Language of document : ECLI:EU:C:2008:703

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 dicembre 2008 (*)

«Diritto d’autore – Ente di gestione dei diritti degli autori che beneficia di una situazione di monopolio di fatto – Riscossione di un canone relativo alla diffusione televisiva di opere musicali – Metodo di calcolo di tale canone – Posizione dominante – Abuso»

Nel procedimento C‑52/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Marknadsdomstolen (Svezia) con decisione 2 febbraio 2007, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio 2007, nella causa

Kanal 5 Ltd,

TV 4 AB

contro

Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta e in seguito all’udienza del 12 giugno 2008,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Kanal 5 Ltd e la TV 4 AB, dagli avv.ti C. Wetter e P. Karlsson, advokater, assistiti dal sig. M. Johansson, jur. kand.;

–        per la Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa, dagli avv.ti A. Calissendorff, L. Johansson, E. Arbrandt, successivamente dagli avv.ti K. Cederlund e M. Jonson, advokater;

–        per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla sig.ra T. Harris, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra M. Gray, barrister;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Arbault, in qualità di agente, assistito dall’avv. U. Öberg, avocat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 82 CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la Kanal 5 Ltd (in prosieguo: la «Kanal 5») e la TV 4 AB (in prosieguo: la «TV 4») alla Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa (ente svedese di gestione collettiva del diritto d’autore per la musica; in prosieguo: la «STIM»), avente ad oggetto il tariffario dei canoni relativi alla diffusione televisiva di opere musicali protette dal diritto d’autore applicato da quest’ultima.

 Contesto normativo

3        In Svezia il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 1960:729 relativa alla proprietà letteraria e artistica [lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk].

4        Ai sensi degli artt. 42 bis e 42 sexies della legge citata, le società di telediffusione che utilizzano opere protette dal diritto d’autore possono stipulare accordi di concessione di licenza con un ente di gestione collettiva del diritto d’autore per ottenere poi un diritto generale alla telediffusione di tali opere.

5        L’art. 23 della legge 1993:20 sulla concorrenza [konkurrenslagen (1993:20); in prosieguo: la «KL»] così recita:

«La Konkurrensverket [(Autorità svedese della concorrenza)] può ordinare ad un’impresa di cessare la violazione di un divieto di cui all’art. 6 o 19 di questa legge o agli artt. 81 e 82 CE.

Nel caso in cui la Konkurrensverket decida di non emanare un tale provvedimento, qualsiasi impresa danneggiata dalla violazione può adire il Marknadsdomstolen (…)».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

6        La Kanal 5 e la TV 4 sono società private di telediffusione.

7        La STIM è un’associazione che gode, in Svezia, di una situazione di monopolio di fatto sul mercato della fornitura di opere musicali tutelate dal diritto d’autore per la telediffusione delle stesse.

8        I membri della STIM sono autori ed editori di opere musicali.

9        Essi stipulano con tale associazione un contratto d’adesione con cui trasferiscono alla stessa il diritto alla remunerazione per la rappresentazione e l’esecuzione pubbliche (diritti di rappresentazione) nonché per la registrazione e per la duplicazione (diritti di riproduzione meccanica) delle loro opere.

10      Per quanto riguarda la riscossione dei diritti di rappresentazione, la STIM riscuote dalla Kanal 5 e dalla TV 4 canoni corrispondenti ad una percentuale delle loro entrate derivanti dalla diffusione di trasmissioni destinate al grande pubblico o, in subordine, dalla pubblicità e/o dagli abbonamenti.

11      Dette percentuali variano in funzione della quantità di musica teletrasmessa.

12      Quanto all’emittente televisiva di servizio pubblico Sveriges Television (in prosieguo: la «SVT»), essa versa alla STIM un canone forfettario il cui importo è concordato anticipatamente.

13      Nell’ottobre 2004 la Kanal 5 e la TV 4, sulla base dell’art. 23, primo comma, della KL, hanno presentato alla Konkurrensverket un’istanza volta all’ottenimento di un provvedimento ingiuntivo in quanto, a loro dire, la STIM abusava della sua posizione dominante.

14      Con decisione datata 28 aprile 2005 la Konkurrensverket ha respinto tale istanza in quanto non vi erano elementi sufficienti a giustificare l’avvio di un’indagine.

15      La Kanal 5 e la TV 4 hanno proposto dinanzi al giudice del rinvio un ricorso contro la STIM, ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della KL.

16      In tale contesto il Marknadsdomstolen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un ente di gestione collettiva del diritto d’autore musicale che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, il quale, nei rapporti con emittenti televisive private, applica o impone un tariffario di canoni per il diritto alla trasmissione di opere musicali in programmi televisivi diretti al grande pubblico, secondo cui detti canoni sono determinati come una quota delle entrate che tali emittenti ricavano da tali programmi.

2)      Se l’art. 82 CE debba essere interpretato nel senso che costituisce un abuso di posizione dominante il comportamento di un ente di gestione collettiva del diritto d’autore musicale, che detiene un monopolio di fatto in uno Stato membro, il quale, nei rapporti con emittenti televisive private applica o impone un tariffario di canoni per il diritto alla trasmissione di opere musicali in programmi televisivi diretti al grande pubblico, secondo cui detti canoni sono determinati come una quota delle entrate che tali emittenti ricavano da detti programmi, quando manca un collegamento evidente tra le entrate e le prestazioni fornite da detto ente, vale a dire la concessione dell’autorizzazione a trasmettere un’opera musicale tutelata dal diritto d’autore; il che accade spesso, ad esempio, nel caso di programmi d’informazione e sportivi, nonché quando le entrate aumentano per effetto del cambiamento della griglia di programmazione, di investimenti in tecnologia e dello sviluppo di prodotti adeguati alle esigenze dei clienti.

3)      Se la risposta alla prima e alla seconda questione possa essere influenzata dal fatto che è possibile identificare e quantificare tanto la musica trasmessa quanto l’audience.

4)      Se la risposta alla prima e alla seconda questione possa essere influenzata dal fatto che il tariffario di canoni (basato sulle entrate) non si applica, in modo analogo, alle società che forniscono un servizio pubblico».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle prime tre questioni

17      Con le sue prime tre questioni, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza, per un verso, se il fatto che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore, che beneficia, in uno Stato membro, di una situazione di monopolio di fatto sul mercato della fornitura di opere musicali protette dal diritto d’autore per la loro diffusione televisiva, applichi, a titolo di remunerazione dovuta per tale prestazione, un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi sono calcolati sulla base delle entrate delle società che telediffondono tali opere, nonché in funzione della quantità di musica telediffusa, rappresenti un abuso di posizione dominante vietato dall’art. 82 CE e, per altro verso, se il fatto che un altro metodo consenta di identificare e quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience possa incidere su tale qualificazione.

18      Ai sensi del primo comma di tale articolo, è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

19      Allo scopo di verificare se un’impresa occupi una posizione dominante ai sensi dell’art. 82, primo comma, CE, occorre attribuire importanza fondamentale alla determinazione del mercato di cui trattasi e alla delimitazione della parte sostanziale del mercato comune in cui l’impresa è in grado di attuare eventualmente pratiche abusive che ostacolino un’effettiva concorrenza (v. sentenza 26 novembre 1998, causa C‑7/97, Bronner, Racc. pag. I‑7791, punto 32).

20      Quanto al mercato di cui trattasi nella causa principale, il giudice del rinvio precisa che si tratta del mercato della fornitura, in Svezia, di opere musicali protette dal diritto d’autore per la loro diffusione televisiva.

21      Detto giudice precisa altresì che la STIM si trova in una situazione di monopolio di fatto su tale mercato.

22      Ne discende che la STIM detiene un posizione dominante sul mercato di cui trattasi nella causa principale (v., in tal senso, sentenza Bronner, cit., punto 35) e che, dal momento che tale posizione dominante si estende sul territorio di uno Stato membro, essa può costituire una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune (v., in tal senso, sentenze 25 giugno 1998, causa C‑203/96, Dusseldorp e a., Racc. pag. I‑4075, punto 60; Bronner, cit., punto 36; 17 maggio 2001, causa C‑340/99, TNT Traco, Racc. pag. I‑4109, punto 43, nonché 22 maggio 2003, causa C‑462/99, Connect Austria, Racc. pag. I‑5197, punto 79).

23      Infine, il giudice del rinvio sottolinea che il commercio tra gli Stati membri subisce un pregiudizio in quanto il tariffario dei canoni di cui trattasi nella causa principale riguarda l’utilizzo di opere musicali di autori nazionali come anche di autori stranieri, in quanto una parte degli acquirenti degli spazi pubblicitari della Kanal 5 e della TV 4 sono stabiliti in Stati membri diversi dal Regno di Svezia e in quanto la Kanal 5 trasmette a partire dal Regno Unito.

24      Occorre di conseguenza verificare se il fatto che la STIM applichi il tariffario in questione alla Kanal 5 e alla TV 4 rappresenti uno sfruttamento abusivo della sua posizione dominante ai sensi dell’art. 82, primo comma, CE.

25      La nozione di sfruttamento abusivo di posizione dominante è una nozione oggettiva che riguarda il comportamento dell’impresa in posizione dominante atto ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera detta impresa, il grado di concorrenza è già indebolito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (sentenze 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 91, e 3 luglio 1991, causa C‑62/86, AKZO/Commissione, Racc. pag. I‑3359, punto 69).

26      Se è certamente vero che il fatto di detenere una posizione dominante non può privare l’impresa interessata del diritto di tutelare i propri interessi commerciali, se questi sono insidiati, e che le si deve quindi consentire, in misura ragionevole, di compiere gli atti che essa ritenga opportuni per la protezione di tali interessi, non è però ammissibile un comportamento che abbia, in realtà, lo scopo di rafforzare la posizione dominante dell’impresa e di farne abuso (v. sentenze della Corte 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, Racc. pag. 207, punto 189, nonché 16 settembre 2008, cause riunite da C‑468/06 a C‑478/06, Sot. Lélos kai Sia e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 50).

27      In tale contesto è dunque opportuno stabilire se il detentore di detta posizione abbia sfruttato le possibilità che essa offre per trarne vantaggi commerciali che non sarebbe riuscito a procurarsi in caso di concorrenza normale e sufficientemente attiva (sentenza United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit., punto 249).

28      Secondo la giurisprudenza della Corte, un siffatto abuso potrebbe consistere nel praticare un prezzo eccessivo, privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita (v. sentenze 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors Continental/Commissione, Racc. pag. 1367, punto 12, nonché United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit., punto 250).

29      Nella causa principale è quindi necessario verificare se i canoni richiesti dalla STIM presentino un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita da tale ente, che consiste nel mettere a disposizione delle società di telediffusione con cui esso ha stipulato accordi di concessione di licenze il repertorio di opere musicali protette dal diritto d’autore gestito dall’ente stesso.

30      Dal momento che tali canoni tendono a remunerare gli autori di opere musicali protette dal diritto d’autore per la diffusione televisiva delle stesse, occorre prendere in considerazione la peculiare natura di tale diritto.

31      In tale contesto, è opportuno ricercare un adeguato equilibrio fra l’interesse degli autori di opere musicali protette dal diritto d’autore a riscuotere una remunerazione per la diffusione televisiva di tali opere e quello delle società di telediffusione a poter diffondere le opere stesse a condizioni ragionevoli.

32      Quanto ai canoni riscossi a titolo di remunerazione del diritto d’autore per la rappresentazione pubblica, in una discoteca, di opere musicali registrate ed il cui importo era stato calcolato in base al fatturato di tale discoteca, la Corte ha stabilito che canoni siffatti dovevano essere considerati come lo sfruttamento normale di un diritto d’autore e che la loro riscossione non costituiva, di per sé, un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 CE (v., in tal senso, sentenza 9 aprile 1987, causa 402/85, Basset, Racc. pag. 1747, punti 15, 16, 18 e 21).

33      In merito al carattere abusivo del tasso di canoni di analoga natura, il cui importo corrispondeva, parimenti, ad una percentuale del fatturato di una discoteca, la Corte ha deciso che la natura globale di tali canoni può essere messa in discussione alla luce del divieto sancito dall’art. 82 CE solo nei limiti in cui altri metodi possano realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione delle opere musicali tutelate (v. sentenza 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier, Racc. pag. 2521, punto 45).

34      Del pari, l’applicazione ad opera della STIM del tariffario di canoni di cui trattasi nella causa principale non rappresenta, di per sé, una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE e deve essere considerata, in linea di principio, come un normale sfruttamento del diritto d’autore.

35      È incontestabile, infatti, che, nel riscuotere canoni a titolo di remunerazione per la diffusione televisiva di opere musicali protette dal diritto d’autore, la STIM persegue uno scopo legittimo, che è quello di salvaguardare i diritti e gli interessi dei suoi aderenti nei confronti degli utilizzatori delle loro opere musicali (v., in tal senso, sentenza Tournier, cit., punto 31).

36      Peraltro, detti canoni, che rappresentano il corrispettivo dovuto per l’utilizzo di opere musicali protette dal diritto d’autore a fini di telediffusione, devono essere esaminati, segnatamente, con riferimento al valore di tale utilizzo negli scambi economici.

37      A tal proposito, dal momento che siffatti canoni sono calcolati sulla base delle entrate delle società di telediffusione, essi presentano, in linea di principio, un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita dalla STIM.

38      Inoltre, il titolare del diritto d’autore e i suoi aventi causa hanno un interesse legittimo a calcolare i compensi dovuti per l’autorizzazione a rappresentare un’opera tutelata dal diritto d’autore in funzione del numero effettivo o probabile delle rappresentazioni (v., in tal senso, sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel e a., Racc. pag. 881, punto 13, nonché Tournier, cit., punto 12).

39      Orbene, il tariffario di canoni applicato dalla STIM tiene conto della quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore realmente telediffuse, in quanto, come emerge dalla decisione di rinvio, l’importo di tali canoni varia in funzione non solo delle entrate delle società di telediffusione, ma anche della quantità di musica telediffusa.

40      Non può tuttavia escludersi che, in determinate circostanze, l’applicazione di un simile tariffario di canoni possa assumere carattere abusivo, segnatamente, laddove sussista un altro metodo che consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience e laddove tale metodo sia idoneo a realizzare lo stesso scopo legittimo che è la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione delle opere musicali tutelate dal diritto d’autore.

41      Le prime tre questioni devono pertanto essere risolte affermando che l’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere.

 Sulla quarta questione

42      Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il fatto che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore calcoli i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico rappresenti un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.

43      Ai sensi del secondo comma, lett. c), di tale articolo, una pratica abusiva può consistere in particolare nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza.

44      Per quanto riguarda l’eventuale sussistenza di una tale prassi nella causa principale, spetta al giudice del rinvio verificare, anzitutto, se, calcolando in maniera diversa i canoni dovuti dalla Kanal 5 e dalla TV 4, da un lato, e dalla SVT, dall’altro, a titolo di remunerazione per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, la STIM applichi nei loro confronti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti e, in secondo luogo, se tali società di telediffusione subiscano di conseguenza uno svantaggio per la concorrenza.

45      Nel compiere tale verifica, detto giudice dovrà tener conto segnatamente del fatto che, diversamente dalla Kanal 5 e dalla TV 4, la SVT non dispone né di entrate pubblicitarie né di entrate derivanti dai contratti d’abbonamento, nonché del fatto che il canone dovuto dalla SVT è riscosso senza che sia presa in considerazione la quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente telediffusa.

46      Peraltro, il giudice del rinvio dovrà altresì verificare se la Kanal 5 e la TV 4, ovvero una di tali due società, siano concorrenti della SVT sullo stesso mercato.

47      Infine, per stabilire se il fatto che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore calcoli i canoni percepiti a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico rappresenti una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE, sarà onere di detto giudice verificare se una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata (v., in tal senso, sentenze United Brands e United Brands Continentaal/Commissione, cit., punto 184; Tournier, cit., punti 38 e 46; 15 marzo 2007, causa C‑95/04 P, British Airways/Commissione, Racc. pag. I‑2331, punto 69, nonché Sot. Lélos kai Sia e a., cit., punto 39). Una siffatta giustificazione potrebbe derivare, segnatamente, dalla missione e dalla modalità di finanziamento delle società di servizio pubblico.

48      La quarta questione deve pertanto essere risolta affermando che l’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell’articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.

 Sulle spese

49      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che un ente di gestione collettiva del diritto d’autore che detenga una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune non sfrutta abusivamente tale posizione qualora, a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore, esso applichi ad emittenti televisive private un tariffario di canoni secondo cui gli importi dei canoni stessi corrispondono ad una quota delle entrate di tali emittenti, purché tale quota sia globalmente proporzionale alla quantità di opere musicali tutelate dal diritto d’autore effettivamente o potenzialmente telediffusa, e salvo che un altro metodo consenta di identificare e di quantificare in maniera più precisa l’utilizzo di tali opere nonché l’audience, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull’utilizzazione di tali opere.

2)      L’art. 82 CE deve essere interpretato nel senso che, calcolando i canoni riscossi a titolo di remunerazione dovuta per la diffusione televisiva di opere musicali tutelate dal diritto d’autore in maniera diversa a seconda che si tratti di società di telediffusione private ovvero di società di servizio pubblico, un ente di gestione collettiva del diritto d’autore può sfruttare abusivamente la propria posizione dominante ai sensi dell’articolo citato qualora applichi nei confronti di tali società condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per queste ultime uno svantaggio per la concorrenza, salvo che una pratica di tal genere possa essere oggettivamente giustificata.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.