. 625‑636.


25      V., in tal senso, Ponroy, E., e Jacq, C., «Étude comparative des Conventions des Nations Unies et du Conseil de l’Europe relatives à la torture et aux peines ou traitements inhumains ou dégradants», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, Parigi, 1990, pag. 317.


26      V. articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione contro la tortura, secondo il principio aut dedere aut iudicare. V., in tal senso, Vandermeersch, D., «La compétence universelle», Juridictions nationales et crimes internationaux, Presses universitaires de France, Parigi, 2002, pagg. 590‑594.


27      Corte EDU, 21 giugno 2016, Nait-Liman c. Svizzera (CE:ECHR:2016:0621JUD005135707, § 49 e segg. nonché § 115 e segg.). In tale sentenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo rifiuta di considerare che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU obblighi gli Stati Parti a prevedere meccanismi di risarcimento civile per torture commesse in Stati terzi. La Corte vi precisa che l’accettazione di una competenza universale in materia avrebbe provocato un massiccio afflusso di ricorsi. Dopo un esame esaustivo dei sistemi giurisdizionali europei (§ 49), la Corte ne trae la conclusione che, sebbene il divieto di tortura rientri effettivamente nello ius cogens e benefici della competenza universale, le azioni civili conseguenti a tortura devono nondimeno rispettare le norme sulla territorialità della competenza giurisdizionale. V., altresì, Corte EDU, 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno Unito (CE:ECHR:2001:1121JUD003576397, § 61 e 115 e segg).


28      Con la consapevolezza che si è ben lontani dal raggiungimento dell’unanimità riguardo a tale questione all’interno degli ordinamenti giuridici europei e della dottrina, come ricorda la Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sue sentenze del 21 novembre 2001, Al-Adsani c. Regno Unito (CE:ECHR:2001:1121JUD003576397, §§ 61 e 62) e del 21 giugno 2016, Nait-Liman c. Svizzera (CE:ECHR:2016:0621JUD005135707, § 115 e segg.).


29      Per una definizione, v. sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 87): «inteso come un ordinamento pubblico internazionale che s’impone nei confronti di tutti i soggetti del diritto internazionale (…) e al quale non è possibile derogare».


30      V. sentenza del Tribunale penale internazionale per l’ex Yugoslavia, del 10 dicembre 1998, Anto Furundzija(IT-95-17, § 156).