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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 19 gennaio 2018 – Vueling Airlines SA / Jean-Luc Poignant

(Causa C-37/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Vueling Airlines SA

Resistente: Jean-Luc Poignant

Questioni pregiudiziali

Se l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71/CEE 1 , nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 2 , come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 3 , accolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sua sentenza del 27 aprile 2017, A-Rosa Flussschiff (C-620/15, EU:C:2017:309) [OMISSIS], si applichi ad una controversia riguardante il reato di lavoro dissimulato nella quale i certificati E 101 sono stati rilasciati ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 574/72/CE del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 4 , quando la situazione rientrava invece nell’articolo 14, paragrafo 2, lettere a), i), per lavoratori subordinati che svolgono la propria attività nel territorio dello Stato membro di cui sono cittadini e sul quale la compagnia aerea stabilita in un altro Stato membro ha una succursale, e la semplice lettura del certificato E 101 che menziona un aeroporto come luogo di attività del lavoratore subordinato e una compagnia aerea come datore di lavoro permetteva di dedurne che il certificato era stato ottenuto in maniera fraudolenta;

2)    in caso affermativo, se il principio del primato del diritto dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale, tenuto in applicazione del suo diritto interno al rispetto dell’autorità del giudicato penale su quello civile, tragga le conseguenze da una decisione penale resa in contrasto con le norme del diritto dell’Unione europea, condannando civilmente un datore di lavoro al risarcimento dei danni in favore di un dipendente per il solo fatto della condanna penale di tale datore di lavoro per lavoro dissimulato.

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1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

2 Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 28, pag. 1).

3 Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1).

4 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1).