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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italia) il 24 novembre 2017 – Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari e a.

(Causa C-667/17)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Francesca Cadeddu

Resistenti: Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 80 del regolamento (CE) dell’11 luglio 2006, n. 10831 , del Consiglio dell’Unione Europea, nonché l’articolo 2, comma 4, del medesimo regolamento, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma come quella di cui dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui sono assimilati al reddito di lavoro dipendente “c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, che, pertanto, sono assoggettate all’imposizione generale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) anche quando la borsa di studio sia corrisposta con fondi strutturali europei.

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1     Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).