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Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 – Commissione europea / Repubblica d'Austria

(Causa C-79/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica d'Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la convenuta, avendo omesso di adottare ovvero di comunicare alla Commissione – ad eccezione degli articoli 46 e 47 nei Länder di Vienna, della Stiria e della Carinzia – le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione1 , è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la convenuta al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 52 972 per violazione dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

In base all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, gli Stati membri dovevano adottare, entro il 18 aprile 2016, le misure nazionali necessarie per adeguare il loro ordinamento interno agli obblighi derivanti da tale direttiva. Poiché la Repubblica d’Austria non ha adottato ovvero non ha comunicato alla Commissione tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della suddetta direttiva, la Commissione ha deciso di adire la Corte.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede di condannare la Repubblica d’Austria al pagamento di una sanzione pecuniaria giornaliera di importo pari a EUR 52 972. L’importo della sanzione pecuniaria è stato calcolato tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione nonché dell’effetto deterrente in funzione della capacità finanziaria di tale Stato membro.

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1 GU 2014, L 94, pag. 1.