Language of document : ECLI:EU:C:2018:411

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

7 giugno 2018 (*)

«Impugnazione – Ricorso per responsabilità – Insufficienza di motivazione di una sentenza pronunciata dalla Corte in sede di impugnazione – Snaturamento dell’oggetto di un capo della domanda risarcitoria»

Nella causa C‑463/17 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 luglio 2017,

Ori Martin SA, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da G. Belotti, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Corte di giustizia dell’Unione europea, rappresentata da J. Inghelram e A.M. Almendros Manzano, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský (relatore), M. Safjan, D. Šváby e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Ori Martin SA chiede la riforma dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 1° giugno 2017, Ori Martin/Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑797/16, non pubblicata; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2017:396), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito in ragione di una presunta violazione, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

 Fatti

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 settembre 2010, la Ori Martin ha proposto ricorso avverso la decisione C(2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38344 - Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C(2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C(2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, con cui la Commissione aveva, in particolare, inflitto un’ammenda di EUR 15,96 milioni alla Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM»), di cui EUR 14 milioni in solido con la Ori Martin.

3        In tale ricorso, che ha dato luogo alla causa T‑419/10, la ricorrente chiedeva al Tribunale l’annullamento della decisione controversa nella parte in cui quest’ultima prevedeva la sua responsabilità in solido per i fatti commessi dalla SLM e l’annullamento o la riduzione dell’importo dell’ammenda ad essa inflitta con tale decisione.

4        Con la sentenza del 15 luglio 2015, SLM e Ori Martin/Commissione (T‑389/10 e T‑419/10, EU:T:2015:513), il Tribunale ha segnatamente ridotto a EUR 13,3 milioni l’importo dell’ammenda inflitta in solido alla ricorrente e alla SLM, respingendo il ricorso quanto al resto.

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 settembre 2015, la ricorrente ha proposto impugnazione avverso quest’ultima sentenza, che ha dato luogo alla causa C‑490/15 P.

6        Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678).

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 novembre 2016, la Ori Martin ha proposto un ricorso per risarcimento danni contro la Corte di giustizia dell’Unione europea, a causa del pregiudizio causatole dalla sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678).

8        Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale, sulla base dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, ha respinto il ricorso in quanto manifestamente infondato in diritto.

9        Da un lato, il Tribunale ha rilevato, ai punti 6 e 7 di tale ordinanza, che la domanda presentata dalla ricorrente si differenziava da quelle che possono essere proposte per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della durata eccessiva del procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, le quali non implicano una valutazione della fondatezza delle valutazioni della Corte o del Tribunale nelle loro sentenze o ordinanze. Infatti, secondo il Tribunale, tale domanda era intesa a rimettere in discussione la valutazione espressa nella sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678), relativa all’applicazione nei confronti della ricorrente della presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla SLM.

10      Dall’altro, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 8 a 10 dell’ordinanza impugnata, che solo le domande e i ricorsi previsti agli articoli 154, 155 e da 157 a 159 del regolamento di procedura della Corte, ai quali rinvia l’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono essere proposti avverso una sentenza o un’ordinanza della Corte in fase di impugnazione. Esso ha precisato che queste domande e questi ricorsi devono, inoltre, essere proposti dinanzi alla Corte stessa. Orbene, secondo il Tribunale, il ricorso proposto dalla ricorrente non sarebbe inquadrabile né in una domanda di rettifica di un errore materiale, né in una domanda di rettifica di un’omessa pronuncia, né in un’opposizione di terzo, né in un ricorso per revocazione, domande e ricorsi previsti dagli articoli 154, 155 e da 157 a 159 del regolamento di procedura della Corte.

 Conclusioni delle parti

11      La Ori Martin chiede che la Corte voglia:

–        riformare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare e accertare la violazione dell’articolo 47 della Carta da parte della Corte di Giustizia dell’Unione europea e, per l’effetto,

–        condannare l’Unione a risarcire il danno patito, quantificato in EUR 13,3 milioni o nell’altra somma che la Corte riterrà equa.

12      La Corte di giustizia dell’Unione europea chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sull’impugnazione

13      La Ori Martin deduce due motivi vertenti, rispettivamente, su uno snaturamento del ricorso di primo grado e su un errore di diritto.

 Argomenti delle parti

14      Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato l’oggetto della sua domanda risarcitoria ritenendo, al punto 7 dell’ordinanza impugnata, che, con il suo ricorso, essa cercasse di rimettere in discussione la valutazione espressa nella sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678) relativa all’applicazione nei suoi confronti della presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla SLM. Risulterebbe infatti chiaramente dal ricorso di primo grado che tali conclusioni erano dirette al risarcimento del danno causato non già dall’infondatezza di detta sentenza su questo punto, ma da un difetto di motivazione, attinente al fatto che la convenuta non avrebbe precisato le ragioni per cui, nonostante gli elementi addotti, tale presunzione non è stata confutata.

15      Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente limitato, ai punti da 8 a 10 dell’ordinanza impugnata, le ipotesi di irregolarità di una sentenza pronunciata dal giudice dell’Unione, idonee a far sorgere un diritto al risarcimento sulla base dell’articolo 47 della Carta, ai soli casi di durata eccessiva del procedimento.

16      In risposta al primo motivo dedotto, la Corte di giustizia dell’Unione europea sostiene che, poiché la ricorrente, con il suo ricorso di primo grado, voleva ottenere la motivazione di cui, a suo parere, la sentenza era carente, il Tribunale ha ritenuto, a giusto titolo, che suddetto ricorso mirasse a rimettere in discussione il contenuto di tale sentenza.

17      La Corte di giustizia dell’Unione europea chiede il rigetto dei due motivi addotti e, pertanto, dell’impugnazione nella sua integralità.

 Giudizio della Corte

18      Per quanto riguarda il primo motivo d’impugnazione, è opportuno ricordare che, a pena di venir meno ai suoi doveri, il giudice dell’Unione ha l’obbligo di esaminare i diversi capi della domanda e i motivi presentati dalla parte ricorrente, come formulati nelle memorie di quest’ultima, senza modificarne né l’oggetto né la sostanza (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 1994, Klinke/Corte di giustizia, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, punto 20).

19      Nel caso di specie, ai punti 2, 6 e 7 del ricorso di primo grado, si precisava che la presunta irregolarità derivava dal fatto che la ricorrente non era stata messa in condizione di comprendere le ragioni per cui si era vista infliggere una sanzione, il che l’avrebbe privata della possibilità di evitare di essere nuovamente sanzionata.

20      Al punto 22 di detto ricorso, la ricorrente aggiungeva che, «non indicando ai paragrafi 53-72 della sua sentenza del 14 settembre 2016[, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678),] i motivi che giustificavano il rigetto delle precisazioni fattuali dell’odierna ricorrente (...), la [convenuta aveva] violato l’articolo 47 della Carta, non permettendo[le] di ottenere un equo processo, in virtù del quale la persona condannata/sanzionata deve sapere per quali effettivi motivi lo è stata, deve sapere che cosa le si rimprovera concretamente».

21      Ai punti da 25 a 28 del medesimo ricorso, si dava atto, per quanto riguarda la regola secondo cui la violazione, nel caso di specie, farebbe sorgere il diritto ad un risarcimento, da un lato, del fatto che «vi è ragionevole motivo per ritenere che l’articolo 47 della Carta è violato ogni qualvolta il giudice, con il suo provvedimento, non permette a una persona di comprendere chiaramente e oggettivamente i motivi per i quali essa è stata sanzionata, ciò che gli è concretamente rimproverato» e, dall’altro, del fatto che «[l]’obbligo per le Istituzioni giudiziarie d’assicurare il diritto a un equo processo impone che, in virtù del principio di buona amministrazione della giustizia, le sentenze debbano sempre illustrare la motivazione concreta in base alla quale esse sono state adottate e, prima ancora, i fatti puntuali che sono rimproverati».

22      Ai punti da 30 a 43 del ricorso di primo grado, è stato ribadito che, nel caso di specie, l’illegittimità del comportamento addebitato derivava dal fatto che «[l]a spiegazione data dalla [convenuta] in sentenza [le] impedi[va] in concreto (...) di capire perché essa [era] stata ritenuta responsabile per l’illecito commesso da SLM, [le] impedi[va] (...) di comprendere perché le sue peculiarità – pur ben evidenziate – non [erano] state ritenute idonee a vincere la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinate su SLM».

23      Ciononostante, il Tribunale ha statuito, al punto 7 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente, con il suo ricorso, cercava di rimettere in discussione la valutazione espressa nella sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678), relativa all’applicazione nei suoi confronti della presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla SLM, mentre, come emerge dalle considerazioni che precedono, l’irregolarità addotta dalla ricorrente si riferiva ad un difetto di motivazione e, quindi, ad una violazione di forme sostanziali; il tribunale ha in tal modo snaturato l’oggetto dell’unico capo della domanda risarcitoria invocato dalla ricorrente in primo grado e non si è, quindi, validamente pronunciato su quest’ultimo.

24      Secondo una reiterata giurisprudenza, tuttavia, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, l’impugnazione deve essere respinta (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI, C‑121/12 P, EU:C:2013:639, punto 35).

25      Orbene, la presunta irregolarità invocata in primo grado non è dimostrata.

26      Occorre rilevare, infatti, che, da un lato, l’obbligo di motivazione non impone al giudice dell’Unione di fornire una spiegazione che segua esaustivamente uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia e che la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali quest’ultimo non ha accolto le loro tesi (sentenza del 6 settembre 2012, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione, C‑422/11 P e C‑423/11 P, EU:C:2012:553, punto 48). Dall’altro, in forza dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 59, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

27      Analogamente, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678), al fine di consentire alla ricorrente di conoscere i motivi per cui la convenuta riteneva che il Tribunale non fosse incorso in un errore di diritto rifiutando, malgrado gli elementi addotti dalla ricorrente, di superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante sulla SLM e, pertanto, di adempiere il proprio obbligo di motivazione, era sufficiente che la convenuta richiamasse il principio giuridico in base al quale riteneva che il Tribunale avrebbe potuto validamente considerare che gli elementi addotti non erano idonei a vincere la suddetta presunzione.

28      Orbene, la convenuta ha sufficientemente adempiuto tale obbligo. Infatti, al punto 60 della sua sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678), la Corte ha indicato che, da un lato, secondo giurisprudenza costante, per stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, deve essere preso in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti tra la controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi, e, dall’altro, che la Commissione ha il diritto di infliggere un’ammenda alla società controllante, se quest’ultima e la sua controllata fanno parte di un’unica impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, senza che sia necessaria una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in detta infrazione.

29      Ne consegue che la presunta irregolarità invocata dalla ricorrente in primo grado, secondo quanto esposto nel ricorso di primo grado, non era stata dimostrata e che, pertanto, il dispositivo dell’ordinanza impugnata, menzionato al punto 8 della presente sentenza, deve essere considerato giustificato.

30      Di conseguenza, occorre respingere il primo motivo di impugnazione.

31      Per quanto riguarda il secondo motivo, si deve ricordare che esso verte sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che le uniche ipotesi di irregolarità di una sentenza pronunciata dal giudice dell’Unione idonee a far sorgere un diritto al risarcimento sono quelle relative alla durata eccessiva del procedimento.

32      A tal riguardo, si deve tuttavia rilevare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito di un’impugnazione sono privi di operatività e devono pertanto essere respinti i motivi di ricorso che contestano quelle parti della motivazione non costituenti il sostegno necessario del dispositivo della sentenza o dell’ordinanza impugnata [ordinanza del presidente della Corte del 12 febbraio 2003, Marcuccio/Commissione, C‑399/02 P(R), EU:C:2003:90, punto 16 e giurisprudenza ivi citata].

33      Orbene, si deve constatare che, nei limiti in cui non è stata provata la presunta irregolarità da cui sarebbe viziata la sentenza del 14 settembre 2016, Ori Martin e SLM/Commissione (C‑490/15 P e C‑505/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:678), non sussisteva alcuna necessità, per il Tribunale, di pronunciarsi sulle conseguenze eventuali delle irregolarità da cui sarebbe viziata una sentenza della Corte sulla responsabilità dell’Unione.

34      Poiché le considerazioni esposte al punto 31 della presente sentenza non costituiscono, dunque, il sostegno necessario del dispositivo dell’ordinanza impugnata, il secondo motivo deve essere dichiarato inconferente e, di conseguenza, respinto.

35      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

36      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

37      Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Ori Martin SA sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Bay Larsen

Malenovský

Safjan

Šváby

 

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 giugno 2018.

Il cancelliere

 

Il presidente della Terza Sezione

A. Calot Escobar

 

L. Bay Larsen


*      Lingua processuale: l’italiano.