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Ricorso proposto il 26 giugno 2017 – Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-383/17)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo trasmesso alla Commissione alcuna relazione sui risultati di controlla gli organismi riconosciuti delegati, non adempie agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.

Condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva stabilisce, con chiarezza, che ciascuno Stato membro, almeno ogni due anni, deve controllare gli organismi riconosciuti delegati e trasmettere agli altri Stati membri ed alla Commissione una relazione sui risultati di tali verifiche al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui vengono effettuate.

Scaduto in data 17 giugno 2011 il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, in conformità di quanto disposto all’articolo 13, paragrafo 1, la Repubblica portoghese avrebbe dovuto presentare una prima relazione entro il 31 marzo 2013, dato che poteva optare per effettuare la prima verifica nel corso del 2011 o del 2012.

Orbene, giunti a giugno 2017, la Repubblica portoghese non ha ancora provveduto a trasmettere alcuna relazione.

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1 GU 2009, L 131, pag. 47.