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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 1° gennaio 2017 – Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry

(Causa C-674/17)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo – Kainuu ry.

Altre parti: Suomen riistakeskus, Risto Mustonen, Kai Ruhanen

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 16, paragrafo 1, lettera e), della direttiva «habitat» 1 , in considerazione del suo tenore letterale, ammetta il rilascio, su richiesta di singoli cacciatori, di deroghe circoscritte a livello regionale per la cosiddetta caccia finalizzata alla gestione della popolazione.

Se, nel valutare la suddetta questione, assuma rilievo il fatto che l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto in sede di decisione sulle deroghe segue un piano nazionale di gestione della popolazione e si attiene a un numero massimo di capi abbattuti fissato in un regolamento nell’ambito del quale possono essere annualmente rilasciate deroghe per il territorio dello Stato membro.

Se nell’ambito della valutazione possano assumere rilievo altri aspetti quali l’obiettivo di prevenire aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.

Se il rilascio di deroghe per la caccia finalizzata alla gestione della popolazione ai sensi della prima questione pregiudiziale possa essere giustificato alla luce del fatto che non esiste un’altra soluzione valida a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per evitare il bracconaggio.

Se, in tal caso, possano essere prese in considerazione le difficoltà pratiche nell’effettuazione del controllo contro il bracconaggio.

Se nel valutare l’esistenza di un’altra soluzione valida possa assumere rilievo anche l’obiettivo di impedire le aggressioni a danno dei cani e di incrementare il senso di sicurezza generale.

Come debba essere valutato in sede di concessione di deroghe circoscritte a livello regionale il presupposto indicato nell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» relativo allo stato di conservazione delle popolazioni delle specie.

Se lo stato di conservazione di una specie debba essere valutato con riferimento sia a un determinato territorio, sia all’intero territorio dello Stato membro o con riferimento a un’area ancora maggiore di ripartizione della specie interessata.

Se i presupposti stabiliti nell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per la concessione di una deroga possano essere soddisfatti benché, in base a una corretta valutazione, lo stato di conservazione di una specie non possa essere considerato soddisfacente ai sensi della direttiva.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede, in quale situazione ciò possa essere preso in considerazione.

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1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).