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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van koophandel te Brussel (Belgio) il 28 aprile 2011 - Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea / N.V. OTIS e a.

(Causa C-199/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van koophandel te Brussel

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea

Convenuti:    N.V. OTIS

        N.V. KONE BELGIUM

        N.V. SCHINDLER

        N.V. THYSSENKRUPP LIFTEN ASCENSEURS

        GENERAL TECHNIC-OTIS Sàrl

        KONE LUXEMBOURG Sàrl

        SCHINDLER Sàrl

        THYSSENKRUPP ASCENSEURS LUXEMBOURG Sàrl

Questioni pregiudiziali

a) Il Trattato dispone al suo art. 282, attualmente [3]35, che l'Unione è rappresentata dalla Commissione; - l'art. 335 del Trattato sul funzionamento, da un lato, e gli artt. 103 e 104 del Regolamento finanziario, dall'altro, dispongono che, per quanto concerne le questioni amministrative connesse al loro funzionamento, le istituzioni interessate rappresentano l'Unione con l'eventuale conseguenza che sono le istituzioni, in via esclusiva o meno, (...) a poter agire in giudizio; - non vi è alcun dubbio che la riscossione da parte di imprese ecc.(...) di prezzi eccessivi per effetto di un'intesa rientri nella nozione di: frode; - nel diritto nazionale belga vale il principio: "Lex specialis generalibus derogat"; - nella misura in cui detto principio giuridico vale anche nel diritto europeo, se sia vero che l'iniziativa per la presentazione di azioni in giudizio spetta alle istituzioni interessate (tranne nei casi in cui la Commissione stessa era l'amministrazione aggiudicatrice).

    b) (In subordine) Se la Commissione non dovesse disporre almeno di un     mandato di rappresentanza rilasciato dalle istituzioni per salvaguardare in     giudizio i loro interessi.

a) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea al suo art. 47 e la Convenzione europea per i diritti dell'Uomo al suo art. 6, n. 1, garantiscono a tutti il diritto ad un processo equo e il principio ad esso connesso che nessuno può essere giudice nella sua propria causa; - se questo principio sia compatibile che il fatto che la Commissione in una prima fase interviene come autorità preposta alla concorrenza e sanziona il comportamento censurato, ossia: l'intesa, in quanto violazione dell'art. 81, attualmente divenuto art. 101 del Trattato, dopo che essa stessa ha svolto un'indagine in merito, e successivamente, in una seconda fase, prepara il procedimento di risarcimento del danno dinanzi al giudice nazionale e prende la decisione di avviarlo, mentre lo stesso membro della Commissione è responsabile per entrambe le questioni che sono collegate tra loro, tanto più in quanto il giudice nazionale adito non può discostarsi dalla decisione sanzionatoria.

    b) (In subordine) In caso di soluzione affermativa della questione 2.a     (Esiste     incompatibilità), come possa in diritto europeo la vittima (la Commissione     e/o le istituzioni e/o l'Unione) di un atto illecito (l'intesa) far valere il suo     diritto al risarcimento, che rappresenta un diritto fondamentale

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