Language of document :

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland - Irlanda) - H.I.D., B.A. / Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Causa C-175/11)

(Rinvio pregiudiziale - Regime europeo comune in materia di asilo - Domanda di un cittadino di un paese terzo volta ad ottenere lo status di rifugiato - Direttiva 2005/85/CE - Articolo 23 - Possibilità di applicare una procedura prioritaria per l'esame delle domande d'asilo - Procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l'esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del paese d'origine - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Articolo 39 di detta direttiva - Nozione di "giudice" ai sensi di tale articolo)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: H.I.D., B.A.

Convenuti: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - High Court of Ireland - Interpretazione degli articoli 23 e 39 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13) - Domanda di un cittadino di un paese terzo diretta a ottenere lo status di rifugiato - Conformità con il diritto dell'Unione di un procedimento nazionale che prevede l'applicazione di una procedura accelerata o prioritaria per l'esame delle domande di asilo presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base alla cittadinanza o al paese d'origine - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo - Nozione di "giurisdizione" ai sensi dell'articolo 267 TFUE

Dispositivo

L'articolo 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del paese d'origine del richiedente.

L'articolo 39 della direttiva 2005/85 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale un richiedente asilo può o proporre ricorso avverso la decisione dell'autorità accertante dinanzi ad un organo giurisdizionale quale il Refugee Appeals Tribunal (Irlanda) ed impugnare la decisione di quest'ultimo dinanzi ad un giudice di grado superiore quale la High Court (Irlanda), oppure contestare la validità della decisione di questa stessa autorità dinanzi alla High Court, le cui sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Supreme Court (Irlanda).

____________

1 - GU C 204 del 9.7.2011.