Language of document : ECLI:EU:C:2016:349

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

25 maggio 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti provvisori e cautelari – Nozione di “ordine pubblico”»

Nella causa C‑559/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, dipartimento per le cause civili, Lettonia), con decisione del 15 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2014, nel procedimento

Rūdolfs Meroni

contro

Recoletos Limited,

con l’intervento di:

Aivars Lembergs,

Olafs Berķis,

Igors Skoks,

Genādijs Ševcovs,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, S. Rodin e E. Regan, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni presentate:

–        per Rūdolfs Meroni, da D. Škutāns, advokāts,

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes e E. Pedrosa, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da V. Kaye, in qualità di agente, assistita da B. Kennelly, barrister;

–        per la Commissione europea, da A. Sauka e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Rūdolfs Meroni e la Recoletos Limited in merito ad una domanda di riconoscimento ed esecuzione in Lettonia di una decisione concernente provvedimenti provvisori e cautelari, emessa dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale), Regno Unito].

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 La Carta

3        Ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(...)».

4        Sotto il titolo VII, rubricato «Disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta», l’articolo 51 della stessa prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».

 Il regolamento n. 44/2001

5        I considerando da 16 a 18 del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(16)       La reciproca fiducia nella giustizia in seno al[l’Unione] implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)      La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento.

(18)      Il rispetto dei diritti della difesa esige tuttavia che, contro la dichiarazione di esecutività, il convenuto possa eventualmente proporre ricorso secondo i principi del contraddittorio, ove ritenga che sussista uno dei motivi di non esecuzione. Il diritto al ricorso deve altresì essere riconosciuto al richiedente ove sia stato negato il rilascio della dichiarazione di esecutività».

6        L’articolo 32 dello stesso regolamento definisce la nozione di «decisione» nel seguente modo: «a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

7        L’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 prevede quanto segue:

«1.      Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2.      In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere riconosciuta.

3.      Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo».

8        L’articolo 34, punti 1 e 2, di tale regolamento così dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

1)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

2)      se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

9        Conformemente all’articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 44/2001, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro di origine ha fondato la propria competenza. Non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro di origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’articolo 34, punto 1, di tale regolamento non può applicarsi alle norme sulla competenza.

10      L’articolo 36 di tale regolamento dispone che, in nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

11      L’articolo 38, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata».

12      L’articolo 41 del medesimo regolamento è del seguente tenore:

«La decisione e' dichiarata esecutiva immediatamente dopo l’espletamento delle formalità (...). La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni».

13      Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001:

«La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte».

14      L’articolo 43 del citato regolamento stabilisce quanto segue:

«1.      Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.      Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III.

3.      Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

(...)

5.      Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

15      Conformemente all’articolo 45 di detto regolamento:

«1.      Il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso (...) rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35. (...)

2.      In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».

 Il diritto lettone

16      L’articolo 138 del Civilprocesa likums (codice di procedura civile) enuncia gli strumenti per garantire una domanda, ossia:

«1)      il sequestro dei beni mobili e del denaro liquido appartenente al convenuto;

2)      l’iscrizione di un provvedimento di divieto nel registro dei beni mobili interessati o in altro pubblico registro;

3)      l’annotazione della misura cautelare nel registro della proprietà immobiliare o nel registro navale;

4)      il sequestro di un’imbarcazione;

5)      il divieto per il convenuto di effettuare determinate operazioni;

6)      il sequestro di versamenti dovuti da terzi, compresi gli strumenti finanziari detenuti in istituti di credito o altri istituti finanziari;

7)      la sospensione delle operazioni di esecuzione in corso (compreso il divieto per l’ufficiale giudiziario di trasferire denaro o beni ad un esecutante o ad un debitore, o il blocco della vendita di un bene)».

17      L’articolo 427, paragrafo 1, punto 4, del codice di procedura civile prevede quanto segue:

«Il giudice adito in appello, indipendentemente dai motivi in esso presentati, annulla la sentenza emessa in primo grado e rinvia la causa al giudice di primo grado per un nuovo esame se accerta che (...) detta sentenza conferisce diritti o impone obblighi a una persona che non è stata invitata a partecipare alla causa in quanto parte».

18      L’articolo 452, paragrafo 3, punto 4, del citato codice recita:

«Si considera in ogni caso come una violazione di una disposizione di diritto processuale che può comportare una soluzione non corretta della controversia:

(...)

il fatto che una sentenza conferisca diritti o imponga obblighi a una persona che non è stata invitata a partecipare alla causa in quanto parte».

19      Ai sensi dell’articolo 633 dello stesso codice:

«(1)      Chiunque intenda disporre di un diritto su un bene mobile o immobile confiscato che è oggetto di recupero ovvero su una parte di tale bene deve agire in giudizio conformemente alle norme generali sulla competenza.

(2)      Devono essere esperite nei confronti del debitore e dell’esecutante le domande dirette all’esclusione di un bene da un atto di sequestro, alla cancellazione di un’iscrizione di recupero sul registro della proprietà immobiliare o qualsiasi altra domanda. Se il bene è confiscato in base alla parte di una sentenza penale relativa alla confisca di un bene, la persona condannata e l’istituto finanziario sono invitati a comparire in quanto convenuti.

(3)      Se il bene è già stato venduto, la domanda è diretta contro la persona alla quale il bene è stato trasferito; se il giudice accoglie la domanda riguardante un immobile, l’iscrizione sul registro della proprietà immobiliare relativa al trasferimento del diritto di proprietà all’acquirente è dichiarata invalida.

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

20      In seguito a un’azione giudiziaria intentata dalla Recoletos e da altre parti nei confronti dei sigg. Aivars Lembergs, Olafs Berķis, Igors Skoks e Genādijs Ševcovs, il 9 aprile 2013, è stata pronunciata un’ordinanza di provvedimenti provvisori e cautelari dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)]. Tale ordinanza non è stata notificata a dette persone.

21      Con un’ordinanza del 29 aprile 2013 (in prosieguo: l’«ordinanza controversa»), la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)] ha confermato detti provvedimenti nei confronti delle medesime persone. In particolare, è stato confermato il sequestro dei beni appartenenti al sig. Lembergs. È stato vietato a quest’ultimo e agli altri convenuti di disporre delle loro azioni nella AS Ventbunkers, con sede in Lettonia, di farne uso o di ridurre il loro valore, indipendentemente dal fatto che le azioni in tale società appartengano loro, direttamente o indirettamente, o ancora di disporre dei prodotti o dei ricavi di vendita di tali azioni, nonché delle altre società o entità tramite le quali i convenuti hanno accesso alle azioni della Ventbunkers. Il sig. Lembergs possiede una sola azione di tale società. Circa il 29% del capitale della Ventbunkers è detenuto dalla Yelverton Investments BV (in prosieguo: la «Yelverton») nella quale il sig. Lembergs detiene diritti a titolo di «beneficiario effettivo».

22      L’ordinanza controversa è accompagnata da diversi allegati tra cui figura un organigramma delle società e di altre entità che ivi sono menzionate. Queste ultime non erano parti nel procedimento dinanzi al giudice che ha emesso tale ordinanza.

23      Secondo l’ordinanza controversa, la Recoletos è designata come responsabile della notificazione o della comunicazione della stessa ordinanza. Come risulta da quest’ultima, il diritto di rivolgersi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)], e di opporsi ai provvedimenti disposti da tale giudice è attribuito a tutte le persone alle quali detta ordinanza è stata notificata. La stessa ordinanza è stata emessa in un’udienza di cui i convenuti sono stati informati, ed è stato precisato che questi ultimi hanno il diritto di adire tale giudice con una domanda di modifica o di annullamento dell’ordinanza controversa.

24      In quest’ultima, è altresì indicato quanto segue:

«In un termine di sette giorni successivi alla ricezione di una copia della presente ordinanza (...), i convenuti devono compiere tutti gli atti ragionevolmente in loro potere per evitare che, in qualsiasi modo, i membri dei consigli di amministrazione delle società elencate [nel]la presente ordinanza dispongano, facciano uso o diminuiscano le partecipazioni [nella Ventbunkers] detenute da dette società. Tali atti, se sono ragionevolmente in loro potere, devono includere, tra gli altri, la comunicazione ufficiale immediata alle società sopra citate, tramite i membri dei loro consigli di amministrazione e (...) nei limiti in cui essi ne hanno la facoltà, il divieto assoluto di alienazione, disposizione o diminuzione di valore delle partecipazioni [nella Ventbunkers] detenute da dette società.

(...)

La presente ordinanza non vieta ai convenuti di disporre, di fare uso o di diminuire il valore di loro attivi diversi dalle partecipazioni [nella Ventbunkers].

La presente ordinanza non vieta di fare uso o di disporre delle partecipazioni [nella Ventbunkers] nell’ambito delle attività commerciali normali e adeguate, ma i convenuti devono di ciò informare previamente i rappresentanti legali dei ricorrenti.

(...)

Un convenuto persona fisica a cui è stato ingiunto di non agire deve astenersi dall’agire in prima persona nonché in qualsiasi altro modo. Egli non può agire per il tramite di altre persone che operano in suo nome, dietro sue istruzioni o su sua istigazione.

(...)

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti sulle seguenti persone in un paese o in uno Stato situato al di fuori della circoscrizione di questo giudice:

a)      i convenuti;

b)      qualsiasi persona:

–        sia soggetta alla competenza di questo giudice;

–        alla quale sia stata notificata per iscritto la presente ordinanza presso la sua residenza o sul suo luogo di lavoro situato nella circoscrizione di questo giudice; e

–        sia in grado di impedire azioni o omissioni al di fuori della circoscrizione di questo giudice che producano o agevolino una violazione delle disposizioni della presente ordinanza; e

c)      qualsiasi altra persona esclusivamente nei limiti in cui un giudice di tale paese o Stato abbia dichiarato esecutiva la presente ordinanza o vi abbia dato esecuzione».

25      Successivamente, il certificato di cui agli articoli 54 e 58 del regolamento n. 44/2001 è stato emesso il 3 maggio 2013. In esso è indicato che l’ordinanza controversa deve essere applicata nei confronti dei sigg. Lembergs, Berķis, Skoks e Ševcovs.

26      Il 28 giugno 2013 la Recoletos ha presentato dinanzi al Ventspils tiesa (Tribunale di Ventspils, Lettonia) una domanda volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività dell’ordinanza controversa nonché a garantire l’esecuzione di tale ordinanza tramite provvedimenti provvisori.

27      Tale domanda è stata accolta parzialmente dal Ventspils tiesa (Tribunale di Ventspils) lo stesso giorno. Essa è stata respinta per quanto riguarda la garanzia relativa all’esecuzione dell’ordinanza controversa.

28      I sigg. Berķis, Skoks e Ševcovs, nonché il sig. Meroni, avvocato stabilito a Zurigo (Svizzera), il quale è allo stesso tempo rappresentante e amministratore del patrimonio del sig. Lembergs sotto sequestro, di cui esercita i diritti di azionista nella Ventbunkers, nonché direttore dellaYelverton, hanno allora impugnato la decisione del Ventspils tiesa (Tribunale di Ventspils) dinanzi alla Kurzemes apgabaltiesa (Corte regionale di Kurzeme, Lettonia). La parte della decisione che ha respinto la domanda volta a garantire l’esecuzione dell’ordinanza controversa non è stata oggetto di impugnazione.

29      Con decisione dell’8 ottobre 2013, la Kurzemes apgabaltiesa (Corte regionale di Kurzeme) ha annullato la decisione del Ventspils tiesa (Tribunale di Ventspils), pronunciandosi nel merito sulla domanda presentata dalla Recoletos. Essa ha dichiarato parzialmente esecutiva l’ordinanza di sequestro dei beni in Lettonia nella parte in cui vieta al sig. Lembergs di disporre delle proprie azioni nella Ventbunkers, di farne uso o di ridurre il loro valore, indipendentemente dal fatto che tali azioni gli appartengano direttamente o meno, nonché di affidare a terzi il compito di effettuare dette attività. Tale giudice ha dichiarato infondate le obiezioni del sig. Meroni, in base alle quali l’ordinanza controversa lederebbe gli interessi di terze persone che non erano parti nell’azione proposta dinanzi al giudice del Regno Unito. Il giudice d’appello ha precisato a tale riguardo che l’ordinanza controversa riguardava solo il sig. Lembergs e il sequestro dei suoi beni.

30      Il sig. Meroni ha allora proposto un’impugnazione dinanzi all’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, dipartimento delle cause civili, Lettonia) avverso la sentenza della Kurzemes apgabaltiesa (Corte regionale di Kurzeme), chiedendo l’annullamento della sentenza emessa nei limiti in cui autorizza l’esecuzione in Lettonia dell’ordinanza controversa nei confronti del sig. Lembergs.

31      Con la sua impugnazione, il sig. Meroni fa valere di essere il direttore della Yelverton, la quale è azionista della Ventbunkers, e di esercitare i diritti di azionista del sig. Lembergs in tale società. A suo avviso, l’ordinanza controversa gli impedirebbe di esercitare i diritti di voto derivanti dalle azioni della Yelverton nella Ventbunkers. Il sig. Meroni ha altresì affermato che il riconoscimento e l’esecuzione dell’ordinanza controversa sono contrari all’eccezione dell’ordine pubblico prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nei limiti in cui i divieti pronunciati nell’ordinanza controversa pregiudicano i diritti di proprietà di terzi che non erano parti nel procedimento dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza controversa.

32      L’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, dipartimento delle cause civili), rileva che tale ordinanza concerne non soltanto il sig. Lembergs ma anche terzi quali la Yelverton nonché altre persone che non erano parti nel procedimento dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)]. Orbene, sarebbe difficile chiarire le circostanze della comunicazione, alle persone non intervenute nella causa, dell’ordinanza controversa e dei documenti relativi al ricorso se siffatti documenti non sono stati forniti né dai ricorrenti, né dal convenuto. Occorrerebbe pertanto verificare se il diritto dell’Unione consenta, in occasione della determinazione di provvedimenti cautelari in una controversia, di limitare i diritti di proprietà di una persona che non è intervenuta in quanto parte in tale controversia, ancorché sia nondimeno previsto che chiunque sia pregiudicato da una decisione relativa a provvedimenti cautelari ha il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al giudice interessato per chiedere la modifica o l’annullamento della decisione, e si riservi ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate, dal momento che il giudice nazionale dello Stato membro richiesto ha limitate possibilità di verificare i fatti relativi a tale notificazione.

33      L’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, dipartimento delle cause civili), considera che, se una persona non ha lo status di parte in un procedimento, essa non ha neanche la possibilità di far conoscere le proprie osservazioni dinanzi al giudice adito, su questioni tanto di fatto, quanto di diritto, ciò che è l’essenza stessa del diritto a un equo processo. Infatti, a una parte di una controversia dovrebbero essere notificati sia il ricorso stesso sia i documenti del fascicolo a sostegno del medesimo. È solo acquisendo conoscenza degli argomenti riguardanti il merito della causa che una siffatta parte avrebbe la possibilità di difendersi contro la parte avversa. A tale riguardo, si dovrebbe garantire un procedimento che sia conforme al principio del processo contraddittorio ed equo, e ciò non solo nella fase in cui la causa è esaminata nel merito, ma anche in quella dell’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari.

34      In tali circostanze, l’Augstākās tiesas Civillietu departaments (Corte suprema, dipartimento delle cause civili), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una sentenza resa da un giudice straniero, la violazione dei diritti di persone che non siano intervenute come parti nel procedimento principale possa configurare un motivo per applicare la clausola di ordine pubblico di cui al suddetto articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 e negare il riconoscimento di tale sentenza straniera nei limiti in cui essa pregiudichi persone che non siano intervenute come parti nel procedimento principale;

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che i principi inerenti al processo equo in esso sanciti consentono che, in un procedimento relativo all’adozione di misure cautelari provvisorie, si limitino i diritti di proprietà di persone che non siano intervenute come parti nel procedimento stesso, ancorché sia nondimeno previsto che chiunque sia pregiudicato da una decisione relativa alle misure cautelari provvisorie abbia il diritto di rivolgersi in qualunque momento al giudice interessato, chiedendo la modifica o l’annullamento della decisione, e si riservi ai ricorrenti il compito di notificare la decisione alle persone interessate».

 Sulle questioni pregiudiziali

35      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza se l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo, i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, debbano essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni.

36      Al fine di rispondere a tali questioni, occorre determinare se il fatto che il sig. Meroni non sia stato ascoltato dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, (Commercial Court) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del Queen’s Bench (sezione commerciale)] prima dell’adozione da parte di quest’ultima, dell’ordinanza controversa, possa costituire una violazione dell’ordine pubblico dello Stato i cui giudici sono stati chiamati a riconoscere e ad eseguire tale ordinanza.

37      È importante ricordare che l’ordinanza controversa, che è oggetto di una domanda di riconoscimento e di esecuzione, riguarda il congelamento di un certo numero di attivi a titolo conservativo il cui scopo consiste nell’evitare che una delle parti li sottragga alla disponibilità successiva dell’altra parte. Tale ordinanza riguarda inoltre un certo numero di terzi, come il ricorrente nel procedimento principale, che godono di diritti legati a detti attivi.

38      Per quanto riguarda la nozione di «ordine pubblico» enunciata all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato, al punto 55 della sua sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271), che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente, in quanto configura un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento e che deve applicarsi soltanto in casi eccezionali.

39      Sebbene, in linea di principio, gli Stati membri restino liberi di determinare, in forza della riserva di cui all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, le esigenze del proprio ordine pubblico, in conformità delle loro concezioni nazionali, i confini di tale nozione rientrano nell’interpretazione di detto regolamento (v. sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

40      Pertanto, benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione promanante da un altro Stato membro (v. sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

41      Al riguardo, occorre rilevare che, vietando la revisione della decisione straniera nel merito, gli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ostano a che il giudice dello Stato membro richiesto neghi il riconoscimento o l’esecuzione di tale decisione per il solo motivo che esiste una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato membro di origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato membro richiesto se fosse stato investito della controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato membro richiesto non può controllare l’esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato membro di origine (v. sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

42      È quindi ammissibile ricorrere all’eccezione dell’ordine pubblico prevista all’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 solo ove il riconoscimento o l’esecuzione della decisione emessa in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato membro richiesto, in quanto lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (v. sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

43      Poiché il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza dell’articolo 47 della Carta in merito all’interpretazione dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001 in considerazione della domanda di riconoscimento e di esecuzione dell’ordinanza controversa, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (v. sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).

44      Un giudice nazionale che attua il diritto dell’Unione applicando il regolamento n. 44/2001 deve quindi rispettare le esigenze derivanti dall’articolo 47 della Carta ai sensi del quale ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

45      La Corte ha, inoltre, sottolineato che le disposizioni del diritto dell’Unione, quali quelle del regolamento n. 44/2001, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali che, secondo una costante giurisprudenza, formano parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Corte garantisce l’osservanza e che sono ormai iscritti nella Carta. A tal riguardo, l’insieme delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 esprime l’intenzione di garantire che, nell’ambito degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo, i procedimenti che portano all’adozione di decisioni giurisdizionali si svolgano nel rispetto dei diritti della difesa sanciti all’articolo 47 della Carta (v. sentenza dell’11 settembre 2014, A, C‑112/13, EU:C:2014:2195, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

46      In particolare, per quanto riguarda la questione di quali siano le circostanze nelle quali il fatto che una decisione di un giudice di uno Stato membro sia stata emessa in violazione di garanzie di ordine processuale possa costituire un motivo di rifiuto di riconoscimento ai sensi dell’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, la Corte ha dichiarato che la clausola dell’ordine pubblico prevista in tale disposizione assumerebbe rilevanza solo nel caso in cui un siffatto pregiudizio fosse tale per cui il riconoscimento della decisione di cui trattasi nello Stato richiesto comporterebbe la violazione manifesta di una norma giuridica essenziale nell’ordinamento giuridico dell’Unione e, dunque, nell’ordinamento di tale Stato membro (v. sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 50).

47      Occorre rilevare altresì che il regime di riconoscimento e di esecuzione previsto dalle disposizioni del regolamento n. 44/2001 è fondato sulla fiducia reciproca nella giustizia all’interno dell’Unione. È tale fiducia – che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro istituzioni giudiziarie – che permette di ritenere che, in caso di errata applicazione del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, il sistema di rimedi giurisdizionali istituito in ciascuno Stato membro, integrato dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, fornisca una garanzia sufficiente ai soggetti giuridici interessati (v. sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 63).

48      Infatti, il regolamento n. 44/2001 si basa sull’idea fondamentale secondo cui i soggetti di diritto sono tenuti, in linea di principio, ad utilizzare tutti i mezzi di ricorso offerti dal diritto dello Stato membro di origine. Tranne in circostanze particolari che rendano eccessivamente difficile o impossibile l’esperimento dei mezzi di ricorso nello Stato membro di origine, i singoli devono avvalersi in tale Stato membro di tutti i rimedi giurisdizionali disponibili al fine di impedire a monte una violazione dell’ordine pubblico (v. sentenza del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 64).

49      Nel procedimento principale, dalla decisione di rinvio risulta che l’ordinanza controversa non produce effetti giuridici nei confronti di un terzo prima che esso ne sia stato informato e che spetta ai ricorrenti che intendano avvalersi della stessa garantire che tale ordinanza sia debitamente notificata al terzo interessato e provare che la notificazione abbia effettivamente avuto luogo. Inoltre, qualora la medesima ordinanza gli sia stata notificata, un terzo che non è stato parte nel procedimento dinanzi al giudice dello Stato di origine può proporre dinanzi a quest’ultimo un ricorso avverso detta ordinanza e chiedere la modifica o l’annullamento della stessa.

50      Tale regime di tutela giurisdizionale riflette i requisiti posti dalla Corte, nella sentenza del 2 aprile 2009, Gambazzi (C‑394/07, EU:C:2009:219, punti 42 e 44), per quanto riguarda le garanzie procedurali che assicurano a qualsiasi terzo interessato un’effettiva possibilità di contestare un provvedimento adottato dal giudice dello Stato di origine. Ne deriva che non si può ritenere che detto regime sia atto a violare l’articolo 47 della Carta.

51      Si deve ricordare altresì che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 23 aprile 2009, Draka NK Cables e a. (C‑167/08, EU:C:2009:263, punto 31), che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.

52      Infatti, se il giudice dello Stato membro richiesto potesse valutare l’esistenza di eventuali diritti che un terzo, che non è intervenuto nel procedimento intentato dinanzi al giudice dello Stato di origine, fa valere nei confronti del riconoscimento e dell’esecuzione della decisione straniera, detto giudice potrebbe essere portato ad esaminare la fondatezza di tale decisione.

53      Ne consegue che l’argomento avanzato dal sig. Meroni dinanzi al giudice del rinvio può condurre quest’ultimo ad effettuare un esame che sarebbe manifestamente contrario agli articoli 36 e 45, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 ai sensi del quale in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

54      Alla luce dell’insieme degli elementi che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 34, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il riconoscimento e l’esecuzione di un’ordinanza emessa da un giudice di uno Stato membro, che è stata pronunciata senza che un terzo i cui diritti possano essere pregiudicati da tale ordinanza sia stato ascoltato, non possono essere considerati come manifestamente contrari all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto e al diritto a un equo processo ai sensi di tali disposizioni, nei limiti in cui è possibile a tale terzo far valere i propri diritti dinanzi a detto giudice.

Firme


* Lingua processuale: il lettone.