Language of document :

Impugnazione proposta il 3 gennaio 2018 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 ottobre 2017, causa T-26/16, Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-6/18 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, I. Pachi e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte accolga la sua impugnazione, annulli l’impugnata sentenza del Tribunale dell’UE del 25 ottobre 2017, causa T-26/16, nella parte in cui viene respinto il suo ricorso, dia seguito al ricorso della Repubblica ellenica del 22 gennaio 2016, annulli la decisione della Commissione europea 2015/2098, del 13 novembre 2015 1 , nei punti in cui vengono imposte alla Repubblica ellenica, in esito alle verifiche IR/2009/004/GR e IR/2009/0017/GR, rettifiche finanziarie una tantum e a forfait – per ritardi nella procedura di recupero, per non aver fornito dati e, in generale, per carenze nelle procedure di gestione dei debiti – per un importo complessivo di EUR 11 534 827,97 e condanni la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce 2 motivi.

Il primo motivo, relativo alla parte della decisione della Commissione nella quale viene imposta alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria forfettaria, verte su un errore di interpretazione e di applicazione, da parte del Tribunale, degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento 1290/2005 2 , su un errore di diritto, quanto all’applicazione delle linee guida del documento 5330/1997 della Commissione per l’imposizione di rettifiche forfettarie nelle circostanze di cui al paragrafo 4 dell’articolo 32 del regolamento 1290/2005, su una violazione del principio della certezza del diritto nonché su un’insufficiente motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo, relativo alla parte della decisione della Commissione nella quale viene imposta una rettifica una tantum, verte su un errore di interpretazione e di applicazione, nella sentenza impugnata, degli articoli 32, paragrafo 4, e 49 del regolamento 1290/2005, su una violazione dei principi dell’irretroattività delle leggi e della certezza del diritto nonché su una contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza suddetta.

____________

1     Decisione di esecuzione (UE) 2015/2098 della Commissione, del 13 novembre 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015)7716] (GU 2015, L 303, pag. 35).

2     Regolamento (CE) n.1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).