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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I - Germania) - Karl Berger / Freistaat Bayern

(Causa C-636/11) 

[Regolamento (CE) n. 178/2002 - Tutela dei consumatori - Sicurezza alimentare - Informazione dei cittadini - Immissione sul mercato di alimenti inadatti al consumo umano, ma non comportanti un rischio per la salute]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Karl Berger

Convenuto: Freistaat Bayern

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Landgericht München I - Interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1) - Ambito di applicazione ratione temporis - Normativa nazionale che consente l'informazione dei cittadini in caso di commercializzazione di un alimento inadatto al consumo e di aspetto ripugnante, il quale non presenti, tuttavia, un rischio concreto per la salute

Dispositivo

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di informare i cittadini riportando la denominazione dell'alimento e dell'impresa sotto la cui denominazione o ragione sociale l'alimento è stato prodotto o trasformato o immesso sul mercato, nel caso in cui l'alimento in questione, pur non essendo dannoso per la salute, sia inadatto al consumo umano. L'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso consente che, in circostanze come quelle della fattispecie oggetto del procedimento principale, le autorità nazionali divulghino ai cittadini informazioni di tal genere, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

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1 - GU C 98 del 31.03.2012.