Language of document : ECLI:EU:T:2013:31

Cause riunite T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV, T‑257/06 RENV e T‑309/06 RENV

Budějovický Budvar, národní podnik

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domande di registrazione di marchi comunitari a carattere denominativo e figurativo BUD – Denominazioni “bud” – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 gennaio 2013

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Presupposti – Uso del segno nel commercio – Portata locale del segno – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 4)

2.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nel commercio – Marchi denominativo e figurativo BUD – Denominazioni «bud»

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 4)

1.      La finalità del presupposto stabilito dall’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, attinente all’utilizzo nel traffico commerciale di un segno di portata non puramente locale, è di limitare i conflitti tra i segni impedendo che un diritto anteriore che non è sufficientemente caratterizzato, ossia importante e significativo nel traffico commerciale, possa ostacolare la registrazione di un nuovo marchio comunitario. Tale facoltà di opposizione deve essere riservata ai segni che sono effettivamente e realmente presenti sul loro mercato pertinente. Per poter impedire la registrazione di un nuovo segno, il segno che viene invocato a sostegno dell’opposizione deve essere effettivamente utilizzato in un modo sufficientemente significativo nel traffico commerciale e deve avere un’estensione geografica che non sia puramente locale, il che implica, qualora il territorio di protezione di tale segno possa essere considerato come diverso da locale, che la suddetta utilizzazione abbia luogo in una parte rilevante di tale territorio. Al fine di stabilire se ricorra tale ipotesi, occorre tener conto della durata e dell’intensità dell’utilizzo di tale segno in quanto elemento distintivo per i suoi destinatari, che sono tanto gli acquirenti e i consumatori quanto i fornitori e i concorrenti. A questo proposito appaiono pertinenti, in particolare, le utilizzazioni del segno effettuate nella pubblicità e nella corrispondenza commerciale. Inoltre, la valutazione del presupposto attinente all’uso nel traffico commerciale deve essere effettuata in modo separato per ciascuno dei territori nei quali il diritto invocato a sostegno dell’opposizione beneficia di tutela. Infine, l’uso del segno in questione nel traffico commerciale dev’essere dimostrato prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.

(cf. point 47)

2.      V. il testo della decisione.

(cf. point 53)

3.      V. il testo della decisione.

(cf. points 55-57, 64, 66)