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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 12 aprile 2018 – Syndicat des cadres de la sécurité intérieure / Premier ministre, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Causa C-254/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Syndicat des cadres de la sécurité intérieure

Resistenti: Premier ministre, Ministre d’état, Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Action et des Comptes publics

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni degli articoli 6 e 16 della direttiva 2003/88/CE, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro1 , debbano essere interpretate nel senso che esse impongono un periodo di riferimento definito su base mobile oppure nel senso che lasciano agli Stati membri la scelta di conferire a tale periodo un carattere mobile o fisso.

Se, nell’ipotesi in cui dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che impongono un periodo di riferimento mobile, la possibilità offerta dall’articolo 17 di derogare all’articolo 16, lettera b) possa riguardare non solo la durata del periodo di riferimento, ma anche il suo carattere mobile.

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1     Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).