Language of document : ECLI:EU:C:2017:987

Causa C‑664/15

Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation

contro

Bezirkshauptmannschaft Gmünd

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione europea in materia di acque – Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 – Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva – Convenzione di Aarhus – Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale – Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque – Procedimento amministrativo di autorizzazione – Organizzazione per la tutela dell’ambiente – Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo – Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE – Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017

1.        Ambiente – Politica dell’Unione in materia di acque – Direttiva 2000/60 – Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali – Carattere vincolante delle disposizioni che stabiliscono tali obiettivi e obbligo degli Stati membri di conseguirli

[Artt. 4, § 3, TUE e 19, § 1, TUE; art. 288 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, 11º, 19º e 27º considerando e artt. 1 e 4, § 1, a), da i) a iii)]

2.        Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Mezzi di ricorso – Decisione di autorizzazione di un progetto che possa avere un impatto sullo stato delle acque – Normativa nazionale che rende impossibile la proposizione di un ricorso da parte di un’organizzazione per la tutela dell’ambiente – Inammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 4; decisione del Consiglio 2005/370)

3.        Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Mezzi di ricorso – Obbligo degli organi giurisdizionali nazionali di disapplicare le disposizioni del diritto nazionale che ostacolano l’esercizio del diritto di ricorso – Portata

(Convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; decisione del Consiglio 2005/370)

4.        Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Mezzi di ricorso – Decisione di autorizzazione di un progetto che possa avere un impatto sullo stato delle acque – Normativa nazionale che limita il diritto di ricorso alle persone che hanno partecipato al procedimento di autorizzazione – Inammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; convenzione di Aarhus, art. 9, § 3; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60, art. 14, § 1; decisione del Consiglio 2005/370)

5.        Ambiente – Convenzione di Aarhus – Accesso alla giustizia – Mezzi di ricorso – Decisione di autorizzazione di un progetto che possa avere un impatto sullo stato delle acque – Limitazione del diritto di ricorso alle persone che hanno partecipato al procedimento di autorizzazione – Normativa nazionale che prevede la decadenza dal diritto di ricorso nel caso in cui l’interessato non abbia sollevato eccezioni in tempo utile nell’ambito di tale procedimento – Inammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; convenzione di Aarhus, art. 9, §§ 3 e 4; decisione del Consiglio 2005/370)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31-35)

2.      L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aahrus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che un’organizzazione per la tutela dell’ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazionale deve poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un progetto che possa essere contrario all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quale imposto dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Infatti, i termini «criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale» di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, sebbene comportino che gli Stati membri contraenti conservino un potere discrezionale nell’attuazione di tale disposizione, non possono consentire che essi impongano criteri talmente rigorosi che sarebbe effettivamente impossibile per le organizzazioni per la tutela dell’ambiente contestare atti o omissioni contemplati da tale disposizione.

(V. punti 48, 58, dispositivo 1)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54-57)

4.      Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione, approvata con la decisione 2005/370, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa processuale nazionale che esclude, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le organizzazioni per la tutela dell’ambiente dal diritto di partecipazione, in quanto parte del procedimento, a un procedimento di autorizzazione diretto ad attuare la direttiva 2000/60 e che limita il diritto di ricorso per impugnare decisioni adottate in esito a tale procedimento alle sole persone aventi tale qualità.

(v. punto 81, dispositivo 2)

5.      Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, di detta convenzione, approvata con la decisione 2005/370, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta all’imposizione a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente di una regola di diritto processuale nazionale di preclusione, in forza della quale una persona perde la sua qualità di parte nel procedimento e non può quindi proporre ricorso contro la decisione adottata in esito a tale procedimento qualora essa abbia omesso di sollevare le proprie eccezioni in tempo utile già nel procedimento amministrativo e, al più tardi, nella fase orale di tale procedimento.

(v. punto 101, dispositivo 3)