Language of document : ECLI:EU:T:2014:132

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

7 marzo 2014 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato della gomma butadiene e della gomma stirene e butadiene del tipo emulsione – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Parziale annullamento e riforma della decisione della Commissione ad opera del Tribunale – Riapertura del procedimento – Nuova comunicazione degli addebiti – Chiusura del procedimento – Non luogo a provvedere»

Nelle cause T‑240/12 e T‑211/13,

Eni SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da G. M. Roberti e I. Perego, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka, G. Conte, R. Striani e T. Vecchi, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T‑240/12, la domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta in una lettera del 23 aprile 2012 con la quale la stessa comunicava alla ricorrente la sua intenzione di riaprire il procedimento e di inviare una nuova comunicazione degli addebiti, e, nella causa T‑211/13, la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione C(2013) 1200 def., del 26 febbraio 2013, e C(2013) 1199 def., del 27 febbraio 2013, di riaprire il procedimento e di inviare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti nel caso AT. 40032 – BR/ESBR – Recidiva, a seguito del parziale annullamento da parte del Tribunale della decisione C(2006) 5700 def. della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione).

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen, presidente, F. Dehousse (relatore) e A. Collins, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Il 29 novembre 2006, la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione C(2006) 5700 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione; in prosieguo: la «decisione iniziale»). All’articolo 2, lettera c), della decisione iniziale, la Commissione ha inflitto alla ricorrente, Eni SpA, in solido con la sua controllata Polimeri Europa SpA (divenuta Versalis SpA), un’ammenda di EUR 272,25 milioni.

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2007, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione iniziale e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda inflittale.

3        Con sentenza del 13 luglio 2011, ENI/Commissione (T‑39/07, Racc. pag. II‑4457), il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso, affermando che la Commissione aveva dichiarato a torto la sussistenza, in capo alla ricorrente, della circostanza aggravante della recidiva. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettera c), della decisione iniziale, nella parte in cui quest’ultimo fissava l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in EUR 272,25 milioni, fissando tale importo in EUR 181,5 milioni. Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto.

4        Il 24 settembre 2011, la ricorrente ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale, nella parte in cui quest’ultima aveva parzialmente respinto il suo ricorso. La Commissione ha proposto impugnazione incidentale chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale nella parte in cui questa aveva annullato la decisione iniziale con riferimento all’imputazione della circostanza aggravante della recidiva e aveva, di conseguenza, ridotto l’importo dell’ammenda.

5        Il 23 aprile 2012, la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera con la quale comunicava a quest’ultima la sua intenzione di riaprire il procedimento e di inviarle una nuova comunicazione degli addebiti relativa in particolare alla circostanza aggravante della recidiva.

6        Con decisioni C(2013) 1200 def., del 26 febbraio 2013, e C(2013) 1199 def., del 27 febbraio 2013, indirizzate alla ricorrente, la Commissione ha deciso di riaprire il procedimento e di inviare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti (caso AT. 40032 – BR/ESBR – Recidiva).

7        Con sentenza dell’8 maggio 2013, ENI/Commissione (C‑508/11 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente, nonché l’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2012 (causa T‑240/12), la ricorrente ha proposto un ricorso con il quale chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione della Commissione contenuta nella lettera del 23 aprile 2012;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2013 (causa T‑211/13), la ricorrente ha proposto un ricorso con il quale chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare le decisioni della Commissione C(2013) 1200 def., del 26 febbraio 2013, e C(2013) 1199 def., del 27 febbraio 2013 (caso AT. 40032 – BR/ESBR – Recidiva);

–        condannare la Commissione alle spese.

10      Con separate istanze, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2012 (causa T‑240/12) e il 27 giugno 2013 (causa T‑211/13), la Commissione ha eccepito l’irricevibilità, ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale, dei ricorsi depositati dalla ricorrente. La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi in quanto manifestamente irricevibili ovvero, in subordine, in quanto irricevibili;

–        condannare la ricorrente alle spese.

11      Con ordinanza del presidente della seconda sezione del Tribunale del 20 febbraio 2013, il procedimento relativo alla causa T‑240/12 è stato sospeso in attesa della decisione definitiva della Corte nella causa ENI/Commissione (cit. supra al punto 7).

12      A seguito della pronuncia della sentenza della Corte nella causa ENI/Commissione (cit. supra al punto 7), il procedimento relativo alla causa T‑240/12 è stato riaperto.

13      Il 18 giugno 2013, il Tribunale ha invitato le parti a trasmettere le loro osservazioni sull’eventuale incidenza della sentenza della Corte nella causa ENI/Commissione (cit. supra al punto 7) sulle presenti cause. Nell’ambito delle sue osservazioni, la ricorrente ha chiesto di riunire le presenti cause. La Commissione non si è opposta a tale richiesta.

14      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla sesta sezione, alla quale, di conseguenza, sono state attribuite le presenti cause.

15      Il 1° ottobre 2013, la Commissione ha trasmesso al Tribunale una lettera inviata alla ricorrente il 25 settembre 2013, con la quale informava quest’ultima della sua decisione di chiudere il procedimento amministrativo in corso. La Commissione ha peraltro precisato al Tribunale di aver deciso di non «riadottare» la decisione iniziale relativa alla recidiva in capo alla ricorrente. La Commissione ritiene dunque che le presenti cause non abbiano più ragion d’essere.

16      Nell’ambito delle sue osservazioni sulla domanda proposta dalla Commissione, la ricorrente ha precisato di non opporsi a che il Tribunale, se del caso, dichiari che nelle presenti cause non vi è più luogo a provvedere.

 In diritto

17      Dal momento che il presidente della sesta sezione ha rimesso al Tribunale la decisione in merito alla riunione delle cause, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di procedura, occorre, sentite le parti al riguardo, riunire per connessione le cause T‑240/12 e T‑211/13 ai fini della presente ordinanza.

18      Ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire. Dall’articolo 114, paragrafo 3, dello stesso regolamento risulta che, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

19      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

20      In primo luogo, occorre rilevare che i ricorsi nelle presenti cause riguardano atti della Commissione aventi ad oggetto la riapertura del procedimento che ha dato luogo alla decisione iniziale e la riadozione di tale decisione con riferimento alla circostanza aggravante della recidiva in capo alla ricorrente.

21      In secondo luogo, si deve constatare che la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento amministrativo in corso e ha dichiarato formalmente dinanzi al Tribunale che non avrebbe riadottato la decisione iniziale con riferimento alla circostanza aggravante della recidiva in capo alla ricorrente.

22      Pertanto, gli atti contestati dalla ricorrente nell’ambito dei suoi ricorsi sono divenuti privi di oggetto.

23      Inoltre, tenuto conto della decisione della Commissione e delle precisazioni che la stessa ha svolto dinanzi al Tribunale, occorre rilevare che la ricorrente non trarrebbe alcun beneficio dall’annullamento degli atti contestati con i presenti ricorsi. Di conseguenza, un interesse ad agire della ricorrente, ammesso che esistesse al momento dell’introduzione dei presenti ricorsi, è ormai venuto meno.

24      Da quanto precede emerge, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della Commissione relativi all’irricevibilità dei ricorsi, che non vi è più luogo a provvedere sugli stessi, come la ricorrente e la Commissione hanno esse stesse osservato.

 Sulle spese

25      L’articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura dispone che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

26      Nel caso di specie, la ricorrente e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Le cause T‑240/12 e T‑211/13 sono riunite ai fini dell’ordinanza.

2)      Non vi è più luogo a provvedere sui presenti ricorsi.



3)      Eni SpA e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Lussemburgo, 7 marzo 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Frimodt Nielsen


* Lingua processuale: l’italiano.